Decreto del Presidente della Repubblica 26-10-1972, n. 633

Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto

(G.U. n. 292 dell'11 novembre 1972, suppl. ord. n. 1 )

 

Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 9-10-1971, n. 825, concernente delega legislativa per la riforma tributaria;

Vista la legge 6-12-1971, n. 1036;

Visto il DL 25-5-1972, n. 202, convertito, con modificazioni, nella legge 24-7-1972, n. 321;

Udito il parere della Commissione parlamentare istituita a norma dell' art. 17, comma primo, della legge 9-10-1971, n. 825;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per le finanze, per l' interno, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica;

Decreta:

 

 

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1 - Operazioni imponibili [1]

Testo in vigore dal 1° aprile 1979

[1] L'imposta sul valore aggiunto si applica sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese o nell'esercizio di arti e professioni e sulle importazioni da chiunque effettuate (articolo così sostituito [2] dall'art. 1, D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24) .

Note:

1 PER MEMORIA:

- Per la cessione da parte di alcune Amministrazioni dello Stato di armi da sparo, munizioni ed esplosivi, cfr. art. 1, secondo comma, D.L. 6-7-1974, n. 258 .

- Per le esenzioni a favore del Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo, cfr. art. IX, sezione 16, dell' Accordo approvato con legge 23-5-1980, n. 289.

- Per le operazioni effettuate nei confronti dell' Organizzazione europea per le ricerche astronomiche nell' emisfero australe, cfr. art. 3, legge 10-3-1982, n. 127

- Per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, cfr. art. 14, comma 3, legge 26-2-1987, n. 49 .

- Per le esenzioni a favore dell' Agenzia multilaterale di garanzia degli investimenti, cfr. art. 47, della Convenzione approvata con legge 29-4-1988, n. 134.

- Per le esenzioni a favore della Banca di sviluppo dei Caraibi, cfr. art. 55, dell' Accordo approvato con legge 17-5-1988, n. 198.

- Per le esenzioni a favore dell' INMARSAT, cfr. art. 4, del protocollo approvato con legge 8-7-1988, n. 294 .

- Per le esenzioni a favore della Fondazione europea, cfr. art. 1, del Protocollo approvato con legge 25-7-1988, n. 336 .

- Per le esenzioni a favore degli Istituti di cultura polacchi in Italia, cfr. art. 10 dell' Accordo ratificato con legge 28-8-1989, n. 308,.

- Per le operazioni effettuate in esecuzione dell' Accordo con Cipro su trasporti internazionali su strada, cfr. art. 15 dell' Accordo ratificato con legge 28-8-1989, n. 310,.

- Per le attività svolte dalle associazioni e da federazioni di donatori volontari di sangue, cfr. art. 21, legge 4-5-1990, n. 107, .

- Per la delega al Governo ad adottare decreti legislativi di revisione delle agevolazioni ed esenzioni tributarie, cfr. art. 17, legge 29-12-1990, n. 408, .

- Per l'imposta sostitutiva per l'esclusione di beni strumentali dal patrimonio dell'impresa individuale, cfr. art. 58, comma 2, legge 30 dicembre 1991, n. 413 e art. 30, comma 1, legge 27 dicembre 1997, n. 449 .

- Per l' esenzione dell' assegnazione del patrimonio del conservatorio delle Montalve alla Quiete all' Università di Firenze, cfr. art. 2, comma 1, legge 5-2-1992, n. 176, .

- Per le operazioni relative alla manifestazione "Colombo '92", cfr. art. 1, comma 9, D.L. 26-3-1992, n. 244, art. 1, comma 9, D.L. 26-5-1992, n. 298, e art. 1, comma 9, D.L. 24-7-1992, n. 348 non convertiti in legge, .

- Per la disciplina delle operazioni intracomunitarie, cfr. artt. da 37 a 60, D.L. 31-12-1992, n. 513, artt. da 37 a 60, D.L. 2-3-1993, n. 47, artt. da 37 a 60, D.L. 28-4-1993, n. 131, artt. da 37 a 60, D.L. 30-6-1993, n. 213, non convertiti in legge e artt. da 37 a 60, D.L. 30-8-1993, n. 331, .

- Per le società di gestione di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi, cfr. art. 15, comma 8, legge 25 gennaio 1994, n. 86 .

- Per l'imposta sostitutiva per il trasferimento di beni a favore di enti non commerciali e ONLUS, cfr. art. 9, comma 1 e art. 26, D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 .

- Per l'imposta sostitutiva per l'esclusione di beni dal patrimonio degli enti non commerciali e ONLUS, cfr. art. 9, comma 2 e art. 26, D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 .

- Per l'assegnazione agevolata di beni ai soci e trasformazione in società semplice, cfr. art. 29, comma 2, legge 27 dicembre 1997, n. 449 .

- Per le assegnazioni da parte di società conferitarie a favore di fondazioni che hanno effettuato conferimenti in aziende bancarie, cfr. artt. 16, comma 3, 7, e 18, comma 2, D.Lgs. 17 maggio 1999, n. 153 .

- Per il trasferimento delle quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia alle fondazioni bancarie, cfr. art. 27, comma 2, D.Lgs. 17 maggio 1999, n. 153 .

2 Per la decorrenza: cfr. art. 3 del provvedimento modificativo .

 

 

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 2 - Cessioni di beni [1]

Testo in vigore dal 1° gennaio 1998

[1] Costituiscono cessioni di beni gli atti a titolo oneroso che importano trasferimento della proprietà [2] ovvero costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento su beni di ogni genere [3].

[2] Costituiscono inoltre cessioni di beni [4]:

1) le vendite con riserva di proprietà;

2) le locazioni con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti;

3) i passaggi dal committente al commissionario o dal commissionario al committente di beni venduti o acquistati in esecuzione di contratti di commissione [5];

4) le cessioni gratuite di beni ad esclusione di quelli la cui produzione o il cui commercio non rientra nell'attività propria dell'impresa se di costo unitario non superiore a lire cinquantamila e di quelli per i quali non sia stata operata, all'atto dell'acquisto o dell 'importazione, la detrazione dell'imposta a norma dell' articolo 19, anche se per effetto dell'opzione di cui all' articolo 36 bis;(numero così sostituito, con effetto 24-3-1995 [6] dall'art. 16 bis, comma 1, lett. a), D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, modificato dall' art. 4, comma 1, lettera b), D.L. 2-10-1995, n. 415 [7] );

5) la destinazione di beni all'uso o al consumo personale o familiare dell'imprenditore o di coloro i quali esercitano un'arte o una professione o ad altre finalità estranee alla impresa o all'esercizio dell'arte o della professione, anche se determinata da cessazione dell'attività, con esclusione di quei beni per i quali non è stata operata, all'atto dell'acquisto, la detrazione dell'imposta di cui all' articolo 19 [8] (numero così sostituito [9] dall'art. 1, comma 1, D.L. 30 dicembre 1991, n. 417);

6) le assegnazioni ai soci fatte a qualsiasi titolo da società di ogni tipo e oggetto nonché le assegnazioni o le analoghe operazioni fatte da altri enti privati o pubblici, compresi i consorzi e le associazioni o altre organizzazioni senza personalità giuridica [10].

[3] Non sono considerate cessioni di beni [11]:

a) le cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti [12] in denaro;

b) le cessioni e i conferimenti in società o altri enti, compresi i consorzi e le associazioni o altre organizzazioni, che hanno per oggetto aziende [13] o rami di azienda (lettera così sostituita, con effetto 1-1-1998 [14] dall'art. 1, comma 1, lettera a), D.L.gs. 2 settembre 1997, n. 313) ;

c) le cessioni che hanno per oggetto terreni non suscettibili di utilizzazione edificatoria a norma delle vigenti disposizioni. Non costituisce utilizzazione edificatoria la costruzione delle opere indicate nell' art. 9, lettera a), della legge 28 gennaio 1977, n. 10 ;

d) le cessioni di campioni gratuiti di modico valore appositamente contrassegnati;

e) (lettera soppressa, con effetto 1-1-1998 [14] dall'art. 1, comma 1, lettera b), D.L.gs. 2 settembre 1997, n. 313) ;

f) i passaggi di beni in dipendenza di fusioni, scissioni [15-16] o trasformazioni di società e di analoghe operazioni poste in essere da altri enti;

g) (lettera soppressa [17] dall'art. 34, terzo comma, lettera b), D.L. 2 marzo 1989, n. 69) [18];

h) (lettera soppressa, con effetto 1-1-1998 [14], dall'art. 1, comma 1, lettera b), D.L.gs. 2 settembre 1997, n. 313) ;

i) le cessioni di valori bollati e postali, marche assicurative e similari (lettera così sostituita [19] dall'art. 34, terzo comma, lettera a), D.L. 2 marzo 1989, n. 69) [20] ;

l) le cessioni di paste alimentari (v.d. 19.03); le cessioni di pane, biscotto di mare, e di altri prodotti della panetteria ordinaria [21], senza aggiunta di zuccheri, miele, uova, materie grasse, formaggio o frutta (v.d. 19.07); le cessioni di latte fresco, non concentrato né zuccherato, destinato al consumo alimentare, confezionato per la vendita al minuto, sottoposto a pastorizzazione o ad altri trattamenti previsti da leggi sanitarie [22] (lettera aggiunta, con effetto 1° gennaio 1981 [23], dall'art. 2, legge 22 dicembre 1980, n. 889) ;

m) le cessioni di beni soggette alla disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio di cui al RD.L. 19-10-1938, n. 1933 , convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 937, e successive modificazioni ed integrazioni (lettera aggiunta, con effetto 1° aprile 1979 [24], dall'art. 1, D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 793) .

(Articolo così sostituito [25] dall'art. 1, D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24) .

Note:

1 PER MEMORIA:

- Per la non assoggettabilità a IVA delle cessioni di pubblicazioni estere a biblioteche universitarie, cfr. art. 3, comma 6, D.L. 1-3-1990, n. 40, non convertito in legge e art. 3, comma 7, D.L. 27-4-1990, n. 90 .

- Per l' assoggettabilità a IVA delle cessioni di materiale divulgativo, educativo e propagandistico di prodotti ecologici effettuate dall' Ente parco, cfr. art. 16, commi 2 e 3, legge 6-12-1991, n. 394 .

- Per il rilascio di ricevuta o scontrino fiscale per operazioni escluse dall' obbligo di emissione della fattura, cfr. art. 12, commi da 1 a 8, legge 30-12-1991, n. 413 e art. 1, comma 1, D.P.R. 21-12-1996, n. 696, .

- Per la non assoggettabilità a IVA delle cessioni gratuite di beni a enti pubblici, cfr. art. 6, comma 22, D.L. 4-8-1995, n. 326, art. 6, comma 22, D.L. 2-10-1995, n. 416, art. 6, comma 23, D.L. 4-12-1995, n. 515, art. 4, comma 23, D.L. 1-2-1996, n. 39, art. 4, comma 23, D.L. 2-4-1996, n. 180, art. 4, comma 23, D.L. 3-6-1996, n. 300, art. 4, comma 23, D.L. 2-8-1996, n. 404, non convertiti in legge e art. 4, comma 23, D.L. 1-10-1996, n. 510 .

2 Cfr. artt. 832, 834, 835, 1197, 1470, 1552, 1559, 1813 e 2910 Codice civile .

- Per i trasferimenti a favore di enti non commerciali e di organizzazioni non lucrative di utilita' sociale, cfr. art. 9, comma 1 e art. 26, D.Lgs. 4-12-1997, n. 460 .

- Per le cessioni dei crediti INPS, cfr. art. 2, comma 16, D.L. 2-11-1998, n. 378 , abrogato e art. 13, comma 16, legge 23-12-1998, n. 448 .

3 Cfr. artt. 952, 978 e 1027 Codice civile .

4 Cfr art. 1523 Codice civile .

5 Cfr. art. 1731 Codice civile .

6 Cfr. art. 4, comma 4, D.L. 2-10-1995, n. 415.

7 Identica modifica era stata apportata dall' art. 3, comma 1, lettera b), D.L. 10-6-1995, n. 226 e dall' art. 4,comma 1, lettera b), D.L. 3-8-1995, n. 324, non convertiti in legge.

8 PER MEMORIA:

- Per l' inapplicabilità di questa disposizione in caso di conferimento di beni agricoli in occasione di costituzione di società tra membri del nucleo familiare, cfr. art. 66, comma 8, D.L. 31-12-1992, n. 513, art. 66, comma 8, D.L. 2-3-1993, n. 47, non convertiti in legge, e art. 66, comma 9, D.L. 28-4-1993, n. 131, art. 66, comma 13, D.L. 30-6-1993, n. 213, non convertiti in legge e art. 66, comma 13, D.L. 30-8-1993, n. 331, .

- Per l' inapplicabilità di questa disposizione ai beni acquistati o importati anteriormente al 1-1-1998, da alcune società ed enti, cfr. art. 1, comma 2, D.L.gs 23-3-1998, n. 56, .

9 Per la decorrenza: cfr. il provvedimento modificativo .

10 PER MEMORIA:

- Per l' assegnazione agevolata fino al 31-12-1985 di beni ai soci persone fisiche ed enti non commerciali, cfr. art. 3, ventunesimo comma, D.L. 19-12-1984, n. 853 .

- Per la disciplina dello scioglimento delle società di comodo, cfr. testo originario art. 30, comma 2, legge 23-12-1994, n. 724 e art. 3, comma 43, legge 23-12-1996, n. 662, .

- Per l' assegnazione agevolata di beni ai soci, cfr. art. 29, comma 5, legge 27-12-1997, n. 449, .

11 PER MEMORIA:

- Per i provvedimenti in favore di popolazioni colpite da calamità, cfr. art. 40, D.L. 18-9-1976, n. 648 (Friuli-Venezia Giulia), art. 5, D.L. 5-12-1980, n. 799 e art. 4, D.L. 26-1-1987, n. 8 (Campania e Basilicata), art. 8, quarto comma, D.L. 20-11-1987, n 474 (Campania, Basilicata e Puglia). I testi delle norme citate sono riportati rispettivamente nelle sezioni 60, 164, 382 e 421 di questo Codice.

Cfr. inoltre art. 74, D.L.gs 30-3-1990, n. 76 (Campania, Basilicata, Puglia e Calabria), il cui testo è riportato nell' Appendice di questo Codice.

- Per l' atto di trasferimento di quote o diritti a favore del coniuge o di parenti da parte dell' imprenditore individuale, cfr. art. 10-bis, secondo comma, D.L. 2-3-1989, n. 69 .

- Per le operazioni effettuate dalle organizzazioni di volontariato, cfr. art. 8, comma 2, legge 11-8-1991, n. 266, .

12 Cfr. art. 1260 Codice civile .

13 Cfr. art. 2555 Codice civile .

14 Cfr. art. 11, comma 8 del provvedimento modificativo .

15 La parola riportata in corsivo è stata aggiunta, con effetto 1-1-1994, dall' art. 16, comma 10, legge 24-12-1993, n. 537, .

16 PER MEMORIA:

- Per la disciplina della scissione di aziende o complessi aziendali, cfr. art. 16, commi 11, lettera a) e 12, legge 24-12-1993, n. 537 .

17 Per la decorrenza: cfr. art. 38, comma 2-bis del provvedimento modificativo .

18 Identica modifica a quella apportata dal D.L. n. 69/1989 era stata apportata dall' art. 34, terzo comma, lettera b), D.L. 30-12-1988, n. 550, che non è stato convertito in legge, .

19 Per la decorrenza: cfr. il provvedimento modificativo .

20 Modifica di identico contenuto, che pertanto si omette, a quella apportata dal D.L. n. 69/1989 era stata apportata dall' cfr. art. 34, terzo comma, lettera a), D.L. 30-12-1988, n. 550, che non è stato convertito in legge, .

21 PER MEMORIA:

- Per i prodotti assimilati, cfr. art. 75, comma 2, legge 30-12-1991, n. 413, .

22 PER MEMORIA:

- Per l' assoggettabilità all' imposta delle cessioni e importazioni di pane, altri prodotti di panetteria, paste alimentari e latte fresco, cfr. art. 1, secondo comma, D.L. 19-12-1984, n. 853 e tabella A, parte II, nn. 3 e 15 , allegata al presente decreto.

23 Cfr. art. 15 del provvedimento modificativo .

24 Cfr. art. 27, secondo comma, del provvedimento modificativo .

25 Per la decorrenza: cfr. art. 3 del provvedimento modificativo .

 

 

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 3 - Prestazioni di servizi [1]

Testo in vigore dal 1° gennaio 2000

Testo risultante dopo le modifiche apportate dall'art. 19, comma 3, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 60

[1] Costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d'opera [2], appalto [3], trasporto [4], mandato [5], spedizione [6], agenzia [7-8], mediazione [9], deposito [10] e in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte [11].

[2] Costituiscono, inoltre, prestazioni di servizi, se effettuate verso corrispettivo:

1) le concessioni di beni in locazione [12-13], affitto [14], noleggio [12] e simili;

2) le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d'autore [15], quelle relative ad invenzioni industriali [16], modelli [17], disegni [17], processi [16], formule [16] e simili e quelle relative a marchi e insegne [18] , nonché le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti o beni similari ai precedenti [19] ;

3) i prestiti di denaro e di titoli non rappresentativi di merci, comprese le operazioni finanziarie mediante la negoziazione, anche a titolo di cessione pro-soluto, di crediti, cambiali o assegni [20-21]. Non sono considerati prestiti i depositi di denaro presso aziende e istituti di credito o presso Amministrazioni statali, anche se regolati in conto corrente;

4) le somministrazioni di alimenti e bevande;

5) le cessioni di contratti di ogni tipo e oggetto [22].

[3] Le prestazioni indicate nei commi primo e secondo semprechéé l'imposta afferente agli acquisti di beni e servizi relativi alla loro esecuzione sia detraibile, costituiscono per ogni operazione di valore superiore a lire cinquantamila prestazioni di servizi anche se effettuate per l'uso personale o familiare dell'imprenditore, ovvero a titolo gratuito per altre finalità estranee all'esercizio dell'impresa, ad esclusione delle somministrazioni nelle mense aziendali e delle prestazioni di trasporto, didattiche, educative e ricreative, di assistenza sociale e sanitaria, a favore del personale dipendente, nonché delle operazioni di divulgazione pubblicitaria svolte a beneficio delle attività istituzionali di enti e associazioni che senza scopo di lucro perseguono finalità educative, culturali, sportive, religiose e di assistenza e solidarietà sociale, nonché delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) [23], e delle diffusioni di messaggi, rappresentazioni, immagini o comunicazioni di pubblico interesse richieste o patrocinate dallo Stato o da enti pubblici. Le assegnazioni indicate al n. 6 dell'art. 2 sono considerate prestazioni di servizi quando hanno per oggetto cessioni, concessioni o licenze di cui ai nn. 1), 2) e 5) del comma precedente. Le prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza sono considerate prestazioni di servizi anche nei rapporti tra il mandante e il mandatario.

[4] Non sono considerate prestazioni di servizi [24]:

a) le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d'autore effettuate dagli autori e loro eredi o legatari, tranne quelle relative alle opere di cui ai nn. 5) e 6) dell'art. 2 della legge 22 aprile 1941, n. 633 , e alle opere di ogni genere utilizzate da imprese a fini di pubblicità commerciale;

b) i prestiti obbligazionari [25];

c) le cessioni dei contratti di cui alle lettere a), b) e c) del terzo comma dell'art. 2;

d) i conferimenti e i passaggi di cui alle lettere e) ed f) del terzo comma dell'art. 2;

e) le prestazioni di mandato e di mediazione relative ai diritti d'autore, tranne quelli concernenti opere di cui alla lettera a), e le prestazioni relative alla protezione dei diritti d'autore di ogni genere, comprese quelle di intermediazione nella riscossione dei proventi;

f) le prestazioni di mandato e di mediazione relative ai prestiti obbligazionari;

g) (lettera soppressa [26] dall'art. 34, terzo comma, lettera c), D.L. 2 marzo 1989, n. 69) [27];

h) le prestazioni dei commissionari relative ai passaggi di cui al n. 3) del secondo comma dell'art. 2 e quelle dei mandatari di cui al terzo comma del presente articolo.

[5] Non costituiscono inoltre prestazioni di servizi le prestazioni relative agli spettacoli ed alle altre attività elencati nella tabella C allegata al presente decreto, rese ai possessori di titoli di accesso, rilasciati per l'ingresso gratuito di persone, limitatamente al contingente e nel rispetto delle modalità di rilascio e di controllo stabiliti ogni quadriennio con decreto del Ministro delle finanze:

a) dagli organizzatori di spettacoli, nel limite massimo del 5 per cento dei posti del settore, secondo la capienza del locale o del complesso sportivo ufficialmente riconosciuta dalle competenti autorità;

b) dal Comitato olimpico nazionale italiano e federazioni sportive che di esso fanno parte;

c) dall'Unione nazionale incremento razze equine;

d) dall'Automobile club d'Italia e da altri enti e associazioni a carattere nazionale (comma aggiunto [28] dall'art. 19, comma 3, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 60) .

(Articolo così sostituito [29], con effetto 1° aprile 1979, dall'art. 1, D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24).

Note:

1 PER MEMORIA:

- Per le cessioni dei contratti di professionismo sportivo, cfr. art. 15, settimo comma, legge 23-3-1981, n. 91 .

- Per i contributi imposti dai consorzi di bonifica e le spese generali per le concessioni di opere pubbliche agli stessi assentite dallo Stato, dalle Regioni e dalla Cassa per il Mezzogiorno, cfr. art. 5, secondo comma, D.L. 30-12-1982, n. 953 .

- Per i versamenti eseguiti dagli enti pubblici per corsi di formazione del personale, cfr. art. 12, terzo comma, D.L. 29-12-1987, n. 533, non convertito in legge, art. 8, trentaquattresimo comma, legge 11-3-1988, n. 67 e art. 14, commi 10 e 11, legge 24-12-1993, n. 537, .

- Per l' irrilevanza ai fini dell' imposta dei prestiti di personale, cfr. art. 12, quarto comma, D.L. 29-12-1987, n. 533, non convertito in legge, e art. 8, trentacinquesimo comma, legge 11-3-1988, n. 67 .

- Per i contratti di assistenza turistica stipulati da imprese di assicurazione anteriormente al 1-1-1992, cfr. art. 3, comma 3, D.L.gs 26-11-1991, n. 393 .

- Per l' assoggettabilità a IVA delle prestazioni di servizi esercitate direttamente dall' Ente parco, cfr. art. 16, commi 2 e 3, legge 6-12-1991, n. 394 .

- Per il rilascio di ricevuta o scontrino fiscale per operazioni escluse dall' obbligo di emissione della fattura, cfr. art. 12, commi da 1 a 8, legge 30-12-1991, n. 413 e art. 1, comma 1, D.P.R. 21-12-1996, n. 696 .

- Per i versamenti eseguiti dagli enti pubblici per l' esecuzione di attività formative, cfr. art. 66, comma 9-bis, D.L. 30-8-1993, n. 331.

- Per i compensi corrisposti ai sostituti d' imposta per l' attività di assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e pensionati, cfr. art. 5, comma 4, D.L. 6-12-1993, n. 503, art. 5, comma 4, D.L. 4-2-1994, n. 90 e art. 5, commi 4 e 5, D.L. 31-3-1994, n. 222, non convertiti in legge e art. 5, commi 4 e 5, D.L. 31-5-1994, n. 330 .

- Per le somme dovute per i servizi di fognatura e depurazione resi dai comuni fino al 31 dicembre 1998, cfr. art. 6, comma 13, legge 13 maggio 1999, n. 133 .

- Per le somme dovute ai comuni per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani reso entro il 31 dicembre 1998, cfr. art. 6, comma 13, legge 13 maggio 1999, n. 133 art. 6, comma 13, legge 13 maggio 1999, n. 133 .

2 Cfr. art. 2222, Codice civile .

3 Cfr. art. 1655, Codice civile .

4 Cfr. art. 1678, Codice civile .

5 Cfr. art. 1703, Codice civile .

6 Cfr. art. 1737, Codice civile .

7 Cfr. art. 1742, Codice civile .

8 PER MEMORIA:

- Per le prestazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e turismo, cfr. art. 1, D.M. 16-1-1980, abrogato a art 1 e 3, D.M 30 luglio 1999, n. 340 .

9 Cfr. art. 1754, Codice civile .

10 Cfr. art. 1766, Codice civile .

11 Cfr. art. 1322, Codice civile .

12 Cfr. art. 1571, Codice civile .

13 PER MEMORIA:

- Per la locazione di alberghi, cfr. art. 1, commi 9-septies e 9-octies, D.L. 7-2-1985, n. 12, .

14 Cfr. art. 1615, Codice civile .

15 Cfr. art. 2575, Codice civile .

16 Cfr. art. 2585, Codice civile .

17 Cfr. artt. 2592 e 2593, Codice civile .

18 Cfr. artt. 2569, 2573, 2563 e 2565 Codice civile .

19 Le parole riporte in corsivo sono state aggiunte dall'art. 2, comma 1, lettera a), D.L. 31 dicembre 1996, n. 669.

Cfr. il provvedimento modificativo .

20 Il periodo riportato in corsivo è stato così sostituito dall'art. 4, comma 1, lettera a), legge 18 febbraio 1997, n. 28.

Cfr. il provvedimento modificativo .

21 PER MEMORIA:

- Per l' applicazione di queste disposizioni alle operazioni effettuate anteriormente alla data di entrata in vigore della L. n. 28/1997, cfr. art. 4, legge 8-5-1998, n. 146, .

22 Cfr. art. 1406, Codice civile .

23 Le parole riportate in corsivo sono state aggiunte dall'art. 14, comma 1, lettera a), D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La disposizione si applica dal 1° gennaio 1998. Cfr. art. 30 del provvedimento modificativo .

24 PER MEMORIA:

- Per i provvedimenti in favore di popolazioni colpite da calamità, cfr. art. 40, D.L. 18-9-1976, n. 648 (Friuli-Venezia Giulia), art. 5, D.L. 5-12-1980, n. 799 e art. 4, D.L. 26-1-1987, n. 8 (Campania e Basilicata).

Cfr. inoltre art. 74, D.L.gs 30-3-1990, n. 76 (Campania, Basilicata, Puglia e Calabria).

- Per le operazioni effettuate dalle organizzazioni di volontariato, cfr. art. 8, comma 2, legge 11-8-1991, n. 266, .

25 PER MEMORIA:

- Per le operazioni relative alle cambiali finanziarie, cfr. art. 2, comma 2, legge 13-1-1994, n. 43, .

26 La modifica ha effetto dal 1° gennaio 1990. Il termine originario del 1° agosto 1989 è stato prorogato a tale data dall' art. 1, comma 1 bis, D.L. 29-05-1989, n. 202 ..

Cfr. art. 38, comma 2-bis del provvedimento modificativo .

27 Identica modifica a quella apportata dal D.L. n. 69/1989 era stata apportata dall' art. 34, terzo comma, lettera c), D.L. 30-12-1988, n. 550 , che non è stato convertito in legge.

28 PER MEMORIA:

- Per le modifiche apportate al presente articolo, con effetto 1° gennaio 2000, cfr. art. 19, comma 3, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 60 .

29 Per la decorrenza: cfr. art. 3 del provvedimento modificativo .

 

 

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 4 - Esercizio di imprese [1]

Testo in vigore dal 5 febbraio 2000

Testo risultante dopo le modifiche apportate dall'art. 3, comma 1, legge 17 gennaio 2000, n. 7

[1] Per esercizio di imprese [2] si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività commerciali o agricole di cui agli articoli 2135 e 2195 del codice civile , anche se non organizzate in forma di impresa, nonché l'esercizio di attività, organizzate in forma d'impresa, dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nell' articolo 2195 del codice civile (comma così sostituito [3] dall'art. 1, comma 2, lettera a), D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 313) .

[2] Si considerano in ogni caso effettuate nell'esercizio di imprese:

1) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice, dalle società per azioni e in accomandita per azioni, dalle società a responsabilità limitata, dalle società cooperative, di mutua assicurazione [4] e di armamento [5], dalle società estere di cui all' art. 2507 del Codice civile e dalle società di fatto;

2) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte da altri enti pubblici e privati, compresi i consorzi [6], le associazioni o altre organizzazioni senza personalità giuridica e le società semplici, che abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole [7].

[3] Si considerano effettuate in ogni caso nell'esercizio di imprese, a norma del precedente comma, anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte dalle società e dagli enti ivi indicati ai propri soci, associati o partecipanti.

[4] Per gli enti indicati al n. 2) del secondo comma, che non abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole, si considerano effettuate nell'esercizio di imprese soltanto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte nell'esercizio di attività commerciali o agricole. Si considerano fatte nell'esercizio di attività commerciali anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto, ad esclusione di quelle effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, anche se rese nei confronti di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di una unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali (comma così modificato [8] dall'art. 5, comma 2, lettera a), D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460) .

[5] Agli effetti delle disposizioni di questo articolo sono considerate in ogni caso commerciali, ancorché esercitate da enti pubblici, le seguenti attività: a) cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita, escluse le pubblicazioni delle associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona [8-9] cedute prevalentemente ai propri associati; b) erogazione di acqua e servizi di fognatura e depurazione [10], gas, energia elettrica e vapore; c) gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale; d) gestione di spacci aziendali, gestione di mense e somministrazione di pasti; e) trasporto e deposito di merci; f) trasporto di persone; g) organizzazione di viaggi e soggiorni turistici; prestazioni alberghiere o di alloggio; h) servizi portuali e aeroportuali; i) pubblicità commerciale; l) telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari. Non sono invece considerate attività commerciali [11]: le operazioni relative all'oro e alle valute estere, compresi i depositi anche in conto corrente, effettuate dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi [13]; la gestione, da parte delle Amministrazioni militari o dei corpi di polizia, di mense e spacci riservati al proprio personale ed a quello dei Ministeri da cui dipendono, ammesso ad usufruirne per particolari motivi inerenti al servizio; la prestazione alle imprese consorziate o socie, da parte di consorzi o cooperative, di garanzie mutualistiche e di servizi concernenti il controllo qualitativo dei prodotti, compresa l'applicazione di marchi di qualità; le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche dai partiti politici rappresentati nelle assemblee nazionali e regionali; le cessioni di beni e prestazioni di servizi poste in essere dalla Presidenza della Repubblica, dal Senato della Repubblica, dalla Camera dei deputati e dalla Corte costituzionale, nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali [12]; le prestazioni sanitarie soggette al pagamento di quote di partecipazione alla spesa sanitaria erogate dalle unità sanitarie locali e dalle aziende ospedaliere del Servizio sanitario nazionale [14]

Non sono considerate, inoltre, attività commerciali, anche in deroga al secondo comma:

a) il possesso e la gestione di unità immobiliari classificate o classificabili nella categoria catastale A e le loro pertinenze, ad esclusione delle unità classificate o classificabili nella categoria catastale A10, di unità da diporto, di aeromobili da turismo o di qualsiasi altro mezzo di trasporto ad uso privato, di complessi sportivi o ricreativi, compresi quelli destinati all'ormeggio, al ricovero e al servizio di unità da diporto, da parte di società o enti, qualora la partecipazione ad essi consenta, gratuitamente o verso un corrispettivo inferiore al valore normale, il godimento, personale, o familiare dei beni e degli impianti stessi, ovvero quando tale godimento sia conseguito indirettamente dai soci o partecipanti, alle suddette condizioni, anche attraverso la partecipazione ad associazioni, enti o altre organizzazioni;

b) il possesso, non strumentale né accessorio ad altre attività esercitate, di partecipazioni o quote sociali, di obbligazioni o titoli similari, costituenti immobilizzazioni, al fine di percepire dividendi, interessi o altri frutti, senza strutture dirette ad esercitare attività finanziaria, ovvero attività di indirizzo, di coordinamento o altri interventi nella gestione delle società partecipate [3-15] (comma così sostituito [16] dall'art. 1, D.P.R. 28 dicembre 1982, n. 954) ..

[6] Per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287 [17], le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, non si considera commerciale, anche se effettuata verso pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, da bar ed esercizi similari, sempreché tale attività sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia effettuata nei confronti degli stessi soggetti indicati nel secondo periodo del quarto comma (comma aggiunto [3] dall'art. 5, comma 2, lettera c), D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460).

[7] Le disposizioni di cui ai commi quarto, secondo periodo, e sesto si applicano a condizione che le associazioni interessate si conformino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata [18]:

a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;

b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all' articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;

d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;

e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all' articolo 2532, secondo comma, del codice civile , sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;

è ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1 gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell' articolo 2532, ultimo comma, del codice civile e sempreché le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale; [19]

f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa (comma aggiunto [3] dall'art. 5, comma 2, lettera c), D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460).

[8] Le disposizioni di cui alle lettere c) ed e) del settimo comma non si applicano alle associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonché alle associazioni politiche, sindacali e di categoria (comma aggiunto [3] dall'art. 5, comma 2, lettera c), D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460).

[9] Le disposizioni sulla perdita della qualifica di ente non commerciale di cui all' articolo 111-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , si applicano anche ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (comma aggiunto [3] dall'art. 6, comma 2, D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460).

(Articolo così sostituito [20] dall'art. 1, D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24) .

Note:

1 PER MEMORIA:

- Per le prestazioni di garanzia mutualistica rese da consorzi e da cooperative, cfr. art. 19, quarto comma, legge 12-8-1977, n. 675 .

- Per le operazioni riguardanti gli enti ecclesiastici avventisti, cfr. art. 23, legge 22-11-1988, n. 516 .

- Per le operazioni riguardanti gli enti delle Assemblee di Dio, cfr. legge 22-11-1988, n. 517 .

- Per le operazioni riguardanti gli enti ebraici, cfr. art. 27, legge 8-3-1989, n. 101.

- Per la disciplina tributaria dell' attività di agriturismo, cfr. art. 5, commi 2 e 3, legge 30-12-1991, n. 413, .

- Per le prestazioni di assistenza tributaria rese da associazioni sindacali e di categoria, cfr. art. 78, comma 8, legge 30-12-1991, n. 413, .

- Per l' attività di assistenza fiscale delle associazioni sindacali e di categoria agricole, cfr. art. 78, comma 8, legge 30-12-1991, n. 413, .

- Per la disciplina delle operazioni intracomunitarie, cfr. artt. 47, 49 e 50, D.L. 31-12-1992, n. 513, artt. 47, 49 e 50, D.L. 2-3-1993, n. 47, artt. 47, 49 e 50, D.L. 28-4-1993, n. 131, artt. 47, 49 e 50, D.L. 30-6-1993, n. 213, non convertiti in legge e artt. 47, 49 e 50, D.L. 30-8-1993, n. 331, .

- Per la disciplina tributaria applicabile alle spa e alle aziende speciali istituite da comuni e province per la gestione di servizi pubblici, cfr. art. 66, comma 9, D.L. 31-12-1992, n. 513, art. 66, comma 9, D.L. 2-3-1993, n. 47, art. 66, comma 10, D.L. 28-4-1993, n. 131, art. 66, comma 14, D.L. 30-6-1993, n. 213, non convertiti in legge, art. 66, comma 14, D.L. 30-8-1993, n. 331 e art. 3, comma 70, legge 28-12-1995, n. 549, .

- Per le società di gestione di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi, cfr. art. 15, comma 8, legge 25-1-1994, n. 86, .

- Per i trasferimenti di beni destinati a pubblico servizio, da parte di province e comuni, cfr. art. 5, comma 2, D.L. 31-5-1994, n. 331, art. 4, comma 2, D.L. 30-7-1994, n. 478, art. 4, comma 2, D.L. 30-9-1994, n. 559, art. 4, comma 2, D.L. 30-11-1994, n. 658, non convertiti in legge e art. 4, comma 2, D.L. 31-1-1995, n. 26 .

- Per le cessioni gratuite di beni a enti pubblici, cfr. art. 6, comma 22, D.L. 4-8-1995, n. 326, art. 6, comma 22, D.L. 2-10-1995, n. 416, art. 6, comma 23, D.L. 4-12-1995, n. 515, art. 4, comma 23, D.L. 1-2-1996, n. 39, art. 4, comma 23, D.L. 2-4-1996, n. 180, art. 4, comma 23, D.L. 3-6-1996, n. 300, art. 4, comma 23, D.L. 2-8-1996, n. 404, non convertiti in legge e art. 4, comma 23, D.L. 1-10-1996, n. 510 .

- Per la cessione in proprietà da parte di Comuni di aree già concesse in diritto di superficie, cfr. art. 3, comma 81, legge 28-12-1995, n. 549, .

2 Cfr. artt. 2082, 2083, 2093 e 2202 Codice civile .

3 La disposizione si applica dal 1° gennaio 1998.

Cfr. art. 11, comma 8, del provvedimento modificativo, .

4 Cfr art. 2546 Codice civile .

5 "I comproprietari possono costituirsi in società di armamento mediante scrittura privata con sottoscrizione autenticata di tutti i caratisti, ovvero mediante deliberazione della maggioranza con sottoscrizione autenticata dei consenzienti.

Ove non sia diversamente stabilito nella scrittura di costituzione ovvero con deliberazione presa ad unanimità, ciascun caratista partecipa alla società in ragione della sua quota di interesse nella nave" (art. 278 Codice navigazione).

6 Cfr art. 2602 Codice civile .

7 Cfr. art. 2201 Codice civile .

8 La disposizione si applica dal 1° gennaio 1998.

Cfr. art. 30 del provvedimento modificativo .

9 Le parole riportate in corsivo sono state così sostituite dall'art. 5, comma 2, lettera b), D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

10 Le parole riportate in corsivo sono state aggiunte dall'art. 31, comma 30, legge 23 dicembre 1998, n. 448.

La disposizione si applica a decorrere dal 1° gennaio 1999. Cfr. art. 83 del provvedimento modificativo .

11 PER MEMORIA:

- Per l' esclusione del carattere di commercialità delle attività didattiche svolte in Italia da filiazioni di università e istituti di cultura superiore stranieri, cfr. art. 34, comma 8-bis, D.L. 2-3-1989, n. 69, art. 74, comma 4, D.L. 29-4-1994, n. 257, non convertito in legge, art. 59, comma 4, D.L. 27-6-1994, n. 414, non convertito in legge, art. 59, comma 4, D.L. 27-8-1994, n. 514, art. 59, comma 4, D.L. 28-10-1994, n. 601, non convertito in legge, art. 59, comma 4, D.L. 28-12-1994, n. 723, non convertito in legge e art. 59, comma 4, D.L. 25-2-1995, n. 55, non convertito in legge, .

- Per l' esclusione del carattere di commercialità dell' attività svolta dall' Agenzia Spaziale Italiana, cfr. art. 34-bis, D.L. 2-3-1989, n. 69 .

- Per l' esclusione del carattere di commercialità delle attività svolte dai consorzi di bonifica, irrigazione ecc., cfr. art. 1, comma 1-bis, D.L. 11-4-1989, n. 125, art. 11, D.L. 25-9-1989, n. 330, e art. 10, D.L. 25-11-1989, n. 383, non convertiti in legge, .

L' art. 11, D.L. n. 330/1989 recepiva l' art. 11, D.L. 29-5-1989, n. 200 (pubblicato nella GU n. 124 del 30-5-1989, ed entrato in vigore il giorno stesso) e l' art. 11, D.L. 28-7-1989, n. 266 (pubblicato nella GU n. 176 del 29-7-1989 ed entrato in vigore il giorno successivo), che non sono stati convertiti in legge.

- Per l' esclusione del carattere di commercialità dell' attività didattica e culturale svolta dai collegi universitari legalmente riconosciuti, cfr. art. 7, comma 3, D.L. 28-12-1989, n. 414 e art. 8, comma 3, D.L. 1-3-1990, n. 40, non convertiti in legge e art. 8, comma 3, D.L. 27-4-1990, n. 90 .

- Per l' esclusione del carattere di commercialità delle concessioni di aree, loculi cimiteriali e altri manufatti per sepoltura, cfr. art. 1, comma 10, D.L. 1-3-1991, n. 62, art. 1, comma 9, D.L. 3-5-1991, n. 140, art. 1, comma 9, D.L. 2-7-1991, n. 196, art. 1, comma 9, D.L. 13-8-1991, n. 285, art. 1, comma 11, D.L. 31-10-1991, n. 348, non convertiti in legge e art. 1, comma 14, D.L. 30-12-1991, n. 417 .

- Per l' esclusione del carattere di commercialità delle assegnazioni di aree edificabili acquisite dai comuni in via espropriativa, cfr. art. 36, comma 19-bis, D.L. 30-8-1993, n. 331, .

12 Le parole riportate in corsivo sono state aggiunte, con effetto 1° gennaio 1973, dall'art. 5, primo comma, D.L. 30 dicembre 1982, n. 953.

Cfr. art. 5, primo comma, del provvedimento modificativo .

13 Le parole riportate in corsivo sono state così sostituite dall'art. 3, comma 1, legge 17 gennaio 2000, n. 7.

La disposizione si applica dal 5 febbraio 2000. Cfr. il provvedimento modificativo .

14 Le parole riportate in corsivo sono state aggiunte dall'art. 3, comma 121, legge 28 dicembre 1995, n. 549.

Cfr. art. 3, comma 244, del provvedimento modificativo .

15 Il periodo riportato in corsivo è stato aggiunto dall'art. 1, comma 2, lettera b), D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 313.

Cfr. art. 11, comma 8, del provvedimento modificativo, .

16 Cfr. art. 9, primo comma, del provvedimento modificativo .

17 Trattasi di enti assistenziali a carattere nazionale.

18 PER MEMORIA:

- Per i termini di predisposizione o di adeguamento dello statuto delle associazioni costituite prima del 1-1-1998, cfr. art. 5, comma 3 e 4, D. Lgs. 4-12-1997, n. 460 .

19 Le parole riportate in corsivo sono state aggiunte dall'art. 5, comma 3, D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 422.

La disposizione si applica a decorrere dal 24 dicembre 1998.

20 Per la decorrenza: cfr. art. 3 del provvedimento modificativo .

 

 

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 5 - Esercizio di arti e professioni

[1] Per esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di qualsiasi attività di lavoro autonomo [1] da parte di persone fisiche ovvero da parte di società semplici o di associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata delle attività stesse.

[2] Non si considerano effettuate nell'esercizio di arti e professioni le prestazioni di servizi inerenti ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 49 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 , rese da soggetti che non esercitano per professione abituale altre attività di lavoro autonomo. Non si considerano altresì effettuate nell'esercizio di arti e professioni le prestazioni di servizi derivanti dall'attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali ai sensi della legge 12 giugno 1973 n. 349 [2] nonché le prestazioni di vigilanza e custodia rese da guardie giurate di cui al regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1952 [3] (articolo così sostituito [4] dall'art. 1, D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24) .

Note:

1 Cfr. artt. 2222, 2229 e 2232 Codice civile .

2 Il periodo riportato in corsivo è stato aggiunto, con effetto 1° gennaio 1973, dall'art. 4, secondo comma, D.L. 14 marzo 1988, n. 70.

Cfr. art. 4, terzo comma, del provvedimento modificativo .

3 Le parole riportate in corsivo sono state aggiunte, con effetto 1° gennaio 1994, dall'art. 2, comma 1, lettera a), D.L. 30 dicembre 1993, n. 557.

4 Per la decorrenza: cfr. art. 3 del provvedimento modificativo .

 

 

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 6 - Effettuazione delle operazioni

[1] Le cessioni di beni si considerano effettuate nel momento della stipulazione se riguardano beni immobili [1] e nel momento della consegna o spedizione se riguardano beni mobili [1]. Tuttavia le cessioni i cui effetti traslativi o costitutivi si producono posteriormente, tranne quelle indicate ai nn. 1) e 2) dell' art. 2 , si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e comunque, se riguardano beni mobili, dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione.

[2] In deroga al precedente comma l'operazione si considera effettuata:

a) per le cessioni di beni per atto della pubblica autorità [2] e per le cessioni periodiche o continuative di beni in esecuzione di contratti di somministrazione [3], all'atto del pagamento del corrispettivo;

b) per i passaggi dal committente al commissionario, di cui al n. 3) dell' art. 2 , all'atto della vendita dei beni da parte del commissionario;

c) per la destinazione al consumo personale o familiare dell'imprenditore e ad altre finalità estranee all'esercizio dell'impresa, di cui al n. 5) dell' art. 2 , all'atto del prelievo dei beni;

d) per le cessioni di beni inerenti a contratti estimatori [4], all'atto della rivendita a terzi ovvero, per i beni non restituiti, alla scadenza del termine convenuto tra le parti e comunque dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione;

d-bis) per le assegnazioni in proprietà di case di abitazione fatte ai soci da cooperative edilizie a proprietà divisa, alla data del rogito notarile (lettera aggiunta [5] dall'art. 3, comma 1, lettera a), D.L. 27 aprile 1990, n. 90) [6] ;

d-ter) (lettera soppressa, con effetto 1° gennaio 1990 [7], dall'art. 1, comma 2, lettera a), D.L. 30 dicembre 1991, n. 417) [8-9].

[3] Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo [10]. Quelle indicate nell'articolo 3, terzo comma, primo periodo, si considerano effettuate al momento in cui sono rese, ovvero, se di carattere periodico o continuativo, nel mese successivo a quello in cui sono rese [11].

[4] Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nei precedenti commi o indipendentemente da essi sia emessa fattura, o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento, ad eccezione del caso previsto alla lettera d-bis) del secondo comma [12-8-13].

[5] L'imposta relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi diviene esigibile nel momento in cui le operazioni si considerano effettuate secondo le disposizioni dei commi precedenti e l'imposta è versata con le modalità e nei termini stabiliti nel titolo secondo. Tuttavia per le cessioni dei prodotti farmaceutici indicati nel numero 114) della terza parte dell'allegata tabella A effettuate dai farmacisti, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti, di cui al quarto comma dell'articolo 4 , nonché per quelle fatte allo Stato, agli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, agli enti pubblici territoriali e ai consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, [14-15] agli istituti universitari, alle unità sanitarie locali, agli enti ospedalieri, agli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, agli enti pubblici di assistenza e beneficenza e a quelli di previdenza, l'imposta diviene esigibile all'atto del pagamento dei relativi corrispettivi, salva la facoltà di applicare le disposizioni del primo periodo. Per le cessioni di beni di cui all' articolo 21, quarto comma, quarto periodo [16-15] , l'imposta diviene esigibile nel mese successivo a quello della loro effettuazione [17-18] . (comma così sostituito [19] dall'art. 1, comma 3, D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 313) .

(Articolo così sostituito [20] dall'art. 2, D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 793).

Note:

1 Cfr. art. 812, Codice civile .

2 Cfr. artt. 834 e 835, Codice civile .

3 Cfr. art. 1559, Codice civile .

4 Cfr. art. 1556, Codice civile .

5 Per la decorrenza: cfr. art. 15 del provvedimento modificativo .

6 Modifica di identico contenuto, che pertanto si omette, a quella apportata dal D.L. n. 90/1990 era stata apportata dall' art. 3, commi 1 e 2, D.L. 1-3-1990, n. 40 che non è stato convertito in legge .

7 Cfr. art. 1, comma 4 del provvedimento modificativo .

8 PER MEMORIA:

- Per le variazioni relative ai corrispettivi versati dal 1-1-1990, cfr. art. 1, comma 5, D.L. 1-3-1991, n. 62, art. 1, comma 4, D.L. 3-5-1991, n. 140, art. 1, comma 4, D.L. 2-7-1991, n. 196, art. 1, comma 4, D.L. 13-8-1991, n. 285, art. 1, comma 6, D.L. 31-10-1991, n. 348 non convertiti in legge e art. 1, comma 4, D.L. 30-12-1991, n. 417, .

9 Modifica di identico contenuto, che pertanto si omette, a quella apportata dal D.L. n. 417/1991 era stata apportata dall' art. 1, comma 2, D.L. 1-3-1991, n. 62, dall' art. 1, comma 1, D.L. 3-5-1991, n. 140, dall' art. 1, comma 1, D.L. 2-7-1991, n. 196, dall' art. 1, comma 1, D.L. 13-8-1991, n. 285 e art. 1, comma 1, D.L. 31-10-1991, n. 348, non convertiti in legge, .

10 PER MEMORIA:

- Per le prestazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e turismo, cfr. art. 1, quarto comma, D.M. 16-1-1980 abrogato a art 1, comma 6, D.M 30 luglio 1999, n. 340 .

11 Il periodo riportato in corsivo è stato aggiunto, con effetto 24-3-1995, dall'art. 16-bis, comma 1, lettera c), D.L. 23-2-1995, n. 41, modificato dall' art. 3, comma 1, lettera b), D.L. 7-4-1995, n. 109, dall' art. 3, comma 1, lettera b), D.L. 10-6-1995, n. 226, e dall' art. 4, comma 1, lettera b), D.L. 3-8-1995, n. 324, non convertiti in legge e dall' art. 4, comma 1, lettera b), D.L. 2-10-1995, n. 415 .

Cfr. art. 4, comma 4, D.L. 2-10-1995, n. 415, .

12 Le parole riportate in corsivo sono state così sostituite, con effetto 1-1-1990, dall' art. 1, comma 2, lettera b), D.L. 30-12-1991, n. 417, .

13 Modifica di identico contenuto, che pertanto si omette, a quella apportata dal D.L. n. 417/1991, era stata apportata dall' art. 1, comma 3, D.L. 1-3-1991, n. 62, dall' art. 1, comma 2, D.L. 3-5-1991, n. 140, dall' art. 1, comma 2, D.L. 2-7-1991, n. 196, dall' art. 1, comma 2, D.L. 13-8-1991, n. 285 e dall' art. 1, comma 3, D.L. 31-10-1991, n. 348 , non convertiti in legge.

14 Le parole riportate in corsivo sono state aggiunte dell' art. 1, comma 1, lettera a), D.Lgs. 23 marzo 1998, n. 56.

15 La disposizione ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 1998. Cfr. art. 7 del provvedimento modificativo .

16 Le parole riportate in corsivo sono state così sostituite dall'art. 1, comma 1, lettera a), D.Lgs. 23 marzo 1998, n. 56.

17 PER MEMORIA:

- Per le aliquote applicabili ai contratti conclusi entro il 31-12-1992, cfr. art. 36, comma 9, D.L. 2-3-1993, n. 47, art. 36, comma 12, D.L. 28-4-1993, n. 131, art. 36, comma 11, D.L. 30-6-1993, n. 213, non convertiti in legge e art. 36, comma 11, D.L. 30-8-1993, n. 331, .

- Per le aliquote applicabili ai contratti conclusi entro il 22-5-1993, cfr. art. 16, comma 6, D.L. 22-5-1993, n. 155, .

- Per le aliquote applicabili ai contratti di appalto aventi ad oggetto interventi di recupero conclusi entro il 29-8-1993, cfr. art. 36, comma 11-bis, D.L. 30-8-1993, n. 331, .

- Per i contratti relativi alla costruzione, ricostruzione e ristrutturazione di opere pubbliche e di pubblica utilità conclusi entro il 29-6-1993, cfr. art. 36, comma 12-bis, D.L. 30-8-1993, n. 331 e art. 1, comma 2, D.M. 12-1-1995, .

- Per i contratti relativi alle prestazioni socio-sanitarie rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie e da enti aventi finalità sociali, cfr. art. 2, comma 10, D.L. 30-9-1994, n. 564, .

- Per le aliquote applicabili ai contratti conclusi entro il 31-12-1995, cfr. art. 10, comma 5, D.L. 23-2-1995, n. 41, .

- Per il differimento del momento riguardante operazioni imponibili, cfr. art. 6, comma 2, D.P.R. 9-12-1996, n. 695, .

- Per le aliquote applicabili ai contratti conclusi entro il 31-12-1997, cfr. art. 1, comma 5, D.L. 29-9-1997, n. 328, .

18 Le disposizioni del presente comma erano state modificate dall'art. 5, comma 1, lett. a), legge 8 maggio 1998, n. 146.

19 La disposizione si applica dal 1° gennaio 1998. Cfr. art. 11, comma 8, del provvedimento modificativo .

20 La disposizione si applica dal 1° gennaio 1982. Per la decorrenza: cfr. art. 27, primo comma, del provvedimento modificativo .

 

 

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 7 - Territorialità dell'imposta [1]

[1] Agli effetti del presente decreto:

a) per "Stato" o "territorio dello Stato" si intende il territorio della Repubblica italiana, con esclusione dei comuni di Livigno e di Campione d'Italia e delle acque italiane del lago di Lugano [2];

b) per "Comunità" o "territorio della Comunità" si intende il territorio corrispondente al campo di applicazione del Trattato istitutivo della Comunità economica europea con le seguenti esclusioni, oltre quella indicata nella lettera a):

1) per la Repubblica ellenica, il Monte Athos;

2) per la Repubblica federale di Germania, l'isola di Helgoland ed il territorio di Busingen;

3) per la Repubblica francese, i Dipartimenti d'oltremare;

4) per il Regno di Spagna, Ceuta, Melilla e le isole Canarie;

c) il Principato di Monaco e l'isola di Man si intendono compresi nel territorio rispettivamente della Repubblica francese e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (comma così sostituito [3] dall'art. 57, comma 1, lettera A), D.L. 30 agosto 1993, n. 331) [4] ..

[2] Le cessioni di beni si considerano effettuate nel territorio dello Stato se hanno per oggetto beni immobili ovvero beni mobili nazionali, comunitari o vincolati al regime della temporanea importazione, esistenti nel territorio dello stesso ovvero beni mobili spediti da altro Stato membro, installati, montati o assiemati nel territorio dello Stato dal fornitore o per suo conto. Si considerano altresì effettuate nel territorio dello Stato le cessioni di beni nei confronti di passeggeri nel corso di un trasporto intracomunitario a mezzo di navi, aeromobili o treni, se il trasporto ha inizio nel territorio dello Stato; si considera intracomunitario il trasporto con luogo di partenza e di arrivo siti in Stati membri diversi e luogo di partenza quello di primo punto di imbarco dei passeggeri, luogo di arrivo quello dell'ultimo punto di sbarco [5] (comma così sostituito [3] dall'art. 57, comma 1, lettera A), D.L. 30 agosto 1993, n. 331) [6] .

[3] Le prestazioni di servizi si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono rese da soggetti che hanno il domicilio nel territorio stesso o da soggetti ivi residenti che non abbiano stabilito il domicilio all'estero, nonché quando sono rese da stabili organizzazioni in Italia di soggetti domiciliati e residenti all'estero; non si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono rese da stabili organizzazioni all'estero di soggetti domiciliati o residenti in Italia. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, agli effetti del presente articolo, si considera domicilio il luogo in cui si trova la sede legale e residenza [7-8] quello in cui si trova la sede effettiva (comma così sostituito [9] dall'art. 9, D.P.R. 31 marzo 1979, n. 94).

[4] In deroga al secondo e al terzo comma [10-11-12]:

a) le prestazioni di servizi relativi a beni immobili, comprese le perizie, le prestazioni di agenzia e le prestazioni inerenti alla preparazione e al coordinamento dell'esecuzione dei lavori immobiliari, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando l'immobile è situato nel territorio stesso;

b) le prestazioni di servizi, comprese le perizie, relative a beni mobili materiali e le prestazioni di servizi culturali, scientifici, artistici, didattici, sportivi, ricreativi e simili, nonché le operazioni di carico, scarico, manutenzione e simili, accessorie ai trasporti di beni, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono eseguite nel territorio stesso;

c) le prestazioni di trasporto si considerano effettuate nel territorio dello Stato in proporzione alla distanza ivi percorsa;

d) le prestazioni derivanti da contratti di locazione anche finanziaria [13], noleggio e simili di beni mobili materiali diversi dai mezzi di trasporto, le prestazioni di servizi indicate al numero 2) del secondo comma dell' articolo 3, le prestazioni pubblicitarie, di consulenza e assistenza tecnica o legale, comprese quelle di formazione e di addestramento del personale, le prestazioni di servizi di telecomunicazione [14-15], di elaborazione e fornitura di dati e simili, le operazioni bancarie, finanziarie e assicurative e le prestazioni relative a prestiti di personale [16-11-17], nonché le prestazioni di intermediazione inerenti alle suddette prestazioni o operazioni [14-15] e quelle inerenti all'obbligo di non esercitarle, nonché le cessioni di contratti relativi alle prestazioni di sportivi professionisti, [18] si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono rese a soggetti domiciliati nel territorio stesso o a soggetti ivi residenti che non hanno stabilito il domicilio all'estero e quando sono rese a stabili organizzazioni in Italia di soggetti domiciliati o residenti all'estero, a meno che non siano utilizzate fuori dalla Comunità economica europea [19] (lettera così sostituita [20] dall'art. 39, legge 29 dicembre 1990, n. 428) ;

e) [21] le prestazioni di servizi e le operazioni [22-11-23] di cui alla lettera precedente rese a soggetti domiciliati o residenti in altri Stati membri della Comunità Economica Europea, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando il destinatario non è soggetto passivo dell'imposta nello Stato in cui ha il domicilio o la residenza [7-8];

f) [21] le operazioni di cui alla lettera d), escluse le prestazioni di servizi di telecomunicazione [24-15], le prestazioni di consulenza e assistenza tecnica o legale, ivi comprese quelle di formazione e di addestramento del personale, di elaborazione e fornitura di dati e simili, rese a soggetti domiciliati e residenti fuori della Comunità Economica Europea nonché quelle derivanti da contratti di locazione, anche finanziaria [13], noleggio e simili di mezzi di trasporto rese da soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunità stessa ovvero domiciliati o residenti nei territori esclusi a norma del primo comma , lettera a), [25] ovvero da stabili organizzazioni operanti in detti territori, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono ivi utilizzate; queste ultime prestazioni, se rese da soggetti domiciliati o residenti in Italia a soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunità Economica Europea, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono utilizzate in Italia o in altro Stato membro della Comunità stessa (lettera così modificata [11], dall'art. 3, comma 120, lettera d), legge 28 dicembre 1995, n. 549) [26];

f bis) Le prestazioni di servizi di telecomunicazione rese a soggetti domiciliati o residenti fuori dal territorio del Comunità da soggetti domiliati o residenti fuori dalla Comunità stessa, ovvero domiciliati o residenti nei territori esclusi a norma del primo comma, lettera a), si consideranio effettuate nel territorio dello Stato stesso o quando, realizzandosi la prestazione tramite cessione di schede prepagate o di altri mezzi tecnici preordinati all'utilizzazione del servizio, la loro distribuzione avvine, direttamente o a mezzo di commissari, rappresentanti, o altri intermediari, nel territorio dello Stato (lettera aggiunta [15], con effetto 1° aprile 1997, dall'art. 2, comma 1, lettera b), n. 3), D.L. 31 dicembre 1996, n. 669).

(Comma così sostituito [9] dall'art. 9, D.P.R. 31 marzo 1979, n. 94).

[5] (Comma soppresso [27-9] dall'art. 9, D.P.R. 31 marzo 1979, n. 94) [28] .

[6] Non si considerano effettuate nel territorio dello Stato le cessioni all'esportazione, le operazioni assimilate a cessioni all'esportazione e i servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali di cui ai successivi artt. 8, 8 bis e 9 [29] (articolo così sostituito [30] dall'art. 1, D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24).

Note:

1 PER MEMORIA:

- Per la disciplina transitoria delle operazioni effettuate dopo il 31-3-1979 in dipendenza di contratti conclusi ante 1-2-1979, cfr. art. 1, D.P.R. 31-3-1979, n. 94 .

2 PER MEMORIA:

- Per l' esclusione dal territorio della CEE, cfr. art. 16, comma 1, D.L. 31-12-1992, n. 513, art. 16, comma 1, D.L. 2-3-1993, n. 47, art. 16, comma 1, D.L. 28-4-1993, n. 131, art. 16, comma 1, D.L. 30-6-1993, n. 213, non convertiti in legge e art. 16, comma 1, D.L. 30-8-1993, n. 331, .

3 Per la decorrenza: cfr. il provvedimento modificativo .

4 Modifica di identico contenuto, che pertanto si omette, a quella apportata dal D.L. n. 331/1993 era stata apportata dall'Cfr. art. 57, comma 1, lettera A), D.L. 31-12-1992, n. 513, dall' art. 57, comma 1, lettera A), D.L. 2-3-1993, n. 47 e dall' art. 57, comma 1, lettera A), D.L. 28-4-1993, n. 131 e dall' art. 57, comma 1, lettera A), D.L. 30-6-1993, n. 213, che non sono stati convertiti in legge, .

5 PER MEMORIA:

- Per la territorialità delle operazioni intracomunitarie, cfr. art. 40, D.L. 31-12-1992, n. 513, art. 40, D.L. 2-3-1993, n. 47, art. 40, D.L. 28-4-1993, n. 131, art. 40, D.L. 30-6-1993, n. 213, non convertiti in legge e art. 40, D.L. 30-8-1993, n. 331, .

6 Modifica di identico contenuto che pertanto si omette, a quella apportata dal D.L. n. 331/1993 era stata apportata dall' art. 57, comma 1, lettera A), D.L. 30-6-1993, n. 213, non convertito in legge, .

7 Cfr art. 43, Codice civile .

8 Cfr. artt. 1 e 2, legge 24-12-1954, n. 1228 e D.P.R. 30-5-1989, n. 223 .

9 Per la decorrenza: cfr. art. 3, D.P.R. 29-1-1979, n. 24 .

10 Le parole riportate in corsivo sono state così sostituite dall'art. 3, comma 120, lettera a), legge 28 dicembre 1995, n. 549.

11 Cfr. art. 3, comma 244 del provvedimento modificativo .

12 Analoga modifica era stata apportata dall' art. 7, comma 3, lettera a), numero 1), D.L. 27-10-1995, n. 440 e dall' art. 7, comma 3, lettera a), numero 1), D.L. 23-12-1995, n. 542, non convertiti in legge, .

13 PER MEMORIA:

- Per una definizione di locazione finanziaria, cfr. art. 6, comma 11, D.L. 8-3-1991, n. 72, non convertito in legge, .

14 Le parole riportate in corsivo sono state aggiunte, con effetto 1° aprile 1997, dall'art. 2, comma 1, lettera b), n. 1), D.L. 31 dicembre 1996, n. 669.

15 Cfr. art. 2, comma 10, del provvedimento modificativo .

16 Le parole riportate in corsivo sono state così sostituite dall'art. 3, comma 120, lettera b), legge 28 dicembre 1995, n. 549.

17 Analoga modifica era stata apportata dall'Cfr. art. 7, comma 3, lettera a), numero 2), D.L. 27-10-1995, n. 440 e dall' art. 7, comma 3, lettera a), numero 2), D.L. 23-12-1995, n. 542, non convertiti in legge, .

18 Le parole riportate in corsivo sono state aggiunte dall' art. 2, comma 1, lettera a), D.L. 29-9-1997, n. 328,.

La disposizione si applica dal 30 settembre 1997.

19 PER MEMORIA:

- Per le operazioni intracomunitarie, cfr. art. 44, comma 2, D.L. 31-12-1992, n. 513, art. 44, comma 2, D.L. 2-3-1993, n. 47, art. 44, comma 2, D.L. 28-4-1993, n. 131, art. 44, comma 2, D.L. 30-6-1993, n. 213, non convertiti in legge e art. 44, comma 2, D.L. 30-8-1993, n. 331, .

20 Per la decorrenza: cfr. art. 73 del provvedimento modificativo .

21 Per effetto delle modifiche apportate dalla legge n. 428/1990, le lettere f) e g) diventano, rispettivamente, lettere e) ed f).

22 Le parole riportate in corsivo sono state aggiunte dall'art. 3, comma 120, lettera c), legge 28 dicembre 1995, n. 549.

23 Analoga modifica era stata apportata dall' art. 7, comma 3, lettera a), numero 3), D.L. 27-10-1995, n. 440 e dall' art. 7, comma 3, lettera a), numero 3), D.L. 23-12-1995, n. 542, non convertiti in legge, .

24 Le parole riportate in corsivo sono state aggiunte, con effetto 1° aprile 1997, dall'art. 2, comma 1, lettera b), n. 2), D.L. 31 dicembre 1996, n. 669.

25 Le parole riportate in corsivo sono state aggiunte dall'art. 2, comma 1, lettera a), Legge 18 febbraio 1997, n. 28.

Per la decorrenza: cfr. il provvedimento modificativo .

26 Analoga modifica era stata apportata dall' art. 7, comma 3, lettera a), numero 4), D.L. 27-10-1995, n. 440 e dall' art. 7, comma 3, lettera a), numero 4), D.L. 23-12-1995, n. 542, non convertiti in legge, .

27 L'art. 9, D.P.R. n. 94/1979 ha sostituito il testo dei commi terzo, quarto e quinto con il testo dei commi terzo e quarto.

28 L' art. 9, D.P.R. n. 94/1979 ha sostituito il testo dei commi terzo, quarto e quinto con il testo dei commi terzo e quarto.

29 PER MEMORIA:

- Per il territorio extradoganale di Livigno, Gorizia e Savogna d' Isonzo, cfr. art.1, legge 1-11-1973, n. 762, .

30 Per la decorrenza: cfr. art. 3 del provvedimento modificativo .

 

 

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 8 - Cessioni all'esportazione [1]

[1] Costituiscono cessioni all'esportazione:

a) le cessioni, anche tramite commissionari, eseguite mediante trasporto o spedizione dei beni fuori del territorio della Comunità economica europea [2-3-4], a cura o a nome dei cedenti o dei commissionari, anche per incarico dei propri cessionari o commissionari di questi. I beni possono essere sottoposti per conto del cessionario, ad opera del cedente stesso o di terzi, a lavorazione, trasformazione, montaggio, assiemaggio o adattamento ad altri beni. La esportazione deve risultare da documento doganale, o da vidimazione apposta dall'Ufficio doganale su un esemplare della fattura ovvero su un esemplare della bolla di accompagnamento emessa a norma dell'art. 2 del D.P.R. 6 ottobre 1978, n. 627 [5] , o, se questa non è prescritta, sul documento di cui all'articolo 21, quarto comma, secondo periodo [21-22]. Nel caso in cui avvenga tramite servizio postale l'esportazione deve risultare nei modi stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni [6-7];

b) le cessioni con trasporto o spedizione fuori del territorio della Comunità economica europea [2-3-4] entro novanta giorni dalla consegna, a cura del cessionario non residente o per suo conto, ad eccezione dei beni destinati a dotazione o provvista di bordo di imbarcazioni o navi da diporto, di aeromobili da turismo o di qualsiasi altro mezzo di trasporto ad uso privato e dei beni da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio della Comunità economica europea [8-3-9]; l'esportazione deve risultare da vidimazione apposta dall'Ufficio doganale o dall'Ufficio postale su un esemplare della fattura [7] (lettera così sostituita [10] dall'art. 4, D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 793) ;

c) le cessioni, anche tramite commissionari, di beni diversi dai fabbricati e dalle aree edificabili, e le prestazioni di servizi rese a soggetti che, avendo effettuato cessioni all'esportazione od operazioni intracomunitarie, si avvalgono della facoltà di acquistare, anche tramite commissionari, o importare beni e servizi senza pagamento dell'imposta [11-12-13-14] (lettera così sostituita dall'art. 2, comma 1, lettera b), n. 2), legge 18 febbraio 1997, n. 28).

[2] Le cessioni e le prestazioni di cui alla lettera c) sono effettuate senza pagamento dell'imposta ai soggetti indicati nella lettera a), se residenti, ed ai soggetti che effettuano le cessioni di cui alla lettera b) del precedente comma su loro dichiarazione scritta [15-16] e sotto la loro responsabilità, nei limiti dell'ammontare complessivo dei corrispettivi delle cessioni di cui alle stesse lettere dai medesimi fatte nel corso dell'anno solare precedente. I cessionari e i commissionari possono avvalersi di tale ammontare integralmente per gli acquisti di beni che siano esportati nello stato originario nei sei mesi successivi alla loro consegna e, nei limiti della differenza tra esso e l'ammontare delle cessioni dei beni effettuate nei loro confronti nello stesso anno ai sensi della lettera a), relativamente agli acquisti di altri beni o di servizi. I soggetti che intendono avvalersi della facoltà di acquistare beni e servizi senza pagamento dell'imposta devono darne comunicazione scritta al competente Ufficio dell'imposta sul valore aggiunto entro il 31 gennaio ovvero oltre tale data, ma anteriormente al momento di effettuazione della prima operazione, indicando l'ammontare dei corrispettivi delle esportazioni fatte nell'anno solare precedente [16]. Gli stessi soggetti possono optare, dandone comunicazione entro il 31 gennaio, per la facoltà di acquistare beni e servizi senza pagamento dell'imposta assumendo come ammontare di riferimento, in ciascun mese, l'ammontare dei corrispettivi, delle esportazioni fatte nei dodici mesi precedenti. L'opzione ha effetto per un triennio solare e, qualora non sia revocata, si estende di triennio in triennio [17]. La revoca deve essere comunicata all'Ufficio entro il 31 gennaio successivo a ciascun triennio. I soggetti che iniziano l'attività o non hanno comunque effettuato esportazioni nell'anno solare precedente possono avvalersi per la durata di un triennio solare della facoltà di acquistare beni e servizi senza pagamento dell'imposta, dandone preventiva comunicazione all'Ufficio, assumendo come ammontare di riferimento, in ciascun mese, l'ammontare dei corrispettivi delle esportazioni fatte nei dodici mesi precedenti [16-12-13-14].

[3] (Comma abrogato, con effetto 1° gennaio 1984, dall'art. 3, comma 3, D.L. 29 dicembre 1983, n. 746) .

[4] Nel caso di affitto di azienda, perché possa avere effetto il trasferimento del beneficio di utilizzazione della facoltà di acquistare beni e servizi per cessioni all'esportazione, senza pagamento dell'imposta, ai sensi del terzo comma, è necessario che tale trasferimento sia espressamente previsto nel relativo contratto e che ne sia data comunicazione con lettera raccomandata entro trenta giorni all'ufficio IVA competente per territorio [18] (comma aggiunto [19] dall'art. 1, comma 5, D.L. 30 dicembre 1991, n. 417) [20].

[5] Ai fini dell'applicazione del primo comma si intendono spediti o trasportati fuori della Comunità anche i beni destinati ad essere impiegati nel mare territoriale per la costruzione, la riparazione, la manutenzione, la trasformazione, l'equipaggiamento e il rifornimento delle piattaforme di perforazione e sfruttamento, nonché per la realizzazione di collegamenti fra dette piattaforme e la terraferma (comma aggiunto [3] dall'art. 57, comma 1, lettera D), D.L. 30 agosto 1993, n. 331) [23-24].

(Articolo così sostituito [25], con effetto 1° gennaio 1981, dall'art. 2, D.P.R. 30 dicembre 1980, n. 897) .

Note:

1 PER MEMORIA:

- Per la disciplina transitoria delle operazioni effettuate dopo il 31-3-1979 in dipendenza di contratti conclusi ante 1-2-1979, cfr. art. 1, D.P.R. 31-3-1979, n. 94 .

- Per la non imponibilità delle operazioni effettuate in attuazione del programma di coproduzione del veivolo MRCA, cfr. art. 2, legge 6-5-1982, n. 224 .

- Per la detrazione forfettaria dell' imposta per il triennio 1985-1987 afferente gli acquisti e le importazioni effettuate dalle imprese commerciali con contabilità semplificata, cfr. art. 2, primo, secondo, terzo, quattordicesimo, quindicesimo, diciannovesimo, ventesimo e ventunesimo comma, D.L. 19-12-1984, n. 853 .

Per la proroga al 31-12-1988, cfr. art. 14, D.L. 29-12-1987, n. 533, art. 5, D.L. 13-1-1988, n. 4, non convertiti in legge, e art. 6, D.L. 14-3-1988, n. 70 .

- Per le operazioni effettuate dal Centro internazionale di ingegneria genetica e biotecnologia, cfr. art. 3, legge 15-3-1986, n. 103 .

- Per le operazioni effettuate nei confronti dell' INMARSAT, cfr. art. 3, legge 8-7-1988, n. 294 .

- Per le operazioni effettuate nei confronti dell' Agenzia per lo sviluppo internazionale (AID), cfr. art. 3, comma 2, legge 30-11-1989, n. 395,.

- Per le operazioni effettuate nei confronti dell' Agenzia internazionale per l' energia atomica, cfr. art. 3, legge 9-4-1990, n. 92 .

- Per le operazioni effettuate nei confronti dell' EUMETSAT, cfr. art. 3, legge 23-6-1990, n. 176 .

- Per le operazioni effettuate nei confronti dell' EUTELSAT, cfr. legge 23-6-1990, n. 177 .

- Per le operazioni effettuate dalla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS), cfr. art. 53 dell' Accordo ratificato con legge 11-2-1991, n. 53,.

- Per gli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, cfr. art. 6, D.L. 24-9-1992, n. 388, non convertito in legge, e D.M. 21-10-1992, art. 6, D.L. 24-11-1992, n. 455, non convertito in legge e art. 6, D.L. 23-1-1993, n. 16, .

- Per le operazioni intracomunitarie non imponibili, cfr. artt. 41, 42, 44 e 58, D.L. 31-12-1992, n. 513, artt. 41, 42, 44 e 58, D.L. 2-3-1993, n. 47, artt. 41, 42, 44 e 58, D.L. 28-4-1993, n. 131, artt. 41, 42, 44 e 58, D.L. 30-6-1993, n. 213, non convertiti in legge e artt. 41, 42, 44 e 58, D.L. 30-8-1993, n. 331, .

- Per la non imponibilità delle cessioni di beni effettuate in porti, aeroporti e spacci di navi e aerei, cfr. art. 52, D.L. 31-12-1992, n. 513, art. 52, D.L. 2-3-1993, n. 47, art. 52, D.L. 28-4-1993, n. 131, art. 52, D.L. 30-6-1993, n. 213, non convertiti in legge, art. 52, D.L. 30-8-1993, n. 331 e D.M. 31-12-1992, .

- Per il regime speciale per beni usati, oggetti d' arte, di antiquariato o da collezione, cfr. artt. 36 e 37, comma 1, D.L. 23-2-1995, n. 41, .

2 Le parole riportate in corsivo sono state così sostituite dall'art. 57, comma 1, lettera B), D.L. 30 agosto 1993, n. 331. Nel testo precedente: "all'estero o comunque fuori del territorio doganale".

3 Per la decorrenza: cfr. il provvedimento modificativo .

4 Modifica di identico contenuto, che pertanto si omette, a quella apportata dal D.L. n. 331/1993 era stata apportata dall' art. 57, comma 1, lettera B), D.L. 31-12-1992, n. 513, dall' art. 57, comma 1, lettera B), D.L. 2-3-1993, n. 47, dall' art. 57, comma 1, lettera B), D.L. 28-4-1993, n. 131 e dall' art. 57, comma 1, lettera B), D.L. 30-6-1993, n. 213, non convertiti in legge, .

5 PER MEMORIA:

- Per le fatture emesse dai cessionari, spedizionieri o trasportatori, cfr. art. 13, comma 1, legge 30-12-1991, n. 413, .

6 Cfr. D.M. 22-1-1977 .

7 PER MEMORIA:

- Per le condizioni richieste per gli acquisti in sospensione d' imposta, cfr. art. 2, comma 2, legge 18-2-1997, n. 28, .

8 Le parole riportate in corsivo sono state così sostituite dall'art. 57, comma 1, lettera C), D.L. 30 agosto 1993, n. 331. Nel testo precedente: "nei bagagli personali fuori del territorio doganale".

9 Modifica di identico contenuto, che pertanto si omette, a quella apportata dal D.L. n. 331/1993 era stata apportata dall' art. 57, comma 1, lettera C), D.L. 31-12-1992, n. 513, dall' art. 57, comma 1, lettera C), D.L. 2-3-1993, n. 47, dall' art. 57, comma 1, lettera C), D.L. 28-4-1993, n. 131 e dall' art. 57, comma 1, lettera C), D.L. 30-6-1993, n. 213, non convertiti in legge, .

10 Per la decorrenza: cfr. art. 27, primo comma, del provvedimento modificativo .

11 PER MEMORIA:

- Per le condizioni richieste per gli acquisti in sospensione d' imposta, cfr. art. 1, D.L. 29-12-1983, n. 746 .

- Per la decadenza dalla facoltà di effettuare operazioni in sospensione d' imposta, cfr. art. 2, terzo comma, D.L. 29-12-1983, n. 746 .

12 PER MEMORIA:

- Per la disciplina della scissione di aziende o complessi aziendali, cfr. art. 16, comma 11, lettera d), legge 24-12-1993, n. 537 .

13 PER MEMORIA:

- Per l' esclusione della facoltà di acquistare o importare beni o servizi senza applicazione dell' imposta da parte di contribuenti che fruiscono per il triennio 1985-1987 della detrazione forfettaria dell' imposta, cfr. art. 2, quarto comma, D.L. 19-12-1984, n. 853 .

- Per la proroga al 31-12-1988, cfr. art. 14, D.L. 29-12-1987, n. 533, art. 5, D.L. 13-1-1988, n. 4, non convertiti in legge, e art. 6, D.L. 14-3-1988, n. 70 .

14 PER MEMORIA:

- Per l' inapplicabilità di questa disposizione ai produttori agricoli in regime speciale, cfr. art. 13, comma 2, legge 30-12-1991, n. 413, .

15 PER MEMORIA:

- Per l' indicazione del numero di partita IVA, cfr. art. 6, secondo comma, D.L. 23-12-1976, n. 852 .

16 PER MEMORIA:

- Per l' abrogazione delle disposizioni concernenti la dichiarazione, la comunicazione e i soggetti che iniziano l' attività, cfr. art. 3, terzo comma, D.L. 29-12-1983, n. 746 .

17 PER MEMORIA:

- Per l' efficacia dell' opzione fino al 31-12-1983, cfr. art. 3, primo comma, D.L. 29-12-1983, n. 746 .

18 PER MEMORIA:

- Per i trasferimenti avvenuti prima dell' entrata in vigore di questa disposizione cfr. art. 1, comma 9, D.L. 1-3-1991, n. 62, art. 1, comma 8, D.L. 3-5-1991, n. 140, art. 1, comma 8, D.L. 2-7-1991, n. 196, art. 1, comma 8, D.L. 13-8-1991, n. 285, art. 1, comma 10, D.L. 31-10-1991, n. 348, non convertiti in legge e art. 1, comma 6, D.L. 30-12-1991, n. 417, .

19 La modifica si applica dal 1° febbraio 1992.

Cfr. art. 1, comma 6 del provvedimento modificativo .

20 Modifica di identico contenuto, che pertanto si omette, a quella apportata dal D.L. n. 417/1991, era stata apportata dall' art. 1, comma 8, D.L. 1-3-1991, n. 62, dall' art. 1, comma 7, D.L. 3-5-1991, n. 140, dall' art. 1, comma 7, D.L. 2-7-1991, n. 196, dall' art. 1, comma 7, D.L. 13-8-1991, n. 285 e dall' art. 1, comma 9, D.L. 31-10-1991, n. 348, non convertiti in legge, .

21 Le parole riportate in corsivo sono state aggiunte dall'art. 2, comma 1, lettera b), n. 1), legge 18 febbraio 1997, n. 28.

22 Per la decorrenza: cfr. il provvedimento modificativo .

23 Le disposizioni di questo comma erano state aggiunte, come comma 1-bis, dall' art. 57, comma 1, lettera d), D.L. 31-12-1992, n. 513, non convertito in legge, .

24 Modifica di identico contenuto, che pertanto si omette, a quella apportata dal D.L. n. 331/1993 era stata apportata dall' art. 57, comma 1, lettera D), D.L. 2-3-1993, n. 47, dall' art. 57, comma 1, lettera D), D.L. 28-4-1993, n. 131 e dall' art. 57, comma 1, lettera D), D.L. 30-6-1993, n. 213, non convertiti in legge, .

25 Cfr. art. 45, secondo comma, del provvedimento modificativo .

 

 

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 8 bis - Operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione [1]

[1] Sono assimilate alle cessioni all'esportazione, se non comprese nell'articolo 8 [2-3]:

a) le cessioni di navi [4] destinate all'esercizio di attività commerciali [5] o della pesca o ad operazioni di salvataggio o di assistenza in mare, ovvero alla demolizione, escluse le unità da diporto di cui alla legge 11 febbraio 1971, n. 50 [6] (lettera così sostituita, con effetto 1° aprile 1979 [7], dall'art. 3, D.P.R. 30 dicembre 1980, n. 897) ;

b) le cessioni di navi [4] e di aeromobili [8], compresi i satelliti, ad organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica [9] ,;

c) le cessioni di aeromobili [8], destinati a imprese di navigazione aerea che effettuano prevalentemente trasporti internazionali;

d) le cessioni di apparati motori e loro componenti e di parti di ricambio degli stessi e delle navi e degli aeromobili di cui alle lettere precedenti, le cessioni di beni destinati a loro dotazione di bordo [10] e le forniture destinate al loro rifornimento e vettovagliamento [11] comprese le somministrazioni di alimenti e di bevande a bordo ed escluso, per le navi adibite alla pesca costiera locale, il vettovagliamento [12] (lettera così sostituita, con effetto 1° aprile 1979 [13], dall'art. 5, D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 793) ;

e) le prestazioni di servizi, compreso l'uso di bacini di carenaggio, relativi alla costruzione, manutenzione, riparazione, modificazione, trasformazione, assiemaggio, allestimento, arredamento, locazione e noleggio delle navi e degli aeromobili di cui alle lettere a), b) e c), degli apparati motori e loro componenti e ricambi e delle dotazioni di bordo, nonché le prestazioni di servizi relativi alla demolizione delle navi di cui alle lettere a) e b) [14] ( lettera così sostituita, con effetto 1° gennaio 1981 [15], dall'art. 3, D.P.R. 30 dicembre 1980, n. 897) .

[2] Le disposizioni dell'ultimo comma dell' art. 7 e quelle del secondo e terzo comma dell' art. 8 si applicano, con riferimento all'ammontare complessivo dei corrispettivi delle operazioni indicate nel precedente comma, anche per gli acquisti di beni, diversi dai fabbricati e dalle aree edificabili, [16-3] e di servizi fatti dai soggetti che effettuano le operazioni stesse nell'esercizio dell'attività propria dell'impresa [14-17] (comma così sostituito, con effetto 1° gennaio 1981 [15], dall'art. 3, D.P.R. 30 dicembre 1980, n. 897) .

(Articolo così sostituito [18] dall'art. 1, D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24).

Note:

1 PER MEMORIA:

- Per la disciplina transitoria delle operazioni effettuate dopo il 31-3-1979 in dipendenza di contratti conclusi ante 1-2-1979, cfr. art. 1, D.P.R. 31-3-1979, n. 94 .

- Per le condizioni richieste per effettuare operazioni in sospensione d' imposta, cfr. art. 4, D.L. 29-12-1983, n. 746 e art. 2, comma 2, legge 18-2-1997, n. 28, .

- Per la detrazione forfettaria dell' imposta per il triennio 1985-1987 afferente gli acquisti e le importazioni effettuate dalle imprese commerciali con contabilità semplificata, cfr. art. 2, primo, secondo, terzo, quattordicesimo, quindicesimo, diciannovesimo, ventesimo e ventunesimo comma, D.L. 19-12-1984, n. 853 .

Per la proroga al 31-12-1988, cfr. art. 14, D.L. 29-12-1987, n. 533, art. 5, D.L. 13-1-1988, n. 4, non convertiti in legge, e art. 6, D.L. 14-3-1988, n. 70 .

- Per gli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, cfr. art. 6, D.L. 24-9-1992, n. 388, non convertito in legge, e D.M. 21-10-1992, art. 6, D.L. 24-11-1992, n. 455, non convertito in legge e art. 6, D.L. 23-1-1993, n. 16, .

- Per le operazioni intracomunitarie non imponibili, cfr. artt. 41, 42, 44 e 58, D.L. 31-12-1992, n. 513, artt. 41, 42, 44 e 58, D.L. 2-3-1993, n. 47, artt. 41, 42, 44 e 58, D.L. 28-4-1993, n. 131, artt. 41, 42, 44 e 58, D.L. 30-6-1993, n. 213, non convertiti in legge e artt. 41, 42, 44 e 58, D.L. 30-8-1993, n. 331 .

- Per il regime speciale per beni usati, oggetti d' arte, di antiquariato o da collezione, cfr. artt. 36 e 37, comma 1, D.L. 23-2-1995, n. 41, .

2 Le parole riportate in corsivo sono state aggiunte dall'art. 2, comma 1, lettera c), numero 1), legge 18 febbraio 1997, n. 28.

3 Per la decorrenza: cfr. il provvedimento modificativo

4 "Per nave si intende qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua, anche a scopo di rimorchio, di pesca, di diporto, o ad altro scopo.

Le navi si distinguono in maggiori e minori. Sono maggiori le navi alturiere; sono minori le navi costiere, quelle del servizio marittimo dei porti e le navi addette alla navigazione interna.

Le disposizioni che riguardano le navi si applicano, in quanto non sia diversamente disposto, anche ai galleggianti mobili adibiti a qualsiasi servizio attinente alla navigazione o al traffico in acque marittime o interne" (art. 136 Codice navigazione).

5 PER MEMORIA:

- Per le attività di ricerca e di sfruttamento del suolo marino, cfr. art. 2, comma 4, legge 18-2-1997, n. 28, .

6 La legge n. 50/1971 considera unità da diporto le costruzioni destinate alla navigazione effettuata a scopi sportivi o ricreativi, dai quali esuli il fine di lucro.

7 Cfr. art. 23, primo comma, D.P.R. 30-12-1981, n. 793 .

8 "Per aeromobili si intende ogni macchina atta al trasporto per aria di persone o cose da un luogo ad un altro.

Le distinzioni degli aeromobili, secondo le loro caratteristiche tecniche, sono stabilite dal regolamento" (art. 743 Codice navigazione).

9 PER MEMORIA:

- Per l' applicabilità di questa disposizione alle cessioni effettuate alla Agenzia Spaziale Italiana, cfr. art. 34-bis, D.L. 2-3-1989, n. 69 .

10 Cfr. art. 267, D.P.R. 23-1-1973, n. 43 .

11 Cfr. art. 252, D.P.R. 23-1-1973, n. 43 .

12 PER MEMORIA:

- Per l' esenzione su carburanti, dotazione e provviste di bordo, cfr. art. 6 dell' Accordo con Singapore, ratificato con legge 9-10-1989, n. 361,.

- Per l' esenzione su equipaggiamento, carburante e provviste di bordo, cfr. art. 6 dell' Accordo con le Seychelles, ratificato con legge 9-10-1989, n. 362, .

13 Cfr. art. 27, secondo comma, del provvedimento modificativo .

14 PER MEMORIA:

- Per l' applicabilità di queste disposizioni alle cessioni allo Stato di armamenti terrestri, automezzi militari ed altre attrezzature militari entro il 31-12-1994, cfr. art. 36, comma 11, D.L. 28-4-1993, n. 131, art. 36, comma 10, D.L. 30-6-1993, n. 213, non convertiti in legge e art. 36, comma 10, D.L. 30-8-1993, n. 331, .

15 Cfr. art. 45, secondo comma, del provvedimento modificativo .

16 Le parole riportate in corsivo sono state così sostituite dall'art. 2, comma 1, lettera c), numero 2), legge 18 febbraio 1997, n. 28.

17 PER MEMORIA:

- Per l' esclusione della facoltà di acquistare o importare beni o servizi senza applicazione dell' imposta da parte di contribuenti che fruiscono per il triennio 1985-1987 della detrazione forfettaria dell' imposta, cfr. art. 2, quarto comma, D.L. 19-12-1984, n. 853 .

Per la proroga al 31-12-1988, cfr. art. 14, D.L. 29-12-1987, n. 533, art. 5, D.L. 13-1-1988, n. 4, non convertiti in legge, e art. 6, D.L. 14-3-1988, n. 70 .

18 Per la decorrenza: cfr. art. 3 del provvedimento modificativo .

 

 

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 9 - Servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali [1]

[1] Costituiscono servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali [2]:

1) i trasporti di persone eseguiti in parte nel territorio dello Stato e in parte in territorio estero in dipendenza di unico contratto;

2) i trasporti relativi a beni in esportazione, in transito o in importazione temporanea, nonché i trasporti relativi a beni in importazione i cui corrispettivi sono assoggettati all'imposta a norma del primo comma dell'art. 69 (numero così sostituito, con effetto 1° gennaio 1981 [3], dall'art. 4, D.P.R. 30 dicembre 1980, n. 897) ;

3) i noleggi e le locazioni di navi [4], aeromobili [5], autoveicoli, vagoni ferroviari, cabine-letto, containers e carrelli, adibiti ai trasporti di cui al precedente n. 1), ai trasporti di beni in esportazione, in transito o in temporanea importazione nonché a quelli relativi a beni in importazione sempreché i corrispettivi dei noleggi e delle locazioni siano assoggettati all'imposta a norma del primo comma dell' art. 69 (numero così sostituito, con effetto 1° gennaio 1981 [3], dall'art. 4, D.P.R. 30 dicembre 1980, n. 897) ;

4) i servizi di spedizione relativi ai trasporti di cui al precedente n. 1), ai trasporti di beni in esportazione, in transito o in temporanea importazione nonché ai trasporti di beni in importazione sempreché i corrispettivi dei servizi di spedizione siano assoggettati all'imposta a norma del primo comma dell' art. 69 ; i servizi relativi alle operazioni doganali (numero così sostituito, con effetto 1° gennaio 1981 [3], dall'art. 4, D.P.R. 30 dicembre 1980, n. 897) ;

5) i servizi di carico, scarico, trasbordo, manutenzione, stivaggio, disistivaggio, pesatura, misurazione, controllo, refrigerazione, magazzinaggio, deposito, custodia e simili, relativi ai beni in esportazione, in transito o in importazione temporanea ovvero relativi a beni in importazione sempreché i corrispettivi dei servizi stessi siano assoggettati ad imposta a norma del primo comma dell' art. 69 (numero così sostituito, con effetto 1° gennaio 1981 [3], dall'art. 4, D.P.R. 30 dicembre 1980, n. 897) ;

6) i servizi prestati nei porti, autoporti, aeroporti e negli scali ferroviari di confine che riflettono direttamente il funzionamento e la manutenzione degli impianti ovvero il movimento di beni o mezzi di trasporto, nonché quelli resi dagli agenti marittimi raccomandatari [6];

7) i servizi di intermediazione relativi a beni in importazione, in esportazione o in transito, a trasporti internazionali di persone o di beni, ai noleggi e alle locazioni di cui al n. 3); le cessioni di licenze all'esportazione (numero così sostituito, con effetto 1° aprile 1979 [7], dall'art. 6, D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 793) ;

7 bis) i servizi di intermediazione resi in nome e per conto di agenzie di viaggio di cui all' articolo 74 ter, relativi a prestazioni eseguite fuori del territorio degli Stati membri della Comunità economica europea (numero aggiunto [8] dall'art. 57, comma 1, lettera E), D.L. 30 agosto 1993, n. 331) [9] ;

8) le manipolazioni usuali eseguite nei depositi doganali a norma dell'art. 152, primo comma, del Testo unico approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 ;

9) i trattamenti di cui all'art. 176 del Testo unico approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 , eseguiti su beni di provenienza estera non ancora definitivamente importati, nonché su beni nazionali nazionalizzati o comunitari [10-8] destinati ad essere esportati da o per conto del prestatore del servizio o del committente non residente nel territorio dello Stato;

10) (numero abrogato [11-12] dall'art. 2, comma 1, lettera c), D.L. 31 dicembre 1996, n. 669);

11) il transito nei trafori internazionali;

12) le operazioni di cui ai nn. da 1) a 4) dell' art. 10, effettuate nei confronti di soggetti residenti fuori dalla Comunità Economica Europea o relative a beni destinati ad essere esportati fuori dalla Comunità stessa.

[2] Le disposizioni dell'ultimo comma dell' art. 7 e quelle del secondo e terzo comma dell' art. 8 si applicano, con riferimento all'ammontare complessivo dei corrispettivi delle operazioni indicate nel precedente comma, anche per gli acquisti di beni diversi dai fabbricati e dalle aree edificabili [13] e di servizi fatti dai soggetti che effettuano le operazioni stesse nell'esercizio dell'attività propria dell'impresa [14] (comma così sostituito, con effetto 1° gennaio 1981 [3]. dall'art. 4, D.P.R. 30 dicembre 1980, n. 897).

(Articolo così sostituito [15] dall'art. 1, D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24).

Note:

1 PER MEMORIA:

- Per la disciplina transitoria delle operazioni effettuate dopo il 31-3-1979 in dipendenza di contratti conclusi ante 1-2-1979, cfr. art. 1, D.P.R. 31-3-1979, n. 94 .

- Per i servizi connessi con il commercio estero resi dai consorzi tra piccole e medie imprese, cfr. art. 8, legge 21-5-1981, n. 240 .

- Per la non imponibilità delle operazioni effettuate in attuazione del programma di coproduzione del veivolo MRCA, cfr. art. 2, legge 6-5-1982, n. 224 .

- Per le condizioni richieste per effettuare operazioni in sospensione d' imposta, cfr. art. 4, D.L. 29-12-1983, n. 746 e art. 2, comma 2, legge 18-2-1997, n. 28 .

- Per la detrazione forfettaria dell' imposta per il triennio 1985-1987 afferente agli acquisti e le importazioni effettuate dalle imprese commerciali con contabilità semplificata, cfr. art. 2, primo, secondo, terzo, quattordicesimo, quindicesimo, diciannovesimo, ventesimo e ventunesimo comma, D.L. 19-12-1984, n. 853 .

Per la proroga al 31-12-1988, cfr. art. 14, D.L. 29-12-1987, n. 533, art. 5, D.L. 13-1-1988, n. 4, non convertiti in legge, e art. 6, D.L. 14-3-1988, n. 70 .

- Per le operazioni effettuate dal Centro internazionale di ingegneria genetica e biotecnologia, cfr. art. 3, legge 15-3-1986, n. 103 .

- Per le operazioni effettuate nei confronti dell' INMARSAT, cfr. art. 3, legge 8-7-1988, n. 294 .

- Per i servizi resi dai consorzi tra piccole e medie imprese industriali, commerciali ed artigiane, cfr. art. 3, secondo comma, legge 21-2-1989, n. 83 .

- Per le operazioni effettuate nei confronti dell' Agenzia per lo sviluppo internazionale (AID), cfr. art. 3, comma 2, legge 30-11-1989, n. 395,.

- Per le operazioni effettuate nei confronti dell' Agenzia internazionale per l' energia atomica, cfr. art. 3, legge 9-4-1990, n. 92 .

- Per le operazioni effettuate nei confronti dell' EUMETSAT, cfr. art. 3, legge 23-6-1990, n. 176 .

- Per le operazioni effettuate nei confronti dell' EUTELSAT, cfr. legge 23-6-1990, n. 177 .

- Per le operazioni intracomunitarie non imponibili, cfr. artt. 41, 42, 44 e 58, D.L. 31-12-1992, n. 513, artt. 41, 42, 44 e 58, D.L. 2-3-1993, n. 47, artt. 41, 42, 44 e 58 D.L. 28-4-1993, n. 131, artt. 41, 42, 44 e 58, D.L. 30-6-1993, n. 213, non convertiti in legge e artt. 41, 42, 44 e 58, D.L. 30-8-1993, n. 331, .

2 PER MEMORIA:

- Per le prestazioni effettuate fuori della CEE dalle agenzie di viaggio e turismo, cfr. art. 1, D.M. 16-1-1980, abrogato e art. 1, commi 4 e 5 e art. 3, comma 2, D.M. 30 luglio 1999, n. 340 .

3 Cfr. art. 45, secondo comma, del provvedimento modificativo .

4 "Si ha locazione di nave quando una delle parti si obbliga a far godere all' altra per un dato tempo la nave verso un determinato corrispettivo" (art. 376 Codice di navigazione).

"Il contratto di locazione deve essere provato per iscritto.

Tuttavia la prova scritta non è richiesta per la locazione di navi minori e di galleggianti di stazza lorda non superiore alle dieci tonnellate, se a propulsione meccanica, o alle venticinque, in ogni altro caso" (art. 377 Codice navigazione).

"Il noleggio è i contratto per il quale l' armatore, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a compiere con una nave determinata uno o più viaggi prestabiliti, ovvero, entro il periodo di tempo convenuto, i viaggi ordinati dal noleggiatore alle condizioni stabilite dal contratto o dagli usi" (art. 384 Codice navigazione).

"Il contratto di noleggio deve essere provato per iscritto. La scrittura deve enunciare:

1) gli elementi di individuazione, la nazionalità, la portata della nave;

2) il nome del noleggiante e del noleggiatore;

3) il nome del comandante;

4) l' ammontare del nolo;

5) la durata del contratto o l' indicazione dei viaggi da compiere.

Non è richiesta la prova scritta quando il noleggio concerne navi minori di stazza lorda non superiore alle venticinque tonnellate, se a vela o alle dieci, se a propulsione meccanic > (art. 385 Codice navigazione).

5 "Alla locazione e al noleggio di aeromobile si applicano rispettivamente le norme degli artt. 376 a 383; 384 a 395; ma i contratti devono in ogni caso essere provati per iscritto" (art. 939 Codice navigazione).

6 PER MEMORIA:

- Per i servizi di rifacimento, completamento, ecc. di impianti già esistenti, i servizi relativi al movimento di persone, di assistenza ai mezzi di trasporto e i servizi di cui al n. 5 di questo comma, cfr. art. 3, comma 13, D.L. 27-4-1990, n. 90, .

- Per le modalità di fatturazione e registrazione cfr. artt. 1 e 2, D.M. 19-9-1990.

- Per l' imponibilità delle prestazioni di servizi afferenti lo stazionamento o il movimento di unità da diporto in porti o approdi turistici, cfr. art. 75, comma 1, legge 30-12-1991, n. 413, .

7 Cfr. art. 27, secondo comma, del provvedimento modificativo .

8 Per la decorrenza: cfr. il provvedimento modificativo .

9 Modifica di identico contenuto, che pertanto si omette, a quella apportata dal D.L. n. 331/1993 era stata apportata dall' art. 1, comma 8, D.L. 1-2-1992, n. 47, abrogato, dall' art. 1, comma 8, D.L. 26-3-1992, n. 244, dall' art. 1, comma 8, D.L. 26-5-1992, n. 298 e dall' art. 1, comma 8, D.L. 24-7-1992, n. 348 e dall' art. 57, comma 1, lettera E), D.L. 30-6-1993, n. 213, non convertiti in legge, .

10 Le parole riportate in corsivo sono state così sostituite dall'art. 36, comma 18, D.L. 30 agosto 1993, n. 331. Nel testo precedente: "o nazionalizzati".

11 La disposizione si applica dal 1 gennaio 1997 per effetto del provvedimento modificativo.

12 Per la decorrenza: cfr. il provvedimento modificativo .

13 Le parole riportate in corsivo sono state così sostituite dall'art. 2, comma 1, lettera d), legge 18 febbraio 1997, n. 28.

Per la decorrenza: cfr. il provvedimento modificativo .

14 PER MEMORIA:

- Per gli acquisti in sospensione d' imposta delle agenzie di viaggio e turismo, cfr. art. 3, D.M. 16-1-1980, abrogato e art. 2, comma 7, D.M. 30 luglio 1999, n. 340 .

- Per l' esclusione della facoltà di acquistare o importare beni o servizi senza applicazione dell' imposta da parte di contribuenti che fruiscono per il triennio 1985-1987 della detrazione forfettaria dell' imposta, cfr. art. 2, quarto comma, D.L. 19-12-1984, n. 853 .

Per la proroga al 31-12-1988, cfr. art. 14, D.L. 29-12-1987, n. 533, art. 5, D.L. 13-1-1988, n. 4, non convertiti in legge, e art. 6, D.L. 14-3-1988, n. 70 .

15 Per la decorrenza: cfr. art. 3 del provvedimento modificativo .

 

 

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 10 - Operazioni esenti dall'imposta [1-2]

In vigore dal 5 febbraio 2000

Testo risultante dopo le modifiche apportate dall'art. 3, comma 3, legge 17 gennaio 2000, n. 7

[1] Sono esenti dall'imposta:

1) Le prestazioni di servizi concernenti la concessione e la negoziazione di crediti, la gestione degli stessi da parte dei concedenti e le operazioni di finanziamento; l'assunzione di impegni di natura finanziaria, l'assunzione di fideiussioni [3] e di altre garanzie e la gestione di garanzie di crediti da parte dei concedenti; le dilazioni di pagamento, le operazioni, compresa la negoziazione, relative a depositi di fondi, conti correnti, pagamenti, giroconti, crediti e ad assegni o altri effetti commerciali, ad eccezione del recupero di crediti; la gestione di fondi comuni di investimento, le dilazioni di pagamento e le gestioni similari e il servizio bancoposta [4-5-7] (numero così sostituito [8] dall'art. 4, comma 1, lettera b), legge 18 febbraio 1997, n. 28) [9];

2) le operazioni di assicurazione, di riassicurazione e di vitalizio [7];

3) le operazioni relative a valute estere aventi corso legale e a crediti in valute estere, eccettuati i biglietti e le monete da collezione e comprese le operazioni di copertura dei rischi di cambio [5-6] (numero così sostituito [10] dall'art. 3, comma 122, legge 28 dicembre 1995, n. 549) [11] ;

4) le operazioni, relative ad azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e a quote sociali, eccettuate la custodia e l'amministrazione dei titoli; le operazioni, incluse le negoziazioni e le opzioni, eccettuate la custodia e amministrazione, relative a valori mobiliari e a strumenti finanziari diversi dai titoli. Si considerano in particolare operazioni relative a valori mobiliari e a strumenti finanziari i contratti a termine fermo su titoli e altri strumenti finanziari e le relative opzioni, comunque regolati; i contratti a termine su tassi di interesse e le relative opzioni; i contratti di scambio di somme di denaro o di valute determinate in funzione di tassi di interesse, di tassi di cambio o di indici finanziari, e relative opzioni; le opzioni su valute, su tassi di interesse o su indici finanziari, comunque regolate [7-5-12] (numero così sostituito [10] dall'art. 3, comma 122, legge 28 dicembre 1995, n. 549) [11] ;

5) le operazioni relative alla riscossione dei tributi comprese quelle relative ai versamenti di imposte effettuati per conto dei contribuenti, a norma di specifiche disposizioni di legge, da aziende e istituti di credito;

6) le operazioni relative all'esercizio del lotto, delle lotterie nazionali, nonché quelle relative all'esercizio dei totalizzatori e delle scommesse di cui al decreto ministeriale 16 novembre 1955 [13], pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 26 novembre 1955, e alla legge 24 marzo 1942, n. 315 [14], e successive modificazioni, ivi comprese le operazioni relative alla raccolta delle giuocate [15] (numero così sostituito, con effetto dal 1° gennaio 1997 [16], dall'art. 3, comma 80, Legge 23 dicembre 1996, n. 662);

7) le operazioni relative all'esercizio delle scommesse in occasione di gare, corse, giuochi, concorsi e competizioni di ogni genere, diverse da quelle indicate al numero precedente, nonché quelle relative all'esercizio del giuoco nelle case da giuoco autorizzate e alle operazioni di sorte locali autorizzate (numero così sostituito [17] dall'art. 9, D.P.R. 31 marzo 1979, n. 94);

8) le locazioni [18-19] non finanziarie e gli affitti [20], relative cessioni, risoluzioni e proroghe, di terreni e aziende agricole, di aree diverse da quelle destinate a parcheggio di veicoli, per le quali gli strumenti urbanistici non prevedano la destinazione edificatoria, ed i fabbricati, comprese le pertinenze [21], le scorte e in genere i beni mobili destinati durevolmente al servizio degli immobili locati e affittati, esclusi quelli strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni e quelli destinati ad uso di civile abitazione locati dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita [22-23] (numero così modificato [24] dall'art. 10, comma 4, lettera b), D.L. 20 giugno 1996, n. 323);

8 bis) le cessioni di fabbricati, o di porzioni di fabbricato, a destinazione abitativa, effettuate da soggetti diversi dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 547 , ovvero dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attività esercitata la rivendita dei predetti fabbricati o delle predette porzioni (numero aggiunto [24] dall'art. 10, comma 4, lettera c), D.L. 20 giugno 1996, n. 323);

9) le prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative alle operazioni di cui ai nn. da 1) a 7) nonché quelle relative all'oro e alle valute estere, compresi i depositi anche in conto corrente, effettuate in relazione ad operazioni poste in essere dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi, ai sensi dell'articolo 4, quinto comma, del presente decreto [25-26-5] (numero così modificato, con effetto 1° aprile 1979 [28], dall'art. 3, D.P.R. 28 dicembre 1982, n. 954);

10) (numero soppresso [29] dall'art. 34, terzo comma, lettera d), D.L. 2 marzo 1989, n. 69) [30] ;

11) le cessioni di oro da investimento, compreso quello rappresentato da certificati in oro, anche non allocato, oppure scambiato su conti metallo, ad esclusione di quelle poste in essere dai soggetti che producono oro da investimento o che trasformano oro in oro da investimento, i quali abbiano optato, con le modalità ed i termini previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442 , anche in relazione a ciascuna cessione, per l'applicazione dell'imposta; le operazioni previste dall' articolo 81, comma 1, lettere c-quater) e c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , e successive modificazioni, riferite all'oro da investimento; le intermediazioni relative alle precedenti operazioni. Se il cedente ha optato per l'applicazione dell'imposta, analoga opzione può essere esercitata per le relative prestazioni di intermediazione. Per oro da investimento si intende:

a) l'oro in forma di lingotti o placchette di peso accettato dal mercato dell'oro, ma comunque superiore ad 1 grammo, di purezza pari o superiore a 995 millesimi, rappresentato o meno da titoli;

b) le monete d'oro di purezza pari o superiore a 900 millesimi, coniate dopo il 1800, che hanno o hanno avuto corso legale nel Paese di origine, normalmente vendute a un prezzo che non supera dell'80 per cento il valore sul mercato libero dell'oro in esse contenuto, incluse nell'elenco predisposto dalla Commissione delle Comunità europee ed annualmente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, serie C, sulla base delle comunicazioni rese dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonché le monete aventi le medesime caratteristiche, anche se non comprese nel suddetto elenco (numero così sostituito [26] dall'art. 3, comma 3, lettera b), legge 17 gennaio 2000, n. 7) [27];

12) le cessioni di cui al n. 4) dell' art. 2 fatte ad enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e alle ONLUS [31];

13) le cessioni di cui al n. 4) dell' art. 2 a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali o catastrofi dichiarate tali ai sensi della legge 8 dicembre 1970, n. 996 , o della legge 24 febbraio 1992, n. 225 [32-33];

14) prestazioni di trasporto urbanodi persone effettuate mediante veicoli da piazza o altri mezzi di trasportoabilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare [34]. Si considerano urbani i trasporti effettuati nel territorio di un comune o tra comuni non distanti tra loro oltre cinquanta chilometri [35] (numero così sostituito [36] dall'art. 2, comma 1, lettera b), D.L. 29 settembre 1997, n. 328) ;

15) le prestazioni di trasporto di malati o feriti con veicoli all'uopo equipaggiati, effettuate da imprese autorizzate e da ONLUS [31] (numero così sostituito, con effetto 24 marzo 1995 [37] dall' art. 4, comma 2, D.L. 2-10-1995, n. 415) [38] ;

16) le prestazioni relative ai servizi postali [39] (numero così sostituito [40] dall'art. 11, D.L. 23 febbraio 1995, n. 41);

17) (numero abrogato, con effetto 1° gennaio 1994 [41], dall'art. 2, comma 1, lettera b), D.L. 30 dicembre 1993, n. 557);

18) le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell' articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 , e successive modificazioni, ovvero individuate con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle finanze [42] [44] (numero così sostituito [43] dall'art. 36, comma 9, lettera a), numero 2), D.L. 30 agosto 1993, n. 331) [45];

19) le prestazioni di ricovero e cura rese da enti ospedalieri o da cliniche e case di cura convenzionate, nonché da società di mutuo soccorso con personalità giuridica e da ONLUS [31] compresa la somministrazione di medicinali, presidi sanitari e vitto, nonché le prestazioni di cura rese da stabilimenti termali [46];

20) le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da ONLUS [31], comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorché fornite da istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o funzionalmente collegati, nonché le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale [47] (numero così sostituito, con effetto 1° gennaio 1994 [48], dall'art. 14, comma 8, lettera b), legge 24 dicembre 1993, n. 537) ;

21) le prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili, delle colonie marine, montane e campestri e degli alberghi e ostelli per la gioventù di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 326 , comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie;

22) le prestazioni proprie delle biblioteche, discoteche e simili e quelle inerenti alla visita di musei, gallerie, pinacoteche, monumenti, ville, palazzi, parchi, giardini botanici e zoologici e simili;

23) le prestazioni previdenziali e assistenziali a favore del personale dipendente;

24) le cessioni di organi, sangue e latte umani e di plasma sanguigno [49];

25) (numero soppresso, con effetto 1° gennaio 1981 [50], dall'art. 5, secondo comma, legge 22 dicembre 1980, n. 889);

26) (numero abrogato, con effetto 1° gennaio 1994 [41], dall'art. 2, comma 1, lettera b), D.L. 30 dicembre 1993, n. 557);

27) le prestazioni proprie dei servizi di pompe funebri;

27 bis) (numero abrogato [51] dall'art. 56, comma 1, lettera c), D.Lgs. 15 febbraio 1997, n. 22) [52];

27 ter) le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica, previste all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 [53], o da enti aventi finalità di assistenza sociale e da ONLUS [31] (numero così modificato [54] dall'art. 4, legge 18 febbraio 1999, n. 28);

27 quater) le prestazioni delle compagnie barracellari di cui all'articolo 3 della legge 2 agosto 1897, n. 382 (numero aggiunto [24] dall'art. 10, comma 22 bis, D.L. 20 giugno 1996, n. 323, modificato in sede di conversione);

27-quinquies) le cessioni che hanno per oggetto beni acquistati o importati senza il diritto alla detrazione totale della relativa imposta ai sensi degli articoli 19, 19-bis1 e 19-bis2 (numero aggiunto [55] dall'art. 1, comma 4, D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 313).

(Articolo così sostituito [56] dall'art. 1, D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24).

Note:

1 PER MEMORIA:

- Per le modifiche apportate al presente articolo, con effetto 1° gennaio 2001, cfr. art. 15, comma 1, D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47 .

2 PER MEMORIA:

- Per i contributi ad associazioni di produttori agricoli, cfr. art. 9, quinto comma, legge 20-10-1978, n. 674 .

- Per le cessioni di foraggi o cereali foraggeri a favore dell' AIMA, cfr. art. 6, quinto comma, D.L. 2-6-1987, n. 213, non convertito in legge, e art. 6, quinto comma, D.L. 31-7-1987, n. 319 .

- Per le cessioni e i trasferimenti di beni confiscati ai sensi della legge antimafia, cfr. art. 2-undecies, comma 8, legge 31-5-1965, n. 575 e art. 4, nono comma, D.L. 14-6-1989, n. 230, abrogato, .

- Per i trasferimenti dai comuni e province ad aziende speciali o spa per la gestione dei servizi pubblici, cfr. art. 13-bis, D.L. 12-1-1991, n. 6 e art. 3, comma 69, legge 28-12-1995, n. 549, .

- Per le donazioni a favore delle organizzazioni di volontariato, cfr. art. 8, comma 2, legge 11-8-1991, n. 266, .

- Per gli acquisti intracomunitari, cfr. art. 42, D.L. 31-12-1992, n. 513, art. 42, D.L. 2-3-1993, n. 47, art. 42, D.L. 28-4-1993, n. 131, art. 42, D.L. 30-6-1993, n. 213, non convertiti in legge e art. 42, D.L. 30-8-1993, n. 331, .

- Per il conferimento e l' assegnazione di beni alle società per azioni derivanti dalla trasformazione delle aziende speciali, cfr. art. 17, comma 56, legge 15-5-1997, n. 127, .

- Per le prestazioni di servizi rese nell'ambito delle attività di carattere ausiliario del creditoe del ramo assicurativo, cfr. art. 6, commi da 1 a 4, legge 13 maggio 1999, n. 133 .

3 Cfr. art. 1936 Codice civile .

4 Cfr. artt. 1, 27 e 100 del D.P.R. 29-3-1973, n. 156 .

5 PER MEMORIA:

- Per le modalità di applicazione dell' IVA agli istituti ed aziende di credito, cfr. D.M. 12-4-1979.

6 PER MEMORIA:

- Le operazioni esenti di cui al presente numero sono da considerare in ogni caso prestazioni di servizi. Cfr. art. 3, comma 2, legge 17 gennaio 2000, n. 7.

7 PER MEMORIA:

- Per le modalità di applicazione dell' IVA alle imprese di assicurazione, cfr. D.M. 12-4-1979.

- Per le assicurazioni di assistenza turistica, cfr. art. 3, D.L.gs 26-11-1991, n. 393, .

8 La disposizione si applica dal 14 marzo 1997.

Cfr. il provvedimento modificativo .

9 PER MEMORIA:

- Per l' applicazione di queste disposizioni alle operazioni effettuate anteriormente alla data di entrata in vigore della L. n. 28/1997, cfr. art. 4, legge 8-5-1998, n. 146, .

10 La modifica ha effetto anche per i periodi d'imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 1996 se le relative dichiarazioni annuali IVA, validamente presentate, risultano ad esse conformi. Restano fermi gli accertamenti e le liquidazioni d'imposta divenuti definitivi.

Cfr. art. 3, comma 123, del provvedimento modificativo .

11 Analoga modifica era stata apportata dall' art. 7, comma 3, lettera b), D.L. 27-10-1995, n. 440 e dall' art. 7, comma 3, lettera b), D.L. 23-12-1995, n. 542, non convertiti in legge, .

12 PER MEMORIA:

- Per le operazioni relative alla emissione, accettazione e negoziazione delle cambiali accettate, cfr. art. 1, quarto comma, D.L. 2-10-1981, n. 546 .

13 Trattasi del regolamento per le corse dei cani levrieri.

14 La legge n. 315/1942 riserva all'UNIRE la facoltà di esercitare totalizzatori e scommesse a libro per le corse dei cavalli.

15 PER MEMORIA:

- Per l' imposta unica dovuta dall' UNIRE, cfr. art. 4, comma 1, D.M. 16-5-1997, n. 150, .

- Per le operazioni relative all'esercizio delle scommesse sulle corse dei cavalli, cfr. art. 22, comma 2, D.P.R. 8 aprile 1998, n. 169 .

- Per le operazioni relative all'esercizio delle scommesse su competizioni sportive organizzate dal CONI, cfr. art. 17, comma 2, D.M. 2 giugno 1998, n. 174 .

16 Cfr. art. 3, comma 217, del provvedimento modificativo .

17 Per la decorrenza: cfr. art. 3, D.P.R. 29-1-1979, n. 24 .

18 Cfr. art. 1571 Codice civile .

19 PER MEMORIA:

- Per la locazione di alberghi, cfr. art. 1, comma 9-septies e 9-octies, D.L. 7-2-1985, n. 12, .

20 Cfr. art. 1615 Codice civile .

21 Cfr. artt. 817 e 818 Codice civile .

22 PER MEMORIA:

- Per l' assoggettabilità all' imposta nella misura del 4 per cento delle locazioni di fabbricati ad uso di abitazione, cfr. art. 35-bis, secondo comma, D.L. 2-3-1989, n. 69 .

23 PER MEMORIA:

- Per le modalità di applicazione dell' IVA alle imprese di assicurazione, cfr. D.M. 12-4-1979 e art. 2, D.M. 30-5-1989 .

24 Per la decorrenza: cfr. il provvedimento modificativo .

25 Le parole riportate in corsivo sono state così sostituite dall'art. 3, comma 3, lettera a), legge 17 gennaio 2000, n. 7.

26 La disposizione si applica dal 5 febbraio 2000. Cfr. il provvedimento modificativo .

27 PER MEMORIA:

- Per l'applicazione delle disposizioni del presente numero alle operazioni aventi per oggetto oro in lamina anche se effettuate anteriormente al 5 febbraio 2000, cfr. art. 3, comma 10, legge 17 gennaio 2000, n. 7 .

28 Per la decorrenza: cfr. art. 9, secondo comma, del provvedimento modificativo .

29 La modifica ha effetto dal 1° gennaio 1990.

Cfr. art. 38, secondo comma, del provvedimento modificativo .

30 Identica modifica a quella apportata dal D.L. n. 69/1989 era stata apportata dall' art. 34, terzo comma, lettera d), D.L. 30-12-1988, n. 550, che non è stato convertito in legge, .

31 Le parole riportate in corsivo sono state aggiunte dall'art. 14, comma 1, lettera b), D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La disposizione si applica dal 1° gennaio 1998.

Cfr. art. 30 del provvedimento modificativo .

32 La legge n. 225/1992 stabilisce che ai fini dell' attività del servizio nazionale della protezione civile gli eventi calamitosi si distinguono in:

a) eventi naturali o connessi con l' attività dell' uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;

b) eventi naturali o connessi con l' attività dell' uomo che per loro natura ed estensione comportano l' intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria;

c) calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari.

33 Le parole riportate in corsivo sono state aggiunte dall'art.6, comma 3 bis, D.L. 24 novembre 1994, n. 646, modificato in sede di conversione.

Per la decorrenza: cfr. il provvedimento modificativo .

34 Le parole riportate in corsivo sono state così sostituite, con effetto 30 novembre 1997, dall'art. 2, comma 1, lettera b), D.L. 29 settembre 1997, n. 328, modificato in sede di conversione.

Cfr. il provvedimento modificativo .

35 PER MEMORIA:

- Per i contratti di trasporto tra vettore e soggetti diversi dal viaggiatore, cfr. art. 3, comma 6, D.L. 27 aprile 1990, n. 90.

36 La disposizione si applica dal 30 settembre 1997.

Cfr. il provvedimento modificativo .

37 Cfr. art. 4, comma 4 del provvedimento modificativo .

38 Modifica di identico contenuto, che pertanto si omette, a quella apportata dal D.L. n. 415/1995 era stata apportata dall' art. 3, comma 2, D.L. 7-4-1995, n. 109, dall' art. 3, comma 2, D.L. 10-6-1995, n. 226, dall' art. 4, comma 2, D.L. 3-8-1995, n. 324, non convertiti in legge, .

39 PER MEMORIA:

- Per l' ambito dell' esenzione, cfr. art. 6, legge 29-2-1980, n. 31 .

40 Per la decorrenza: cfr. il provvedimento modificativo .

41 Cfr. art. 2, comma 3 del provvedimento modificativo .

42 Cfr. D.M. 21-1-1994, .

43 Per la decorrenza: cfr. il provvedimento modificativo .

44 PER MEMORIA:

- Per le prestazioni rese da medici nell'ambito della sicurezza sui luoghi di lavoro, cfr. art. 6, comma 10, legge 13 maggio 1999, n. 133 .

45 Modifica di identico contenuto, che pertanto si omette, a quella apportata dal D.L. n. 331/1993 era stata apportata dall' Cfr. art. 36, comma 8, lettera b), numero 2), D.L. 2-3-1993, n. 47, dall' art. 36, comma 10, lettera a), numero 2), D.L. 28-4-1993, n. 131 e dall' art. 36, comma 9, lettera a), numero 2), D.L. 30-6-1993, n. 213, non convertiti in legge, .

46 PER MEMORIA:

- Per le modifiche apportate alla decorrenza della disciplina di questo numero, cfr. art. 5, legge 29-2-1980, n. 31.

- Per talune prestazioni di assistenza rese dalle cooperative e loro consorzi, cfr. art. 5, quarto comma soppresso, D.L. 14-3-1988, n. 70 .

47 PER MEMORIA:

- Per il premio di addestramento e formazione tecnica sportiva, cfr. art. 15, quarto comma, legge 23-3-1981, n. 91 .

- Per i versamenti eseguiti dagli enti pubblici per corsi di formazione del personale, cfr. art. 14, comma 10, legge 24-12-1993, n. 537, .

48 Cfr. art. 14, comma 11 del provvedimento modificativo .

49 PER MEMORIA:

- Per la distribuzione di sangue umano e suoi derivati, cfr. art. 1, comma 4, legge 4-5-1990, n. 107, .

50 Cfr. art. 15 del provvedimento modificativo .

51 La disposizione si applica dal 2 marzo 1997.

52 Il D.Lgs. n. 22/1997, pubblicato nella GU n. 38 del 15-2-1997, supplemento ordinario n. 33, abroga le disposizioni contenute nel D.L. 9 settembre 1988, n. 397 che aggiungeva il n. 27-bis al presente articolo.

53 Trattasi di istituzioni sanitarie riconosciute dal Servizio sanitario nazionale.

54 La disposizione si applica a decorrere dal 9 marzo 1999.

55 La disposizione si applica dal 1° gennaio 1998.

Cfr. art. 11, comma 8, del provvedimento modificativo .

56 Per la decorrenza: cfr. art. 3 del provvedimento modificativo .

 

 

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 11 - Operazioni permutative e dazioni in pagamento

[1] Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in corrispettivo di altre cessioni di beni o prestazioni di servizi [1], o per estinguere precedenti obbligazioni [2], sono soggette all'imposta separatamente da quelle in corrispondenza delle quali sono effettuate.

[2] La disposizione del comma precedente non si applica per la cessione al prestatore del servizio di residuati o sottoprodotti della lavorazione di materie fornite dal committente quando il valore dei residuati o sottoprodotti ceduti, determinato a norma dell' art. 14 , non supera il cinque per cento del corrispettivo in denaro.

Note:

1 Cfr. artt. da 1552 a 1555 Codice civile .

2 Cfr. art. 1197 Codice civile .

 

 

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 12 - Cessioni e prestazioni accessorie [1]

[1] Il trasporto, la posa in opera, l'imballaggio, il confezionamento, la fornitura di recipienti o contenitori e le altre cessioni o prestazioni accessorie [2] ad una cessione di beni o ad una prestazione di servizi, effettuati direttamente dal cedente o prestatore ovvero per suo conto e a sue spese, non sono soggetti autonomamente all'imposta nei rapporti fra le parti dell'operazione principale.

[2] Se la cessione o prestazione principale è soggetta all'imposta, i corrispettivi delle cessioni o prestazioni accessorie imponibili concorrono a formarne la base imponibile.

Note:

1 PER MEMORIA:

- Per le prestazioni accessorie alla locazione di immobili adibiti ad abitazione, cfr. art. 9, comma 4, legge 27-7-1978, n. 392 .

2 PER MEMORIA:

- Per le forniture di acqua, riscaldamento, energia, gas e le prestazioni di manutenzione ecc., da parte di cooperative edilizie a favore dei soci, cfr. art. 5, comma 4-quater, D.L. 14-3-1988, n. 70 .

 

 

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 13 - Base imponibile [1]

[1] La base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi è costituita dall'ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore secondo le condizioni contrattuali, compresi gli oneri e le spese inerenti all'esecuzione e i debiti o altri oneri verso terzi accollati [2] al cessionario o al committente, aumentato delle integrazioni direttamente connesse con i corrispettivi [3] dovuti da altri soggetti [4].

[2] Agli effetti del comma precedente i corrispettivi sono costituiti:

a) per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi dipendenti da atto della pubblica autorità, dall'indennizzo comunque denominato;

b) per i passaggi di beni dal committente al commissionario o dal commissionario al committente, di cui al n. 3) dell' art. 2 , rispettivamente dal prezzo di vendita pattuito dal commissionario, diminuito della provvigione, e dal prezzo di acquisto pattuito dal commissionario, aumentato della provvigione; per le prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza, di cui al terzo comma dell'art. 3, rispettivamente dal prezzo di fornitura del servizio pattuito dal mandatario, diminuito della provvigione, e dal prezzo di acquisto del servizio ricevuto dal mandatario, aumentato della provvigione;

c) per le cessioni indicate ai numeri 4), 5) e 6) del secondo comma dell' articolo 2 , per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate per estinguere precedenti obbligazioni e per quelle di cui all' articolo 3 , terzo comma, primo periodo, dal valore normale dei beni e delle prestazioni; per le assegnazioni di cui all' articolo 3 , terzo comma, secondo periodo, dalle spese sostenute dal soggetto passivo per la prestazione dei servizi (lettera così sostituita [5], dall'art. 16-bis, comma 1, lett. d), D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, modificato dall' art. 4, comma 1, lettera b), D.L. 2-10-1995, n. 415, modificato in sede di conversione) ;

d) per le operazioni permutative di cui all' art. 11 , dal valore normale dei beni e dei servizi che formano oggetto di ciascuna di esse;

e) per le cessioni di beni vincolati al regime della temporanea importazione [6], dal corrispettivo della cessione diminuito del valore accertato dall'Ufficio doganale all'atto della temporanea importazione.

[3] Per le cessioni dei beni indicati alla lettera e-bis) del secondo comma dell' articolo 19 la base imponibile è ridotta alla metà qualora la detrazione dell'imposta relativa al loro acquisto o importazione da parte del cedente sia stata operata con la riduzione prevista nella disposizione stessa (comma aggiunto [7] dall'art. 1, comma 5, lettera a), D.L. 13 maggio 1991, n. 151) .

[4] [8] (Comma soppresso [9-10] dall'art. 5, primo comma, D.L. 30 dicembre 1982, n. 953) [11]. .

(Articolo così sostituito [12] dall'art. 1, D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24) .

Note:

1 PER MEMORIA:

- Per la determinazione della base imponibile relativa alle prestazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e turismo, cfr. art. 2, D.M. 16-1-1980, abrogato e art. 2, D.M. 30 luglio 1999, 340 .

- Per l' addizionale straordinaria applicabile a taluni beni fino al 31-12-1987, cfr. art. 4, primo comma, D.L. 27-8-1987, n. 348, non convertito in legge, e art. 4, primo comma, D.L. 24-9-1987, n. 391 .

- Per l' assegnazione di alloggi ai soci di cooperative edilizie e loro consorzi, cfr. art. 3, commi 3 e 4, D.L. 1-3-1990, n. 40, non convertito in legge, art. 3, commi 2, 3, 3-bis e 4, D.L. 27-4-1990, n. 90, convertito nella legge n. 154/1990, art. 1, comma 3, D.L. 2-7-1991, n. 196, art. 1, comma 3, D.L. 13-8-1991, n. 285, art. 1, comma 5, D.L. 31-10-1991, n. 348, non convertiti in legge e art. 1, comma 3, D.L. 30-12-1991, n. 417 .

- Per la disciplina tributaria delle associazioni sportive dilettantistiche, cfr. art. 1, legge 16-12-1991, n. 398 .

- Per l' attività di assistenza fiscale delle associazioni sindacali e di categoria agricole, cfr. art. 78, comma 8, legge 30-12-1991, n. 413, .

- Per la disciplina tributaria delle associazioni senza fini di lucro e delle pro loco, cfr. art. 9-bis, D.L. 30-12-1991, n. 417, .

- Per gli acquisti intracomunitari, cfr. art. 43, D.L. 31-12-1992, n. 513, art. 43, D.L. 2-3-1993, n. 47, art. 43, D.L. 28-4-1993, n. 131, art. 43, D.L. 30-6-1993, n. 213, non convertiti in legge e art. 43, D.L. 30-8-1993, n. 331, .

- Per i contributi previdenziali di professionisti, cfr. art. 16, D.L. 23-2-1995, n. 41, .

- Per il regime speciale per beni usati, oggetti d' arte, di antiquariato o da collezione, cfr. art. 36, D.L. 23-2-1995, n. 41, .

- Per la quota a titolo di sconto dovuta dalle farmacie al Servizio Sanitario Nazionale, cfr. art. 2, comma 1, legge 28-12-1995, n. 549, .

- Per il prezzo di vendita al pubblico per le cessioni di specialità medicinali e prodotti galenici, cfr. art. 3, comma 128, legge 28-12-1995, n. 549, .

- Per i rimborsi degli oneri retributivi e previdenziali che il soggetto utilizzatore di prestatori di lavoro temporaneo è tenuto a corrispondere all'impresa fornitrice, cfr. art. 26- bis, legge 24 giugno 1997, n. 196 .

- Per i rimborsi degli oneri retributivi e previdenziali sostenuti in favore del prestatore di lavoro temporaneo, cfr. l'art. 26-bis, legge 24 giugno 1997, n. 196 .

- Per l'imposta comunale sugli immobili rimborsata al concedente del locatario nell'ipotesi di locazione finanziaria di immobili, cfr. art. 6, comma 12, legge 13 maggio 1999, n. 133 .

2 Cfr. art. 1273 Codice civile .

3 La parola riportata in corsivo è stata così sostituita (nel testo originario: "rispettivi") con Avviso di rettifica pubblicato nella GU n. 56 del 26-2-1979.

4 PER MEMORIA:

- Per il contributo integrativo alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza per gli avvocati ed i procuratori, cfr. art. 11, sesto comma, legge 20-9-1980, n. 576 .

- Per il contributo integrativo alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza per gli ingegneri e architetti, liberi professionisti, cfr. art. 10, legge 3-1-1981, n. 6 .

- Per il contributo integrativo alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza per i geometri, cfr. art. 11, quinto comma, legge 20-10-1982, n. 773 .

- Per gli aiuti, premi, contributi e compensazioni finanziarie erogati dall' AIMA, cfr. art. 7-ter, D.L. 29-12-1983, n. 746 .

- Per il contributo integrativo alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza per i dottori commercialisti, cfr. art. 11, legge 29-1-1986, n. 21 .

- Per il contributo integrativo all' Ente di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro, cfr. art. 13, legge 5-8-1991, n. 249, .

- Per il credito d' imposta e i contributi a favore delle piccole imprese, cfr. art. 11, comma 2, legge 5-10-1991, n. 317, .

- Per il contributo integrativo alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza per i ragionieri e periti commerciali, cfr. art. 12, legge 30-12-1991, n. 414, .

- Per il credito d' imposta a favore dell' imprenditoria femminile, cfr. art. 5, legge 25-2-1992, n. 215, .

- Per le agevolazioni a sostegno dell'innovazione nelle imprese industriali, cfr. art. 13, D.L. 28 marzo 1997, n. 79 e art. 6, comma 2, D.M. 27 marzo 1988, n. 235 .

5 Cfr. art. 4, comma 4, D.L. 2-10-1995, n. 415, .

6 Cfr. artt. da 175 a 198, D.P.R. 23-1-1973, n. 43

7 Per la decorrenza: cfr. il provvedimento modificativo .

8 Per effetto delle modifiche apportate dal D.L. n. 151/1991, che ha aggiunto un comma dopo il secondo, il terzo comma è diventato quarto.

9 Per la decorrenza: cfr. il provvedimento modificativo .

10 PER MEMORIA:

- Per l' efficacia della soppressione della disposizione contenuta in questo comma, cfr. art. 7, D.L. 29-12-1983, n. 746 .

11 Identica modifica a quella apportata dall' art. 5, primo comma, D.L. 953/1982 era stata apportata dal testo originario dell' art. 6, primo comma, dello stesso decreto .

12 Per la decorrenza: cfr. art. 3 del provvedimento modificativo .

 

 

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 14 - Determinazione della base imponibile

[1] Ai fini della determinazione della base imponibile i corrispettivi dovuti e le spese e gli oneri sostenuti in valuta estera sono computati secondo il cambio del giorno in cui è stata effettuata l'operazione e, in mancanza, secondo il cambio del giorno antecedente più prossimo [1].

[2] I residuati o sottoprodotti della lavorazione di materie fornite dal committente sono computati secondo il loro valore normale [2].

[3] Per valore normale dei beni e dei servizi si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per beni o servizi della stessa specie o similari in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui è stata effettuata l'operazione o nel tempo e nel luogo più prossimi [2].

[4] Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe dell'impresa che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini della Camera di commercio più vicina, alle tariffe professionali e ai listini di borsa [2-3].

Note:

1 Per la determinazione della base imponibile dei prodotti importati, cfr. art. 69 di questo decreto .

2 PER MEMORIA:

- Per gli acquisti intracomunitari, cfr. art. 43, D.L. 31-12-1992, n. 513, art. 43, D.L. 2-3-1993, n. 47, art. 43, D.L. 28-4-1993, n. 131, art. 43, D.L. 30-6-1993, n. 213, non convertiti in legge e art. 43, D.L. 30-8-1993, n. 331, .

3 Cfr. art. 1474 Codice civile .

 

 

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 15 - Esclusioni dal computo della base imponibile [1]

[1] Non concorrono a formare la base imponibile:

1) le somme dovute a titolo di interessi moratori o di penalità per ritardi o altre irregolarità nell'adempimento degli obblighi del cessionario o del committente;

2) il valore normale dei beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono in conformità alle originarie condizioni contrattuali, tranne quelli la cui cessione è soggetta ad aliquota più elevata;

3) le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, purché regolarmente documentate;

4) l'importo degli imballaggi e dei recipienti, quando ne sia stato espressamente pattuito il rimborso alla resa [2];

5) le somme dovute a titolo di rivalsa dell'imposta sul valore aggiunto.

[2] Non si tiene conto, in diminuzione dell'ammontare imponibile, delle somme addebitate al cedente o prestatore a titolo di penalità per ritardi o altre irregolarità nella esecuzione del contratto (articolo così sostituito [3] dall'art. 1, D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24) .

Note:

1 PER MEMORIA:

- Per la temporanea esclusione dalla base imponibile dell' imposta erariale di consumo, cfr. articolo unico, sesto comma, legge 28-2-1983, n. 53 .

- Per l' inclusione nella base imponibile dell' imposta erariale di consumo, cfr. art. 2, decimo comma, D.M. 23-3-1983.

- Per gli acquisti intracomunitari, cfr. art. 43, D.L. 31-12-1992, n. 513, art. 43, D.L. 2-3-1993, n. 47, art. 43, D.L. 28-4-1993, n. 131, art. 43, D.L. 30-6-1993, n. 213, non convertiti in legge e art. 43, D.L. 30-8-1993, n. 331, .

2 Cfr. D.M. 11-8-1975 .

3 Per la decorrenza: cfr. art. 3 del provvedimento modificativo .

 

 

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 16 - Aliquote dell'imposta [1-2]

[1] L'aliquota dell'imposta è stabilita nella misura del 20 per cento [3-4] della base imponibile dell'operazione [5].

[2] L'aliquota è ridotta al 10 per cento [6-4] per le operazioni che hanno per oggetto i beni e i servizi elencati nella allegata tabella A, salvo il disposto dell' art. 34, ed è elevata al 38 per cento [7] per quelle che hanno per oggetto i beni elencati nell'allegata tabella B.

[3] Per le prestazioni di servizi [8] dipendenti da contratti d'opera, di appalto e simili che hanno per oggetto la produzione di beni e per quelle dipendenti da contratti di locazione finanziaria, di noleggio e simili, l'imposta si applica con la stessa aliquota che sarebbe applicabile in caso di cessione dei beni prodotti, dati con contratti di locazione finanziaria, noleggio e simili (comma così sostituito [9] dall'art. 7, legge 29 febbraio 1980, n. 31).

[4] (Comma abrogato [10] dall'art. 1, comma 5, D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 313).

(Articolo così sostituito [11] dall'art. 1, D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24).

Note:

1 Per le riduzioni o maggiorazioni di aliquota, cfr. tabelle A e B di questo decreto anche per beni o servizi originariamente non inclusi in dette tabelle.

2 PER MEMORIA:

- Con effetto 1-1-1985 le aliquote già stabilite nella misura dell' 8 e del 10 per cento sono state unificate nella misura del 9 per cento e quelle già stabilite nella misura del 15, del 20 e del 30 per cento sono state unificate nella misura del 18 per cento dagli artt. 1, primo comma e 4, trentesimo comma, D.L. 19-12-1984, n. 853 .

- Con effetto 1-1-1981 le aliquote già stabilite nella misura dell' 1 e del 3 per cento sono state unificate nella misura del 2 per cento dall' art. 1, secondo comma, legge 22-12-1980, n. 889 .

- Con effetto 1-1-1981 le aliquote già stabilite nella misura del 6 e del 9 per cento sono state unificate nella misura dell' 8 per cento dall' art. 1, terzo comma, legge 22-12-1980, n. 889 . L' aliquota dell' 8 per cento è stata elevata al 10 per cento, con effetto 5-8-1982, dall' art. 1, primo comma, D.L. 4-8-1982, n. 495, non convertito in legge, e dall' art. 1, primo comma, D.L. 1-10-1982, n. 697 .

- Per la unificazione al 2 per cento delle aliquote stabilite nella misura dell' 1 e del 3 per cento per il periodo 3 luglio- 30-9-1980, cfr. art. 1, primo comma, D.L. 3-7-1980, n. 288 e art. 1, primo comma, D.L. 30-8-1980, n. 503, non convertiti in legge, .

- Per la unificazione all' 8 per cento delle aliquote stabilite nella misura del 6 e del 9 per cento per il periodo 3 luglio- 30-9-1980, cfr. art. 2, D.L. 3-7-1980, n. 288 e art. 2, terzo comma, D.L. 30-8-1980, n. 503, non convertiti in legge, .

- Per la regolamentazione delle operazioni assoggettate ad IVA in base al D.L. n. 288/1980 e al D.L. n. 503/1980, non convertiti in legge, cfr. art. 1, legge 28-10-1980, n. 687 .

- Per l' adeguamento delle aliquote cfr. art. 7, D.L. 27-4-1990, n. 90 e art. 12, comma 1, lett. a), legge 29-12-1990, n. 408, .

- Per gli acquisti intracomunitari, cfr. art. 43, D.L. 31-12-1992, n. 513, art. 43, D.L. 2-3-1993, n. 47, art. 43, D.L. 28-4-1993, n. 131, art. 43, D.L. 30-6-1993, n. 213, non convertiti in legge e art. 43, D.L. 30-8-1993, n. 331, .

3 Aliquota così elevata, con effetto 1-10-1997, dall' art. 1, comma 1, D.L. 29-9-1997, n. 328, .

L' aliquota, che nel testo originario era fissata nella misura del 12 per cento, era stata elevata al 14 per cento, con effetto 8-2-1977, dall' Cfr. art. 12, primo comma, D.L. 7-2-1977, n. 15, al 15 per cento, con effetto 1-1-1981, dall' art. 1, primo comma, legge 22-12-1980, n. 889, al 18 per cento, con effetto 5-8-1982, dall' art. 1, primo comma, D.L. 4-8-1982, n. 495, non convertito in legge, e dall' art. 1, primo comma, D.L. 1-10-1982, n. 697, e al 19 per cento, con effetto 30-7-1988, dall' art. 1, primo comma, D.L. 30-7-1988, n. 303, art. 1, primo comma, D.L. 27-9-1988, n. 417, art. 1, primo comma, D.L. 28-11-1988, n. 512, art. 1, primo comma, D.L. 27-1-1989, n. 21, art. 1, primo comma, D.L. 30-3-1989, n. 114, non convertiti in legge, e art. 1, primo comma, D.L. 29-5-1989, n. 202.

.

L' aliquota del 14 per cento è stata temporaneamente elevata al 15 per cento per effetto dell' art. 3, primo comma, D.L. 3-7-1980, n. 288 e dell' art. 3, primo comma, D.L. 30-8-1980, n. 503, non convertiti in legge .

Per la regolamentazione delle operazioni assoggettate ad IVA in base al D.L. n. 288/1980 e al D.L. n. 503/1980, non convertiti in legge, cfr. art. 1, legge 28-10-1980, n. 687 .

4 PER MEMORIA:

- Per l' applicazione dell' aliquota del 4 per cento, cfr. Tabella A, parte seconda, riportata in calce al presente decreto.

- Per l' applicazione dell' aliquota del 12 per cento (elevata al 13 e successivamente al 16 per cento) fino al 30-9-1997, ad alcuni prodotti, cfr. art. 1, comma 4, D.L. 13-5-1991, n. 151, art. 36, comma 4, D.L. 31-12-1992, n. 513, non convertito in legge, art. 36, comma 4, D.L. 2-3-1993, n. 47, non convertito in legge, art. 36 comma 5, D.L. 28-4-1993, n. 131, non convertito in legge, e art. 36 comma 4, D.L. 30-6-1993, n. 213, non convertito in legge, art. 36, comma 4, D.L. 30-8-1993, n. 331, art. 4, comma 3, D.L. 30-12-1993, n. 557, art. 10, comma 1, D.L. 23-2-1995, n. 41 e art. 1, comma 2, D.L. 29-9-1997, n. 328, .

5 PER MEMORIA:

- Per l' addizionale straordinaria applicabile a taluni beni fino al 31 dicembe 1987, cfr. art. 4, primo comma, D.L. 27-8-1987, n. 348, non convertito in legge, e art. 4, primo comma, D.L. 24-9-1987, n. 391 .

6 Aliquota così modificata dall' art. 10, comma 1, D.L. 23-2-1995, n. 41.

L' aliquota, già elevata al 10 per cento, con effetto 5-8-1982, dall' art. 1, primo comma, D.L. 4-8-1982, n. 495, non convertito in legge, e dall' art. 1, primo comma, D.L. 1-10-1982, n. 697, all' 8 per cento, con effetto 1-1-1981, dall' art. 1, terzo comma, legge 22-12-1980, n. 889 e al 9 per cento, con effetto 1-1-1985, dall' art. 1, comma 1, D.L. 19-12-1984, n. 853, nel testo originario era fissata nella misura del 6 per cento.

.

7 Per effetto dell' art. 1, comma 1, D.L. 29-9-1997, n. 328 le cessioni e le importazioni di beni indicati nella tabella B sono soggette all' aliquota del 20 per cento.

.

L' aliquota era stata stabilita al 19 per cento dall' art. 36, comma 5, D.L. 30-8-1993, n. 331, .

Analoga disposizione era stata prevista dall' art. 36, comma 5, D.L. 31-12-1992, n. 513, dall' art. 36, comma 5, D.L. 2-3-1993, n. 47, dall' art. 36, comma 6, D.L. 28-4-1993, n. 131 e dall' art. 36, comma 5, D.L. 30-6-1993, n. 213, non convertiti in legge, .

L' aliquota era stata elevata, con effetto 5-8-1982, dall' art. 1, primo comma, D.L. 4-8-1982, n. 495, non convertito in legge, e dall' art. 1, primo comma, D.L. 1-10-1982, n. 697 .

L' aliquota, già elevata al 35 per cento, con effetto 8-2-1977, dall' art. 12, primo comma, D.L. 7-2-1977, n. 15, e al 30 per cento, con effetto 9-7-1974 dall' art. 1, D.L. 6-7-1974, n. 254, nel testo originario era fissata nella misura del 18 per cento.

.

8 PER MEMORIA:

- Per le prestazioni da ricomprendersi in questo concetto, cfr. art. 1, comma 7, D.L. 30-12-1991, n. 417, .

9 Per la decorrenza: cfr. art. 15, secondo comma, del provvedimento modificativo .

10 La disposizione si applica dal 1° gennaio 1998.

Cfr. art. 11, comma 8, del provvedimento modificativo .

11 Per la decorrenza: cfr. art. 3 del provvedimento modificativo .

 

 

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 17 - Soggetti passivi [1]

Testo in vigore dal 5 febbraio 2000

Testo risultante dopo le modifiche apportate dall'art. 3, comma 4, legge 17 gennaio 2000, n. 7

[1] L'imposta è dovuta dai soggetti che effettuano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi imponibili, i quali devono versarla all'Erario, cumulativamente per tutte le operazioni effettuate e al netto della detrazione prevista nell' art. 19, nei modi e nei termini stabiliti nel titolo secondo [2].

[2] Gli obblighi ed i diritti derivanti dall'applicazione del presente decreto relativamente ad operazioni effettuate nel territorio dello Stato da o nei confronti di soggetti non residenti e senza stabile organizzazione in Italia, possono essere adempiuti o esercitati, nei modi ordinari, da un rappresentante residente nel territorio dello Stato e nominato nelle forme di cui al terzo comma dell' art. 53 [3-4], il quale risponde in solido con il rappresentato degli obblighi derivanti dall'applicazione del presente decreto. La nomina del rappresentante deve essere comunicata all'altro contraente anteriormente all'effettuazione dell'operazione. La disposizione si applica anche relativamente alle operazioni, imponibili ai sensi dell' art. 7, quarto comma, lettera f) [5-4], effettuate da soggetti domiciliati, residenti o con stabili organizzazioni operanti nei territori esclusi a norma del primo comma, lettera a), [6-4] dello stesso art. 7.

[3] In mancanza di un rappresentante nominato ai sensi del comma precedente, gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti residenti all'estero, nonché gli obblighi relativi alle prestazioni di servizi di cui al n. 2) dell' art. 3, rese da soggetti residenti all'estero a soggetti residenti nello Stato, devono essere adempiuti dai cessionari o committenti che acquistino i beni o utilizzino i servizi nell'esercizio di imprese, arti o professioni. La disposizione non si applica relativamente alle operazioni imponibili ai sensi dell' art. 7, quarto comma, lettera f) [5-4], fatte da soggetti domiciliati o residenti o con stabili organizzazioni operanti nei territori esclusi a norma del primo comma, lettera a) [6-4], dello stesso articolo.

[4] Le disposizioni del secondo e del terzo comma non si applicano per le operazioni effettuate da o nei confronti di stabili organizzazioni in Italia di soggetti residenti all'estero.

[5] In deroga al primo comma, per le cessioni imponibili di oro da investimento di cui all' articolo 10, numero 11) , nonché per le cessioni di materiale d'oro e per quelle di prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi, al pagamento dell'imposta è tenuto il cessionario, se soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato. La fattura, emessa dal cedente senza addebito d'imposta, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 21 e seguenti e con l'indicazione della norma di cui al presente comma, deve essere integrata dal cessionario con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e deve essere annotata nel registro di cui agli articoli 23 o 24 entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese; lo stesso documento, ai fini della detrazione, è annotato anche nel registro di cui all' articolo 25 (comma aggiunto [7] dall'art. 3, comma 4, legge 17 gennaio 2000, n. 7) [8].

(Articolo così sostituito [9] dall'art. 9, D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 793).

Note:

1 PER MEMORIA:

- Per la disciplina delle operazioni intracomunitarie, cfr. artt. da 37 a 60, D.L. 31-12-1992, n. 513, artt. da 37 a 60, D.L. 2-3-1993, n. 47, artt. da 37 a 60, D.L. 28-4-1993, n. 131, artt. da 37 a 60, D.L. 30-6-1993, n. 213, non convertiti in legge e artt. da 37 a 60, D.L. 30-8-1993, n. 331, .

2 PER MEMORIA:

- Per la detrazione forfettaria dell' imposta per il triennio 1985-1987 afferente agli acquisti e le importazioni effettuate dalle imprese commerciali con contabilità semplificata, cfr. art. 2, primo, secondo, terzo, quattordicesimo, quindicesimo, diciannovesimo, ventesimo e ventunesimo comma, D.L. 19-12-1984, n. 853 .

- Per la proroga al 31-12-1988, cfr. art. 14, D.L. 29-12-1987, n. 533, art. 5, D.L. 13-1-1988, n. 4, non convertiti in legge, e art. 6, D.L. 14-3-1988, n. 70 .

3 Le parole riportate in corsivo sono state così sostituite dall'art. 2, comma 1, lettera e), n. 1), legge 18 febbraio 1997, n. 28.

4 Per la decorrenza: cfr. il provvedimento modificativo .

5 Le parole riportate in corsivo sono state così sostituite dall'art. 2, comma 1, lettera e), n. 2), legge 18 febbraio 1997, n. 28.

6 Le parole riportate in corsivo sono state aggiunte dall'art. 2, comma 1, lettera e), n. 2), legge 18 febbraio 1997, n. 28.

7 La disposizione si applica dal 5 febbraio 2000. Cfr. il provvedimento modificativo .

8 PER MEMORIA:

- Per l'applicazione delle disposizioni del presente comma alle importazioni di argento, in lingotti o grani, di purezza pari o superiore a 900 millesimi, cfr. art. 3, comma 10, legge 17 gennaio 2000, n. 7 .

9 Per la decorrenza: cfr. art. 27, primo comma, del provvedimento modificativo .

 

 

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 18 - Rivalsa [1]

[1] Il soggetto che effettua la cessione di beni o prestazione di servizi imponibile deve addebitare la relativa imposta, a titolo di rivalsa, al cessionario o al committente.

[2] Per le operazioni per le quali non è prescritta l'emissione della fattura il prezzo o il corrispettivo si intende comprensivo dell'imposta. Se la fattura è emessa su richiesta del cliente il prezzo o il corrispettivo deve essere diminuito della percentuale indicata nel quarto comma dell' art. 27 (comma così sostituito, con effetto 1° gennaio 1975, dall'art. 1, D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687) .

[3] La rivalsa non è obbligatoria per le cessioni di cui ai numeri 4) e 5) del secondo comma dell' articolo 2 e per le prestazioni di servizi di cui al terzo comma, primo periodo, dell' articolo 3 (comma così sostituito [2] dall'art. 16-bis, comma 1, lett. e), D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, modificato dall' art. 4, comma 1, lettera b), D.L. 2-10-1995, n. 415) [3].

[4] [4] E' nullo ogni patto contrario alle disposizioni dei commi precedenti.

[5] [4] Il credito di rivalsa ha privilegio speciale sui beni immobili oggetto della cessione o ai quali si riferisce il servizio ai sensi degli artt. 2758 e 2772 del Codice civile e, se relativo alla cessione di beni mobili, ha privilegio sulla generalità dei mobili del debitore con lo stesso grado del privilegio generale stabilito nell'art. 2752 del Codice civile , cui tuttavia è posposto (comma così sostituito, con effetto 1° gennaio 1975, dall'art. 1, D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687) .

Note:

1 PER MEMORIA:

- Per l' addizionale straordinaria applicabile a taluni beni fino al 31-12-1987, cfr. art. 4, primo comma, D.L. 27-8-1987, n. 348, non convertito in legge, e art. 4, primo comma, D.L. 24-9-1987, n. 391 .

- Per l' esercizio della rivalsa in caso di regolarizzazioni effettuate da taluni enti pubblici a norma dell' art. 10, D.L. 14-3-1988, n. 70, cfr. art. 22-bis, secondo comma, D.L. 2-3-1989, n. 66 .

- Per l' equiparazione dei crediti CECA ai crediti dello Stato per l' IVA, cfr. art. 40, legge 29-12-1990, n. 428, .

L' art. 40 ha aggiunto l' art. 2783-bis al codice civile.

2 Cfr. art. 4, comma 4, D.L. 2-10-1995, n. 415, .

3 Identica modifica era stata apportata dall' art. 3, comma 1, lettera b), D.L. 7-4-1995, n. 109, dall' art. 3, comma 1, lettera b), D.L. 10-6-1995, n. 226 e dall' art. 4, comma 1, lettera b), D.L. 3-8-1995, n. 324, non convertiti in legge.

4 Per effetto delle modifiche apportate dal D.P.R. n. 687/1974, che ha aggiunto un comma dopo il secondo, i commi hanno cambiato numerazione.

 

 

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 19 - Detrazione [1]

Testo in vigore dal 5 febbraio 2000

Testo risultante dopo le modifiche apportate dall'art. 3, comma 5, legge 17 gennaio 2000, n. 7

[1] Per la determinazione dell'imposta dovuta a norma del primo comma dell'articolo 17 o dell'eccedenza di cui al secondo comma dell'articolo 30 , è detraibile dall'ammontare dell'imposta relativa alle operazioni effettuate, quello dell'imposta assolta o dovuta dal soggetto passivo o a lui addebitata a titolo di rivalsa in relazione ai beni ed ai servizi importati o acquistati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione [2]. Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile e può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo [3].

[2] Non è detraibile l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni e servizi afferenti operazioni esenti o comunque non soggette all'imposta, salvo il disposto dell'articolo 19-bis2 [5]. In nessun caso è detraibile l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni o servizi utilizzati per l'effettuazione di manifestazioni a premio [4-6].

[3] La indetraibilità di cui al comma 2 non si applica se le operazioni ivi indicate sono costituite da:

a) operazioni di cui agli articoli 8, 8-bis e 9 o a queste assimilate dalla legge, ivi comprese quelle di cui agli articoli 40 e 41 del decreto-legge 31 agosto 1993, n. 331 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;

b) operazioni effettuate fuori dal territorio dello Stato le quali, se effettuate nel territorio dello Stato, darebbero diritto alla detrazione dell'imposta;

c) operazioni di cui all' articolo 2, terzo comma, lettere a), b), d) ed f) ;

d) cessioni di cui all' articolo 10, numero 11) , effettuate da soggetti che producono oro da investimento o trasformano oro in oro da investimento (lettera così sostituita [7] dall'art. 3, comma 5, lettera a), legge 17 gennaio 2000, n. 7) ;

e) operazioni non soggette all'imposta per effetto delle disposizioni di cui all' articolo 74, commi primo, settimo e ottavo [8-9] .

[4] Per i beni ed i servizi in parte utilizzati per operazioni non soggette all'imposta la detrazione non è ammessa per la quota imputabile a tali utilizzazioni e l'ammontare indetraibile è determinato secondo criteri oggettivi, coerenti con la natura dei beni e servizi acquistati. Gli stessi criteri si applicano per determinare la quota di imposta indetraibile relativa ai beni e servizi in parte utilizzati per fini privati o comunque estranei all'esercizio dell'impresa, arte e professione.

[5] Ai contribuenti che esercitano sia attività che danno luogo ad operazioni che conferiscono il diritto alla detrazione sia attività che danno luogo ad operazioni esenti ai sensi dell'articolo 10, il diritto alla detrazione dell'imposta spetta in misura proporzionale alla prima categoria di operazioni e il relativo ammontare è determinato applicando la percentuale di detrazione di cui all' articolo 19-bis . Nel corso dell'anno la detrazione è provvisoriamente operata con l'applicazione della percentuale di detrazione dell'anno precedente, salvo conguaglio alla fine dell'anno [10]. I soggetti che iniziano l'attività operano la detrazione in base ad una percentuale di detrazione determinata presuntivamente, salvo conguaglio alla fine dell'anno.

[5-bis] Per i soggetti diversi da quelli di cui alla lettera d) del comma 3 la limitazione della detrazione di cui ai precedenti commi non opera con riferimento all'imposta addebitata, dovuta o assolta per gli acquisti, anche intracomunitari, di oro da investimento, per gli acquisti, anche intracomunitari, e per le importazioni di oro diverso da quello da investimento destinato ad essere trasformato in oro da investimento a cura degli stessi soggetti o per loro conto, nonché per i servizi consistenti in modifiche della forma, del peso o della purezza dell'oro, compreso l'oro da investimento (comma aggiunto [7] dall'art. 3, comma 5, lettera b), legge 17 gennaio 2000, n. 7) .

(Articolo così sostituito [9-11] dall'art. 2, D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 313) .

Note:

1 PER MEMORIA:

- Per la detrazione dell' imposta da parte delle cooperative a proprietà indivisa, cfr. art. 5, comma 4-quinquies, D.L. 14-3-1988, n. 70 e art. 3, comma 5, D.L. 27-4-1990, n. 90 .

- Per la detrazione forfetaria per i soggetti che esercitano attività di agriturismo, cfr. art. 5, comma 2, legge 30-12-1991, n. 413, .

- Per l' opzione per l' applicazione dell' imposta in modo normale da parte di esercenti l' attività di agriturismo, cfr. art. 5, comma 3, legge 30-12-1991, n. 413, .

- Per l' attività di assistenza fiscale delle associazioni sindacali e di categoria agricole, cfr. art. 78, comma 8, legge 30-12-1991, n. 413, .

- Per l' imposta sugli acquisti intracomunitari, cfr. art. 45, D.L. 31-12-1992, n. 513, art. 45 D.L. 2-3-1993, n. 47, art. 45, D.L. 28-4-1993, n. 131, non convertiti in legge, art. 15, comma 3, D.L. 22-5-1993, n. 155, art. 45, D.L. 30-6-1993, n. 213, non convertito in legge e art. 45, D.L. 30-8-1993, n. 331, .

- Per il contributo per la ricostruzione di edifici e opere pubbliche distrutti o danneggiati per effetto di eventi sismici, cfr. art. 36, comma 12, D.L. 30-8-1993, n. 331 e art. 12, legge 27 dicembre 1997, n. 449 .

- Per gli acquisti di immobili effettuati da società di gestione di fondi comuni d' investimento immobiliare chiusi, cfr. art. 15, comma 8, legge 25-1-1994, n. 86, .

- Per il regime speciale per beni usati, oggetti d' arte, di antiquariato o da collezione, cfr. art. 36, comma 4, D.L. 23-2-1995, n. 41, .

- Per il contributo per la ricostruzione di immobili distrutti o danneggiati nelle zone alluvionate, cfr. art. 5-ter, D.L. 3-5-1995, n. 154 e D.M. 21-2-1996,.

- Per la regolarizzazione delle società di fatto o irregolari, cfr. art. 3, commi 73 e 75, legge 23-12-1996, n. 662, .

- Per la detrazione dell' imposta afferente gli acquisti di beni risultanti da fatture registrate nei periodi d' imposta soggetti alla disciplina ordinaria, cfr. art. 3, commi da 183 a 185, legge 23-12-1996, n. 662, .

- Per la detrazione dell' imposta afferente gli acquisti di servizi risultanti da fatture registrate nell' anno soggetto alla disciplina ordinaria, cfr. art. 3, commi da 183 a 185, legge 23-12-1996, n. 662, .

- Per le sanzioni applicabili in caso di illegittima detrazione, cfr. art. 6, commi 6 e 7, D.L.gs 18-12-1997, n. 471,.

- Per la detraibilità dell' imposta relativa ai costi sostenuti dalle agenzie di viaggio e turismo, cfr. art. 2, commi 1 e 2, D.M 30 luglio 1999, n. 340 .

2 PER MEMORIA:

- Per la detraibilità dell' imposta nell' ipotesi di sanatoria da parte di taluni enti pubblici, cfr. art. 10, quarto comma, D.L. 28-11-1988, n. 511 e art. 22-bis, secondo comma, D.L. 2-3-1989, n. 66 .

3 PER MEMORIA:

- Per l' applicabilità delle disposizioni del secondo periodo del presente comma agli acquisti e alle importazioni la cui imposta diviene esigibile a decorrere dal 1-1-1998, cfr. art. 11, comma 1, D.L.gs 2-9-1997, n. 313, .

4 Il periodo riportato in corsivo è stato aggiunto dall'art. 19, comma 1, legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Cfr. art. 65 del provvedimento modificativo. La disposizione si applica dal 1° gennaio 1998.

5 PER MEMORIA:

- Per la deroga a queste disposizioni, cfr. art. 11, comma 3, D.L.gs 2-9-1997, n. 313, .

6 PER MEMORIA:

- Per l' indetraibilita' dell'imposta relativamente ai premi messi in palio dai soggetti promotori in occasione di manifestazioni a premio, cfr. art. 5, legge 18-2-1999, n. 28 .

7 La disposizione si applica dal 5 febbraio 2000. Cfr. il provvedimento modificativo .

8 Le parole riportate in corsivo sono state così sostituite dall'art. 1, comma 1, lettera b), D.Lgs. 23 marzo 1998, n. 56.

Cfr. art. 7, del provvedimento modificativo .

9 La disposizione si applica dal 1° gennaio 1998.

10 PER MEMORIA:

- Per la disciplina della scissione di aziende o complessi aziendali, cfr. art. 16, comma 11, lettera b), legge 24-12-1993, n. 537 .

11 Cfr. art. 11, comma 8 del provvedimento modificativo .

 

 

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 19 bis - Percentuale di detrazione

[1] La percentuale di detrazione di cui all' articolo 19, comma 5 , è determinata in base al rapporto tra l'ammontare delle operazioni che danno diritto a detrazione, effettuate nell'anno, e lo stesso ammontare aumentato delle operazioni esenti effettuate nell'anno medesimo. La percentuale di detrazione è arrotondata all'unità superiore o inferiore a seconda che la parte decimale superi o meno i cinque decimi.

[2] Per il calcolo della percentuale di detrazione di cui al comma 1 non si tiene conto delle cessioni di beni ammortizzabili, dei passaggi di cui all' articolo 36, ultimo comma , e delle operazioni di cui all' articolo 2, terzo comma, lettere a), b), d) e f) , delle operazioni esenti di cui all' articolo 10, primo comma, numero 27-quinquies) , e, quando non formano oggetto dell'attività propria del soggetto passivo o siano accessorie alle operazioni imponibili, delle altre operazioni esenti indicate ai numeri da 1) a 9) del predetto articolo 10 , ferma restando la indetraibilità dell'imposta relativa ai beni e servizi utilizzati esclusivamente per effettuare queste ultime operazioni (articolo così sostituito [1] dall'art. 2, D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 313) .

Note:

1 La disposizione si applica dal 1° gennaio1998.

Cfr. art. 11, comma 8 del provvedimento modificativo .

 

 

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 19 bis-1 - Esclusione o riduzione della detrazione per alcuni beni e servizi [1]

Testo in vigore dal 1° gennaio 1998

[1] In deroga alle disposizioni di cui all' articolo 19 :

a) l'imposta relativa all'acquisto o alla importazione di aeromobili e di autoveicoli di cui alla lettera e) dell'allegata tabella B , quale ne sia la cilindrata, e dei relativi componenti e ricambi, nonché alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 16 ed a quelle di impiego, custodia, manutenzione e riparazione relative ai beni stessi, è ammessa in detrazione se i beni formano oggetto dell'attività propria dell'impresa o sono destinati ad essere esclusivamente utilizzati come strumentali nell'attività propria dell'impresa ed è in ogni caso esclusa per gli esercenti arti e professioni;

b) l'imposta relativa all'acquisto o alla importazione degli altri beni elencati nell'allegata tabella B e delle navi ed imbarcazioni da diporto e dei relativi componenti e ricambi, nonché alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 16 ed a quelle di impiego, custodia, manutenzione e riparazione relative ai beni stessi, è ammessa in detrazione soltanto se i beni formano oggetto dell'attività propria dell'impresa ed è in ogni caso esclusa per gli esercenti arti e professioni;

c) l'imposta relativa all'acquisto o alla importazione di ciclomotori, di motocicli e di autovetture ed autoveicoli indicati nell'articolo 54, lettere a) e c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 [2], non compresi nell'allegata tabella B e non adibiti ad uso pubblico, che non formano oggetto dell'attività propria dell'impresa, e dei relativi componenti e ricambi, nonché alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 16 ed a quelle di impiego, custodia, manutenzione e riparazione relative ai beni stessi, non è ammessa in detrazione salvo che per gli agenti o rappresentanti di commercio;

d) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di carburanti e lubrificanti destinati ad autovetture e veicoli, aeromobili, navi e imbarcazioni da diporto è ammessa in detrazione se è ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto, all'importazione o all'acquisizione mediante contratti di locazione finanziaria, di noleggio e simili di detti autovetture, veicoli, aeromobili e natanti;

e) salvo che formino oggetto dell'attività propria dell'impresa, non è ammessa in detrazione l'imposta relativa a prestazioni alberghiere, a somministrazioni di alimenti e bevande, con esclusione delle somministrazioni effettuate nei confronti dei datori di lavoro nei locali dell'impresa o in locali adibiti a mensa scolastica, aziendale o interaziendale e delle somministrazioni commesse da imprese che forniscono servizi sostitutivi di mense aziendali, a prestazioni di trasporto di persone ed al transito stradale delle autovetture e autoveicoli di cui all'articolo 54, lettere a) e c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 [2];

f) non è ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di alimenti e bevande ad eccezione di quelli che formano oggetto dell'attività propria dell'impresa o di somministrazione in mense scolastiche, aziendali o interaziendali o mediante distributori automatici collocati nei locali dell'impresa;

g) l'imposta relativa all'acquisto, all'importazione, alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 16 , nonché alle spese di gestione, di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazioni soggette alla tassa sulle concessioni governative di cui all'articolo 21 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, è ammessa in detrazione nella misura del 50 per cento;

h) non è ammessa in detrazione l'imposta relativa alle spese di rappresentanza, come definite ai fini delle imposte sul reddito;

i) non è ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto di fabbricati, o di porzione di fabbricato, a destinazione abitativa né quella relativa alla locazione o alla manutenzione, recupero o gestione degli stessi, salvo che per le imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attività esercitata la costruzione o la rivendita dei predetti fabbricati o delle predette porzioni.

La disposizione non si applica per i soggetti che esercitano attività che danno luogo ad operazioni esenti di cui al numero 8) dell' articolo 10 che comportano la riduzione della percentuale di detrazione a norma dell' articolo 19, comma 5, e dell' articolo 19-bis [3] (articolo aggiunto [4] dall'art. 3, D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 313) .

Note:

1 PER MEMORIA:

- Per la disciplina della scissione di aziende o complessi aziendali, cfr. art. 16, comma 11, lettera b), legge 24 dicembre 1993, n. 537 .

- Per la detrazione dell'imposta afferente i beni usati e gli oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione, cfr. art 36, comma 4, D.L. 23 febbraio 1995, n. 41 .

2 L'art. 54, lettere a) e c), D.Lgs. n. 285/1992, indica le autovetture e gli autoveicoli per trasporto promiscuo, di peso complessivo a pieno carico fino a 45 quintali, capaci di contenere al massimo 9 posti compreso quello del conducente.

3 Il periodo riportato in corsivo è stato aggiunto dall'art. 3, comma 1, lettera a), D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 422.

La disposizione si applica alle operazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 1998. Cfr. art. 3, comma 3 del provvedimento modificativo .

4 La disposizione si applica dal 1° gennaio1998.

Cfr. art. 11, comma 8, del provvedimento modificativo .

 

 

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 19 bis-2 - Rettifica della detrazione [1]

[1] La detrazione dell'imposta relativa ai beni non ammortizzabili ed ai servizi è rettificata in aumento o in diminuzione qualora i beni ed i servizi medesimi sono utilizzati per effettuare operazioni che danno diritto alla detrazione in misura diversa da quella inizialmente operata. Ai fini di tale rettifica si tiene conto esclusivamente della prima utilizzazione dei beni e dei servizi [2].

[2] Per i beni ammortizzabili, la rettifica di cui al comma 1 è eseguita in rapporto al diverso utilizzo che si verifica nell'anno della loro entrata in funzione ovvero nei quattro anni successivi ed è calcolata con riferimento a tanti quinti dell'imposta quanti sono gli anni mancanti al compimento del quinquennio [2].

[3] Se mutamenti nel regime fiscale delle operazioni attive, nel regime di detrazione dell'imposta sugli acquisti o nell'attività comportano la detrazione dell'imposta in misura diversa da quella già operata, la rettifica è eseguita limitatamente ai beni ed ai servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati e, per i beni ammortizzabili, è eseguita se non sono trascorsi quattro anni da quello della loro entrata in funzione.

[4] La detrazione dell'imposta relativa all'acquisto di beni ammortizzabili, nonché alle prestazioni di servizi relative alla trasformazione, al riattamento o alla ristrutturazione dei beni stessi, operata ai sensi dell' articolo 19, comma 5 , è altresì, soggetta a rettifica, in ciascuno dei quattro anni successivi a quello della loro entrata in funzione, in caso di variazione della percentuale di detrazione superiore a dieci punti. La rettifica si effettua aumentando o diminuendo l'imposta annuale in ragione di un quinto della differenza tra l'ammontare della detrazione operata e quello corrispondente alla percentuale di detrazione dell'anno di competenza. Se l'anno o gli anni di acquisto o di produzione del bene ammortizzabile non coincidono con quello della sua entrata in funzione, la prima rettifica è eseguita, per tutta l'imposta relativa al bene, in base alla percentuale di detrazione definitiva di quest'ultimo anno anche se lo scostamento non è superiore a dieci punti. La rettifica può essere eseguita anche se la variazione della percentuale di detrazione non è superiore a dieci punti a condizione che il soggetto passivo adotti lo stesso criterio per almeno cinque anni consecutivi e ne dia comunicazione con la dichiarazione annuale nella quale inizia ad avvalersi di detta facoltà.

[5] Ai fini del presente articolo non si considerano ammortizzabili i beni di costo unitario non superiore ad un milione di lire, né quelli il cui coefficiente di ammortamento stabilito ai fini delle imposte sul reddito è superiore al venticinque per cento.

[6] In caso di cessione di un bene ammortizzabile durante il periodo di rettifica, la rettifica della detrazione va operata in unica soluzione per gli anni mancanti al compimento del periodo di rettifica, considerando a tal fine la percentuale di detrazione pari al cento per cento se la cessione è soggetta ad imposta, ma l'ammontare dell'imposta detraibile non può eccedere quello dell'imposta relativa alla cessione del bene.

[7] Se i beni ammortizzabili sono acquisiti in dipendenza di fusione, di scissione, di cessione o conferimento di aziende, compresi i complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa, le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano con riferimento alla data in cui i beni sono stati acquistati dalla società incorporata o dalle società partecipanti alla fusione, dalla società scissa o dal soggetto cedente o conferente. I soggetti cedenti o conferenti sono obbligati a fornire ai cessionari o conferitari i dati rilevanti ai fini delle rettifiche.

[8] Le disposizioni del presente articolo relative ai beni ammortizzabili devono intendersi riferite anche ai beni immateriali di cui all' articolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 . Agli effetti del presente articolo i fabbricati o porzioni di fabbricati sono comunque considerati beni ammortizzabili ed il periodo di rettifica è stabilito in dieci anni, decorrenti da quello di acquisto o di ultimazione. Per l'imposta assolta sull'acquisto di aree fabbricabili l'obbligo di rettifica decennale decorre dalla data di ultimazione dei fabbricati insistenti sulle aree medesime. L'imputazione dell'imposta relativa ai fabbricati ovvero alle singole unità immobiliari, soggette a rettifica, che siano compresi in edifici o complessi di edifici acquistati, costruiti o ristrutturati unitariamente, deve essere determinata sulla base di parametri unitari, costituiti dal metro quadrato o dal metro cubo, o da parametri similari, che rispettino la proporzionalità fra l'onere complessivo dell'imposta relativa ai costi di acquisto, costruzione o ristrutturazione, e la parte di costo dei fabbricati o unità immobiliari specificamente attribuibile alle operazioni che non danno diritto alla detrazione dell'imposta [3].

[9] Le rettifiche delle detrazioni di cui ai commi precedenti sono effettuate nella dichiarazione relativa all'anno in cui si verificano gli eventi che le determinano, sulla base delle risultanze delle scritture contabili obbligatorie (articolo aggiunto [4] dall'art. 3, D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 313) .

Note:

1 PER MEMORIA:

- Per la disciplina della scissione di aziende o complessi aziendali, cfr. art. 16, comma 11, lettera c), legge 24-12-1993, n. 537 .

2 PER MEMORIA:

- Per l' applicabilità di queste disposizioni ai beni e servizi acquistati o utilizzati a decorrere dal 1-1-1998, cfr. art. 11, comma 2, D.L.gs 2-9-1997, n. 313, .

3 PER MEMORIA:

- Per l' applicabilità di queste disposizioni ai beni acquistati o ultimati a decorrere dal 1-1-1998, cfr. art. 11, comma 2, D.L.gs 2-9-1997, n. 313, .

4 La disposizione si applica dal 1° gennaio1998.

Cfr. art. 11, comma 8 del provvedimento modificativo .

 

 

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 19 ter - Detrazione per gli enti non commerciali [1]

Testo in vigore dal 1° gennaio 1998

[1] Per gli enti indicati nel quarto comma dell' art. 4 è ammessa in detrazione, a norma degli articoli precedenti e con le limitazioni, riduzioni e rettifiche ivi previste, soltanto l'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni fatti nell'esercizio di attività commerciali o agricole.

[2] La detrazione spetta a condizione che l'attività commerciale o agricola sia gestita con contabilità separata da quella relativa all'attività principale e conforme alle disposizioni di cui agli articoli 20 e 20-bis [2] del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 . L'imposta relativa ai beni e ai servizi utilizzati promiscuamente nell'esercizio dell'attività commerciale o agricola e dell'attività principale è ammessa in detrazione per la parte imputabile all'esercizio dell'attività commerciale o agricola.

[3] La detrazione non è ammessa in caso di omessa tenuta, anche in relazione all'attività principale, della contabilità obbligatoria a norma di legge o di statuto, né quando la contabilità stessa presenti irregolarità tali da renderla inattendibile. Per le regioni, province, comuni e loro consorzi, università ed enti di ricerca [3], la contabilità separata di cui al comma precedente è realizzata nell'ambito e con l'osservanza delle modalità previste per la contabilità pubblica obbligatoria a norma di legge o di statuto (comma così modificato [4] dall'art. 8, legge 29 febbraio 1980, n. 31) [5].

[4] Le disposizioni del precedente comma si applicano anche agli enti pubblici di assistenza e beneficenza ed a quelli di previdenza nonché all'Automobile club d'Italia e agli automobile clubs (comma aggiunto [6] dall'art. 4, D.P.R. 28 dicembre 1982, n. 954) .

(Articolo aggiunto [7] dall'art. 1, D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24) .

Note:

1 PER MEMORIA:

- Per gli oneri e le imposte relativi agli immobili concessi in uso alle regioni per realizzare il diritto agli studi universitari, cfr. art. 21, legge 2-12-1991, n. 390, .

- Per la delega ad emanare disposizioni concernenti la revisione della disciplina delle detrazioni, cfr. art. 3, comma 66, lettera b), legge 23-12-1996, n. 662, .

2 Le parole riportate in corsivo sono state così sostituite dall'art. 14, comma 1, lettera c), D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La disposizione si applica dal 1° gennaio 1998.

Cfr. art. 30 del provvedimento modificativo .

3 Le parole riportate in corsivo sono state aggiunte, con effetto 30 novembre 1997, dall'art. 2, comma 1, lettera b-bis, D.L. 29 settembre 1997, n. 328, modificato in sede di conversione.

Cfr. il provvedimento modificativo .

4 Per la decorrenza: cfr. art. 15, secondo comma, del provvedimento modificativo .

5 PER MEMORIA:

- Per l' applicabilità di queste disposizioni alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, cfr. art. 4-bis, D.L. 30-9-1992, n. 394, convertito con modificazioni, dalla legge 26-11-1992, n. 461, i cui testi sono stati pubblicati rispettivamente nelle GU n. 230 del 30-9-1992 e n. 281 del 28-11-1992.

6 Per la decorrenza: cfr. art. 9, terzo comma, del provvedimento modificativo .

7 Per la decorrenza: cfr. art. 3 del provvedimento modificativo .

 

 

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 20 - Volume d'affari [1]

[1] Per volume d'affari del contribuente s'intende l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi dallo stesso effettuate, registrate o soggette a registrazione con riferimento a un anno solare [2] a norma degli artt. 23 e 24 , tenendo conto delle variazioni di cui all' art. 26 . Non concorrono a formare il volume di affari le cessioni di beni ammortizzabili, compresi quelli indicati nell' art. 2425, n. 3) del Codice civile nonché i passaggi di cui all'ultimo comma dell' art. 36 del presente decreto (comma così sostituito, con effetto 1° gennaio 1981 [3], dall'art. 7, D.P.R. 30 dicembre 1980, n. 897) .

[2] L'ammontare delle singole operazioni registrate o soggette a registrazione, ancorché non imponibili o esenti, è determinato secondo le disposizioni degli artt. 13, 14 e 15 5. I corrispettivi delle operazioni imponibili registrati a norma dell' art. 24 sono computati al netto della diminuzione prevista nel quarto comma dell' art. 27 (articolo così sostituito [4] dall'art. 1, D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24) .

Note:

1 PER MEMORIA:

- Per la determinazione del volume di affari dei rivenditori autorizzati alla rivendita di documenti di viaggio relativi a trasporti pubblici urbani di persone, cfr. art. 3, secondo comma, D.M. 5-5-1980.

- Per l' applicazione dei coefficienti presuntivi di compensi e di ricavi, cfr. art. 11, comma 2, D.L. 2-3-1989, n. 69, .

- Per la determinazione del volume d' affari per le imprese di assicurazione esercenti l' attività di assistenza turistica, anteriormente al 1-1-1992, cfr. art. 3, comma 4, D.L.gs 26-11-1991, n. 393, .

- Per il regime speciale per beni usati, oggetti d' arte, di antiquariato o da collezione, cfr. artt. 36 e 37, comma 4, D.L. 23-2-1995, n. 41, .

2 Le parole riportate in corsivo sono state così sostituite, con effetto 1-7-1994, dall' art. 3, comma 1, lettera a), D.L. 30-12-1993, n. 557.

Il testo originario dell' art. 3 del D.L. n. 557/1993 aveva stabilito al 1-4-1994 la decorrenza di queste disposizioni.

3 Cfr. art. 45, secondo comma, del provvedimento modificativo .

4 Per la decorrenza: cfr. art. 3 del provvedimento modificativo .

 

 

TITOLO II

Obblighi dei contribuenti

Art. 21 - Fatturazione delle operazioni [1]

[1] Per ciascuna operazione imponibile deve essere emessa una fattura, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili [2-3]. La fattura si ha per emessa all'atto della sua consegna o spedizione all'altra parte.

[2] La fattura deve essere datata e numerata in ordine progressivo e deve contenere le seguenti indicazioni [4]:

1) ditta, denominazione o ragione sociale, residenza o domicilio dei soggetti fra cui è effettuata l'operazione, nonché ubicazione della stabile organizzazione per i non residenti e, relativamente all'emittente, numero di partita IVA. Se non si tratta di imprese, società o enti devono essere indicati, in luogo della ditta, denominazione o ragione sociale, il nome e il cognome (numero così sostituito, con effetto 1° luglio 1982, [5] dall'art. 10, primo comma, D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 793);

2) natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione;

3) corrispettivi e altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, compreso il valore normale dei beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono di cui all' art. 15, n. 2 [6];

4) valore normale degli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono;

5) aliquota e ammontare dell'imposta, con arrotondamento alla lira delle frazioni inferiori.

[3] Se l'operazione o le operazioni cui si riferisce la fattura comprendono beni o servizi soggetti all'imposta con aliquote diverse, gli elementi e i dati di cui ai nn. 2), 3) e 5) devono essere indicati distintamente secondo l'aliquota applicabile.

[4] La fattura deve essere emessa in duplice esemplare [7], dal soggetto che effettua la cessione o la prestazione, al momento di effettuazione dell'operazione determinata a norma dell'art. 6 ed uno degli esemplari deve essere consegnato o spedito all'altra parte [8]. Per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulti da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione ed avente le caratteristiche determinate con decreto del Ministro delle finanze, la fattura può essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo [9] a quello della consegna o spedizione e deve contenere anche l'indicazione della data e del numero dei documenti stessi [3]. In tale caso può essere emessa una sola fattura per le cessioni effettuate nel corso di un mese solare fra le stesse parti. In deroga a quanto disposto nel secondo periodo, in relazione a motivate esigenze e previa autorizzazione del Ministro, la fattura può essere emessa entro il mese successivo a quello della consegna o spedizione dei beni limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente [10]. Con lo stesso decreto sono determinate le modalità per la tenuta e la conservazione dei predetti documenti [11].

[5] Nelle ipotesi di cui al terzo comma dell' art. 17 la fattura deve essere emessa, in unico esemplare, dal soggetto che riceve la cessione o la prestazione.

[6] La fattura deve essere emessa anche per le cessioni non soggette all'imposta a norma dell' art. 2, lettera l), per le cessioni relative a beni in transito [12] o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale [13], non imponibili a norma del secondo comma dell' art. 7, nonché per le operazioni non imponibili di cui agli artt. 8, 8 bis, 9 e 38 quater e per le operazioni esenti di cui all' art. 10 [14], tranne quelle indicate al n. 6). In questi casi la fattura, in luogo dell'indicazione dell'ammontare dell'imposta, deve recare l'annotazione che si tratta di operazione non soggetta, o non imponibile o esente, con l'indicazione della relativa norma (comma così sostituito [15] dall'art. 10, secondo comma, D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 793).

[7] Se viene emessa fattura per operazioni inesistenti, ovvero se nella fattura i corrispettivi delle operazioni o le imposte relative sono indicati in misura superiore a quella reale, l'imposta è dovuta per l'intero ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni della fattura.

[8] Le spese di emissione della fattura e dei conseguenti adempimenti e formalità non possono formare oggetto di addebito a qualsiasi titolo (articolo così sostituito [16] dall'art. 1, D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24).

Note:

1 PER MEMORIA:

- Per i provvedimenti in favore di popolazioni colpite da calamità, cfr. art. 27, D.L. 13-5-1976, n. 227 e art. 40, D.L. 18-9-1976, n. 648 (Friuli-Venezia Giulia); art. 7, D.L. 26-11-1980, n. 776, art. 5, D.L. 5-12-1980, n. 799, art. 1-ter, D.L. 28-2-1986, n. 48, artt. 4, quarto comma e 5, primo comma, D.L. 18-11-1986, n. 760, non convertito in legge e art. 4, quarto comma e il testo originario dell' art. 5, undicesimo comma, D.L. 26-1-1987, n. 8 (Campania e Basilicata); art. 6, primo e secondo comma, D.L. 12-8-1983, n. 372 (comuni delle Province di Sondrio, Brescia, Bolzano, Trento e Catania); art. 4-bis, secondo comma, D.L. 24-9-1985, n. 480 (Val di Fiemme); art. 5, primo comma, D.L. 18-11-1986, n. 760, non convertito in legge (Sicilia); art. 2, commi 2 e 3 e art. 3, ordinanza n. 2057 del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 21-12-1990, ordinanza n. 2063 del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 29-12-1990, art. 2, commi 2 e 3 e art. 3, ordinanza n. 2145 del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 27-6-1991, art. 2, commi 2 e 3, ordinanza n. 2198 del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 27-12-1991, art. 2, comma 2, ordinanza n. 2301 del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 29-7-1992 e art. 1, ordinanza n. 2316 del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 29-1-1993 (Sicilia orientale); art. 2, comma 1, ordinanza n. 2261 del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 30-4-1992 e art. 2, comma 1, ordinanza n. 2308 del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 4-11-1992 (S. Benedetto del Tronto e altri comuni); art. 3, comma 1, D.L. 5-10-1992, n. 397, non convertito in legge, e art. 3, comma 1, D.L. 4-12-1992, n. 471 (Liguria); art. 3, comma 1, ordinanza n. 2307 del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 4-11-1992 e art. 10, comma 6, D.L. 4-12-1992, n. 471 (Toscana); art. 6, commi 1 e 2, D.L. 9-11-1994, n. 624, sostituito dal D.L. n. 646/1994, e art. 6, commi 5 e 12, D.L. 24-11-1994, n. 646 (Italia del Nord); art. 1, commi 7 e 9, D.L. 11-7-1996, n. 366, non convertito in legge, art. 1, commi 7 e 9, D.L. 6-9-1996, n. 467 e art. 3, D.M. 25-11-1996 (province di Lucca, Massa Carrara, Udine e Pordenone); art. 7, ordinanza n. 2508 del 22-2-1997 e D.M. 16-4-1997, (Campania); art. 17, ordinanza n. 2589 del 26-5-1997, articolo unico, comma 3, ordinanza n. 2639 del 12-9-1997, articolo unico, ordinanza n. 2693 del 13-10-1997, articolo unico, comma 1, ordinanza n. 2729 del 22-12-1997 e art. 6, comma 1, ordinanza n. 2779 del 31-3-1998 (Massa Martana); art. 2, ordinanza n. 2590 del 26-5-1997 e articolo unico, ordinanza n. 2693 del 13-10-1997, articolo unico, comma 1, ordinanza n. 2729 del 22-12-1997 e art. 6, comma 1, ordinanza n. 2779 del 31-3-1998 (Crotone); art. 2, ordinanza n. 2617 del 28-6-1997 (Lucca e Massa Carrara); art. 14, commi 1, 2 e 3, ordinanza n. 2668 del 28-9-1997, art. 2, ordinanza n. 2728 del 22-12-1997 e art. 2, comma 2, ordinanza n. 2908 del 30-12-1998 (Marche e Umbria); art. 17, commi 1 e 2, ordinanza n. 2787 del 21 maggio 1998 e art. 2, comma 2, ordinanza n. 2908 del 30-12-1998 (province di Salerno, Avellino e Caserta); art. 4, commi 1 e 2, ordinanza n. 2860 dell'8 ottobre 1998 e art. 2, comma 2, ordinanza n. 2908 del 30-12-1998 (province di Potenza e Cosenza); art. 5, commi 1 e 2, ordinanza n. 2873 del 19-10-1998, art. 1, ordinanza n. 2880 del 13-11-1998 e art. 5, comma 2, ordinanza n. 2908 del 30-12-1998 (province di Imperia, Savona, Genova, La Spezia, Lucca e Prato); art. 11, commi 1 e 2, ordinanza n. 3024 del 30 novembre 1999 (provincia di Cagliari) e art. 4, commi 1 e 2, ordinanza n. 3036 del 9 febbraio 2000 (Campania).

- Per i provvedimenti in favore di popolazioni colpite da calamità, cfr. art. 1, ottavo comma, ordinanza n. 8 del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 15-9-1983 e art. 2, quinto comma, ordinanza n. 216 del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 16-5-1984 (Pozzuoli, Bacoli e Monte di Procida); art. 1, secondo comma, ordinanza n. 198 del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 2-5-1984 (Umbria); art. 1, secondo comma, ordinanza n. 216 del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 16-5-1984 (Abruzzo, Molise, Lazio e Campania); art. 1, sesto comma, ordinanza n. 417 del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 15-11-1984 (Zafferana Etnea); art. 1, primo comma, n. 6 e sesto comma, ordinanza n. 1066 del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 20-7-1987 (Valtellina).

- Per gli adempimenti connessi all' obbligo di emissione della bolla di accompagnamento dei beni viaggianti, cfr. D.P.R. 6-10-1978, n. 627 e D.P.R. 14-8-1996, n. 472 .

- Per gli adempimenti connessi all' obbligo di emissione della ricevuta fiscale, cfr. D.M. 13-10-1979, D.M. 2-7-1980 e D.M. 28-1-1983.

- Per gli adempimenti da parte delle società di fatto anteriormente alla loro regolarizzazione, cfr. art. 2, secondo comma, legge 23-12-1982, n. 947 .

- Per l' obbligo di rilascio dello scontrino mediante l' uso di registratori di cassa, cfr. legge 26-1-1983, n. 18 e D.M. 23-3-1983, .

- Per l' esonero dall' obbligo dell' emissione della fattura per il triennio 1985-1987 da parte di imprese commerciali con volume di affari non superiore a 18 milioni di lire, cfr. art. 2, sesto comma, lettera a), D.L. 19-12-1984, n. 853 .

Per la proroga al 31-12-1988, cfr. art. 14, D.L. 29-12-1987, n. 533, art. 5, D.L. 13-1-1988, n. 4, non convertiti in legge, e art. 6, D.L. 14-3-1988, n. 70 .

- Per gli adempimenti connessi all' applicazione dell' addizionale straordinaria a taluni beni fino al 31-12-1987, cfr. art. 4, terzo comma, D.L. 27-8-1987, n. 348, non convertito in legge, e art. 4, terzo comma, D.L. 24-9-1987, n. 391 .

- Per il differimento del termine di adempimenti da parte delle regioni, province, comuni e loro consorzi, comunità montane, USL ecc., cfr. art. 13, D.L. 29-12-1987, n. 533, art. 8, D.L. 13-1-1988, n. 4, non convertiti in legge, art. 9, primo comma, D.L. 14-3-1988, n. 70, art. 10, secondo comma, D.L. 28-11-1988, n. 511, art. 1, D.L. 30-6-1989, n. 245, art. 4-ter, comma 1, D.L. 30-9-1989, n. 332, art. 4-bis, D.L. 31-10-1990, n. 310 e art. 56, comma 7, legge 30-12-1991, n. 413 .

Per i periodi d' imposta cui si applicano le presenti disposizioni, cfr. art. 13, D.L. 29-12-1987, n. 533 e art. 8, D.L. 13-1-1988, n. 4, non convertiti in legge, art. 9, comma 1, D.L. 14-3-1988, n. 70, art. 10, comma 3, D.L. 28-11-1988, n. 511, art. 4-ter, comma 2, D.L. 30-9-1989, n. 332, art. 4-bis, D.L. 31-10-1990, n. 310 e art. 56, comma 7, legge 30-12-1991, n. 413, .

- Per gli obblighi a carico della società bancaria conferitaria in caso di conferimento di istituti di credito di diritto pubblico, cfr. art. 7, comma 2-ter, legge 30-7-1990, n. 218, .

- Per i provvedimenti a favore dei connazionali coinvolti dalla crisi del Golfo Persico, cfr. art. 1, commi 1, 2 e 3, legge 19-10-1991, n. 337, .

- Per la disciplina tributaria delle associazioni sportive dilettantistiche, cfr. art. 2, comma 1, legge 16-12-1991, n. 398 .

- Per il rilascio di ricevuta o scontrino fiscale per operazioni escluse dall' obbligo di emissione della fattura, cfr. art. 12, commi da 1 a 8, legge 30-12-1991, n. 413, D.M. 30-3-1992 e art. 1, comma 1, D.P.R. 21-12-1996, n. 696, .

- Per l' esclusione dall' obbligo di rilascio di ricevuta o scontrino fiscale per cessioni di beni risultanti da fattura accompagnatoria, bolla d' accompagnamento e simili, cfr. art. 12, comma 2, legge 30-12-1991, n. 413, .

- Per il rilascio della ricevuta fiscale per le prestazioni di barbieri, parrucchieri da uomo e per l' attività di noleggio di beni mobili, cfr. art. 12, commi 9 e 10, legge 30-12-1991, n. 413 e D.M. 29-1-1992, .

- Per la definizione delle pendenze tributarie in caso di fatture per operazioni inesistenti, cfr. art. 52, comma 1, legge 30-12-1991, n. 413, .

- Per la disciplina tributaria delle associazioni senza fini di lucro e delle pro loco, cfr. art. 9-bis, D.L. 30-12-1991, n. 417, .

- Per gli adempimenti delle imprese riunite per l' aggiudicazione di appalti pubblici, cfr. art. 23, D.L.gs 19-12-1991, n. 406, .

- Per la fatturazione delle operazioni intracomunitarie, cfr. art. 46, D.L. 31-12-1992, n. 513, art. 46, D.L. 2-3-1993, n. 47, art. 46, D.L. 28-4-1993, n. 131, art. 46, D.L. 30-6-1992, n. 213, non convertiti in legge e art. 46, D.L. 30-8-1993, n. 331, .

- Per il differimento di termini a favore dei soggetti colpiti dagli eventi criminosi di Roma e Firenze, cfr. art. 1, D.L. 12-6-1993, n. 186, .

- Per la disciplina della scissione di aziende o complessi aziendali, cfr. art. 16, commi 11, lettera a) e 12, legge 24-12-1993, n. 537 .

- Per il regime speciale per beni usati, oggetti d' arte, di antiquariato o da collezione, cfr. artt. 36 e 38, comma 1, D.L. 23-2-1995, n. 41, .

- Per la regolarizzazione delle società di fatto o irregolari, cfr. art. 3, commi 73 e 75, legge 23-12-1996, n. 662, .

- Per gli adempimenti dei contribuenti minori, cfr. art. 3, commi 165, 166, lettera a), e 185, legge 23-12-1996, n. 662, .

- Per gli adempimenti dei contribuenti minimi, cfr. art. 3, commi 171, 172, lettera a), 184 e 185, legge 23-12-1996, n. 662, .

- Per le sanzioni applicabili in caso di violazione degli obblighi relativi alla documentazione, cfr. art. 6, commi 1, 2, 4 e 5, D.L.gs 18-12-1997, n. 471, .

2 PER MEMORIA:

- Per le operazioni effettuate dalle aziende e istituti di credito, cfr. D.M. 28-12-1972 e D.M. 12-4-1979.

- Per le operazioni effettuate dalle imprese di assicurazione, cfr. D.M. 20-2-1973 e D.M. 12-4-1979.

- Per le operazioni effettuate dagli artisti e professionisti, cfr. D.M. 31-10-1974.

- Per le operazioni effettuate dalla Croce Rossa Italiana, cfr. D.M. 4-3-1976.

- Per le operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e turismo, cfr. art. 4, D.M. 16-1-1980, abrogato e artt. 4 e 7, D.M. 30 luglio 1999, n.340 .

- Per le operazioni effettuate a favore del personale dipendente, cfr. D.M. 26-7-1985.

- Per le locazioni non finanziarie e gli affitti di immobili strumentali da parte di imprese di assicurazione, cfr. art. 2, D.M. 30-5-1989.

- Per le prestazioni di servizi concernenti l' utilizzo di infrastrutture nei porti, autoporti, areoporti e scali ferroviari di confine, cfr. D.M. 19-9-1990,.

- Per i provvedimenti a favore delle vittime di richieste estorsive, cfr. art. 4-bis, D.L. 27-9-1993, n. 382 e art. 20, legge 23 febbraio 1999, n. 44 e art. 24, testo originario, comma 31, legge 27 dicembre 1997, n. 449 .

- Per l' esclusione dall' obbligo di rilascio dello scontrino o ricevuta fiscale, cfr. art. 3, comma 2, D.P.R. 21-12-1996, n. 696 .

- Per le operazioni effettuate dalle pubbliche amministrazioni per l' organizzazione di pacchetti turistici, cfr. D.M. 7-7-1998 .

3 PER MEMORIA:

- Per il rilascio della fattura per gli acquisti di olii da gas, cfr. art. 1, commi da 1 a 3, Decreto direttoriale 24 giugno 1999.

4 PER MEMORIA:

- Per l' indicazione del numero di codice fiscale, cfr. artt. 6, primo comma, lettera a) e 21, D.P.R. 29-9-1973, n. 605 .

- Per le modalità di fatturazione delle cessioni di recipienti, imballaggi e contenitori utilizzati nella vendita all' ingrosso di prodotti ortofrutticoli, cfr. art. 3, terzo comma, legge 5-8-1981, n. 441.

- Per le modalità di fatturazione delle cessioni di veicoli adattati ad invalidi, cfr. art. 2, secondo comma, D.M. 16-5-1986.

- Per i dati relativi alla dichiarazione di intento di acquistare o importare beni ammortizzabili o per studi e ricerche senza applicazione dell' IVA, cfr. art. 3, D.M. 12-5-1992, .

5 Cfr. art. 27, secondo comma, del provvedimento modificativo .

6 PER MEMORIA:

- Per la rettifica dei corrispettivi di cessione di fabbricati, cfr. art. 15, commi 1 e 1-bis, D.L. 23-2-1995, n. 41 .

7 PER MEMORIA:

- Per le operazioni effettuate nel settore delle telecomunicazioni, cfr. D.M. 13-3-1973 e D.M. 13-4-1978.

- Per le operazioni effettuate dalla Omnitel Pronto Italia, cfr. D.M. 11-3-1996, .

8 PER MEMORIA:

- Per le modalità di fatturazione relative a cessioni di beni con prezzo da determinare, cfr. D.M. 15-11-1975.

- Per le operazioni effettuate da imprese a mezzo di sedi secondarie che non provvedono direttamente all' emissione della fattura, per le cessioni di beni inerenti a contratti estimatori e per i passaggi di beni dal committente al commissionario, cfr. D.M. 18-11-1976 .

9 Le parole riportate in corsivo sono state così sostituite dall'art. 3, comma 1, lettera a), D.L. 29 settembre 1997, n. 328.

La disposizione si applica alle cessioni di beni con consegna o spedizione a decorrere dal 1° ottobre 1997.

Cfr.. art. 3, comma 2, del provvedimento modificativo, .

10 Il periodo riportato in corsivo è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lettera c), D.Lgs. 23 marzo 1998, n. 56.

La disposizione si applica dal 1° gennaio 1998.

Cfr. art. 7, del provvedimento modificativo .

11 PER MEMORIA:

- Per l' emissione del documento di trasporto, cfr. art. 1, comma 3, D.P.R. 14-8-1996, n. 472, .

- Per l' idoneità dello scontrino e della ricevuta fiscale, cfr. art. 3, comma 3, D.P.R. 21-12-1996, n. 696, .

12 Cfr. artt. da 141 a 148, D.P.R. 23-1-1973, n. 43 .

13 Cfr. artt. 95, 98, 156 e 169, D.P.R. 23-1-1973, n. 43 .

14 Le parole riportate in corsivo sono state così sostituite, con effetto 1° gennaio 1982, dall'art. 5, D.P.R. 28 dicembre 1982, n. 954.

Cfr. art. 9, secondo comma, del provvedimento modificativo .

15 Per la decorrenza: cfr. art. 27, primo comma, del provvedimento modificativo .

16 Per la decorrenza: cfr. art. 3 del provvedimento modificativo .

 

 

TITOLO II

Obblighi dei contribuenti

Art. 22 - Commercio al minuto e attività assimilate [1]

Testo in vigore dal 5 febbraio 2000

Testo risultante dopo le modifiche apportate dall'art. 3, comma 6, legge 17 gennaio 2000, n. 7

[1] L'emissione della fattura non è obbligatoria, se non è richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione:

1) per le cessioni di beni effettuate da commercianti al minuto [2] autorizzati in locali aperti al pubblico, in spacci interni [3], mediante apparecchi di distribuzione automatica, per corrispondenza [4], a domicilio o in forma ambulante [5];

2) per le prestazioni alberghiere e le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dai pubblici esercizi [6], nelle mense aziendali o mediante apparecchi di distribuzione automatica;

3) per le prestazioni di trasporto di persone nonché di veicoli e bagagli al seguito;

4) per le prestazioni di servizi rese nell'esercizio di imprese in locali aperti al pubblico, in forma ambulante o nell'abitazione dei clienti [7];

5) per le prestazioni di custodia e amministrazione di titoli e per gli altri servizi resi da aziende o istituti di credito e da società finanziarie o fiduciarie;

6) per le operazioni esenti indicate ai nn. da 1) a 5) e ai nn. 7), 8), 9), 16) e 22) dell' art. 10 (numero così modificato, [8] dall'art. 3, comma 6, legge 17 gennaio 2000, n. 7).

[2] La disposizione del comma precedente può essere dichiarata applicabile, con decreto del Ministro delle finanze [9], ad altre categorie di contribuenti che prestino servizi al pubblico con caratteri di uniformità, frequenza e importo limitato tali da rendere particolarmente onerosa l'osservanza dell'obbligo di fatturazione e degli adempimenti connessi.

[3] Gli imprenditori che acquistano beni che formano oggetto dell'attività propria dell'impresa da commercianti al minuto ai quali è consentita l'emissione della fattura sono obbligati a richiederla (articolo così sostituito [10] dall'art. 1, D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24) .

Note:

1 PER MEMORIA:

- Per le operazioni effettuate da imprese a mezzo di sedi secondarie che non provvedono direttamente all' emissione della fattura, per le cessioni di beni inerenti a contratti estimatori e per i passaggi di beni dal committente al commissionario, cfr. D.M. 18-11-1976.

- Per gli adempimenti connessi all' obbligo di emissione della bolla di accompagnamento dei beni viaggianti, cfr. D.P.R. 6-10-1978, n. 627 e D.P.R. 14-8-1996, n. 472 .

- Per gli adempimenti connessi all' obbligo di emissione della ricevuta fiscale, cfr. D.M. 13-10-1979, D.M. 2-7-1980 e D.M. 28-1-1983.

- Per gli adempimenti da parte delle società di fatto anteriormente alla loro regolarizzazione, cfr. art. 2, secondo comma, legge 23-12-1982, n. 947 .

- Per l' obbligo di rilascio dello scontrino mediante l' uso di registratori di cassa, cfr. legge 26-1-1983, n. 18 e D.M. 23-3-1983, .

- Per l' addizionale straordinaria applicabile a taluni beni fino al 31-12-1987, cfr. art. 4, primo comma, D.L. 27-8-1987, n. 348, non convertito in legge, e art. 4, primo comma, D.L. 24-9-1987, n. 391 .

- Per la disciplina tributaria delle associazioni sportive dilettantistiche, cfr. art. 2, comma 1, legge 16-12-1991, n. 398 .

- Per il rilascio di ricevuta o scontrino fiscale per operazioni escluse dall' obbligo di emissione della fattura, cfr. art. 12, commi da 1 a 8, legge 30-12-1991, n. 413 e D.M. 30-3-1992 .

- Per il rilascio della ricevuta fiscale per le prestazioni di barbieri, parrucchieri da uomo e per l' attività di noleggio di beni mobili, cfr. art. 12, commi 9 e 10, legge 30-12-1991, n. 413, e D.M. 29-1-1992, .

- Per la disciplina tributaria delle associazioni senza fini di lucro e delle pro loco, cfr. art. 9-bis, D.L. 30-12-1991, n. 417, .

- Per la registrazione delle operazioni intracomunitarie, cfr. art. 47, comma 2, D.L. 28-4-1993, n. 131, art. 47, comma 2, D.L. 30-6-1993, n. 213, non convertiti in legge, e art. 47, comma 2, D.L. 30-8-1993, n. 331, .

- Per l' emissione del documento di trasporto cfr. art. 1, comma 3, D.P.R. 14-8-1996, n. 472, .

- Per la regolarizzazione delle società di fatto o irregolari, cfr. art. 3, commi 73 e 75, legge 23-12-1996, n. 662, .

- Per gli adempimenti dei contribuenti minori, cfr. art. 3, commi 165, 166, lettera a), e 185, legge 23-12-1996, n. 662, .

2 Cfr. artt. 1 e 2, legge 11-6-1971, n. 426, abrogati dall' art. 26, comma 6, D.L.gs 31-3-1998, n. 114 e artt. 4 e 5, D.L.gs 31-3-1998, n. 114 .

3 Cfr. art. 34, legge 11-6-1971, n. 426 abrogato dall' art. 26, comma 6, D.L.gs 31-3-1998, n. 114, D.L.gs 31-3-1998, n. 114 .

4 Cfr. artt. 35 e 36, legge 11-6-1971, n. 426, abrogati dall' art. 26, comma 6, D.L.gs 31-3-1998, n. 114 e artt. 17 e 18, D.L.gs 31-3-1998, n. 114 .

5 Cfr. artt. 1 e 2, legge 19-5-1976, n. 398, abrogati dall' art. 7, legge 28-3-1991, n. 112, artt. da 1 a 3, legge 28-3-1991, n. 112, abrogati dall' art. 30, comma 6, D.L.gs 31-3-1998, n. 114 e da 27 a 30, D.L.gs 31-3-1998, n. 114 .

6 Cfr. art. 86, RD 18-6-1931, n. 773 .

7 Cfr. legge 25-7-1956, n. 860, recante norme per la disciplina giuridica delle imprese artigiane e D.P.R. 23-10-1956, n. 1202, recante norme di attuazione e coordinamento della legge n. 860 del 1956, .

8 La disposizione si applica dal 5 febbraio 2000. Cfr. il provvedimento modificativo .

9 Cfr. D.M. 28-12-1972 e D.M. 12-4-1979 (istituti e aziende di credito; D.M. 20-2-1973 e D.M. 12-4-1979 (imprese di assicurazione); D.M. 13-3-1973 e D.M. 13-4-1978 (settore delle telecomunicazioni); D.M. 4-3-1976 (Croce Rossa Italiana); D.M. 7-6-1977 e D.P.R. 10-11-1997, n. 444 (acquisti carburanti presso distributori; D.M. 20-7-1979 (autostrade), art. 4, D.M. 16-1-1980 (agenzie di viaggio e turismo); D.M. 2-12-1980 (esattori comunali e consorziali); D.M. 16-12-1980 (corrispettivi per somministrazione di acqua e per manutenzione impianti di fognatura riscossi a mezzo ruoli); D.M. 16-12-1980 (somministrazione di acqua, gas, energia elettrica, vapore e teleriscaldamento urbano), D.M. 22-12-1980 (servizio di traghettamento automezzi), D.M. 25-9-1981 (notai), D.M. 26-7-1985 (personale dipendente), D.M. 19-9-1990 (utilizzo di infrastrutture nei porti, autoporti, areoporti e scali ferroviari di confine) e D.M. 7 luglio 1998 (organizzazione di pacchetti turistici effettuata dalle pubbliche amministrazioni).

10 Per la decorrenza: cfr. art. 3 del provvedimento modificativo .

 

 

TITOLO II

Obblighi dei contribuenti

Art. 23 - Registrazione delle fatture [1]

[1] Il contribuente deve annotare entro quindici giorni le fatture emesse, nell'ordine della loro numerazione e con riferimento alla data della loro emissione [2], in apposito registro [3]. Le fatture di cui al quarto comma, seconda parte, dell' art. 21, devono essere registrate entro il termine di emissione e con riferimento al mese di consegna o spedizione dei beni [4].

[2] Per ciascuna fattura devono essere indicati il numero progressivo e la data di emissione [2] di essa, l'ammontare imponibile dell'operazione o delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota applicata, e la ditta, denominazione o ragione sociale del cessionario del bene o del committente del servizio, ovvero, nelle ipotesi di cui al terzo comma dell' art. 17, del cedente o del prestatore.

[3] Se l'altro contraente non è un'impresa, società o ente devono essere indicati, in luogo della ditta, denominazione o ragione sociale, il nome e il cognome. Per le fatture relative alle operazioni non imponibili o esenti di cui al sesto comma dell' art. 21 devono essere indicati, in luogo dell'ammontare dell'imposta, il titolo di inapplicabilità di essa e la relativa norma.

[4] (comma abrogato [5], con effetto 21 febbraio 1997, dall'art. 6, comma 9, lettera a), D.P.R. 9 dicembre 1996, n. 695).

[5] Nell'ipotesi di cui al quinto comma dell'articolo 6 le fatture emesse devono essere registrate anche dal soggetto destinatario in apposito registro, bollato e numerato ai sensi dell' articolo 39, secondo modalità e termini stabiliti con apposito decreto ministeriale (comma aggiunto [6] dall'art. 10 bis, comma 1, D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, modificato in sede di conversione).

(Articolo così sostituito [7] dall'art. 1, D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24)

Note:

1 PER MEMORIA:

- Per le scritture contabili degli esercenti arti e professioni, cfr. art. 19, D.P.R. 29-9-1973, n. 600, .

- Per i provvedimenti in favore di popolazioni colpite da calamità, cfr. art. 27, D.L. 13-5-1976, n. 227 e art. 40, D.L. 18-9-1976, n. 648 (Friuli- Venezia Giulia); art. 7, D.L. 26-11-1980, n. 776, art. 5, D.L. 5-12-1980, n. 799, art. 1-ter, D.L. 28-2-1986, n. 48, artt. 4, quarto comma e 5, primo comma, D.L. 18-11-1986, n. 760, non convertito in legge e art. 4, quarto comma e il testo originario dell' art. 5, undicesimo comma, D.L. 26-1-1987, n. 8 (Campania e Basilicata); art. 6, primo e secondo comma, D.L. 12-8-1983, n. 372 (comuni delle Province di Sondrio, Brescia, Bolzano, Trento e Catania); art. 4-bis, secondo comma, D.L. 24-9-1985, n. 480 (Val di Fiemme); art. 5, primo comma, D.L. 18-11-1986, n. 760, non convertito in legge (Sicilia), art. 2, commi 2 e 3 e art. 3, ordinanza n. 2057 del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 21-12-1990, ordinanza n. 2063 del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 29-12-1990, art. 2, commi 2 e 3 e art. 3, ordinanza n. 2145 del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 27-6-1991, art. 2, commi 2 e 3, ordinanza n. 2198 del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 27-12-1991, art. 2, comma 2, ordinanza n. 2301 del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 29-7-1992 e art. 1, ordinanza n. 2316 del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 29-1-1993 (Sicilia orientale); art. 2, comma 1, ordinanza n. 2261 del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 30-4-1992 e art. 2, comma 1, ordinanza n. 2308 del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 4-11-1992 (S. Benedetto del Tronto e altri comuni); art. 3, comma 1, D.L. 5-10-1992, n. 397, non convertito in legge, e art. 3, comma 1, D.L. 4-12-1992, n. 471 (Liguria); art. 3, comma 1, ordinanza n. 2307 del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 4-11-1992 e art. 10, comma 6, D.L. 4-12-1992, n. 471 (Toscana); art. 6, commi 1 e 2, D.L. 9-11-1994, n. 624, sostituito dal D.L. n. 646/1994, e art. 6, commi 5 e 12, D.L. 24-11-1994, n. 646 (Italia del Nord); art. 1, commi 7 e 9, D.L. 11-7-1996, n. 366, non convertito in legge, art. 1, commi 7 e 9, D.L. 6-9-1996, n. 467 e art. 3, D.M. 25-11-1996 (province di Lucca, Massa Carrara, Udine e Pordenone); art. 7, ordinanza n. 2508 del 22-2-1997 e D.M. 16-4-1997 (Campania); art. 17, ordinanza n. 2589 del 26-5-1997, articolo unico, comma 3, ordinanza n. 2639 del 12-9-1997, articolo unico, ordinanza n. 2693 del 13-10-1997, articolo unico, comma 1, ordinanza n. 2729 del 22-12-1997 e art. 6, comma 1, ordinanza n. 2779 del 31-3-1998 (Massa Martana); art. 2, ordinanza n. 2590 del 26-5-1997, articolo unico, ordinanza n. 2693 del 13-10-1997, articolo unico, comma 1, ordinanza n. 2729 del 22-12-1997 e art. 6, comma 1, ordinanza n. 2779 del 31-3-1998 (Crotone); art. 2, ordinanza n. 2617 del 28-6-1997 (Lucca e Massa Carrara); art. 14, commi 1, 2 e 3, ordinanza n. 2668 del 28-9-1997, art. 2, ordinanza n. 2728 del 22-12-1997 e art. 2, comma 2, ordinanza n. 2908 del 30-12-1998 (Marche e Umbria); art. 17, commi 1 e 2, ordinanza n. 2787 del 21 maggio 1998 e art. 2, comma 2, ordinanza n. 2908 del 30-12-1998 (province di Salerno, Avellino e Caserta); art. 4, commi 1 e 2, ordinanza n. 2860 dell'8 ottobre 1998 e art. 2, comma 2, ordinanza n. 2908 del 30-12-1998 (province di Potenza e Cosenza); art. 5, commi 1 e 2, ordinanza n. 2873 del 19-10-1998, art. 1, ordinanza n. 2880 del 13-11-1998 e art. 5, comma 2, ordinanza n. 2908 del 30-12-1998 (province di Imperia, Savona, Genova, La Spezia, Lucca e Prato) art. 11, commi 1 e 2, ordinanza n. 3024 del 30 novembre 1999 (provincia di Cagliari) e art. 4, commi 1 e 2, ordinanza n. 3036 del 9 febbraio 2000 (Campania).

- Per i provvedimenti in favore di popolazioni colpite da calamità, cfr. art. 1, ottavo comma, ordinanza n. 8 del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 15-9-1983 e art. 2, quinto comma, ordinanza n. 216 del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 16-5-1984 (Pozzuoli, Bacoli e Monte di Procida); art. 1, secondo comma, ordinanza n. 198 del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 2-5-1984 (Umbria); art. 1, secondo comma, ordinanza n. 216 del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 16-5-1984 (Abruzzo, Molise, Lazio e Campania); art. 1, sesto comma, ordinanza n. 417 del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 15-11-1984 (Zafferana Etnea); art. 1, primo comma, n. 6 e sesto comma, ordinanza n. 1066 del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 20-7-1987 (Valtellina).

- Per le provvigioni liquidate ai rivenditori autorizzati alla rivendita di documenti di viaggio relativi a trasporti pubblici urbani di persone, cfr. D.M. 5-5-1980.

- Per gli adempimenti relativi alle operazioni effettuate nel mese di dicembre 1980 nei confronti dello Stato e di altri enti pubblici, cfr. art. 10, terzo comma, D.L. 30-8-1980, n. 503, non convertito in legge e art. 12, quarto comma, D.L. 31-10-1980, n. 693 .

- Per gli adempimenti da parte delle società di fatto anteriormente alla loro regolarizzazione, cfr. art. 2, secondo comma, legge 23-12-1982, n. 947 .

- Per gli adempimenti connessi all' applicazione dell' addizionale straordinaria a taluni beni fino al 31-12-1987, cfr. art. 4, terzo comma, D.L. 27-8-1987, n. 348, non convertito in legge, e art. 4, terzo comma, D.L. 24-9-1987, n. 391 .

- Per il differimento del termine di adempimenti da parte delle regioni, province, comuni e loro consorzi, comunità montane, USL ecc., cfr. art. 13, D.L. 29-12-1987, n. 533, art. 8, D.L. 13-1-1988, n. 4, non convertiti in legge, art. 9, primo comma, D.L. 14-3-1988, n. 70, art. 10, secondo comma, D.L. 28-11-1988, n. 511, art. 1, D.L. 30-6-1989, n. 245, art. 4-ter, comma 1, D.L. 30-9-1989, n. 332, art. 4-bis, D.L. 31-10-1990, n. 310 e art. 56, comma 7, legge 30-12-1991, n. 413, .

Per i periodi d' imposta cui si applicano le presenti disposizioni, cfr. art. 13, D.L. 29-12-1987, n. 533 e art. 8, D.L. 13-1-1988, n. 4, non convertiti in legge, art. 9, comma 1, D.L. 14-3-1988, n. 70, art. 10, comma 3, D.L. 28-11-1988, n. 511, art. 4-ter, comma 2, D.L. 30-9-1989, n. 332, art. 4-bis, D.L. 31-10-1990, n. 310 e art. 56, comma 7, legge 30-12-1991, n. 413, .

- Per l' utilizzo ai fini IVA del registro degli esercenti arti e professioni in regime di contabilità ordinaria, cfr. art. 1, comma 2, D.M. 15-9-1990,.

- Per la tenuta meccanografica del registro degli esercenti arti e professioni, cfr. D.M. 20-12-1990,.

- Per l' utilizzo del tabulato meccanografico per più utenti da parte di esercenti arti e professioni, cfr. art. 1, commi 2 e 3, D.M. 20-12-1990,.

- Per il registro relativo alla tenuta della contabilità in codice da parte di esercenti arti e professioni, cfr. art. 1, comma 5, D.M. 20-12-1990,.

- Per le annotazioni secondo il metodo contabile della partita doppia da parte di esercenti arti e professioni, cfr. art. 2, D.M. 20-12-1990,.

- Per i provvedimenti a favore dei connazionali coinvolti dalla crisi del Golfo Persico, cfr. art. 1, commi 1, 2 e 3, legge 19-10-1991, n. 337, .

- Per la disciplina tributaria delle associazioni sportive dilettantistiche, cfr. art. 2, comma 1, legge 16-12-1991, n. 398 .

- Per gli adempimenti delle imprese riunite per l' aggiudicazione di appalti pubblici, cfr. art. 23, D.L.gs 19-12-1991, n. 406, .

- Per la disciplina tributaria delle associazioni senza fini di lucro e delle pro loco, cfr. art. 9-bis, D.L. 30-12-1991, n. 417, .

- Per la registrazione delle fatture e bollette doganali relative a beni ammortizzabili e beni e servizi per studi e ricerche senza pagamento dell' IVA, cfr. art. 4, comma 1, D.M. 12-5-1992,.

- Per la registrazione delle operazioni intracomunitarie, cfr. art. 47, D.L. 31-12-1992, n. 513, art. 47, D.L. 2-3-1993, n. 47, art. 47, D.L. 28-4-1993, n. 131, art. 47, D.L. 30-6-1993, n. 213, non convertiti in legge e art. 47, D.L. 30-8-1993, n. 331, .

- Per gli adempimenti relativi all' estrazione di beni da un deposito IVA, cfr. art. 50-bis, comma 6, D.L. 30-8-1993, n. 331, .

- Per l' annotazione relativa ai maggiori corrispettivi risultanti dall' applicazione del contributo diretto lavorativo, cfr. testo originario art. 9, comma 9, D.L. 23-1-1993, n. 16, .

- Per l' adeguamento della dichiarazione annuale 1993 ai coefficienti presuntivi, cfr. art. 62, commi 15 e 16, D.L. 28-4-1993, n. 131, art. 62, commi 15 e 16, D.L. 30-6-1993, n. 213, non convertiti in legge e art. 62, commi 15 e 16, D.L. 30-8-1993, n. 331, .

- Per il differimento di termini a favore dei soggetti colpiti dagli eventi criminosi di Roma e Firenze, cfr. art. 1, D.L. 12-6-1993, n. 186, .

- Per le registrazioni delle operazioni dell' Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, cfr. D.M. 6-7-1993,.

- Per i provvedimenti a favore delle vittime di richieste estorsive, cfr. art. 4-bis, D.L. 27-9-1993, n. 382, abrogato, art. 24, testo originario, comma 31, legge 27-12-1997, n. 449 e art. 20, legge 23 febbraio 1999, n. 44 .

- Per il regime speciale per beni usati, oggetti d' arte, di antiquariat o o da collezione, cfr. artt. 36 e 38, comma 1, D.L. 23-2-1995, n. 41, il cui testo è riportato nella sezione 842 di questo Codice.

- Per l' adeguamento della dichiarazione annuale ai parametri, cfr. art. 4, comma 7, D.L. 30-12-1995, n. 565, art. 4, comma 7, D.L. 28-2-1996, n. 93, art. 4, comma 7, D.L. 29-4-1996, n. 230, art. 4, comma 7, D.L. 29-6-1996, n. 342, non convertiti in legge, art. 4, comma 7, D.L. 30-8-1996, n. 449, abrogato, art. 4, comma 7, D.L. 23-10-1996, n. 547, non convertito in legge e art. 2, comma 147, legge 23-12-1996, n. 662, i cui testi sono riportati rispettivamente nelle sezioni 897, 908, 916, 927, 934, 938 e 946 di questo Codice.

- Per le annotazioni delle fatture di importo inferiore a lire trecentomila, cfr. art. 6, comma 1, D.P.R. 9-12-1996, n. 695, il cui testo è riportato nell' Appendice di questo Codice.

- Per le annotazioni relative alla fornitura di stampati da parte delle tipografie autorizzate, cfr. art. 6, comma 8, D.P.R. 9-12-1996, n. 695, il cui testo è riportato nell' Appendice di questo Codice.

- Per la regolarizzazione delle società di fatto o irregolari, cfr. art. 3, commi 73 e 75, legge 23-12-1996, n. 662, .

- Per le annotazioni relative ai rapporti corrispettivi risultanti dall' applicazione dei parametri, cfr. art. 3, comma 126, legge 23-12-1996, n. 662 e art. 4, comma 2, D.P.R. 31 maggio 1999, n. 195 .

- Per le annotazioni dei contribuenti minori, cfr. art. 3, commi 165, 166, lettera a), e 185, legge 23-12-1996, n. 662, .

- Per le annotazioni dei contribuenti minimi, cfr. art. 3, commi 171, 172, lettera c), 184 e 185, legge 23-12-1996, n. 662, .

- Per la registrazione delle dichiarazioni di intento per l' effettuazione di acquisti di beni e servizi senza applicazione dell' imposta, cfr. art. 2, comma 3, legge 18-2-1997, n. 28, .

- Per le sanzioni in caso di violazione degli obblighi di registrazione, cfr. art. 6, commi 1, 2, 4 e 5, D.L.gs 18-12-1997, n. 471, .

- Per le annotazioni relative ai maggiori corripettivi risultanti dall' applicazione degli studi di settore, cfr. art. 10, comma 10, legge 8-5-1998, n. 146, .

- Per le annotazioni delle fatture emesse per gli acquisti di olii da gas, cfr. art. 2, comma 1, Decreto direttoriale 24 giugno 1999.

- Per le annotazioni delle fatture emesse per prestazioni di intermediazione da parte di agenzie di viaggio e turismo, cfr. art. 7, D.M. 30 luglio 1999, n. 340 .

2 Le parole riportate in corsivo sono state aggiunte, con effetto 1-7-1994, dall' art. 3, comma 1, lettera b), D.L. 30-12-1993, n. 557,.

Il testo originario dell' art. 3 del D.L. n. 557/1993 aveva stabilito al 1-4-1994 la decorrenza di queste disposizioni.

La modifica si applica alle operazioni effettuate a decorrere dal 1° luglio 1994.

3 PER MEMORIA:

- Per le operazioni effettuate dal Consorzio industrie fiammiferi, cfr. D.M. 28-12-1972.

- Per le operazioni effettuate dagli artisti e professionisti, cfr. D.M. 31-10-1974.

- Per le modalità e termini di registrazione mediante macchine elettrocontabili, cfr. D.M. 11-8-1975.

- Per le operazioni effettuate da imprese a mezzo di sedi secondarie che non provvedono direttamente all' emissione della fattura, per le cessioni di beni inerenti a contratti estimatori e per i passaggi di beni dal committente al commissionario, cfr. D.M. 18-11-1976.

- Per le locazioni non finanziarie e gli affitti di immobili strumentali da parte di imprese di assicurazione, cfr. art. 2, D.M. 30-5-1989 .

4 Le parole riportate in corsivo sono state così sostituite dall' art. 3, comma 1, lettera b), D.L. 29-9-1997, n. 328.

Cfr. art. 3, comma 2 del provvedimento modificativo.

La disposizione si applica alle cessioni di beni con consegna o spedizione a decorrere dal 1° ottobre 1997.

5 Cfr. art. 6, comma 9 del provvedimento modificativo .

6 Per la decorrenza: cfr. il provvedimento modificativo .

7 Per la decorrenza: cfr. art. 3 del provvedimento modificativo .

 

 

TITOLO II

Obblighi dei contribuenti

Art. 24 - Registrazione dei corrispettivi [1]

[1] I commercianti al minuto e gli altri contribuenti di cui all' art. 22 , in luogo di quanto stabilito nell'articolo precedente, possono annotare in apposito registro, relativamente alle operazioni effettuate in ciascun giorno, l'ammontare globale dei corrispettivi delle operazioni imponibili e delle relative imposte, distinto secondo l'aliquota applicabile, nonché l'ammontare globale dei corrispettivi delle operazioni non imponibili di cui all' art. 21 , sesto comma e, distintamente, all' art. 38 quater e quello delle operazioni esenti ivi indicate. L'annotazione deve essere eseguita, con riferimento al giorno in cui le operazioni sono effettuate, entro il giorno non festivo [2] successivo [3]. (comma così modificato, con effetto 21 febbraio 1997 [4], dall'art. 6. comma 9, lettera b), D.P.R. 9 dicembre 1996, n. 695) .

[2] Nella determinazione dell'ammontare giornaliero dei corrispettivi devono essere computati anche i corrispettivi delle operazioni effettuate con emissione di fattura, comprese quelle relative ad immobili e beni strumentali e quelle indicate nel terzo comma dell' art. 17 , includendo nel corrispettivo anche l'imposta.

[3] Per determinate categorie di commercianti al minuto, che effettuano promiscuamente la vendita di beni soggetti ad aliquote d'imposta diverse, il Ministro delle finanze può consentire, stabilendo le modalità da osservare [5], che la registrazione dei corrispettivi delle operazioni imponibili sia fatta senza distinzione per aliquote e che la ripartizione dell'ammontare dei corrispettivi ai fini dell'applicazione delle diverse aliquote sia fatta in proporzione degli acquisti [6].

[4] I commercianti al minuto che tengono il registro di cui al primo comma in luogo diverso da quello in cui svolgono l'attività di vendita devono eseguire le annotazioni prescritte nel primo comma, nei termini ivi indicati, anche in un registro di prima nota tenuto e conservato nel luogo o in ciascuno dei luoghi in cui svolgono l'attività di vendita [8]. Le relative modalità sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze [7] (articolo così sostituito [9]. dall'art. 1, D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24) .

Note:

1 PER MEMORIA:

- Per le registrazioni delle operazioni effettuate dalle aziende e istituti di credito, cfr. D.M. 28-12-1972 e D.M. 12-4-1979.

- Per le registrazioni delle operazioni effettuate dalle imprese di assicurazione, cfr. D.M. 20-2-1973 e D.M. 12-4-1979.

- Per le registrazioni delle operazioni effettuate dagli artisti e professionisti, cfr. D.M. 31-10-1974.

- Per le modalità e i termini di registrazione mediante macchine elettrocontabili, cfr. D.M. 11-8-1975.

- Per le registrazioni delle operazioni effettuate dalla Croce Rossa Italiana, cfr. D.M. 4-3-1976.

- Per i provvedimenti in favore di popolazioni colpite da calamità, cfr. art. 27, D.L. 13-5-1976, n. 227 e art. 40, D.L. 18-9-1976, n. 648 (Friuli- Venezia Giulia); art. 7, D.L. 26-11-1980, n. 776, art. 5, D.L. 5-12-1980, n. 799, art. 1-ter, D.L. 28-2-1986, n. 48, artt. 4, quarto comma e 5, primo comma, D.L. 18-11-1986, n. 760, non convertito in legge e art. 4, quarto comma e il testo originario dell' art. 5, undicesimo comma, D.L. 26-1-1987, n. 8 (Campania e Basilicata); art. 6, primo e secondo comma, D.L. 12-8-1983, n. 372 (comuni delle Province di Sondrio, Brescia, Bolzano, Trento e Catania); art. 4-bis, secondo comma, D.L. 24-9-1985, n. 480 (Val di Fiemme); art. 5, primo comma, D.L. 18-11-1986, n. 760, non convertito in legge (Sicilia); art. 2, commi 2 e 3 e art. 3, ordinanza n. 2057 del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 21-12-1990, ordinanza n. 2063 del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 29-12-1990, art. 2, commi 2 e 3 e art. 3, ordinanza n. 2145 del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 27-6-1991, art. 2, commi 2 e 3, ordinanza n. 2198 del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 27-12-1991, art. 2, comma 2, ordinanza n. 2301 del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 29-7-1992 e art. 1, ordinanza n. 2316 del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 29-1-1993 (Sicilia orientale); art. 2, comma 1, ordinanza n. 2261 del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 30-4-1992 e art. 2, comma 1, ordinanza n. 2308 del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 4-11-1992 (S. Benedetto del Tronto e altri comuni), art. 3, comma 1, D.L. 5-10-1992, n. 397, non convertito in legge, e art. 3, comma 1, D.L. 4-12-1992, n. 471 (Liguria); art. 3, comma 1, ordinanza n. 2307 del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 4-11-1992 e art. 10, comma 6, D.L. 4-12-1992, n. 471 (Toscana); art. 6, commi 1 e 2, D.L. 9-11-1994, n. 624, sostituito dal D.L. n. 646/1994, e art. 6, commi 5 e 12, D.L. 24-11-1994, n. 646 (Italia del Nord); art. 1, commi 7 e 9, D.L. 11-7-1996, n. 366, non convertito in legge e art. 1, commi 7 e 9, D.L. 6-9-1996, n. 467 e art. 3 D.M. 25-11-1996 (province di Lucca, Massa Carrara, Udine e Pordenone); art. 7, ordinanza n. 2508 del 22-2-1997 e D.M. 16-4-1997 (Campania); art. 17, ordinanza n. 2589 del 26-5-1997, articolo unico, comma 3, ordinanza n. 2639 del 12-9-1997, articolo unico, ordinanza n. 2693 del 13-10-1997, articolo unico, comma 1, ordinanza n. 2729 del 22-12-1997 e art. 6, comma 1, ordinanza n. 2779 del 31-3-1998 (Massa Martana); art. 2, ordinanza n. 2590 del 26-5-1997, articolo unico, ordinanza n. 2693 del 13-10-1997, articolo unico, comma 1, ordinanza n. 2729 del 22-12-1997 e art. 6, comma 1, ordinanza n. 2779 del 31-3-1998 (Crotone); art. 2, ordinanza n. 2617 del 28-6-1997 (Lucca e Massa Carrara); art. 14, commi 1, 2 e 3, ordinanza n. 2668 del 28-9-1997, art. 2, ordinanza n. 2728 del 22-12-1997 e art. 2, comma 2, ordinanza n. 2908 del 30-12-1998 (Marche e Umbria); art. 17, commi 1 e 2, ordinanza n. 2787 del 21 maggio 1998 e art. 2, comma 2, ordinanza n. 2908 del 30-12-1998 (province di Salerno, Avellino e Caserta); art. 4, commi 1 e 2, ordinanza n. 2860 dell'8 ottobre 1998 e art. 2, comma 2, ordinanza n. 2908 del 30-12-1998 (province di Potenza e Cosenza); art. 5, commi 1 e 2, ordinanza n. 2873 del 19-10-1998, art. 1, ordinanza n. 2880 del 13-11-1998 e art. 5, comma 2, ordinanza n. 2908 del 30-12-1998 (province di Imperia, Savona, Genova, La Spezia, Lucca e Prato) art. 11, commi 1 e 2, ordinanza n. 3024 del 30 novembre 1999 (provincia di Cagliari) e art. 4, commi 1 e 2, ordinanza n. 3036 del 9 febbraio 2000 (Campania).

- Per i provvedimenti in favore di popolazioni colpite da calamità, cfr. art. 1, ottavo comma, ordinanza n. 8 del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 15-9-1983 e art. 2, quinto comma, ordinanza n. 216 del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 16-5-1984 (Pozzuoli, Bacoli e Monte di Procida); art. 1, secondo comma, ordinanza n. 198 del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 2-5-1984 (Umbria); art. 1, secondo comma, ordinanza n. 216 del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 16-5-1984 (Abruzzo, Molise, Lazio e Campania); art. 1, sesto comma, ordinanza n. 417 del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 15-11-1984 (Zafferana Etnea); art. 1, primo comma, n. 6 e sesto comma, ordinanza n. 1066 del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 20-7-1987 (Valtellina).

.

- Per le operazioni effettuate da imprese a mezzo di sedi secondarie che non provvedono direttamente all' emissione della fattura, per le cessioni di beni inerenti a contratti estimatori e per i passaggi di beni dal committente al commissionario, cfr. D.M. 18-11-1976.

- Per le registrazioni delle operazioni effettuate dagli enti concessionari di autostrade, cfr. D.M. 20-7-1979.

- Per le registrazioni delle operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e turismo, cfr. art. 5, D.M. 16-1-1980, abrogato, e art. 5 e 7, D.M 30 luglio 1999, n. 340 .

- Per gli adempimenti relativi alle operazioni effettuate nel mese di dicembre 1980 nei confronti dello Stato e di altri enti pubblici, cfr. art. 10, terzo comma, D.L. 30-8-1980, n. 503, non convertito in legge e art. 12, quarto comma, D.L. 31-10-1980, n. 693 .

- Per le registrazioni delle operazioni effettuate dagli esattori comunali e consorziali, cfr. art. 2, D.M. 2-12-1980.

- Per le registrazioni delle operazioni relative a somministrazione di acqua, gas ed energia elettrica e per manutenzione impianti di fognatura riscossi a mezzo ruoli, cfr. D.M. 16-12-1980.

- Per le registrazioni delle operazioni relative a somministrazione di acqua, gas, energia elettrica, vapore e teleriscaldamento urbano, cfr. D.M. 16-12-1980.

- Per le registrazioni delle operazioni effettuate dalle società che esercitano il servizio di traghettamento di automezzi tra porti nazionali, cfr. art. 2, D.M. 22-12-1980.

- Per le registrazioni delle operazioni effettuate dai notai, cfr. art. 2, D.M. 25-9-1981.

- Per gli adempimenti da parte delle società di fatto anteriormente alla loro regolarizzazione, cfr. art. 2, secondo comma, legge 23-12-1982, n. 947 .

- Per le operazioni che hanno dato luogo al rilascio di scontrini mediante l' uso di registratori di cassa, cfr. art. 1, legge 26-1-1983, n. 18 .

- Per le annotazioni da parte dell' ACI, ENIT e società petrolifere, cfr. art. 4, terzo comma, D.M. 27-4-1982.

- Per le registrazioni delle operazioni effettuate a favore del personale dipendente, cfr. D.M. 26-7-1985.

- Per gli adempimenti connessi all' applicazione dell' addizionale straordinaria a taluni beni fino al 31-12-1987, cfr. art. 4, terzo comma, D.L. 27-8-1987, n. 348, non convertito in legge, e art. 4, terzo comma, D.L. 24-9-1987, n. 391 .

- Per il differimento al 20-12-1989 del termine per la registrazione dei corrispettivi da parte delle regioni, province, comuni e loro consorzi, comunità montane, USL ecc., relativa ai periodi d' imposta chiusi ante 1-1-1989, cfr. art. 13, D.L. 29-12-1987, n. 533, art. 8, D.L. 13-1-1988, n. 4, non convertiti in legge, art. 9, primo comma, D.L. 14-3-1988, n. 70, art. 10, secondo comma, D.L. 28-11-1988, n. 511 e art. 8, D.L. 30-6-1989, n. 245 .

- Per la registrazione delle operazioni relative a prestazioni di servizi concernenti l' utilizzo di infrastrutture nei porti, autoporti, areoporti e scali ferroviari di confine, cfr. D.M. 19-9-1990,.

- Per i provvedimenti a favore dei connazionali coinvolti dalla crisi del Golfo Persico, cfr. art. 1, commi 1, 2 e 3, legge 19-10-1991, n. 337, .

- Per le registrazioni delle operazioni effettuate dall' Ente parco, cfr. art. 16, commi 2 e 3, legge 6-12-1991, n. 394 .

- Per la disciplina tributaria delle associazioni sportive dilettantistiche, cfr. art. 2, comma 1, legge 16-12-1991, n. 398 .

- Per gli adempimenti delle imprese riunite per l' aggiudicazione di appalti pubblici, cfr. art. 23, D.L.gs 19-12-1991, n. 406, .

- Per la disciplina tributaria delle associazioni senza fini di lucro e delle pro loco, cfr. art. 9-bis, D.L. 30-12-1991, n. 417, .

- Per le annotazioni relative ai maggiori corrispettivi risultanti dall' applicazione del contributo diretto lavorativo, cfr. testo originario art. 9, comma 9, D.L. 23-1-1993, n. 16, .

- Per l' adeguamento della dichiarazione annuale 1993 ai coefficienti presuntivi, cfr. art. 62, commi 15 e 16, D.L. 28-4-1993, n. 131, art. 62, commi 15 e 16, D.L. 30-6-1993, n. 213, non convertiti in legge e art. 62, commi 15 e 16, D.L. 30-8-1993, n. 331, .

- Per il differimento di termini a favore dei soggetti colpiti dagli eventi criminosi di Roma e Firenze, cfr. art. 1, D.L. 12-6-1993, n. 186, .

- Per i provvedimenti a favore delle vittime di richieste estorsive, cfr. art. 4-bis, D.L. 27-9-1993, n. 382 e art. 24 testo originario, comma 31, legge 27-12-1997, n. 449 e art. 20, legge 23 fabbraio 1999, n. 44 .

- Per il regime speciale per beni usati, oggetti d' arte, di antiquariato o da collezione, cfr. artt. 36 e 38, commi 2, 3 e 4, D.L. 23-2-1995, n. 41, .

- Per l' adeguamento della dichiarazione annuale ai parametri, cfr. art. 4, comma 7, D.L. 30-12-1995, n. 565, art. 4, comma 7, D.L. 28-2-1996, n. 93, art. 4, comma 7, D.L. 29-4-1996, n. 230, art. 4, comma 7, D.L. 29-6-1996, n. 342, non convertiti in legge, art. 4, comma 7, D.L. 30-8-1996, n. 449, abrogato, art. 4, comma 7, D.L. 23-10-1996, n. 547, non convertito in legge e art. 2, comma 147, legge 23-12-1996, n. 662, .

- Per le annotazioni delle operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale, cfr. art. 6, comma 4, D.P.R. 9-12-1996, n. 695, .

- Per le annotazioni relative alla fornitura di stampati da parte delle tipografie autorizzate, cfr. art. 6, comma 8, D.P.R. 9-12-1996, n. 695, .

- Per la regolarizzazione delle società di fatto o irregolari, cfr. art. 3, commi 73 e 75, legge 23-12-1996, n. 662, .

- Per le annotazioni relative ai maggiori corrispettivi risultanti dall' applicazione dei parametri, cfr. art. 3, comma 126, legge 23-12-1996, n. 662 e art. 4, comma 2, D.P.R. 31 maggio 1999, n. 195 .

- Per le annotazioni dei contribuenti minori, cfr. art. 3, commi 165, 166, lettera a), e 185, legge 23-12-1996, n. 662, .

- Per le annotazioni dei contribuenti minimi, cfr. art. 3, commi 171, 172, lettera c), 184 e 185, legge 23-12-1996, n. 662, .

- Per la registrazione delle dichiarazioni di intento per l' effettuazione di acquisti di beni e servizi senza applicazione dell' imposta, cfr. art. 2, comma 3, legge 18-2-1997, n. 28 .

- Per le sanzioni in caso di violazioni degli obblighi di registrazione, cfr. art. 6, commi 1, 2, 4 e 5, D.L.gs 18-12-1997, n. 471, .

- Per le annotazioni dei maggiori corrispettivi risultanti dall' applicazione degli studi di settore, cfr. art. 10, comma 10, legge 8-5-1998, n. 146, .

- Per la registrazione delle operazioni effettuate dalle pubbliche amministrazioni per l' organizzazione di pacchetti turistici, cfr. art. 2, D.M. 7-7-1998 .

- Per le annotazioni delle fatture emesse per gli acquisti di olii da gas, cfr. art. 2, comma 1, D. M. 24 giugno 1999 .

2 Cfr. legge 5-3-1977, n. 54 .

3 Le parole riportate in corsivo sono state così sostituite, con effetto 1-7-1994, dall' art. 3, comma 1, lettera c), D.L. 30-12-1993, n. 557,.

La modifica si applica alle operazioni effettuate a decorrere dal 1° luglio 1994. Nel testo precedente: "entro il giorno non festivo successivo a quello in cui le operazioni sono state effettuate".

4 Per la decorrenza: cfr. art. 6, comma 9 del provvedimento modificativo .

5 Cfr. D.M. 24-2-1973 .

6 PER MEMORIA:

- Per la disciplina della ventilazione delle aliquote per l' anno 1984, cfr. art. 1, tredicesimo comma, D.L. 19-12-1984, n. 853 .

7 Cfr. D.M. 19-6-1979 .

8 PER MEMORIA:

- Per la facoltà della tenuta del registro di prima nota in caso di rilascio dello scontrino o ricevuta fiscale, cfr. art. 6, comma 3, D.P.R. 9-12-1996, n. 695, .

9 Per la decorrenza: cfr. art. 3 del provvedimento modificativo .

 

 

TITOLO II

Obblighi dei contribuenti

Art. 25 - Registrazione degli acquisti [1]

[1] Il contribuente deve numerare in ordine progressivo le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma del terzo comma dell'articolo 17 e deve annotarle in apposito registro anteriormente alla liquidazione periodica, ovvero alla dichiarazione annuale, nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta [2] (comma aggiunto [3] dall'art. 4, comma 1, lettera a), D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 313) [4].

[2] [5] (comma abrogato, con effetto 21 febbraio 1997, dall'art. 6, comma 9, lettera c), D.P.R. 9 dicembre 1996, n. 695).

[3] [5] Dalla registrazione devono risultare la data della fattura o bolletta, il numero progressivo ad essa attribuito, la ditta, denominazione o ragione sociale del cedente del bene o prestatore del servizio, ovvero il nome e cognome se non si tratta di imprese, società o enti, nonché l'ammontare imponibile e l'ammontare dell'imposta distinti secondo l'aliquota.

[4] [5] Per le fatture relative alle operazioni non imponibili o esenti di cui al sesto comma dell' art. 21 devono essere indicati, in luogo dell'ammontare dell'imposta, il titolo di inapplicabilità di essa e la relativa norma.

[5] [5] (comma abrogato, con effetto 21 febbraio 1997, [6] dall'art. 6, comma 9, lettera c), D.P.R. 9 dicembre 1996, n. 695).

[6] [5] La disposizione del comma precedente si applica anche per le fatture relative a prestazioni di trasporto e per quelle pervenute tramite spedizionieri o agenzie di viaggi, quale ne sia l'importo (articolo così sostituito [7] dall'art. 1, D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24).

Note:

1 PER MEMORIA:

- Per le registrazioni delle operazioni effettuate dalle aziende e istituti di credito, cfr. D.M. 28-12-1972 e D.M. 12-4-1979.

- Per le registrazioni delle operazioni effettuate dalle imprese di assicurazione, cfr. D.M. 20-2-1973 e D.M. 12-4-1979.

- Per le registrazioni delle operazioni dell' Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, cfr. D.M. 28-12-1972 e D.M. 6-7-1993.

- Per le modalità e termini di registrazione mediante macchine elettrocontabili, cfr. D.M. 11-8-1975.

- Per le scritture contabili degli esercenti arti e professioni, cfr. art. 19, D.P.R. 29-9-1973, n. 600, .

- Per i provvedimenti in favore di popolazioni colpite da calamità, cfr. art. 27, D.L. 13-5-1976, cfr. art. 27, D.L. 13-5-1976, n. 227 e art. 40, D.L. 18-9-1976, n. 648 (Friuli-Venezia Giulia); art. 7, D.L. 26-11-1980, n. 776, art. 5, D.L. 5-12-1980, n. 799, art. 1-ter, D.L. 28-2-1986, n. 48, artt. 4, quarto comma e 5, primo comma, D.L. 18-11-1986, n. 760, non convertito in legge e art. 4, quarto comma e il testo originario dell' art. 5, undicesimo comma, D.L. 26-1-1987, n. 8 (Campania e Basilicata); art. 6, primo e secondo comma, D.L. 12-8-1983, n. 372 (comuni delle Province di Sondrio, Brescia, Bolzano, Trento e Catania); art. 4-bis, secondo comma, D.L. 24-9-1985, n. 480 (Val di Fiemme); art. 5, primo comma, D.L. 18-11-1986, n. 760, non convertito in legge (Sicilia); art. 2, commi 2 e 3 e art. 3, ordinanza n. 2057 del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 21-12-1990, ordinanza n. 2063 del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 29-12-1990, art. 2, commi 2 e 3 e art. 3, ordinanza n. 2145 del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 27-6-1991, art. 2, commi 2 e 3, ordinanza n. 2198 del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 27-12-1991 e art. 2, comma 2, ordinanza n. 2301 del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 29-7-1992 e art. 1, ordinanza n. 2316 del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 29-1-1993 (Sicilia orientale); art. 2, comma 1, ordinanza n. 2261 del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 30-4-1992 (S. Benedetto del Tronto e altri comuni); art. 6, commi 1 e 2, D.L. 9-11-1994, n. 624, sostituito dal D.L. n. 646/1994 e art. 6, commi 5 e 12, D.L. 24-11-1994, n. 646 (Italia del Nord); art. 1, commi 7 e 9, D.L. 11-7-1996, n. 366, non convertito in legge, art. 1, commi 7 e 9, D.L. 6-9-1996, n. 467 e art. 3, D.M. 25-11-1996 (province di Lucca, Massa Carrara, Udine e Pordenone); art. 7, ordinanza n. 2508 del 22-2-1997 (Campania); art. 17, ordinanza n. 2589 del 26-5-1997, articolo unico, comma 3, ordinanza n. 2639 del 12-9-1997, articolo unico, ordinanza n. 2693 del 13-10-1997, articolo unico, comma 1, ordinanza n. 2729 del 22-12-1997 e art. 6, comma 1, ordinanza n. 2779 del 31-3-1998 (Massa Martana); art. 2, ordinanza n. 2590 del 26-5-1997, articolo unico, ordinanza n. 2693 del 13-10-1997, articolo unico, comma 1, ordinanza n. 2729 del 22-12-1997 e art. 6, comma 1, ordinanza n. 2779 del 31-3-1998 (Crotone); art. 2, ordinanza n. 2617 del 28-6-1997 (Lucca e Massa Carrara); art. 14, commi 1, 2 e 3, ordinanza n. 2668 del 28-9-1997, art. 2, ordinanza n. 2728 del 22-12-1997 e art. 2, comma 2, ordinanza n. 2908 del 30-12-1998 (Marche e Umbria); art. 17, commi 1 e 2, ordinanza n. 2787 del 21 maggio 1998 e art. 2, comma 2, ordinanza n. 2908 del 30-12-1998 (province di Salerno, Avellino e Caserta); art. 4, commi 1 e 2, ordinanza n. 2860 dell'8 ottobre 1998 e art. 2, comma 2, ordinanza n. 2908 del 30-12-1998 (province di Potenza e Cosenza); art. 5, commi 1 e 2, ordinanza n. 2873 del 19-10-1998, art. 1, ordinanza n. 2880 del 13-11-1998 e art. 5, comma 2, ordinanza n. 2908 del 30-12-1998 (province di Imperia, Savona, Genova, La Spezia, Lucca e Prato) art. 11, commi 1 e 2, ordinanza n. 3024 del 30 novembre 1999 (provincia di Cagliari) e art. 4, commi 1 e 2, ordinanza n. 3036 del 9 febbraio 2000 (Campania).

- Per le operazioni effettuate da imprese a mezzo di sedi secondarie che non provvedono direttamente all' emissione della fattura, per le cessioni di beni inerenti a contratti estimatori e per i passaggi di beni dal committente al commissionario, cfr. D.M. 18-11-1976.

- Per gli acquisti di carburante effettuati presso i distributori, cfr. art. 3, D.M. 7-6-1977 e art. 4, D.P.R. 10-11-1997, n. 444, .

- Per le registrazioni delle operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e turismo, cfr. art. 5, D.M. 16-1-1980, abrogato e artt. 5 e 7, D.M. 30 luglio 1999, n. 340

- Per i provvedimenti in favore di popolazioni colpite da calamità, cfr. art. 1, ottavo comma, ordinanza n. 8 del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 15-9-1983 e art. 2, quinto comma, ordinanza n. 216 del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 16-5-1984 (Pozzuoli, Bacoli e Monte di Procida); art. 1, secondo comma, ordinanza n. 198 del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 2-5-1984 (Umbria); art. 1, secondo comma, ordinanza n. 216 del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 16-5-1984 (Abruzzo, Molise, Lazio e Campania); art. 1, sesto comma, ordinanza n. 174 del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 15-11-1984 (Zafferana Etnea); art. 1, primo comma, n. 6 e sesto comma, ordinanza n. 1066 del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 20-7-1987 (Valtellina).

- Per gli adempimenti da parte delle società di fatto anteriormente alla loro regolarizzazione, cfr. art. 2, secondo comma, legge 23-12-1982, n. 947 .

- Per l' esonero dall' obbligo di registrazione delle fatture per il triennio 1985-1987 da parte di imprese commerciali con volume di affari non superiore a 18 milioni di lire, cfr. art. 2, sesto comma, lettera b), D.L. 19-12-1984, n. 853 .

Per la proroga al 31-12-1988, cfr. art. 14, D.L. 29-12-1987, n. 533, art. 5, D.L. 13-1-1988, n. 4, non convertiti in legge, e art. 6, D.L. 14-3-1988, n. 70 .

- Per le semplificazioni per il triennio 1985-1987 nelle annotazioni degli acquisti da parte dei commercianti al minuto che effettuano cessioni di beni con aliquote diverse, cfr. art. 2, sesto comma, lettera c), D.L. 19-12-1984, n. 853 .

Per la proroga al 31-12-1988, cfr. art. 14, D.L. 29-12-1987, n. 533, art. 5, D.L. 13-1-1988, n. 4, non convertiti in legge, e art. 6, D.L. 14-3-1988, n. 70 .

- Per il differimento al 20-12-1989 del termine per la registrazione degli acquisti da parte delle regioni, province, comuni e loro consorzi, comunità montane, USL ecc., relativa ai periodi d' imposta chiusi ante 1-1-1989, cfr. art. 13, D.L. 29-12-1987, n. 533, art. 8, D.L. 13-1-1988, n. 4, non convertiti in legge, art. 9, primo comma, D.L. 14-3-1988, n. 70, art. 10, secondo comma, D.L. 28-11-1988, n. 511 e art. 1, D.L. 30-6-1989, n. 245 .

- Per l' annotazione del valore delle esistenze iniziali al 1-1-1989 da parte di imprese commerciali in regime forfetario di determinazione del reddito, cfr. art. 1, comma 7, D.M. 27-9-1989, n. 352, .

- Per l' utilizzo ai fini IVA del registro degli esercenti arti e professioni in regime di contabilità ordinaria, cfr. art. 1, comma 2, D.M. 15-9-1990,.

- Per la tenuta meccanografica del registro degli esercenti arti e professioni, cfr. D.M. 20-12-1990,.

- Per l' utilizzo del tabulato meccanografico per più utenti da parte di esercenti arti e professioni, cfr. art. 1, commi 2 e 3, D.M. 20-12-1990,.

- Per il registro relativo alla tenuta della contabilità in codice da parte di esercenti arti e professioni, cfr. art. 1, comma 5, D.M. 20-12-1990,.

- Per le annotazioni secondo il metodo contabile della partita doppia da parte di esercenti arti e professioni, cfr. art. 2, D.M. 20-12-1990,.

- Per i provvedimenti a favore dei connazionali coinvolti dalla crisi del Golfo Persico, cfr. art. 1, commi 1, 2 e 3, legge 19-10-1991, n. 337, .

- Per la disciplina tributaria delle associazioni sportive dilettantistiche, cfr. art. 2, comma 1, legge 16-12-1991, n. 398 .

- Per la disciplina tributaria delle associazioni senza fini di lucro e delle pro loco, cfr. art. 9-bis, D.L. 30-12-1991, n. 417, .

- Per l' annotazione degli acquisti di beni ammortizzabili e di beni e servizi per studi e ricerche senza pagamento dell' IVA, cfr. art. 2, comma 4, D.M. 12-5-1992 .

- Per la registrazione delle fatture e bollette doganali relative a beni ammortizzabili e beni e servizi per studi e ricerche senza pagamento dell' IVA, cfr. art. 4, comma 1, D.M. 12-5-1992.

- Per il differimento di termini a favore dei soggetti colpiti dagli eventi criminosi di Roma e Firenze, cfr. art. 1, D.L. 12-6-1993, n. 186.

- Per la registrazione delle operazioni intracomunitarie, cfr. art. 47, D.L. 30-8-1993, n. 331 ,.

- Per gli adempimenti relativi all' estrazione di beni da un deposito IVA, cfr. art. 50-bis, comma 6, D.L. 30-8-1993, n. 331, .

- Per i provvedimenti a favore delle vittime di richieste estorsive, cfr. art. 4-bis, D.L. 27-9-1993, n. 382, abrogato e art. 24 testo originario, comma 31, legge 27 dicembre 1997, n. 449 e art. 20, legge 23 febbraio 1999, n. 44 .

- Per il regime speciale per beni usati, oggetti d' arte, di antiquariato o da collezione, cfr. artt. 36 e 38, commi 2, 3 e 4, D.L. 23-2-1995, n. 41 .

- Per le annotazioni entro il quarto mese, cfr. art. 6, comma 5, abrogato D.P.R. 9-12-1996, n. 695.

- Per le annotazioni delle fatture di importo inferiore alle trecentomila, cfr. art. 6, comma 6, D.P.R. 9-12-1996, n. 695.

- Per l' esclusione dall' obbligo di annotare le fatture e le bollette doganali relative ad acquisti ed importazioni per i quali ricorrono le condizioni di indetraibilità dell' imposta, cfr. art. 6, comma 7, D.P.R. 9-12-1996, n. 695, .

- Per le annotazioni relative alla fornitura di stampati da parte delle tipografie autorizzate, cfr. art. 6, comma 8, D.P.R. 9-12-1996, n. 695, .

- Per la regolarizzazione delle società di fatto o irregolari, cfr. art. 3, commi 73 e 75, legge 23-12-1996, n. 662, .

- Per le annotazioni dei contribuenti minori, cfr. art. 3, commi 165, 166, lettera b) e 185, legge 23-12-1996, n. 662, .

2 Le parole riportate in corsivo sono state così sostituite dall'art. 1, comma 1, lettera d), D.Lgs. 23 marzo 1998, n. 56.

La disposizione si applica dal 1° gennaio 1998.

Cfr. art. 7 del provvedimento modificativo .

3 La disposizione si applica dal 1° gennaio1998.

Cfr. art. 11, comma 8, del provvedimento modificativo .

4 Il primo comma era stato precedentemente abrogato dall'art. 6, comma 9, D.P.R. 9 dicembre 1997, n. 695.

5 Per effetto delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 313/1997 i commi hanno cambiato numerazione.

6 Cfr. art. 6, comma 9 del provvedimento modificativo .

7 Per la decorrenza: cfr. art. 3 del provvedimento modificativo .

 

 

TITOLO II

Obblighi dei contribuenti

Art. 26 - Variazioni dell'imponibile o dell'imposta [1]

[1] Le disposizioni degli artt. 21 e seguenti devono essere osservate, in relazione al maggiore ammontare, tutte le volte che successivamente all'emissione della fattura o alla registrazione di cui agli artt. 23 e 24 l'ammontare imponibile di un'operazione o quello della relativa imposta viene ad aumentare per qualsiasi motivo, comprese la rettifica di inesattezze della fatturazione o della registrazione.

[2] Se un'operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli artt. 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l'ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità [2], annullamento [3], revoca [4], risoluzione [5], rescissione [6] e simili o per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive rimaste infruttuose o in conseguenza dell'applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell' art. 19 l'imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell' art. 25. Il cessionario o committente, che abbia già registrato l'operazione ai sensi di quest'ultimo articolo, deve in tal caso registrare la variazione a norma dell' art. 23 o dell' art. 24, salvo il suo diritto alla restituzione dell'importo pagato al cedente o prestatore a titolo di rivalsa (Comma così modificato [7] dall'art. 13-bis, comma 1, D.L. 28 marzo 1997, n. 79) .

[3] Le disposizioni del comma precedente non possono essere applicate dopo il decorso di un anno dall'effettuazione dell'operazione imponibile qualora gli eventi ivi indicati si verifichino in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le parti e possono essere applicate, entro lo stesso termine, anche in caso di rettifica di inesattezze della fatturazione che abbiano dato luogo all'applicazione del settimo comma dell' art. 21.

[4] La correzione di errori materiali o di calcolo nelle registrazioni di cui agli artt. 23, 25 e 39 e nelle liquidazioni periodiche di cui agli artt. 27 e 33 deve essere fatta, mediante annotazione delle variazioni dell'imposta in aumento nel registro di cui all' art. 23 e delle variazioni dell'imposta in diminuzione nel registro di cui all' art. 25. Con le stesse modalità devono essere corretti, nel registro di cui all' art. 24, gli errori materiali inerenti alla trascrizione di dati indicati nelle fatture o nei registri tenuti a norma di legge (comma così sostituito [8] dall'art. 12, D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 793) .

[5] Le variazioni di cui al secondo comma e quelle per errori di registrazione di cui al quarto comma possono essere effettuate dal cedente o prestatore del servizio e dal cessionario o committente anche mediante apposite annotazioni in rettifica rispettivamente sui registri di cui agli artt. 23 e 24 e sul registro di cui all' art. 25 (articolo così sostituito [9] dall'art. 1, D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24) .

Note:

1 PER MEMORIA:

- Per i provvedimenti in favore di popolazioni colpite da calamità, cfr. art. 27, D.L. 13-5-1976, n. 227 (Friuli-Venezia Giulia), art. 7, D.L. 26-11-1980, n. 776, art. 4, quarto comma, D.L. 18-11-1986, n. 760, non convertito in legge e art. 4, quarto comma, D.L. 26-1-1987, n. 8 (Campania e Basilicata); art. 4-bis, secondo comma, D.L. 24-9-1985, n. 480 (Val di Fiemme); art. 2, commi 2 e 3 e art. 3, ordinanza n. 2057 del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 21-12-1990 e ordinanza n. 2063 del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 29-12-1990 e art. 2, commi 2 e 3 e art. 3, ordinanza n. 2145 del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 27-6-1991, art. 2, commi 2 e 3, ordinanza n. 2198 del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 27-12-1991, art. 2, comma 2, ordinanza n. 2301 del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 29-7-1992 e art. 1, ordinanza n. 2316 del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 29-1-1993 (Sicilia orientale); art. 2, comma 1, ordinanza n. 2261 del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 30-4-1992 e art. 2, comma 1, ordinanza n. 2308 del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 4-11-1992 (S. Benedetto del Tronto e altri comuni); art. 3, comma 1, D.L. 5-10-1992, n. 397, non convertito in legge, e art. 3, comma 1, D.L. 4-12-1992, n. 471 (Liguria); art. 3, comma 1, ordinanza n. 2307 del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 4-11-1992 e art. 10, comma 6, D.L. 4-12-1992, n. 471 (Toscana); art. 6, commi 1 e 2, D.L. 9-11-1994, n. 624, sostituito dal D.L. n. 646/1994 e art. 6, commi 5 e 12, D.L. 24-11-1994, n. 646 (Italia del Nord); art. 1, commi 7 e 9, D.L. 11-7-1996, n. 366, non convertito in legge, art. 1, commi 7 e 9, D.L. 6-9-1996, n. 467 e art. 3, D.M. 25-11-1996 (province di Lucca, Massa Carrara, Udine e Pordenone); art. 7, ordinanza n. 2508 del 22-2-1997 e D.M. 16-4-1997 (Campania), art. 17, ordinanza n. 2589 del 26-5-1997, articolo unico, comma 3, ordinanza n. 2639 del 12-9-1997, articolo unico, ordinanza n. 2693 del 13-10-1997, articolo unico, comma 1, ordinanza n. 2729 del 22-12-1997 e art. 6, comma 1, ordinanza n. 2779 del 31-3-1998 (Massa Martana); art. 2, ordinanza n. 2590 del 26-5-1997, articolo unico ordinanza n. 2693 del 13-10-1997, articolo unico, comma 1, ordinanza n. 2729 del 22-12-1997 e art. 6, comma 1 ordinanza n. 2779 del 31-3-1998 (Crotone); art. 2, ordinanza n. 2617 del 28-6-1997 (Lucca e Massa Carrara); art. 14, commi 1, 2 e 3, ordinanza n. 2668 del 28-9-1997, art. 2, ordinanza n. 2728 del 22-12-1997 e art. 2, comma 2, ordinanza n. 2908 del 30-12-1998 (Marche e Umbria); art. 17, commi 1 e 2, ordinanza n. 2787 del 21 maggio 1998 e art. 2, comma 2, ordinanza n. 2908 del 30-12-1998 (province di Salerno, Avellino e Caserta); art. 4, commi 1 e 2, ordinanza n. 2860 dell'8 ottobre 1998 e art. 2, comma 2, ordinanza n. 2908 del 30-12-1998 (province di Potenza e Cosenza); art. 5, commi 1 e 2, ordinanza n. 2873 del 19-10-1998, art. 1, ordinanza n. 2880 del 13-11-1998 e art. 5, comma 2, ordinanza n. 2908 del 30-12-1998 (province di Imperia, Savona, Genova, La Spezia, Lucca e Prato).

- Per i provvedimenti in favore di popolazioni colpite da calamità, cfr. art. 1, ottavo comma, ordinanza n. 8 del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 15-9-1983 e art. 2, quinto comma, ordinanza n. 216 del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 16-5-1984 (Pozzuoli, Bacoli e Monte di Procida); art. 1, secondo comma, ordinanza n. 198 del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 2-5-1984 (Umbria); art. 1, secondo comma, ordinanza n. 216 del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 16-5-1984 (Abruzzo, Molise, Lazio e Campania); art. 1, sesto comma, ordinanza n. 417 del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 15-11-1984 (Zafferana Etnea); art. 1, primo comma, n. 6 e sesto comma, ordinanza n. 1066 del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 20-7-1987 (Valtellina).

- Per gli adempimenti da parte delle società di fatto anteriormente alla loro regolarizzazione, cfr. art. 2, secondo comma, legge 23-12-1982, n. 947 .

- Per le variazioni relative ai corrispettivi versati dal 1-1-1990 per le assegnazioni in godimento di case di abitazione dai soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, cfr. art. 1, comma 5, D.L. 1-3-1991, n. 62, art. 1, comma 4, D.L. 3-5-1991, n. 140, art. 1, comma 4, D.L. 2-7-1991, n. 196, art. 1, comma 4, D.L. 13-8-1991, n. 285, art. 1, comma 6, D.L. 31-10-1991, n. 348, non convertiti in legge e art. 1, comma 3, D.L. 30-12-1991 n. 417, .

- Per i provvedimenti a favore dei connazionali coinvolti dalla crisi del Golfo Persico, cfr. art. 1, commi 1, 2 e 3, legge 19-10-1991, n. 337, .

- Per la disciplina tributaria delle associazioni sportive dilettantistiche, cfr. art. 2, comma 1, legge 16-12-1991, n. 398 .

- Per la disciplina tributaria delle associazioni senza fini di lucro e delle pro loco, cfr. art. 9-bis, D.L. 30-12-1991, n. 417, .

- Per il differimento di termini a favore dei soggetti colpiti dagli eventi criminosi di Roma e Firenze, cfr. art. 1, D.L. 12-6-1993, n. 186, .

- Per i provvedimenti a favore delle vittime di richieste estorsive, cfr. art. 4-bis, D.L. 27-9-1993, n. 382 e art. 24, comma 31, legge 27-12-1997, n. 449, .

- Per la regolarizzazione delle società di fatto o irregolari, cfr. art. 3, commi 73 e 75, legge 23-12-1996, n. 662, .

2 Cfr. art. 1418 Codice civile .

3 Cfr. artt. 1425, 1427 e 1441 Codice civile .

4 Cfr. artt. 1326,1327 e 1328 Codice civile ).

5 Cfr. artt. 1453, 1463 e 1467 Codice civile ).

6 Cfr. art. 1447 Codice civile .

7 La disposizione si applica dal 2 marzo 1997.

Cfr. art. 13-bis, comma 2, del provvedimento modificativo .

8 Per la decorrenza: cfr. art. 27, primo comma, del provvedimento modificativo .

9 Per la decorrenza: cfr. art. 3 del provvedimento modificativo .

 

 

TITOLO II

Obblighi dei contribuenti

Art. 27 - Liquidazioni e versamenti mensili [1]

[1] (Comma abrogato [2] dall'art. 2, comma 1, D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100). [3]

[2] (Comma abrogato [2] dall'art. 2, comma 1, D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100). [3] .

[3] Se dal calcolo risulta una differenza a favore del contribuente, il relativo importo è computato in detrazione nel mese successivo.

[4] Per i commercianti al minuto e per gli altri contribuenti di cui all' articolo 22 l'importo da versare a norma del secondo comma, o da riportare al mese successivo a norma del terzo, è determinato sulla base dell'ammontare complessivo dell'imposta relativa ai corrispettivi delle operazioni imponibili registrate per il mese precedente ai sensi dell' articolo 24 , diminuiti di una percentuale pari al 3,85 per cento per quelle soggette all'aliquota del quattro per cento, al 9,10 per cento per quelle soggette all'aliquota del dieci per cento, al 16,65 per cento per quelle soggette all'aliquota del venti per cento. In tutti i casi di importi comprensivi di imponibile e di imposta, la quota imponibile può essere ottenuta, in alternativa alla diminuzione delle percentuali sopra indicate, dividendo tali importi per 104 quando l'imposta è del quattro per cento, per 110 quando l'imposta è del dieci per cento, per 120 quando l'imposta è del venti per cento, moltiplicando il quoziente per cento e arrotondando il prodotto, per difetto o per eccesso, all'unità più prossima (comma così modificato, con effetto 1° ottobre 1997 [4], dall'art. 1, comma 4, D.Lgs. 29 settembre 1997, n. 328) .

[5] (comma abrogato [5] dall'art. 4, comma 1, lettera b), n. 2), D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 313) [3] .

(Articolo così sostituito [6], dall'art. 1, D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24).

Note:

1 PER MEMORIA:

- Per i provvedimenti in favore di popolazioni colpite da calamità, cfr. art. 27, D.L. 13-5-1976, n. 227 (Friuli-Venezia Giulia), art. 6, D.L. 3-8-1976, n. 537 (Seveso), art. 5, D.L. 15-10-1979, n. 494 (Umbria, Marche e Lazio), art. 7, D.L. 26-11-1980, n. 776 (Campania e Basilicata), art. 6, primo e secondo comma, D.L. 12-8-1983, n. 372 (comuni delle province di Sondrio, Brescia, Bolzano, Trento e Catania), art. 13-sexies, D.L. 26-5-1984, n. 159 (Umbria, Abruzzo, Molise, Lazio e Campania); art. 4-bis, secondo comma, D.L. 24-9-1985, n. 480 (Val di Fiemme); art. 1, comma 1, n. 2, art. 2, comma 4 e artt. 3, 4 e 5, ordinanza n. 2057 del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 21-12-1990, ordinanza n. 2063 del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 29-12-1990, art. 1, comma 1, art. 2, comma 4 e artt. 3 e 4, ordinanza n. 2145 del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 27-6-1991, art. 1, comma 1, art. 2, comma 4 e art. 3, ordinanza n. 2198 del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 27-12-1991, art. 1, comma 1, art. 2, comma 3 e art. 3, ordinanza n. 2301 del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 29-7-1992, art. 1, ordinanza n. 2316 del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 29-1-1993, art. 1, comma 1, D.M. 31-3-1993 e art. 1, comma 1, D.M. 31-7-1993 (Sicilia orientale); artt. 2 e 4, ordinanza n. 2181 del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 29-11-1991 (Firenze, Pisa, Pistoia e Lucca); art. 1, comma 1, n. 2) e art. 2, comma 2, ordinanza n. 2261 del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 30-4-1992, art. 1, comma 1, n. 2), e art. 2, comma 2, ordinanza n. 2308 del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 4-11-1992 (S. Benedetto del Tronto e altri comuni); art. 2, comma 1, lettera b) e art. 3, comma 2, D.L. 5-10-1992, n. 397, non convertito in legge, art. 2, comma 1, lettera b), e art. 3, comma 2, D.L. 4-12-1992, n. 471 (Liguria); art. 2, comma 1, lettera b), e art. 3, comma 2, ordinanza n. 2307 del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 4-11-1992 e art. 10, comma 2, D.L. 4-12-1992, n. 471 (Toscana); art. 6, commi 1 e 2, D.L. 9-11-1994, n. 624, sostituito dal D.L. n. 646/1994, art. 6, commi 2, 3, 6, 12 e 12-bis, D.L. 24-11-1994, n. 646 e art. 1, D.M. 29-4-1996 (Italia del Nord); art. 1, commi 7 e 9, D.L. 11-7-1996, n. 366, non convertito in legge, art. 1, commi 7 e 9, D.L. 6-9-1996, n. 467 e art. 3, D.M. 25-11-1996 (province di Lucca, Massa Carrara, Udine e Pordenone); art. 7, ordinanza n. 2508 del 22-2-1997 e D.M. 16-4-1997 (Campania); art. 17, ordinanza n. 2589 del 26-5-1997, articolo unico, comma 3, ordinanza n. 2639 del 12-9-1997 e articolo unico, ordinanza n. 2693 del 13-10-1997, articolo unico, comma 1, ordinanza n. 2729 del 22-12-1997 e art. 6, comma 1, ordinanza n. 2779 del 31-3-1998 (Massa Martana); art. 2, ordinanza n. 2590 del 26-5-1997, articolo unico, ordinanza n. 2693 del 13-10-1997, articolo unico, comma 1, ordinanza n. 2729 del 22-12-1997 e art. 6, comma 1, ordinanza n. 2779 del 31-3-1998 (Crotone); art. 2, ordinanza n. 2617 del 28-6-1997 (Lucca e Massa Carrara) e art. 14, commi 1, 2 e 3, ordinanza n. 2668 del 28-9-1997, art. 2, ordinanza n. 2728 del 22-12-1997 e art. 1, D.M. 30-3-1998 (Marche e Umbria).

- Per i provvedimenti in favore di popolazioni colpite da calamità, cfr. art. 1, nono comma, ordinanza n. 8 del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 15-9-1983 e art. 2, quinto comma, ordinanza n. 216 del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 16-5-1984 (Pozzuoli, Bacoli e Monte di Procida); art. 1, secondo comma, ordinanza n. 198 del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 2-5-1984 (Umbria); art. 1, secondo comma, ordinanza n. 216 del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 16-5-1984 (Abruzzo, Molise, Lazio e Campania); art. 1, settimo comma, ordinanza n. 417 del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 15-11-1984 (Zafferana Etnea); art. 1, primo comma, n. 6 e settimo comma, ordinanza n. 1066 del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 20-7-1987 (Valtellina).

- Per la liquidazione, il versamento e le annotazioni dell' imposta da parte delle società controllate, cfr. art. 1, D.M. 13-12-1979.

- Per la liquidazione e il versamento dell' imposta da parte delle agenzie di viaggio e turismo, cfr. art. 6, D.M. 16-1-1980, abrogato e art. 6, D.M.30 luglio 1999, n. 340 .

- Per la mancata applicazione dei coefficienti di scorporo nella misura prevista da questo articolo, cfr. art. 7, D.L. 30-8-1980, n. 503, non convertito in legge, .

- Per la liquidazione e il versamento dell' imposta da parte degli esattori comunali e consorziali, cfr. art. 3, D.M. 2-12-1980.

- Per le annotazioni richieste per la maggiore detrazione per nuovi investimenti, cfr. art. 55, secondo comma, legge 7-8-1982, n. 526 e art. 15, secondo comma, legge 26-4-1983, n. 130 .

- Per gli adempimenti da parte delle società di fatto anteriormente alla loro regolarizzazione, cfr. art. 2, secondo comma, legge 23-12-1982, n. 947 .

- Per l' unificazione dei termini di versamento dell' imposta, delle ritenute alla fonte e dei contributi previdenziali da parte di datori di lavoro non agricoli, cfr. art. 1, D.L. 12-9-1983, n. 463 .

- Per gli adempimenti connessi all' applicazione dell' addizionale straordinaria a taluni beni fino al 31-12-1987, cfr. art. 4, terzo comma, D.L. 27-8-1987, n. 348, non convertito in legge, e art. 4, primo comma, D.L. 24-9-1987, n. 391 .

- Per il differimento del termine di adempimenti da parte delle regioni, province, comuni e loro consorzi, comunità montane, USL ecc., cfr. art. 13, D.L. 29-12-1987, n. 533, art. 8, D.L. 13-1-1988, n. 4, non convertiti in legge, art. 9, primo comma, D.L. 14-3-1988, n. 70, art. 10, secondo comma, D.L. 28-11-1988, n. 511, art. 3, D.L. 29-5-1989, n. 202, art. 4-ter, comma 1, D.L. 30-9-1989, n. 332, art. 4-bis, D.L. 31-10-1990, n. 310 e art. 56, comma 7, legge 30-12-1991, n. 413 .

Per i periodi d' imposta cui si applicano le presenti disposizioni, cfr. art. 13, D.L. 29-12-1987, n. 533 e art. 8, D.L. 13-1-1988, n. 4, non convertiti in legge, art. 9, comma 1, D.L. 14-3-1988, n. 70, art. 10, comma 3, D.L. 28-11-1988, n. 511, art. 4-ter, comma 2, D.L. 30-9-1989, n. 332, art. 4-bis, D.L. 31-10-1990, n. 310 e art. 56, comma 7, legge 30-12-1991, n. 413, .

- Per i versamenti tramite i concessionari del Servizio centrale della riscossione, cfr. artt. 2 e 66, abrogato, D.P.R. 28-1-1988, n. 43, .

- Per il versamento delle somme dovute per effetto di sanatoria, cfr. art. 21, commi 1 e 5, D.L. 2-3-1989, n. 69, art. 19-bis, commi 1 e 5, D.L. 23-2-1995, n. 41 e testo originario art. 11-bis, D.L. 20-6-1996, n. 323, .

- Per il versamento dell' imposta da parte delle aziende di credito e casse rurali ed artigiane per il mese di novembre 1989, cfr. art. 14, D.L. 25-11-1989, n. 383, non convertito in legge,.

- Per il credito d' imposta a favore delle imprese di autotrasporto, cfr. art. 13, commi 1, 2 e 3, D.L. 27-4-1990, n. 90 e art. 14, comma 3, D.L. 26-1-1993, n. 19, non convertito in legge, art. 15, comma 3, D.L. 29-3-1993, n. 82, art. 1, comma 3, D.L. 22-11-1994, n. 642, non convertito in legge, art. 1, comma 3, D.L. 21-1-1995, n. 21, art. 1, comma 2, D.L. 29-3-1995, n. 92, non convertito in legge, art. 1, comma 2, D.L. 30-5-1995, n. 205, non convertito in legge, art. 1, comma 2, D.L. 28-7-1995, n. 311, non convertito in legge e art. 1, comma 2, D.L. 26-9-1995, n. 402, non convertito in legge, art. 1, comma 2, D.L. 25-11-1995, n. 501, .

- Per gli obblighi a carico della società bancaria conferitaria in caso di conferimento di istituti di credito di diritto pubblico, cfr. art. 7, comma 2-ter, legge 30-7-1990, n. 218, .

- Per la sospensione degli obblighi di liquidazione e di versamento dell' imposta fino al 30-11-1990, per le imprese di trasporto a fune operanti in taluni territori montani, cfr. art. 1, legge 30-7-1990, n. 222, .

- Per il versamento dell' imposta dovuta da imprese di trasporto a fune che hanno fruito della sospensione dei termini, cfr. D.M. 28-12-1990,.

- Per il versamento dell' acconto d' imposta, cfr. art. 6, commi da 2 a 4 e 5-ter, legge 29-12-1990, n. 405 e art. 15, commi 1 e 2, D.L. 22-5-1993, n. 155, .

- Per la soprattassa per l' omesso o insufficiente versamento dell' acconto d' imposta cfr. art. 6, comma 5, legge 29-12-1990, n. 405, .

- Per la liquidazione e il versamento dell' imposta da parte degli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione, cfr. art. 1, D.M. 7-2-1991,.

- Per il credito d' imposta a favore delle piccole imprese, cfr. art. 11 comma 3, legge 5-10-1991, n. 317, .

- Per i provvedimenti a favore dei connazionali coinvolti dalla crisi del Golfo Persico, cfr. art. 1, commi 1, 2 e 3, legge 19-10-1991, n. 337, .

- Per il versamento dell' imposta da parte di soggetti domiciliati nelle province di Trieste, Gorizia e Udine che hanno fruito della sospensione dei termini, cfr. art. 5, D.L. 22-11-1991, n. 369 e art. 1, D.M. 5-6-1992, .

- Per la disciplina tributaria delle associazioni sportive dilettantistiche, cfr. art. 2, comma 1, legge 16-12-1991, n. 398 .

- Per gli adempimenti delle imprese riunite per l' aggiudicazione di appalti pubblici, cfr. art. 23, D.L.gs 19-12-1991, n. 406, .

- Per la compensazione dell' imposta versata per la definizione delle pendenze tributarie, cfr. art. 44, comma 6, legge 30-12-1991, n. 413, .

- Per l' istituzione del conto fiscale per contribuenti titolari di reddito d' impresa o di lavoro autonomo, cfr. art. 78, commi da 27 a 38, legge 30-12-1991, n. 413, .

- Per la disciplina tributaria delle associazioni senza fini di lucro e delle pro loco, cfr. art. 9-bis, D.L. 30-12-1991, n. 417, .

- Per il recupero da parte del cedente dell' incentivo all' acquisto di autovetture con marmitta catalitica, cfr. art. 5, comma 2, D.L. 1-2-1992, n. 47 abrogato, art. 5, comma 2, D.L. 26-3-1992, n. 244, e art. 5, comma 2, D.L. 26-5-1992, n. 298, non convertiti in legge, .

- Per il credito d' imposta a favore delle imprese di distribuzione di carburanti, cfr. art. 8, commi da 1 a 3, D.L. 1-2-1992, n. 47, abrogato e art. 8, commi da 1 a 3, D.L. 26-3-1992, n. 244, e art. 8, commi da 1 a 3, D.L. 26-5-1992, n. 298, art. 6, commi da 1 a 3, D.L. 24-7-1992, n. 348, art. 3, commi da 1 a 3, D.L. 24-9-1992, n. 388, art. 8, comma 3, D.L. 24-11-1992, n. 455, non convertiti in legge e art. 8, comma 3, D.L. 23-1-1993, n. 16, .

- Per il credito d' imposta a favore dell' imprenditoria femminile, cfr. art. 5, legge 25-2-1992, n. 215 .

- Per il credito d' imposta sui prodotti audiovisivi e cinefotoottici, cfr. art. 35, comma 4, D.L. 28-4-1993, n. 131, art. 35, comma 4, D.L. 30-6-1993, n. 213, non convertiti in legge, art. 35, comma 4, D.L. 30-8-1993, n. 331 e D.M. 2-2-1994.

- Per le liquidazioni periodiche delle operazioni intracomunitarie, cfr. art. 48, comma 1, D.L. 31-12-1992, n. 513, art. 48, comma 1, D.L. 2-3-1993, n. 47, art. 48, comma 1, D.L. 28-4-1993, n. 131, non convertiti in legge, art. 15, comma 3, D.L. 22-5-1993, n. 155, art. 48, comma 1, D.L. 30-6-1993, n. 213, non convertito in legge e art. 48, comma 1, D.L. 30-8-1993, n. 331.

- Per il differimento di termini a favore dei soggetti colpiti dagli eventi criminosi di Roma e Firenze, cfr. art. 1, D.L. 12-6-1993, n. 186 e art. 1, comma 1, lettera a), D.L. 20-12-1993, n. 527.

- Per i provvedimenti a favore delle vittime di richieste estorsive, cfr. art. 4-bis, D.L. 27-9-1993, n. 382 e art. 24, comma 31, legge 27 dicembre 1997, n. 449.

- Per la sospensione dei termini relativi ai versamenti da parte delle piccole e medie imprese creditrici del soppresso EFIM, cfr. art. 1, comma 1, D.L. 23-12-1993, n. 53 .

- Per la disciplina della scissione di aziende o complessi aziendali, cfr. art. 16, commi 11, lettera a) e 12, legge 24-12-1993, n. 537 .

- Per i versamenti effettuati degli intestatari di conto fiscale, cfr. artt. da 6 a 17, D.M. 28-12-1993, n. 567.

- Per la disciplina transitoria del conto fiscale, cfr. art. 14, D.L. 30-12-1993, n. 553, art. 14, D.L. 28-2-1994, n. 138, non convertiti in legge e art. 14, D.L. 29-4-1994, n. 260, .

- Per le imposte dovute da società di gestione di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi, cfr. art. 15, comma 8, legge 25-1-1994, n. 86, .

- Per il credito d' imposta a favore degli esercenti servizio taxi e autonoleggio, cfr. art. 1, D.M. 29-3-1994,.

- Per il credito d' imposta per l' assunzione di dipendenti, cfr. 2, D.L. 10-6-1994, n. 357, .

- Per il versamento delle somme dovute per la definizione dell' accertamento con adesione, cfr. art. 2-bis, comma 4, abrogato, D.L. 30-9-1994, n. 564, art. 4, D.P.R. 30-4-1996, n. 316, art. 1, D.M. 10-7-1996 e artt. 8 e 9, D.L.gs 19-6-1997, n. 218, .

Analoga disposizione era stata prevista dall' art. 1, comma 4, D.L. 18-7-1994, n. 452, dall' art. 1, comma 4, D.L. 17-9-1994, n. 538 e dall' art. 1, comma 4, D.L. 16-11-1994, n. 630, non convertiti in legge,.

- Per le sanzioni applicabili ad errori commessi fino al 30-4-1995, cfr. testo originario art. 19-bis D.L. 23-2-1995, n. 41 e art. 3 testo originario comma 2-bis, D.L. 28-6-1995, n. 250, .

- Per le sanzioni applicabili ad errori commessi fino al 30-6-1996, cfr. art. 19-bis, D.L. 23-2-1995, n. 41 e art. 3, comma 2-bis, D.L. 28-6-1995, n. 250, .

- Per il regime speciale per beni usati, oggetti d' arte, di antiquariato o da collezione, cfr. artt. 36 e 38, commi 2, 3 e 4, D.L. 23-2-1995, n. 41, .

- Per la liquidazione e il versamento dell' imposta da parte degli autotrasportatori di cose per conto terzi, cfr. art. 1, D.M. 27-3-1995,.

- Per le agevolazioni in forma automatica per investimenti nelle aree depresse, cfr. art. 1, comma 2, D.L. 24-4-1995, n. 123, non convertito in legge, art. 1, comma 2, D.L. 23-6-1995, n. 244 e art. 2, D.M. 24-1-1996, n. 90, .

- Per il versamento di somme dovute per la definizione dell' accertamento con adesione per anni pregressi, cfr. art. 7, D.P.R. 13-4-1995, n. 177, D.M. 5-6-1995, art. 3, commi 4 e 5, D.L. 30-12-1995, n. 565, art. 3, commi 4 e 5, D.L. 28-2-1996, n. 93, art. 3, commi 4 e 5, D.L. 29-4-1996, n. 230, art. 3, commi 4 e 5, D.L. 29-6-1996, n. 342 non convertiti in legge, art. 3, commi 4 e 5, D.L. 30-8-1996, n. 449, abrogato, art. 3, commi 4 e 5, D.L. 23-10-1996, n. 547 non convertito in legge, art. 1, D.M. 13-11-1996, art. 2, comma 138, legge 23-12-1996, n. 662 e art. 9-bis, comma 12, D.L. 28-3-1997, n. 79, .

- Per la delega ad emanare regolamenti per armonizzare i termini di versamento in un' unica scadenza mensile, cfr. art. 3, comma 147, lettera g), legge 28-12-1995, n. 549, .

- Per la delega ad emanare regolamenti per riordinare le modalità di versamento in un unico modello, cfr. art. 3, comma 147, lettera h), legge 28-12-1995, n. 549, .

- Per la liquidazione e il versamento dell' imposta da parte della Omnitel Pronto Italia Spa, cfr. art. 3, comma 1, D.M. 11-3-1996,.

- Per il versamento delle somme corrisposte a titolo di risarcimento del danno cagionato all' erario, cfr. art. 6, comma 1, D.L. 31-12-1996, n. 669 e art. 2, D.M. 11-4-1997, .

- Per il contributo per l' acquisto di autoveicoli nuovi a fronte della rottamazione di analoghi beni usati, cfr. art. 29, comma 4, D.L. 31-12-1996, n. 669, .

- Per la regolarizzazione delle società di fatto o irregolari, cfr. art. 3, commi 73 e 75, legge 23-12-1996, n. 662, .

- Per la regolarizzazione di omessi versamenti, cfr. art. 3, commi da 204 a 208, legge 23-12-1996, n. 662, .

- Per i versamenti unitari di imposte, contributi dovuti all' INPS e di altre somme, cfr. artt. da 17 a 20 e 25, comma 1 D.L.gs 9-7-1997, n. 241,.

- Per gli incentivi in forma automatica per sviluppare le attività produttive di piccole e medie imprese nel territorio nazionale, cfr. art. 8, commi 2 e 3, legge 7-8-1997, n. 266 .

- Per il contributo per la rottamazione di ciclomotori e motoveicoli e per l' acquisto di analoghi beni nuovi di fabbrica, cfr. art. 22, comma 5, legge 7-8-1997, n. 266, .

- Per il contributo per l'acquisto di autoveicoli nuovi alimentati a gas metano o GPL e per l'installazione di impianti di alimentazione a gas metano o GPL, cfr. art. 1, comma 2, D.L 25 settembre 1997, n. 324 e art. 5, comma 1, D.M. 17 luglio 1998, n. 256 .

- Per il credito d' imposta a favore di piccole e medie imprese che assumono nuovi dipendenti, cfr. art. 4, comma 4, legge 27-12-1997, n. 449.

- Per il credito d' imposta per il potenziamento della ricerca scientifica, cfr. art. 5, comma 6, legge 27-12-1997, n. 449 e art. 6, comma 2, D.M. 22 luglio 1998, n. 275 .

- Per il contributo per l' acquisto di attrezzature informatiche da parte di università e istituzioni scolastiche, cfr. art. 6, comma 1, legge 27-12-1997, n. 449 e art. 4, D.M. 2 dicembre 1998, n. 440 .

- Per il credito d' imposta per investimenti relativi ai contratti d' area, cfr. art. 7, comma 2, legge 27-12-1997, n. 449.

- Per il credito d' imposta per il settore del commercio, cfr. art. 11, comma 2, legge 27-12-1997, n. 449.

- Per il contributo per l' acquisto di macchine agricole nuove a fronte della rottamazione o sostituzione di analoghi beni usati, cfr. art. 17, comma 34, legge 27-12-1997, n. 449 e art. 8, D.M. 25 maggio 1998.

- Per il credito d' imposta a favore di imprese nell' ambito del programma di metanizzazione della Sardegna, cfr. art. 6, commi 2 e 3, legge 31-3-1998, n. 73, .

2 La disposizione si applica dal 1° maggio 1998.

Cfr. art. 2, comma 1, del provvedimento modificativo .

3 PER MEMORIA:

- Per la disciplina applicabile al 1-5-1998, cfr. art. 1, commi 1, 2 e 4, D.P.R. 23-3-1998, n. 100, .

4 Cfr. art. 1, comma 7 del provvedimento modificativo .

5 La disposizione si applica dal 1° gennaio1998.

Cfr. art. 11, comma 8 del provvedimento modificativo .

6 Per la decorrenza: cfr. art. 3 del provvedimento modificativo .

 

 

TITOLO II

Obblighi dei contribuenti

Art. 28 - Dichiarazione annuale [1] ( abrogato )

 

(Articolo abrogato [2] dall'art. 9, comma 9, D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322).

Note:

1 PER MEMORIA:

- Per la disciplina applicabile dal 22 settembre 1998, cfr. art. 8, commi 1, 2 e 3, D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 .

2 La disposizione si applica dal 22 settembre 1998.

Cfr. il provvedimento modificativo .

 

 

TITOLO II

Obblighi dei contribuenti

Art. 29 - Elenchi dei clienti e dei fornitori ( abrogato )

(Articolo abrogato [1] dall' art. 6, comma 2, D.L. 10-6-1994, n. 357) [2].

Note:

1 Per la decorrenza: cfr. il provvedimento modificativo .

2 PER MEMORIA:

- Per le violazioni degli obblighi soppressi con D.L. n. 357/1994, commesse anteriormente al 12-6-1994, cfr. art. 7-ter, D.L. 10-6-1994, n. 357 .

 

 

TITOLO II

Obblighi dei contribuenti

Art. 30 - Versamento di conguaglio e rimborso della eccedenza [1]

Testo in vigore dal 3 marzo 2000

Testo risultante dopo le modifiche apportate dall'art. 11, lettera f), D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542

[1] (Comma abrogato [2] dall' art. 11, lettera f), D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542) [3].

[2] Se dalla dichiarazione annuale risulta che l' ammontare detraibile di cui al n. 3) dell' articolo 28, aumentato delle somme versate mensilmente, è superiore a quello dell' imposta relativa alle operazioni imponibili di cui al n. 1) dello stesso articolo, il contribuente ha diritto di computare l' importo dell' eccedenza in detrazione nell' anno successivo annotandolo nel registro indicato nell' articolo 25, ovvero di chiedere il rimborso nelle ipotesi di cui ai commi successivi e comunque in caso di cessazione di attività [4] (comma così sostituito [5] dall' art. 4, comma 1, lettera b), D.L. 27-4-1990, n. 90 ) [6].

[3] Il contribuente può chiedere in tutto o in parte il rimborso dell' eccedenza detraibile, se di importo superiore a lire cinque milioni, all' atto della presentazione della dichiarazione [8]:

a) quando esercita esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l' effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell' imposta relativa agli acquisti e alle importazioni , computando a tal fine anche le operazioni effettuate a norma dell'articolo 17, quinto comma [9] [10];

b) quando effettua operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis e 9 per un ammontare superiore al 25 per cento dell' ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate [11];

c) limitatamente all' imposta relativa all' acquisto o all' importazione di beni ammortizzabili, nonché di beni e servizi per studi e ricerche;

d) quando effettua prevalentemente operazioni non soggette all' imposta per effetto dell' articolo 7 [10-11];

e) quando si trova nelle condizioni previste dal secondo comma dell' articolo 17 [4-10] (comma così sostituito [5] dall' art. 4, comma 1, lettera b), D.L. 27-4-1990, n. 90) [6].

[4] Il contribuente anche fuori dei casi previsti nel precedente terzo comma può chiedere il rimborso dell' eccedenza detraibile, risultante dalla dichiarazione annuale, se dalle dichiarazioni dei due anni precedenti risultano eccedenze detraibili; in tal caso il rimborso può essere richiesto per un ammontare comunque non superiore al minore degli importi delle predette eccedenze (comma aggiunto [7] dall' art. 4, comma 1, lettera b), D.L. 27-4-1990, n. 90) [6].

[5] Con decreto del Ministro delle finanze [12] da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale saranno stabiliti gli elementi, da indicare nella dichiarazione o in apposito allegato, che in relazione all' attività esercitata, hanno determinato il verificarsi dell' eccedenza di cui si richiede il rimborso (comma aggiunto [13] dall' art. 4, comma 1, lettera b), D.L. 27-4-1990, n. 90) [6].

[6] Agli effetti della norma di cui all' articolo 73, ultimo comma, le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma del presente articolo si intendono applicabili per i rimborsi richiesti dagli enti e dalle società controllanti (comma aggiunto [13] dall' art. 4, comma 1, lettera b), D.L. 27-4-1990, n. 90) [6].

(Articolo così sostituito [14] dall' art. 1, D.P.R. 29-1-1979, n. 24) .

Note:

1 PER MEMORIA:

- Per i provvedimenti in favore di popolazioni colpite da calamità, cfr. art. 40, sesto comma, D.L. 18-9-1976, n. 648 (Friuli-Venezia Giulia), art. 7, secondo comma, D.L. 26-11-1980, n. 776, art. 6, D.L. 5-12-1980, n. 799, art. 1-ter, D.L. 28-2-1986, n. 48, art. 5, primo comma, D.L. 18-11-1986, n. 760, non convertito in legge e il testo originario dell' art. 5, undicesimo comma, D.L. 26-1-1987, n. 8 (Campania e Basilicata); art. 5, primo comma, D.L. 18-11-1986, n. 760, non convertito in legge (Sicilia).

- Per gli adempimenti da parte delle società di fatto anteriormente alla loro regolarizzazione, cfr. art. 2, secondo comma, legge 23-12-1982, n. 947 .

- Per la cessione di crediti da parte del datore di lavoro per la regolarizzazione delle posizioni contributive previdenziali, cfr. art. 4, primo comma, D.L. 21-1-1984, n. 4 e art. 1, nono comma, D.L. 2-12-1985, n. 688 .

- Per i versamenti tramite i concessionari del Servizio centrale della riscossione, cfr. artt. 2 e 66, D.P.R. 28-1-1988, n. 43, abrogato .

- Per la disciplina tributaria delle associazioni sportive dilettantistiche, cfr. art. 2, comma 1, legge 16-12-1991, n. 398 .

- Per l' istituzione del conto fiscale per contribuenti titolari di reddito d' impresa o di lavoro autonomo, cfr. art. 78, commi da 27 a 38, legge 30-12-1991, n. 413, .

- Per la disciplina tributaria delle associazioni senza fini di lucro e delle pro loco, cfr. art. 9-bis, D.L. 30-12-1991, n. 417, .

- Per l' estinzione di crediti d' imposta mediante assegnazione di titoli di Stato, cfr. art. 1, commi da 1 a 5, D.L. 1-2-1992, n. 47, abrogato, D.M. 26-2-1992, art. 1, commi da 1 a 5, D.L. 26-3-1992, n. 244, art. 1, commi da 1 a 5, D.L. 26-5-1992, n. 298, e art. 1, commi da 1 a 5, D.L. 24-7-1992, n. 348, art. 10, commi 1 e 2, D.L. 24-11-1992, n. 455, non convertiti in legge, art. 10, commi 1 e 2, D.L. 23-1-1993, n. 16, art. 5, D.L. 25-1-1994, n. 57, non convertito in legge, art. 5, D.L. 23-3-1994, n. 192 non convertito in legge, art. 5, D.L. 23-5-1994, n. 307 e art. 1-bis, D.L. 13-12-1995, n. 526, .

- Per l' indetraibilità dell' imposta per contribuenti importatori dai Paesi CEE, cfr. art. 11, comma 1, D.L. 24-11-1992, n. 455, non convertito in legge, e art. 11, comma 1, D.L. 23-1-1993, n. 16, .

- Per l' estinzione di crediti di imposta mediante assegnazione di titoli di Stato per i contribuenti importatori dai Paesi CEE, cfr. art. 11, comma 2, D.L. 24-11-1992, n. 455, non convertito in legge e art. 11, comma 2, D.L. 23-1-1993, n. 16, e art. 3-bis, D.L. 28-6-1995, n. 250 .

- Per il versamento dell' imposta in caso di adeguamento al contributo diretto lavorativo, cfr. testo originario art. 9, comma 9, D.L. 23-1-1993, n. 16, .

- Per il credito d' imposta sui prodotti audiovisivi e cinefotoottici, cfr. art. 35, comma 4, D.L. 28-4-1993, n. 131, art. 35, comma 4, D.L. 30-6-1993, n. 213, non convertiti in legge, art. 35, comma 4, D.L. 30-8-1993, n. 331 e D.M. 2-2-1994, .

- Per l' adeguamento della dichiarazione annuale 1993 ai coefficienti presuntivi, cfr. art. 62, commi 15 e 16, D.L. 28-4-1993, n. 131, art. 62, commi 15 e 16, D.L. 30-6-1993, n. 213, non convertiti in legge e art. 62, commi 15 e 16, D.L. 30-8-1993, n. 331, .

- Per l' imposta dovuta da società di gestione di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi, cfr. art. 15, comma 8, legge 25-1-1994, n. 86, .

- Per il credito d' imposta a favore degli esercenti servizio taxi e autonoleggio, cfr. art. 1, D.M. 29-3-1994,.

- Per il credito d' imposta per l' assunzione di dipendenti, cfr. art. 2, D.L. 10-6-1994, n. 357, .

- Per la delega ad emanare regolamenti per armonizzare i termini di versamento in un' unica scadenza mensile, cfr. art. 3, comma 147, lettera g), legge 28-12-1995, n. 549, .

- Per la delega ad emanare regolamenti per riordinare le modalità di versamento in un unico modello, cfr. art. 3, comma 147, lettera h), legge 28-12-1995, n. 549, .

- Per l' adeguamento della dichiarazione annuale ai parametri, cfr. art. 4, comma 7, D.L. 30-12-1995, n. 565, art. 4, comma 7, D.L. 28-2-1996, n. 93, e art. 4, comma 7, D.L. 29-4-1996, n. 230, art. 4, comma 7, D.L. 29-6-1996, n. 342, non convertiti in legge, art. 4, comma 7, D.L. 30-8-1996, n. 449, abrogato, art. 4, comma 7, D.L. 23-10-1996, n. 547, non convertito in legge e art. 2, comma 147, legge 23-12-1996, n. 662, .

- Per l' inammissibilità della richiesta di rimborso per le società ed enti non operativi, cfr. art. 3, comma 45, legge 23-12-1996, n. 662, .

- Per la regolarizzazione delle società di fatto o irregolari, cfr. art. 3, commi 73, 74 e 75, legge 23-12-1996, n. 662, .

- Per l'adeguamento al volume d'affari risultante dall'applicazione dei parametri, cfr. art. 3 comma 126, legge 23 dicembre 1996, n. 662 e art. 4, comma 2, D.P.R. 31 maggio 1999, n. 195 .

- Per il contributo per l' acquisto di autoveicoli nuovi a fronte della rottamazione di analoghi beni usati, cfr. art. 29, comma 4, D.L. 31-12-1996, n. 669, .

- Per il contributo per la rottamazione di ciclomotori e motoveicoli e per l' acquisto di analoghi beni nuovi di fabbrica, cfr. art. 22, comma 5, legge 7-8-1997, n. 266 e art. 6, commi 1 e 4, legge11 maggio 1999, n. 140 .

- Per il contributo per l'acquisto di autoveicoli nuovi alimentati a gas metano o GPL e per l'installazione di impianti di alimentazione a gas metano o GPL, cfr. art. 1, comma 2, D.L 25 settembre 1997, n. 324 e art. 5, comma 1, D.M. 17 luglio 1998, n. 256 .

- Per le sanzioni in caso di omesso o tardivo versamento, cfr. art. 13, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 e art. 13, comma 1, lettera a), D.Lgs 18 dicembre 1997, n. 472 .

- Per le sanzioni in caso di richiesta di rimborso non dovuto o in misura eccedente, cfr. art. 5, comma 5, D.L.gs 18-12-1997, n. 471, .

- Per il contributo per l' acquisto di macchine agricole nuove a fronte della rottamazione o sostituzione di analoghi beni usati, cfr. art. 17, comma 34, legge 27-12-1997, n. 449 e art. 8, D.M. 25 maggio 1998.

- Per il credito d' imposta a favore di imprese nell' ambito del programma di metanizzazione della Sardegna, cfr. art. 6, commi 2 e 3, legge 31-3-1998, n. 73 .

- Per l'adeguamento al volume d'affari risultante dall'applicazione degli studi di settore, cfr. art. 10, comma 10, legge 8 maggio 1998, n. 146 e art. 2, comma 2, D.P.R. 31 maggio 1999, n. 195 .

- Per l' emanazione di norme per stabilire gli importi fino alla concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi, cfr. art. 16, comma 1, legge 8-5-1998, n. 146, .

2 La disposizione si applica dal 3 marzo 2000. Cfr. il provvedimento modificativo .

3 Per la disciplina applicabile dal 3 marzo 2000, cfr. art. 6, D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542 .

4 PER MEMORIA:

- Per il prospetto da allegare alla dichiarazione con richiesta di rimborso, cfr. D.M. 29-12-1989 e D.M. 11-12-1990,.

- Per l' inapplicabilità di queste disposizioni nei confronti dell' AIMA e dell' EIMA, cfr. art. 31, comma 4, legge 23-12-1994, n. 724, .

5 La modifica si applica dalla dichiarazione da presentare per l'anno 1990

Cfr. art. 14, comma 4, del provvedimento modificativo, ..

6 Modifica di identico contenuto, che pertanto si omette, a quella apportata dal D.L. n. 90/1990 era stata apportata dall' art. 4, comma 1, lettera b) D.L. 1-3-1990, n. 40, che non è stato convertito in legge, .

7 La modifica si applica dalla dichiarazione da presentare per l'anno 1991.

Cfr. art. 14, comma 4, del provvedimento modificativo, ..

8 PER MEMORIA:

- Per il rimborso dovuto a cooperative a proprietà indivisa, cfr. art. 5, comma 4-quater, D.L. 14-3-1988, n. 70 .

9 Le parole riportate in corsivo sono state così sostituite dall'art. 3, comma 7, legge 17 gennaio 2000, n. 7.

La disposizione si applica dal 5 febbraio 2000. Cfr. il provvedimento modificativo .

10 PER MEMORIA:

- Per l' utilizzo delle eccedenze per acquisti e importazioni di beni ammortizzabili e di beni e servizi per studi e ricerche, cfr. art. 1, comma 7, D.L. 1-2-1992, n. 47, abrogato, art. 1, comma 7, D.L. 26-3-1992, n. 244, art. 1, comma 7, D.L. 26-5-1992, n. 298 e art. 1, comma 7, D.L. 24-7-1992, n. 348, non convertiti in legge, .

- Per la determinazione dell' aliquota media, cfr. art. 2, commi 4 e 5, D.L. 25-2-1995, n. 48, art. 2, commi 4 e 5, D.L. 29-4-1995, n. 132, non convertiti in legge e art. 3, commi 5 e 6, D.L. 28-6-1995, n. 250, .

11 PER MEMORIA:

- Per le operazioni intracomunitarie, cfr. art. 57, comma 2, D.L. 2-3-1993, n. 47, art. 57, comma 2, D.L. 28-4-1993, n. 131, art. 57, comma 2, D.L. 30-6-1993, n. 213, non convertiti in legge e art. 57, comma 2, D.L. 30-8-1993, n. 331 .

12 Cfr. D.M. 11-12-1990, .

13 Per la decorrenza: cfr. art. 15 del provvedimento modificativo .

14 Per la decorrenza: cfr. art. 3, del provvedimento modificativo .

 

 

TITOLO II

Obblighi dei contribuenti

Art. 31 - Applicazione dell'imposta per i contribuenti minimi ( abrogato )

(Articolo abrogato [1] dall'art. 4, comma 3, lettera a), legge 30 dicembre 1991, n. 413).

Note:

1 Per la decorrenza: cfr. art. 81 del provvedimento modificativo .

 

 

TITOLO II

Obblighi dei contribuenti

Art. 32 - Semplificazioni per i contribuenti minori relative alla fatturazione e alla registrazione [1]

[1] I contribuenti che, nell' anno solare precedente, hanno realizzato un volume d' affari non superiore a trecentosessanta milioni di lire [2-3] per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi [4] e per gli esercenti arti e professioni, ovvero di lire un miliardo per le imprese aventi per oggetto altre attività [5], possono adempiere gli obblighi di fatturazione e registrazione di cui agli artt. 21 e 23 mediante la tenuta di un bollettario a madre e figlia. Si applica la disposizione dell' ultimo periodo del primo comma dell' articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29-9-1973, n. 600 , e successive modificazioni [5]. Nei confronti dei contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività e non provvedono alla distinta annotazione dei corrispettivi resta applicabile il limite di trecentosessanta milioni di lire relativamente a tutte le attività esercitate [6].

[2] Le operazioni devono essere descritte, con le indicazioni di cui all' art. 21, secondo comma, nelle due parti del bollettario: la parte figlia costituisce fattura agli effetti dell' art. 21 e deve essere consegnata o spedita all' altro contraente ai sensi del quarto comma dello stesso articolo.

[3] Il Ministro per le finanze con propri decreti, può determinare le caratteristiche del bollettario tenendo conto della disciplina stabilita per i contribuenti minori dal D.P.R. 29 settembre, 1973, n. 600 , contenente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi (articolo così sostituito, con effetto 1-1-1975 [7], dall' art. 1, D.P.R. 23-12-1974, n. 687).

Note:

1 PER MEMORIA:

- Per gli adempimenti da parte delle società di fatto anteriormente alla loro regolarizzazione, cfr. art. 2, secondo comma, legge 23-12-1982, n. 947 .

- Per l' opzione per il regime di contabilità ordinaria da parte di esercenti arti e professioni, cfr. art. 8, comma 6-quater, D.L. 27-4-1990, n. 90, .

- Per il registro degli esercenti arti e professioni che optano per il regime di contabilità ordinaria, cfr. D.M. 15-9-1990,.

- Per la tenuta meccanografica del registro degli esercenti arti e professioni, cfr. D.M. 20-12-1990,.

- Per l' utilizzo del tabulato meccanografico per più utenti da parte di esercenti arti e professioni, cfr. art. 1, commi 2 e 3, D.M. 20-12-1990,.

- Per le annotazioni secondo il metodo contabile della partita doppia da parte di esercenti arti e professioni, cfr. art. 2, D.M. 20-12-1990,.

- Per la disciplina tributaria delle associazioni sportive dilettantistiche, cfr. art. 2, comma 1, legge 16-12-1991, n. 398 .

- Per la disciplina tributaria delle associazioni senza fini di lucro e delle pro loco, cfr. art. 9-bis, D.L. 30-12-1991, n. 417 .

- Per la regolarizzazione delle società di fatto o irregolari, cfr. art. 3, commi 73 e 75, legge 23-12-1996, n. 662, .

- Per la disciplina tributaria degli esercenti attività spettacolistiche, cfr. art. 7, comma 2, e art. 11, comma 2, D.P.R. 30 dicembre 1999, n. 544 .

2 Importo così modificato dall' art. 5, primo comma, lettera b), D.L. 2-3-1989, n. 69.

La modifica ha effetto dal periodo di imposta che ha inizio dopo il 31 dicembre 1988. Ai fini della determinazione del regime applicabile, si fa riferimento ai compensi, ricavi e volume di affari del periodo di imposta precedente.

Cfr. art. 13, primo comma, del provvedimento modificativo .

L' importo, che nel testo modificato dal D.P.R. n. 687/1974 era fissato nella misura di 120 milioni, era stato elevato a 180 milioni, con effetto 1-1-1977, dall' art. 1, D.P.R. 24-12-1976, n. 872, a 360 milioni, con effetto 1-1-1978, dall' art. 1, D.P.R. 30-11-1977, n. 888 e a 480 milioni, con effetto 1-1-1980, dall' art. 3, primo comma, legge 29-2-1980, n. 31.

3 Modifica di identico contenuto, che pertanto si omette, a quella apportata dal D.L. n. 69/1989 era stata apportata dall' art. 4, primo comma, lettera b), D.L. 30-12-1988, n. 550, che non è stato convertito in legge, .

4 PER MEMORIA:

- Per l' individuazione delle attività consistenti nella prestazione di servizi, cfr. D.M. 17-1-1992, .

5 Le parole riportate in corsivo sono state aggiunte dall' art. 10, comma 1, lettera a), legge 30-12-1991, n. 413.

Per la decorrenza: cfr. art. 81 del provvedimento modificativo .

6 Il periodo riportato in corsivo è stato aggiunto dall' art. 10, comma 1, lettera a), legge 30-12-1991, n. 413, modificato dall' art. 6, comma 1, lettera a), D.L. 1-2-1992, n. 47, abrogato, dall' art. 6, comma 1, lettera a), D.L. 26-3-1992, n. 244, dall' art. 6, comma 1, lettera a), D.L. 26-5-1992, n. 298, dall' art. 4, comma 1, lettera a), D.L. 24-7-1992, n. 348, dall' art. 8, comma 1, lettera a), D.L. 24-9-1992, n. 388, dall' art. 4, comma 1, lettera a), D.L. 24-11-1992, n. 455 non convertiti in legge e dall' art. 4, comma 1, lettera a), D.L. 23-1-1993, n. 16.

Per la decorrenza: cfr. il provvedimento modificativo .

7 Cfr. art. 3 del provvedimento modificativo .

 

 

TITOLO II

Obblighi dei contribuenti

Art. 33 - Semplificazioni per i contribuenti minori relative alle liquidazioni e ai versamenti [2] ( abrogato )

Testo in vigore dal 3 marzo 2000

Testo risultante dopo le modifiche apportate dall'art. 11, lettera f), D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542

(Articolo abrogato [1] dall'art. 11, lettera f), D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542).

Note:

1 La disposizione si applica dal 3 marzo 2000. Cfr. il provvedimento modificativo .

2 Per la disciplina applicabile dal 3 marzo 2000, cfr. art. 7, D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542 .

 

 

TITOLO II

Obblighi dei contribuenti

Art. 34 - Regime speciale per i produttori agricoli [1]

Testo in vigore dal 3 marzo 2000

Testo risultante dopo le modifiche apportate dall'art. 11, lettera c), D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542

[1] Per le cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi nella prima parte dell' allegata tabella A) effettuate dai produttori agricoli, la detrazione prevista nell' articolo 19 è forfettizzata in misura pari all' importo risultante dall' applicazione, all' ammontare imponibile delle operazioni stesse, delle percentuali di compensazione stabilite, per gruppi di prodotti, con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro per le politiche agricole [2-3]. L' imposta si applica con le aliquote proprie dei singoli prodotti, salva l' applicazione delle aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione per i passaggi di prodotti ai soggetti di cui al comma 2, lettera c), che applicano il regime speciale e per le cessioni effettuate dai soggetti di cui al comma 6, primo e secondo periodo.

[2] Si considerano produttori agricoli:

a) i soggetti che esercitano le attività indicate nell' articolo 2135 del codice civile [4] e quelli che esercitano attività di pesca in acque dolci, di piscicoltura, di mitilicoltura, di ostricoltura e di coltura di altri molluschi e crostacei, nonché di allevamento di rane;

b) gli organismi agricoli di intervento, o altri soggetti per loro conto, che effettuano cessioni di prodotti in applicazione di regolamenti della Unione europea concernenti l' organizzazione comune dei mercati dei prodotti stessi;

c) le cooperative [5], loro consorzi [6], associazioni e loro unioni costituite e riconosciute ai sensi della legislazione vigente che effettuano cessioni di beni prodotti dai soci, associati o partecipanti, nello stato originario o previa manipolazione o trasformazione, gli enti che provvedono per legge, anche previa manipolazione o trasformazione, alla vendita collettiva per conto dei produttori, nei limiti in cui i predetti soggetti operino per conto di produttori nei cui confronti si rendono applicabili le disposizioni del presente articolo; a tal fine i soci, associati o partecipanti conferenti, entro il 31 gennaio di ciascun anno ovvero entro trenta giorni dall' inizio dell' attività, presentano ai predetti soggetti apposita dichiarazione con la quale attestano di possedere i requisiti per rientrare nel regime speciale. I predetti organismi operano la detrazione forfettizzata di cui al comma 1 sulla parte delle operazioni imponibili effettuate, determinata in misura corrispondente al rapporto tra l' importo dei conferimenti eseguiti da parte dei soci, associati o partecipanti che possono usufruire del regime speciale di cui al presente articolo e l' ammontare complessivo di tutti i conferimenti, acquisti e importazioni di prodotti agricoli e ittici. Gli stessi organismi operano altresì, nei modi ordinari, la detrazione dell' imposta assolta per rivalsa sui conferimenti effettuati da soci, associati o partecipanti che non possono usufruire del predetto regime speciale e sugli acquisti e importazioni di prodotti agricoli e ittici; sui restanti acquisti e importazioni, la detrazione è operata sull' imposta assolta, anche per rivalsa, in misura corrispondente al rapporto tra l' importo dei predetti conferimenti e acquisti che non possono usufruire del medesimo regime speciale e l' ammontare complessivo di tutti i conferimenti, acquisti e importazioni di prodotti agricoli e ittici. Il superamento da parte del conferente, nel corso dell' anno, del limite previsto nel comma 3 non fa venire meno nei confronti dei soggetti conferitari l' applicazione del regime speciale di cui al presente articolo.

[3] Ferma restando la loro applicazione nei confronti dei soggetti di cui alle lettere b) e c) del comma 2, le disposizioni del presente articolo non si applicano ai soggetti che nell' anno solare precedente hanno realizzato un volume di affari superiore a quaranta milioni di lire.

[4] La detrazione forfettizzata non compete per le cessioni dei prodotti indicati nel comma 1 il cui acquisto derivi da atto non assoggettato ad imposta (comma così modificato, con effetto 1-1-1998 [7], dall' art. 1, comma 1, lettera e, numero 1), D.L.gs 23-3-1998, n. 56).

[5] Se il contribuente, nell' ambito della stessa impresa, ha effettuato anche operazioni imponibili diverse da quelle indicate nel comma 1, queste sono registrate distintamente e indicate separatamente in sede di liquidazione periodica e di dichiarazione annuale. Dall' imposta relativa a tali operazioni si detrae quella relativa agli acquisti e alle importazioni di beni non ammortizzabili e ai servizi esclusivamente utilizzati per la produzione dei beni e dei servizi che formano oggetto delle operazioni stesse.

[6] I produttori agricoli che nell' anno solare precedente hanno realizzato un volume d' affari non superiore a cinque milioni di lire, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti di cui al comma 1, sono esonerati dal versamento dell' imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale, fermo restando l' obbligo di numerare e conservare le fatture e le bollette doganali a norma dell' articolo 39; i cessionari e i committenti, se acquistano i beni o utilizzano i servizi nell' esercizio dell' impresa, debbono emettere fattura, con le modalità e nei termini di cui all' articolo 21, indicandovi la relativa imposta, determinata applicando le aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione, consegnarne copia al produttore agricolo e registrarla separatamente a norma dell' articolo 25. Per i produttori agricoli che esercitano la loro attività esclusivamente nei comuni montani con meno di mille abitanti e nelle zone [8-7] con meno di cinquecento abitanti ricompresi negli altri comuni montani individuati dalle rispettive regioni come previsto dall' articolo 16 della legge 31-1-1994, n. 97, il limite di esonero stabilito nel periodo precedente è elevato a quindici milioni di lire. I produttori agricoli che nell' anno solare precedente hanno realizzato un volume d' affari superiore a cinque ovvero a quindici ma non a quaranta milioni di lire, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti di cui al comma 1, sono esonerati dalle liquidazioni periodiche e dai relativi versamenti dell' imposta e debbono assolvere gli obblighi di fatturazione, di numerazione delle fatture ricevute, di conservazione dei documenti ai sensi dell' articolo 39, di versamento annuale dell' imposta con le modalità semplificate da determinarsi con decreto del Ministro delle finanze da adottare ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23-8-1988, n. 400 . Le disposizioni dei precedenti periodi del presente comma cessano comunque di avere applicazione a partire dall' anno solare successivo a quello in cui sono stati superati i limiti rispettivamente di cinque ovvero di quindici e di quaranta milioni di lire a condizione che non venga superato il limite di un terzo delle cessioni di altri beni. I produttori agricoli possono rinunciare alla applicazione delle disposizioni del primo, secondo e terzo periodo del presente comma dandone comunicazione per iscritto all' Ufficio competente entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione [9] (comma così modificato [10] dall'art. 11, lettera c), D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542) .

[7] I passaggi dei prodotti di cui al comma 1 agli enti, alle cooperative o agli altri organismi associativi indicati al comma 2, lettera c), ai fini della vendita, anche previa manipolazione o trasformazione, si considerano effettuati all' atto del versamento del prezzo ai produttori agricoli soci o associati. L' obbligo di emissione della fattura può essere adempiuto dagli enti stessi per conto dei produttori agricoli conferenti; in tal caso a questi è consegnato un esemplare della fattura ai fini dei successivi adempimenti prescritti nel presente titolo.

[8] Le disposizioni del comma precedente si applicano anche ai passaggi di prodotti ittici provenienti da acque marittime, lagunari e salmastre effettuati dagli esercenti la pesca nelle predette acque alle cooperative fra loro costituite [5] e relativi consorzi [6].

[9] Ai soggetti di cui al comma 1 che effettuano le cessioni dei prodotti ivi indicati ai sensi degli articoli 8, primo comma, 38-quater e 72, nonché le cessioni intracomunitarie degli stessi compete la detrazione o il rimborso di un importo calcolato mediante l' applicazione delle percentuali di compensazione che sarebbero applicabili per analoghe operazioni effettuate nel territorio dello Stato.

[10] Agli effetti delle disposizioni di cui all' articolo 36, le attività svolte nell' ambito della medesima impresa agricola da cui derivano i prodotti assoggettati alla disciplina di cui al comma 1 sono in ogni caso unitariamente considerate [11].

[11] Le disposizioni del presente articolo non si applicano, salvo quella di cui al comma 7, ultimo periodo, ai soggetti di cui ai commi precedenti che optino per l' applicazione dell' imposta nei modi ordinari dandone comunicazione all' ufficio dell' imposta sul valore aggiunto competente nella dichiarazione relativa all' anno precedente o, in caso di esonero, nel termine previsto per la presentazione della dichiarazione ovvero nella dichiarazione di inizio attività. L' opzione ha effetto dal primo gennaio dell' anno in corso fino a quando non è revocata [12] e, qualora siano stati acquistati o prodotti beni ammortizzabili, è vincolante fino a quando non sia trascorso il termine previsto dall' articolo 19-bis2 e, comunque, almeno per un quinquennio [13].

[12] Con decreto del Ministro delle finanze, da adottare ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23-8-1988, n. 400 . sono disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo (articolo così sostituito, con effetto 1-1-1998 [14], dall' art. 5, D.L.gs 2-9-1997, n. 313 ).

Note:

1 PER MEMORIA:

- Per il mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari, cfr. D.L. 21-6-1961, n. 498 .

- Per la disciplina tributaria dell' attività di agriturismo, cfr. art. 5, commi 2 e 3, legge 30-12-1991, n. 413, .

- Per l' esclusione dall' obbligo di rilascio di ricevuta o scontrino fiscale per la cessione di taluni prodotti agricoli, cfr. art. 12, comma 2, legge 30-12-1991, n. 413, .

- Per l' esclusione della facoltà di acquistare o importare beni o servizi senza applicazione dell' imposta, cfr. art. 13, comma 2, legge 30-12-1991, n. 413, .

- Per la disciplina delle operazioni intracomunitarie, cfr. art. 51, D.L. 31-12-1992, n. 513, art. 51, D.L. 2-3-1993, n. 47, art. 51, D.L. 28-4-1993, n. 131, art. 51, D.L. 30-6-1993, n. 213, non convertiti in legge e art. 51, D.L. 30-8-1993, n. 331, .

- Per le attività di custodia e di pascolo di animali sui terreni montani destinati ad alpeggio, cfr. art. 66, comma 12, D.L. 30-6-1993, n. 213, non convertito in legge e art. 66, comma 12, D.L. 30-8-1993, n. 331, .

- Per l' emissione del documento di trasporto, cfr. art. 1, comma 3, D.P.R. 14-8-1996, n. 472, .

- Per l' emanazione di disposizioni concernenti il riordino della disciplina delle opzioni, cfr. art. 3, comma 137, lettera b), legge 23-12-1996, n. 662, .

- Per l' applicabilità, per gli anni 1998 e 1999, delle disposizioni del presente articolo ai soggetti che nel corso dell' anno precedente hanno realizzato un volume d' affari superiore a quaranta milioni di lire, cfr. art. 11, comma 5, D.L.gs 2-9-1997, n. 313, .

2 PER MEMORIA:

- Per la rideterminazione delle percentuali di compensazione, cfr. art. 11, comma 4, D.L.gs 2-9-1997, n. 313, .

3 Cfr. D.M. 30-12-1997, .

4 PER MEMORIA:

- Per la natura di attività imprenditoriale agricola dell' attività di acquacoltura, cfr. art. 2, legge 5-2-1992, n. 102, .

- Per la natura di attività imprenditoriale dell' attività cinotecnica, cfr. art. 2, legge 23-8-1993, n. 349, .

5 D.L.gsCPS 14-12-1947, n. 1577 (Provvedimenti per la cooperazione) - Art. 26 (Requisiti mutualistici) - Agli effetti tributari si presume la sussistenza di requisiti mutualistici quando negli statuti delle cooperative siano contenute le seguenti clausole:

a) divieto di distribuzione dei dividendi superiori alla ragione dell' interesse legale ragguagliato al capitale effettivamente versato;

b) divieto di distribuzione delle riserve fra i soci durante la vita sociale;

c) devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell' intero patrimonio sociale - dedotto soltanto il capitale versato e i dividendi eventualmente maturati - a scopi di pubblica utilità conformi allo spirito mutualistico (lettera così sostituita dall' art. 1, legge 2-4-1951, n. 302).

In caso di controversia decide il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, d' intesa con quelli per le finanze e per il tesoro, udita la Commissione centrale per le cooperative (comma così sostituito dall' art. 1, legge 2-4-1951, n. 302) .

6 D.L.gsCPS 14-12-1947, n. 1577 (Provvedimenti per la cooperazione) - Art. 27 (Consorzi di società cooperative) - Le società cooperative legalmente costituite, comprese quelle tra pescatori lavoratori, che mediante la costituzione di una struttura organizzativa comune, si propongono, per facilitare i loro scopi mutualistici, l' esercizio in comune di attività economiche, possono costituirsi in consorzio come società cooperative, ai sensi degli artt. 2511 e segg. del Codice civile.

Per procedere a tale costituzione è necessario:

a) un numero di società cooperative legalmente costituite non inferiore a tre (lettera così sostituita dall' art. 14, comma 4, legge 31-1-1992, n. 59);

b) la sottoscrizione di un capitale di almeno 1.000.000 di lire di cui sia versata almeno la metà.

Le quote di partecipazione delle consorziate possono essere rappresentate da azioni il cui valore nominale non può essere inferiore a lire 50.000, né superiore a lire 1.000.000 ciascuna.

I consorzi tra cooperative di pescatori possono essere costituiti da un numero di società cooperative non inferiore a tre. Il limite di capitale indicato nel secondo comma è ridotto a lire 500.000, di cui sia versata almeno la metà (articolo così sostituito dall' art. 5, primo comma, legge 17-2-1971, n. 127).

Si riporta qui di seguito il testo dell' art. 27, secondo comma, lettera a), nella stesura precedente la modifica:

" a) un numero di società cooperative legalmente costituite non inferiore a cinque ".

7 Cfr. art. 7 del provvedimento modificativo .

8 Le parole riportate in corsivo sono state così sostituite, con effetto 1-1-1998, dall' art. 1, comma 1, lettera e), numero 2, D.L.gs 23-3-1998, n. 56.

9 PER MEMORIA:

- Per l' esonero dall' iscrizione al registro delle imprese, cfr. art. 2, comma 3, legge 25-3-1997, n. 77, .

10 La disposizione si applica dal 3 marzo 2000. Cfr. il provvedimento modificativo .

11 PER MEMORIA:

- Per l' applicabilità di queste disposizioni, a decorrere dal 1-1-2000, alle cooperative agricole, cfr. art. 11, comma 5-bis, D.L.gs 2-9-1997, n. 313, .

12 PER MEMORIA:

- Per la revoca, per l' anno 1998, dell' opzione precedentemente esercitata, cfr. art. 11, comma 7, D.L.gs 2-9-1997, n. 313, .

13 PER MEMORIA:

- Per il regolamento recante norme di riordino della disciplina delle opzioni, cfr. artt. 1 e seguenti, D.P.R. 10-11-1997, n. 442, .

14 Cfr. art. 11, comma 8, del provvedimento modificativo .

 

 

TITOLO II

Obblighi dei contribuenti

Art. 35 - Inizio, variazione e cessazione di attività [1]

[1] I soggetti che intraprendono l' esercizio di un' impresa, arte o professione nel territorio dello Stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione, devono entro trenta giorni farne dichiarazione [2] all' Ufficio in duplice esemplare e in conformità ad apposito modello approvato con decreto del Ministro delle finanze [3-4]. L' Ufficio attribuisce al contribuente un numero di partita, che deve essere indicato nelle dichiarazioni e in ogni altro documento destinato all' Ufficio, nonché nelle deleghe di cui all' art. 38, e deve essere riportato nelle attestazioni di versamento.

[2] Dalla dichiarazione di inizio dell' attività devono risultare [5]:

1) per le persone fisiche, il cognome e nome, il luogo e la data di nascita, la residenza, il domicilio fiscale [6] e la eventuale ditta;

2) per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la natura giuridica, la denominazione, ragione sociale o ditta, la sede legale, o in mancanza quella amministrativa, e il domicilio fiscale. Devono essere inoltre indicati gli elementi di cui al n. 1) per almeno una delle persone che ne hanno la rappresentanza;

3) per i soggetti residenti all' estero, anche l' ubicazione della stabile organizzazione;

4) il tipo e l' oggetto dell' attività e il luogo o i luoghi in cui viene esercitata anche a mezzo di sedi secondarie, filiali, stabilimenti, succursali, negozi, depositi e simili, il luogo o i luoghi in cui sono tenuti e conservati i libri, i registri, le scritture e i documenti prescritti dal presente decreto e da altre disposizioni;

5) ogni altro elemento richiesto dal modello.

[3] In caso di variazione di alcuno degli elementi di cui al precedente comma o di cessazione di attività, il contribuente deve entro trenta giorni farne dichiarazione all' Ufficio in duplice esemplare e in conformità al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze [7]. Se la variazione importa il trasferimento del domicilio fiscale in altra provincia, la dichiarazione deve essere contemporaneamente presentata anche al nuovo Ufficio ed ha effetto dal sessantesimo giorno successivo alla data della variazione (comma così sostituito, con effetto 1-1-1981 [8], dall' art. 14, D.P.R. 30-12-1980, n. 897).

[4] In caso di cessazione dell' attività, il termine per la presentazione della dichiarazione di cui al precedente comma decorre, agli effetti del presente decreto, dalla data di ultimazione delle operazioni relative alla liquidazione dell' azienda, per le quali rimangono ferme le disposizioni relative al versamento dell' imposta, alla fatturazione, registrazione, liquidazione e dichiarazione. Nell' ultima dichiarazione deve tenersi conto anche dell' imposta dovuta ai sensi del n. 5) dell' art. 2, da determinare computando anche le operazioni indicate nell' ultimo comma dell' art. 6 il cui corrispettivo non sia stato ancora pagato [9] (comma così sostituito [10] dall' art. 15, D.P.R. 30-12-1981, n. 793).

[5] I soggetti che intraprendono l' esercizio di una impresa, arte o professione, se ritengono di realizzare un volume di affari che comporti l' applicazione degli artt. 32, 33 e 34, terzo comma, devono indicarlo nella dichiarazione da presentare a norma del primo comma e devono osservare la disciplina rispettivamente stabilita (comma così sostituito [11], dall' art. 5, primo comma, D.L. 30-12-1982, n. 953) [12].

(Articolo così sostituito [13] dall' art. 1, D.P.R. 29-1-1979, n. 24).

Note:

1 PER MEMORIA:

- Per il mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari, cfr. D.L. 21-6-1961, n. 498 .

- Per le certificazioni concernenti le dichiarazioni, cfr. legge 31-10-1978, n. 709 .

- Per i provvedimenti in favore di popolazioni colpite da calamità, cfr. art. 10, D.L. 28-7-1981, n. 397 (Sicilia occidentale) e art. 1, primo comma, n. 6), sesto comma, ordinanza n. 1066 del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 20-7-1987 (Valtellina e altri), art. 2, commi 2 e 3 e art. 3, ordinanza n. 2057 del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 21-12-1990, ordinanza n. 2063 del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 29-12-1990 e art. 2, commi 2 e 3 e art. 3, ordinanza n. 2145 del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 27-6-1991, art. 2, commi 2 e 3, ordinanza n. 2198 del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 27-12-1991 e art. 2, comma 2, ordinanza n. 2301 del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 29-7-1992 (Sicilia orientale); art. 2, comma 1, ordinanza n. 2261 del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 30-4-1992 e art. 2, comma 1, ordinanza n. 2308 del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 4-11-1992 (S. Benedetto del Tronto e altri comuni); art. 3, comma 1, D.L. 5-10-1992, n. 397, non convertito in legge e art. 3, comma 1, D.L. 4-12-1992, n. 471 (Liguria); art. 3, comma 1, ordinanza n. 2307 del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 4-11-1992 e art. 10, comma 6, D.L. 4-12-1992, n. 471 (Toscana); art. 6, commi 1 e 2, D.L. 9-11-1994, n. 624, sostituito dal D.L. n. 646/1994, e art. 6, commi 5 e 12, D.L. 24-11-1994, n. 646 (Italia del Nord); art. 1, commi 7 e 9, D.L. 11-7-1996, n. 366, non convertito in legge, art. 1, commi 7 e 9, D.L. 6-9-1996, n. 467 e art. 3, D.M. 25-11-1996 (province di Lucca, Massa Carrara, Udine e Pordenone); art. 7, ordinanza n. 2508 del 22-2-1997 e D.M. 16-4-1997 (Campania); art. 17, ordinanza n. 2589 del 26-5-1997, articolo unico, comma 3, ordinanza n. 2639 del 12-9-1997, articolo unico, ordinanza n. 2693 del 13-10-1997, articolo unico, comma 1, ordinanza n. 2729 del 22-12-1997 e art. 6, comma 1, ordinanza n. 2779 del 31-3-1998 (Massa Martana); art. 2, ordinanza n. 2590 del 26-5-1997, articolo unico, ordinanza n. 2693 del 13-10-1997, articolo unico, comma 1, ordinanza n. 2729 del 22-12-1997 e art. 6, comma 1, ordinanza n. 2779 del 31-3-1998 (Crotone); art. 2, ordinanza n. 2617 del 28-6-1997 (Lucca e Massa Carrara); art. 14, commi 1, 2 e 3, ordinanza n. 2668 del 28-9-1997, art. 2, ordinanza n. 2728 del 22-12-1997 e art. 2, comma 2, ordinanza n. 2908 del 30-12-1998 (Marche e Umbria); art. 17, commi 1 e 2, ordinanza n. 2787 del 21 maggio 1998 e art. 2, comma 2, ordinanza n. 2908 del 30-12-1998 (province di Salerno, Avellino e Caserta); art. 4, commi 1 e 2, ordinanza n. 2860 dell'8 ottobre 1998 e art. 2, comma 2, ordinanza n. 2908 del 30-12-1998 (province di Potenza e Cosenza); art. 5, commi 1 e 2, ordinanza n. 2873 del 19-10-1998, art. 1, ordinanza n. 2880 del 13-11-1998 e art. 5, comma 2, ordinanza n. 2908 del 30-12-1998 (province di Imperia, Savona, Genova, La Spezia, Lucca e Prato); art. 11, commi 1 e 2, ordinanza n. 3024 del 30 novembre 1999 (provincia di Cagliari) e art. 4, commi 1 e 2, ordinanza n. 3036 del 9 febbraio 2000 (Campania).

..

- Per gli adempimenti da parte delle società di fatto anteriormente alla loro regolarizzazione, cfr. art. 2, secondo comma, legge 23-12-1982, n. 947 .

- Per gli obblighi a carico della società bancaria conferitaria in caso di conferimento di istituti di credito di diritto pubblico, cfr. art. 7, comma 2-ter, legge 30-7-1990, n. 218, .

- Per i provvedimenti a favore dei connazionali coinvolti dalla crisi del Golfo Persico, cfr. art. 1, commi 1, 2 e 3, legge 19-10-1991, n. 337, .

- Per la disciplina tributaria delle associazioni sportive dilettantistiche, cfr. art. 2, comma 1, legge 16-12-1991, n. 398 .

- Per la presentazione della dichiarazione di inizio di attività da parte di contribuenti, che non hanno presentato la dichiarazione annuale, ai fini della definizione delle pendenze tributarie, cfr. art. 51, comma 9, legge 30-12-1991, n. 413, .

- Per la disciplina tributaria delle associazioni senza fini di lucro e delle pro loco, cfr. art. 9-bis, D.L. 30-12-1991, n. 417, .

- Per il differimento di termini a favore dei soggetti colpiti dagli eventi criminosi di Roma e Firenze, cfr. art. 1, D.L. 12-6-1993, n. 186, .

- Per i provvedimenti a favore delle vittime di richieste estorsive, cfr. art. 4-bis, D.L. 27-9-1993, n. 382 e art. 24, comma 31, legge 27-12-1997, n. 449, .

- Per la disciplina della scissione di aziende o complessi aziendali, cfr. art. 16, commi 11, lettera a) e 12, legge 24-12-1993, n. 537 .

- Per la regolarizzazione delle società di fatto o irregolari, cfr. art. 3, commi 73 e 75, legge 23-12-1996, n. 662, .

- Per le sanzioni in caso di omessa o incompleta dichiarazione di inizio, variazione o cessazione di attività, cfr. art. 5, comma 6, D.L.gs 18-12-1997, n. 471, .

2 PER MEMORIA:

- Per la dichiarazione di inizio attività da parte di produttori agricoli ed esercenti pesca marittima esonerati, cfr. art. 24, D.P.R. 30-12-1981, n. 793 .

3 PER MEMORIA:

- Per l' attribuzione del numero di codice fiscale, cfr. art. 4, D.P.R. 29-9-1973, n. 605 ; art. 2, D.M. 23-12-1976, art. 2, D.M. 19-7-1978, art. 2, D.M. 29-12-1979, art. 2, D.M. 20-12-1983, art. 2, D.M. 28-12-1990 e art. 1, D.M. 16-12-1994,.

Cfr. anche art. 3, D.M. 8-9-1989, .

4 PER MEMORIA:

- Per la validità delle dichiarazioni inoltrate a uno dei due uffici IVA di Roma non competente, nel periodo 1-1-1989 - 21-7-1990, cfr. art. 2, D.M. 14-7-1990.

- Per la validità delle dichiarazioni inoltrate ad uno dei due uffici IVA di Roma, per il periodo successivo al 5-4-1992, dai residenti nel comune di Fiumicino, cfr. art. 2, D.M. 4-7-1992, .

5 PER MEMORIA:

- Per l' indicazione in dichiarazione degli estremi delle attestazioni di versamento della tassa sulla partita IVA, cfr. art. 36, quarto comma, D.L. 30-12-1988, n. 550, non convertito in legge, e art. 36, quarto comma, D.L. 2-3-1989, n. 69 .e tariffa art. 88, D.P.R. 26-10-1972, n. 641, sostituita dal D.M. 20-8-1992 (ora tariffa art. 24, D.P.R. 26-10-1972, n. 641, sostituita dal D.M. 28-12-1995),

- Per l' esercizio dell' opzione da parte delle associazioni sportive dilettantistiche, cfr. art. 1, comma 1, legge 16-12-1991, n. 398 .

- Per il numero di conto corrente per il versamento della tassa di concessione governativa sulla partita IVA, cfr. art. 1, D.M. 5-5-1992,.

- Per l' imposta sostitutiva della tassa di concessione governativa sulla partita IVA, cfr. art. 1, D.L. 10-6-1994, n. 357, .

- Per l' esonero dalla tassa di concessione governativa sulla partita IVA per nuove iniziative produttive, cfr. art. 2, commi da 210 (testo originario) a 213, legge 23-12-1996, n. 662, .

- Per la delega ad emanare disposizioni per l' abrogazione della tassa di concessione governativa sulla partita IVA, cfr. art. 3, comma 143, lettera a), numero 4 e comma 144, legge 23-12-1996, n. 662, .

6 Cfr. legge 24-12-1954, n. 1228 e D.P.R. 30-5-1989, n. 223 .

7 PER MEMORIA:

- Per le comunicazioni nei casi di trasformazione, estinzione, anche per incorporazione o fusione di società od enti, cfr. D.M. 29-12-1977,.

- Per la trasmissione del questionario per l' elaborazione degli studi di settore contenente l' indicazione di un codice attività diverso da quello già comunicato, cfr. art. 3, comma 121, legge 23-12-1996, n. 662, .

8 Cfr. art. 45, secondo comma, del provvedimento modificativo .

9 PER MEMORIA:

- Per la regolarità di adempimenti effettuati anteriormente al 1-1-1982 in conformità all' art. 15, D.P.R. n. 793/1981, cfr. art. 8, D.P.R. 28-12-1982, n. 954 .

10 Per la decorrenza: cfr. art. 27, primo comma, del provvedimento modificativo .

11 Per la decorrenza: cfr. il provvedimento modificativo .

12 Modifica di identico contenuto, che pertanto si omette, a quella apportata dall' art. 5, primo comma, D.L. n. 953/1982 era stata apportata dal testo originario dell' art. 6, primo comma, dello stesso decreto .

13 Per la decorrenza: cfr. art. 3 del provvedimento modificativo .

 

 

TITOLO II

Obblighi dei contribuenti

Art. 35 bis - bis - Eredi del contribuente [1]

[1] Gli obblighi derivanti, a norma del presente decreto, dalle operazioni effettuate dal contribuente deceduto possono essere adempiuti dagli eredi, ancorché i relativi termini siano scaduti non oltre quattro mesi prima della data della morte del contribuente, entro i sei mesi da tale data (comma così sostituito [2] con effetto 1-1-1999, dall' art. 11, comma 1, lettera d), D.L.gs 9-7-1997, n. 241).

[2] Resta ferma la disciplina stabilita dal presente decreto per le operazioni effettuate, anche ai fini della liquidazione dell' azienda, dagli eredi dell' imprenditore (articolo aggiunto [3] dall' art. 1, D.P.R. 29-1-1979, n. 24).

Note:

1 PER MEMORIA:

- Per la definizione delle pendenze tributarie cfr. artt. 44 e seguenti, legge 30-12-1991, n. 413, .

- Per la presentazione della dichiarazione integrativa per la definizione delle pendenze tributarie, cfr. artt. 49 e seguenti, legge 30-12-1991, n. 413, .

- Per l' applicabilità delle disposizioni sulla definizione delle pendenze tributarie da parte di curatori e amministratori di eredità, cfr. art. 61, comma 2, legge 30-12-1991, n. 413, .

- Per l' inapplicabilità delle disposizioni per la definizione delle pendenze tributarie, cfr. art. 65, legge 30-12-1991, n. 413, .

2 La disposizione si applica dalle dichiarazioni presentate a decorrere dal 1° gennaio 1999.

Cfr. art. 12, comma 1, del provvedimento modificativo .

3 Per la decorrenza: cfr. art. 3 del provvedimento modificativo .

 

 

TITOLO II

Obblighi dei contribuenti

Art. 36 - Esercizio di più attività [1-2]

Testo in vigore dal 1° gennaio 2000

Testo risultante dopo le modifiche apportate dall'art. 19, comma 4, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 60

[1] Nei confronti dei soggetti che esercitano più attività l' imposta si applica unitariamente e cumulativamente per tutte le attività, con riferimento al volume di affari complessivo, salvo quanto stabilito nei successivi commi.

[2] Se il soggetto esercita contemporaneamente imprese e arti o professioni l' imposta si applica separatamente per l' esercizio di imprese e per l' esercizio di arti o professioni, secondo le rispettive disposizioni e con riferimento al rispettivo volume d' affari.

[3] I soggetti che esercitano più imprese o più attività nell' ambito della stessa impresa, ovvero più arti o professioni, hanno facoltà di optare per l' applicazione separata dell' imposta relativamente ad alcuna delle attività esercitate, dandone comunicazione all' Ufficio nella dichiarazione relativa all' anno precedente o nella dichiarazione di inizio dell' attività. In tal caso la detrazione di cui all' art. 19 spetta a condizione che l' attività sia gestita con contabilità separata ed è esclusa, in deroga a quanto stabilito nell' ultimo comma, per l' imposta relativa ai beni non ammortizzabili utilizzati promiscuamente. L' opzione ha effetto fino a quando non sia revocata e in ogni caso per almeno un triennio. Se nel corso di un anno sono acquistati beni ammortizzabili la revoca non è ammessa fino al termine del periodo di rettifica della detrazione di cui all' art. 19-bis. La revoca deve essere comunicata all' Ufficio nella dichiarazione annuale ed ha effetto dall' anno in corso [3]. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai soggetti che effettuano sia locazioni, esenti da imposta, di fabbricati o porzioni di fabbricato a destinazione abitativa che comportano la riduzione della percentuale di detrazione a norma dell' articolo 19, comma 5, e dell' articolo 19-bis, sia locazioni di altri fabbricati o di altri immobili, con riferimento a ciascuno di tali settori di attività [4-5].

[4] L' imposta si applica in ogni caso separatamente, secondo le rispettive disposizioni e con riferimento al volume d' affari di ciascuna di esse, per le attività di commercio al minuto di cui al terzo comma dell' art. 24, comprese le attività ad esse accessorie e quelle non rientranti nell' attività propria dell' impresa, nonché per le attività di cui all' art. 34, fermo restando il disposto dei commi secondo e terzo dello stesso articolo e per quelle di cui all'articolo 74, sesto comma [6-7], per le quali la detrazione prevista dall' art. 19 sia applicata forfettariamente e per quelle di cui al comma 5 dell'articolo 74-quater [8] (comma così sostituito, con effetto 1-1-1981 [9], dall' art. 15, D.P.R. 30-12-1980, n. 897).

[5] In tutti i casi nei quali l' imposta è applicata separatamente per una determinata attività la detrazione di cui all' art. 19, se ridotta ai sensi del terzo comma dello stesso articolo ovvero se applicata forfettariamente, è ammessa per l' imposta relativa ai beni e ai servizi utilizzati promiscuamente, nei limiti della parte imputabile all' esercizio dell' attività stessa; i passaggi di servizi all' attività soggetta a detrazione ridotta o forfettaria costituiscono prestazioni di servizio ai sensi dell' art. 3 e si considerano effettuati, in base al loro valore normale, nel momento in cui sono resi. Per i passaggi interni dei beni tra attività separate si applicano le disposizioni degli artt. 21 e seguenti, con riferimento al loro valore normale, e le annotazioni di cui agli artt. 23 e 25 devono essere eseguite nello stesso mese. Per i passaggi dei beni all' attività di commercio al minuto di cui al terzo comma dell' art. 24 e per quelli da questa ad altra attività, l' imposta non è dovuta, ma i passaggi stessi devono essere annotati in base al corrispettivo di acquisto dei beni, entro il giorno non festivo successivo a quello del passaggio. Le annotazioni devono essere eseguite, distintamente in base all' aliquota applicabile per le relative cessioni, nei registri di cui agli artt. 23, 24 e 25, ovvero in apposito registro tenuto a norma dell' art. 39. La dichiarazione annuale deve essere presentata su un unico modello per tutte le attività secondo le modalità stabilite nel decreto di cui al primo comma dell' art. 28 e i versamenti di cui agli artt. 27, 30 e 33 devono essere eseguiti per l' ammontare complessivo dovuto, al netto delle eccedenze detraibili (comma così sostituito, con effetto 1-1-1981 [9], dall' art. 15, D.P.R. 30-12-1980, n. 897).

(Articolo così sostituito [10] dall' art. 1, D.P.R. 29-1-1979, n. 24).

Note:

1 PER MEMORIA:

- Per i gestori dei posti telefonici pubblici, cfr. art. 3, secondo comma, D.M. 13-3-1973 e art. 3, secondo comma, D.M. 13-4-1978.

- Per le violazioni commesse ante 1-1-1981, cfr. art. 27, D.P.R. 30-12-1980, n. 897 .

- Per gli adempimenti da parte delle società di fatto anteriormente alla loro regolarizzazione, cfr. art. 2, secondo comma, legge 23-12-1982, n. 947 .

- Per la disciplina tributaria delle associazioni sportive dilettantistiche, cfr. art. 2, comma 1, legge 16-12-1991, n. 398 .

- Per la disciplina tributaria delle associazioni senza fini di lucro e delle pro loco, cfr. art. 9-bis, D.L. 30-12-1991, n. 417, .

- Per la regolarizzazione delle società di fatto o irregolari, cfr. art. 3, commi 73 e 75, legge 23-12-1996, n. 662, .

- Per la disciplina tributaria degli esercenti attività spettacolistiche, cfr. art. 7, comma 2, e art. 11, comma 2, D.P.R. 30 dicembre 1999, n. 544 .

2 PER MEMORIA:

- Per le modifiche apportate al presente articolo, con effetto1° gennaio 2000, cfr. art. 19, comma 4, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 60 .

3 PER MEMORIA:

- Per il regolamento recante norme di riordino della disciplina delle opzioni, cfr. artt. 1 e seguenti, D.P.R. 10-11-1997, n. 442, .

4 Il periodo riportato in corsivo è stato aggiunto dall'art. 3, comma 1, lettera b), D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 422.

La disposizione si applica alle operazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 1998. Cfr. art. 3, comma 3, del provvedimento modificativo .

5 PER MEMORIA:

- Per la facoltà di avvalersi in sede di dichiarazione annuale delle presenti disposizioni, cfr. art. 3, comma 3, del provvedimento modificativo .

6 Le parole riportate in corsivo sono state così sostituite dall'art. 19, comma 4, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 60.

7 La disposizione si applica dal 1° gennaio 2000. Cfr. art. 22, comma 1, del provvedimento modificativo .

8 Le parole riportate in corsivo sono state aggiunte dall'art. 19, comma 4, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 60.

9 Cfr. art. 45, secondo comma, del provvedimento modificativo .

10 Per la decorrenza: cfr. art. 3 del provvedimento modificativo e art. 9, D.L. 30-12-1979, n. 660 .

 

 

TITOLO II

Obblighi dei contribuenti

Art. 36 bis - Dispensa da adempimenti per le operazioni esenti [1]

[1] Il contribuente che ne abbia data preventiva comunicazione all' Ufficio [1] è dispensato dagli obblighi di fatturazione e di registrazione relativamente alle operazioni esenti da imposta ai sensi dell' art. 10, tranne quelle indicate ai nn. 11), 18) e 19) dello stesso articolo, fermi restando l' obbligo di fatturazione e registrazione delle altre operazioni eventualmente effettuate, l' obbligo di registrazione degli acquisti e gli altri obblighi stabiliti dal presente decreto, ivi compreso l' obbligo di rilasciare la fattura quando sia richiesta dal cliente (comma così sostituito [2] dall' art. 9, D.P.R. 31-3-1979, n. 94).

[2] Nell' ipotesi di cui al precedente comma il contribuente non è ammesso a detrarre dall' imposta eventualmente dovuta quella relativa agli acquisti e alle importazioni e deve presentare la dichiarazione annuale, compilando l' elenco dei fornitori, ancorché non abbia effettuato operazioni imponibili (comma così sostituito, con effetto 1-1-1982 [3], dall' art. 16, D.P.R. 30-12-1980, n. 897).

[3] La comunicazione di avvalersi della dispensa dagli adempimenti relativi alle operazioni esenti dev' essere fatta nella dichiarazione annuale relativa all' anno precedente o nella dichiarazione di inizio dell' attività ed ha effetto fino a quando non sia revocata e in ogni caso per almeno un triennio. La revoca deve essere comunicata all' Ufficio nella dichiarazione annuale ed ha effetto dall' anno in corso [4] (articolo aggiunto [5] dall' art. 1, D.P.R. 29-1-1979, n. 24).

Note:

1 PER MEMORIA:

- Per l' indicazione del numero di partita IVA, cfr. art. 6, secondo comma, D.L. 23-12-1976, n. 852 .

- Per gli adempimenti da parte delle società di fatto anteriormente alla loro regolarizzazione, cfr. art. 2, secondo comma, legge 23-12-1982, n. 947 .

- Per la disciplina tributaria delle associazioni sportive dilettantistiche, cfr. art. 2, comma 1, legge 16-12-1991, n. 398 .

- Per la disciplina tributaria delle associazioni senza fini di lucro e delle pro loco, cfr. art. 9-bis, D.L. 30-12-1991, n. 417, .

- Per la regolarizzazione delle società di fatto o irregolari, cfr. art. 3, commi 73 e 75, legge 23-12-1996, n. 662, .

- Per la disciplina tributaria degli esercenti attività spettacolistiche, cfr. art. 7, comma 2, e art. 11, comma 2, D.P.R. 30 dicembre 1999, n. 544 .

2 Per la decorrenza: cfr. art. 3, D.P.R. 29-1-1979, n. 24 .

3 Cfr. art. 45, terzo comma, del provvedimento modificativo .

4 PER MEMORIA:

- Per il regolamento recante norme di riordino della disciplina delle opzioni, cfr. artt. 1 e seguenti, D.P.R. 10-11-1997, n. 442, .

5 Per la decorrenza: cfr. art. 3 del provvedimento modificativo .

 

 

TITOLO II

Obblighi dei contribuenti

Art. 37 - Presentazione delle dichiarazioni [1] ( abrogato )

 

(Articolo abrogato [2] dall'art. 9, comma 9, D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322).

Note:

1 PER MEMORIA:

- Per la disciplina applicabile dal 22 settembre 1998, cfr. art. 1, commi 3 e 4, art. 2, commi 7, 8 e 9, art. 3 e art. 8, comma 6, D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 .

2 La disposizione si applica dal 22 settembre 1998.

Cfr. il provvedimento modificativo .

 

 

TITOLO II

Obblighi dei contribuenti

Art. 38 - Esecuzione dei versamenti [1]

[1] I versamenti previsti dagli artt. 27, 30 e 33 devono essere eseguiti al competente Ufficio dell' imposta sul valore aggiunto mediante delega del contribuente ad una delle aziende di credito di cui all' art. 54 del regolamento per l' amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con RD 23-5-1924, n. 827 [2], ovvero ad una delle casse rurali e artigiane di cui al RD 26-8-1937, n. 1706 [3-4], modificato con la legge 4-8-1955, n. 707, avente un patrimonio non inferiore a lire cento milioni. La delega deve essere rilasciata presso una qualsiasi dipendenza dell' azienda delegata sita nel territorio dello Stato [5-6-7] (comma così sostituito [8], dall' art. 5, primo comma, D.L. 30-12-1982, n. 953) [9].

[2] L' azienda delegata deve rilasciare al contribuente una attestazione recante l' indicazione dell' importo dell' ordine di versamento e della data in cui lo ha ricevuto e l' impegno di effettuare il versamento all' Ufficio per conto del contribuente entro il quinto giorno successivo. La delega è irrevocabile ed ha effetto liberatorio per il delegante.

[3] Le caratteristiche e le modalità di rilascio dell' attestazione, nonché le modalità per l' esecuzione dei versamenti agli Uffici dell' imposta sul valore aggiunto, per la trasmissione dei relativi dati e documenti all' amministrazione e per i relativi controlli sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro [10].

[4] I versamenti diversi da quelli indicati nel primo comma devono essere eseguiti direttamente all' Ufficio dell' imposta sul valore aggiunto o in contanti o mediante assegni circolari non trasferibili [11] intestati all' Ufficio stesso o mediante altri titoli di credito bancario o postali a copertura garantita [12]. Il versamento mediante assegni circolari o titoli bancari o postali può essere eseguito anche a mezzo posta con lettera raccomandata, nella quale deve essere specificata la causale del versamento. L' Ufficio rilascia quietanza nelle forme e con le modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze [13] anche in deroga alle disposizioni contenute negli artt. 238 e 240 del regolamento per l' amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con RD 23-5-1924, n. 827 [14] (articolo così sostituito [15] dall' art. 1, D.P.R. 29-1-1979, n. 24).

Note:

1 PER MEMORIA:

- Per i pagamenti mediante delega alle aziende di credito e alle casse rurali ed artigiane, cfr. art. 12, legge 12-11-1976, n. 751, .

- Per gli adempimenti da parte delle società di fatto anteriormente alla loro regolarizzazione, cfr. art. 2, secondo comma, legge 23-12-1982, n. 947 .

- Per la delega al Governo per l' istituzione e la disciplina del servizio di riscossione dei tributi, cfr. legge 4-10-1986, n. 657 .

- Per la riscossione coattiva tramite i concessionari del Servizio centrale della riscossione, cfr. artt. 2 e 67, D.P.R. 28-1-1988, n. 43, .

- Per il versamento, da parte delle aziende di credito, in apposita contabilità speciale, cfr. art. 1, secondo comma, D.L. 11-4-1989, n. 125 .

- Per i versamenti dell' imposta liquidata nel mese di novembre 1990, cfr. art. 1, comma 3, D.L. 27-12-1990, n. 411, non convertito in legge, .

- Per il versamento dell' imposta dovuta da imprese di trasporto a fune che hanno fruito della sospensione dei termini, cfr. D.M. 28-12-1990,.

- Per il versamento dell' imposta da parte di soggetti domiciliati nelle province di Trieste, Gorizia e Udine che hanno fruito della sospensione, cfr. art. 5, D.L. 22-11-1991, n. 369 e art. 1, D.M. 5-6-1992, .

- Per la disciplina tributaria delle associazioni sportive dilettantistiche, cfr. art. 2, comma 1, legge 16-12-1991, n. 398 .

- Per l' istituzione del conto fiscale per contribuenti titolari di reddito d' impresa o di lavoro autonomo, cfr. art. 78, commi da 27 a 38, legge 30-12-1991, n. 413, .

- Per la disciplina tributaria delle associazioni senza fini di lucro e delle pro loco, cfr. art. 9-bis, D.L. 30-12-1991, n. 417, .

- Per la disciplina delle operazioni intracomunitarie, cfr. art. 49, D.L. 31-12-1992, n. 513, art. 49, D.L. 2-3-1993, n. 47, art. 49, D.L. 28-4-1993, n. 131, art. 49, D.L. 30-6-1993, n. 213, non convertiti in legge e art. 49, D.L. 30-8-1993, n. 331, .

- Per l' impignorabilità delle entrate tributarie, cfr. art. 5, D.L. 27-12-1994, n. 719, art. 5, D.L. 25-2-1995, n. 48, art. 5, D.L. 29-4-1995, n. 132, non convertiti in legge, .

- Per la regolarizzazione delle società di fatto o irregolari, cfr. art. 3, commi 73 e 75, legge 23-12-1996, n. 662, .

- Per le modifiche alla disciplina dei servizi autonomi di cassa, cfr. art. 3, comma 138, legge 23-12-1996, n. 662 e artt. 2 e 4, D.L.gs 9-7-1997, n. 237, .

2 Nella norma citata sono nominati gli istituti di credito di diritto pubblico e le banche di interesse nazionale, nonché le aziende di credito ordinario aventi un determinato patrimonio, le Casse di risparmio, particolari Monti di credito su pegno e le Banche popolari aventi un determinato patrimonio.

Per l' imposta sul valore aggiunto non risulta emanato alcun elenco delle aziende di credito di cui all' art. 54, RD 23-5-1924, n. 827.

Agli effetti delle imposte sui redditi, l' elenco delle aziende di credito di cui all' art. 54, RD 23-5-1924, n. 827 è contenuto nella comunicazione della Banca d' Italia n. 024678 del 23-2-1976 il cui testo è riportato nell' Appendice di questo Codice.

3 Trattasi del decreto che ha approvato il Testo unico delle leggi sulle Casse rurali ed artigiane, pubblicato nella GU n. 238 del 12-10-1937.

4 La disciplina prevista dalla presente disposizione è stata abrogata, con effetto 1-1-1994, dall' art. 161, comma 1, D.L.gs 1-9-1993, n. 385.

Cfr. ora: artt. 28 e segg. del provvedimento modificativo, .

5 Le parole riportate in corsivo sono state coì s sostituite dall' art. 36, comma 14, D.L. 30-8-1993, n. 331.

Per la decorrenza: cfr. il provvedimento modificativo .

6 Modifica di identico contenuto, che pertanto si omette, a quella apportata dal D.L. n. 331/1993 era stata apportata dall' art. 36, comma 14, D.L. 28-4-1993, n. 131 e dall' art. 36, comma 13, D.L. 30-6-1993, n. 213, non convertiti in legge, .

7 PER MEMORIA:

- Per l' adeguamento dei modelli di delega, cfr. art. 36, comma 15, D.L. 28-4-1993, n. 131, art. 36, comma 14, D.L. 30-6-1993, n. 213, non convertiti in legge e art. 36, comma 15, D.L. 30-8-1993, n. 331, .

8 Per la decorrenza: cfr. il provvedimento modificativo .

9 Modifica di identico contenuto, che pertanto si omette, a quella apportata dall' art. 5, primo comma, D.L. n. 953/1982 era stata apportata dal testo originario dell' art. 6, primo comma, dello stesso decreto .

10 Cfr. D.M. 30-3-1978, D.M. 24-1-1980, D.M. 24-2-1983, D.M. 17-5-1985, D.M. 22-4-1989, D.M. 22-11-1991,.

Cfr. anche D.M. 14-1-1988, n. 156 e D.M. 16-10-1996, .

11 PER MEMORIA:

- Per le caratteristiche dell' assegno non trasferibile, cfr. D.M. 27-11-1972 .

12 PER MEMORIA:

- Per le modalità di pagamento dell' imposta mediante assegni postali, cfr. D.M. 15-12-1972 .

13 Cfr. D.M. 18-9-1978 e D.M. 24-2-1983 .

14 PER MEMORIA:

- Per la regolarizzazione degli elenchi riepilogativi CE, cfr. art. 35, D.L. 23-2-1995, n. 41, .

15 Per la decorrenza: cfr. art. 3 del provvedimento modificativo .

 

 

TITOLO II

Obblighi dei contribuenti

Art. 38 bis - Esecuzione dei rimborsi [1-2]

Testo in vigore dal 24 dicembre 1998

[1] I rimborsi previsti nell' articolo 30 sono eseguiti su richiesta fatta in sede di dichiarazione annuale, entro tre mesi dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione prestando, contestualmente all' esecuzione del rimborso e per una durata pari al periodo mancante al termine di decadenza dell' accertamento [3-4], cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, ovvero fideiussione rilasciata da un' azienda o istituto di credito, comprese le casse rurali e artigiane indicate nel primo comma dell' articolo 38, o da una impresa commerciale che a giudizio dell' Amministrazione finanziaria offra adeguate garanzie di solvibilità o mediante polizza fideiussoria rilasciata da un istituto o impresa di assicurazione [6] [5]. Per le piccole e medie imprese, definite secondo i criteri stabiliti dai decreti del Ministro dell' industria, del commercio e dell' artigianato del 18-9-1997 e del 27-10-1997, di adeguamento alla nuova disciplina comunitaria, dette garanzie possono essere anche prestate, dai consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi di cui all' articolo 29 della legge 5-10-1991, n. 317 , iscritti nell' apposita sezione dell' elenco previsto dall' articolo 106 del decreto legislativo 1-9-1993, n. 385 [7], con le modalità e criteri di solvibilità stabiliti con decreto del Ministro delle finanze [8]. Per i gruppi di società, con patrimonio risultante dal bilancio consolidato superiore a 500 miliardi di lire, la garanzia può essere prestata mediante la diretta assunzione da parte della società capogruppo o controllante di cui all' articolo 2359 del codice civile della obbligazione di integrale restituzione della somma da rimborsare, comprensiva dei relativi interessi, all' Amministrazione finanziaria, anche per il caso di cessione della partecipazione nella società controllata o collegata. In ogni caso la società capogruppo o controllante deve comunicare in anticipo all' Amministrazione finanziaria l' intendimento di cedere la partecipazione nella società controllata o collegata. La garanzia concerne anche crediti relativi ad annualità precedenti maturati nel periodo di validità della garanzia stessa. Dall' obbligo di prestazione delle garanzie sono esclusi i soggetti cui spetta un rimborso di imposta di importo non superiore a lire 10 milioni [9]. Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi in ragione del 9 per cento annuo [10], con decorrenza dal novantesimo giorno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, non computando il periodo intercorrente tra la data di notifica della richiesta di documenti e la data della loro consegna, quando superi quindici giorni. I rimborsi previsti nell' articolo 30 possono essere richiesti, utilizzando apposita dichiarazione redatta su modello approvato con decreto dirigenziale contenente i dati che hanno determinato l' eccedenza di credito, a decorrere da primo febbraio dell' anno successivo a quello di riferimento; in tal caso i rimborsi sono eseguiti entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione, che vale come dichiarazione annuale limitatamente ai dati in essa indicati, con le modalità stabilite dal presente articolo e, agli effetti del computo degli interessi, si tiene conto della data di presentazione della dichiarazione stessa. I rimborsi di cui al presente comma possono essere richiesti con apposita istanza, anche ai competenti concessionari della riscossione secondo le modalità stabilite dall' articolo 78, commi 27 e seguenti, della legge 30-12-1991, n. 413 , e dai relativi regolamenti di attuazione [11] (comma così sostituito [12] dall' art. 4, comma 1, lettera c), D.L. 27-4-1990, n. 90) [13].

[2] Il contribuente può ottenere il rimborso in relazione a periodi inferiori all' anno, prestando le garanzie indicate nel comma precedente, nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) del terzo comma dell' articolo 30 [14] (comma così sostituito [12] dall' art. 4, comma 1, lettera c), D.L. 27-4-1990, n. 90) [13].

[3] Quando sia stato constatato nel relativo periodo di imposta uno dei reati di cui all' articolo 4, primo comma, n. 5), del decreto-legge 10-7-1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7-8-1982, n. 516, l' esecuzione dei rimborsi prevista nei commi precedenti è sospesa, fino a concorrenza dell' ammontare dell' imposta sul valore aggiunto indicata nelle fatture o in altri documenti illecitamente emessi od utilizzati, fino alla definizione del relativo procedimento penale (comma così sostituito [12] dall' art. 4, comma 1, lettera c), D.L. 27-4-1990, n. 90) [13].

[4] Ai rimborsi previsti nei commi precedenti e al pagamento degli interessi provvede il competente ufficio utilizzando i fondi della riscossione, eventualmente aumentati delle somme riscosse da altri uffici dell' imposta sul valore aggiunto. Ai fini della formazione della giacenza occorrente per l' effettuazione dei rimborsi è autorizzata dilazione per il versamento all' erario dell' imposta riscossa. Ai rimborsi può in ogni caso provvedersi con i normali stanziamenti di bilancio [15] (comma così sostituito [16], dall' art. 4, comma 1, lettera c), D.L. 27-4-1990, n. 90) [13].

[5] Con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro [17] sono stabiliti le modalità relative all' esecuzione dei rimborsi e le modalità ed i termini per la richiesta dei rimborsi relativi a periodi inferiori all' anno e per la loro esecuzione. Sono altresì stabiliti le modalità ed i termini relativi alla dilazione per il versamento all' Erario dell' imposta riscossa nonché le modalità relative alla presentazione della contabilità amministrativa e al trasferimento dei fondi tra i vari uffici.

[6] Se successivamente al rimborso viene notificato avviso di rettifica o accertamento il contribuente, entro sessanta giorni, deve versare all' Ufficio le somme che in base all' avviso stesso risultano indebitamente rimborsate, insieme con gli interessi del 12 per cento annuo [10-18] dalla data del rimborso, a meno che non presti la garanzia prevista nel secondo comma fino a quando l' accertamento sia divenuto definitivo.

[7] I rimborsi di cui all' articolo 30, terzo comma, lettere a), b) e d), sono eseguiti, senza prestazione delle garanzie previste nel presente articolo, quando concorrono le seguenti condizioni:

a) l'attività è esercitata dall'impresa da almeno cinque anni;

b) non sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica concernenti l'imposta dovuta o l'eccedenza detraibile, da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell'imposta dovuta o dell'eccedenza di credito dichiarate superiore:

1) al 10 per cento degli importi dichiarati se questi non superano cento milioni di lire;

2) al 5 per cento degli importi dichiarati se questi superano i cento milioni di lire ma non superano un miliardo di lire;

3) all'1 per cento degli importi dichiarati, o comunque a 100 milioni di lire, se gli importi dichiarati superano un miliardo di lire;

c) è presentata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a norma dell' articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che:

1) il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze dell'ultimo bilancio approvato, di oltre il 40 per cento; la consistenza degli immobili iscritti nell'attivo patrimoniale non si è ridotta, rispetto alle risultanze dell'ultimo bilancio approvato, di oltre il 40 per cento per cessioni non effettuate nella normale gestione dell'attività esercitata; l'attività stessa non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nel suddetto bilancio;

2) non risultano cedute, se la richiesta di rimborso è presentata da società di capitali non quotate nei mercati regolamentati, nell'anno precedente la richiesta, azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50 per cento del capitale sociale;

3) sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi (comma aggiunto [19] dall'art. 3, comma 1, lettera c), D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 422) .

[8] L'ammontare del rimborso erogabile senza garanzia non può eccedere il 100 per cento della media dei versamenti affluiti nel conto fiscale nel corso del biennio precedente (comma aggiunto [19] dall'art. 3, comma 1, lettera c), D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 422) .

(Articolo aggiunto [20] dall' art. 1, D.P.R. 29-1-1979, n. 24).

Note:

1 Fino al 31-3-1979 la materia regolamentata da questo articolo era disciplinata dall' art. 38 di questo decreto.

2 PER MEMORIA:

- Per le eccedenze di credito risultanti dalla dichiarazione delle società controllate e controllanti, cfr. art. 6, D.M. 13-12-1979.

- Per i provvedimenti in favore delle popolazioni della Campania e Basilicata colpite dal terremoto, cfr. art. 7, D.L. 5-12-1980, n. 799 .

- Per gli adempimenti da parte delle società di fatto anteriormente alla loro regolarizzazione, cfr. art. 2, secondo comma, legge 23-12-1982, n. 947 .

- Per il rimborso di tributi a favore di soggetti aventi il domicilio fiscale nel territorio della Regione Valle d' Aosta, cfr. art. 7, primo comma, legge 26-11-1981, n. 690 .

- Per il recupero di somme rimborsate per conto della regione Valle d' Aosta, cfr. art. 7, secondo comma, legge 26-11-1981, n. 690 .

- Per il rimborso dei crediti d' importo non superiore a lire 20.000, in essere al 1-1-1988, cfr. art. 10, D.L. 29-12-1987, n. 533, art. 7, D.L. 13-1-1988, n. 3, non convertiti in legge, e art. 6, legge 11-3-1988, n. 67 .

- Per i versamenti tramite i concessionari del Servizio centrale della riscossione, cfr. artt. 2 e 66, D.P.R. 28-1-1988, n. 43, abrogato .

- Per la cessione del credito risultante dalla dichiarazione annuale, cfr. art. 5, comma 4-ter, D.L. 14-3-1988, n. 70 .

- Per il prospetto da allegare alla dichiarazione con richiesta di rimborso, cfr. D.M. 29-12-1989 e D.M. 11-12-1990,.

- Per gli obblighi a carico della società bancaria conferitaria in caso di conferimento di istituti di credito di diritto pubblico, cfr. art. 7, comma 2-ter, legge 30-7-1990, n. 218, .

- Per gli interessi sui rimborsi relativi a periodi inferiori all' anno, cfr. art. 1, comma 14, D.L. 31-10-1991, n. 348, non convertito in legge e art. 1, comma 16, D.L. 30-12-1991, n. 417, .

- Per la disciplina tributaria delle associazioni sportive dilettantistiche, cfr. art. 2, comma 1, legge 16-12-1991, n. 398 .

- Per l' istituzione del conto fiscale per contribuenti titolari di reddito d' impresa o di lavoro autonomo, cfr. art. 78, commi da 27 a 38, legge 30-12-1991, n. 413, .

- Per l' erogazione dei rimborsi da parte dei concessionari del servizio della riscossione, cfr. art. 78, comma 37, legge 30-12-1991, n. 413 .

- Per la disciplina tributaria delle associazioni senza fini di lucro e delle pro loco, cfr. art. 9-bis, D.L. 30-12-1991, n. 417, .

- Per l' estinzione di crediti d' imposta mediante assegnazione di titoli di Stato, cfr. art. 1, commi da 1 a 5, D.L. 1-2-1992, n. 47, abrogato, D.M. 26-2-1992, art. 1, commi da 1 a 5, D.L. 26-3-1992, n. 244, art. 1, commi da 1 a 5, D.L. 26-5-1992, n. 298, e art. 1, commi da 1 a 5, D.L. 24-7-1992, n. 348, art. 10, commi 1 e 2, D.L. 24-11-1992, n. 455, non convertiti in legge, art. 10, commi 1 e 2, D.L. 23-1-1993, n. 16, art. 5, D.L. 25-1-1994, n. 57, non convertito in legge, art. 5, D.L. 23-3-1994, n. 192, non convertito in legge, art. 5, D.L. 23-5-1993, n. 307 e art. 1-bis, D.L. 13-12-1995, n. 526, .

- Per l' estinzione di crediti d' imposta mediante assegnazione di titoli di Stato per i contribuenti importatori dai Paesi CEE, cfr. art. 11, comma 2, D.L. 24-11-1992, n. 455, non convertito in legge, art. 11, comma 2, D.L. 23-1-1993, n. 16 e art. 3-bis, D.L. 28-6-1995, n. 250, .

- Per la disciplina della scissione di aziende o complessi aziendali, cfr. art. 16, commi 11, lettera a) e 12, legge 24-12-1993, n. 537 .

- Per i rimborsi nei confronti di intestatari di conto fiscale, cfr. artt. da 18 a 24, D.M. 28-12-1993, n. 567.

- Per la disciplina transitoria del conto fiscale, cfr. art. 14, comma 5, D.L. 30-12-1993, n. 553, art. 14, D.L. 28-2-1994, n. 138, non convertiti in legge e art. 14, D.L. 29-4-1994, n. 260, .

- Per gli immobili dei fondi d' investimento immobiliare chiusi, cfr. art. 15, comma 8, legge 25-1-1994, n. 86, .

- Per l' erogazione dei rimborsi, in via transitoria da parte degli Uffici, cfr. art. 11, commi 1 e 2, D.L. 18-3-1994, n. 184, art. 11, commi 1 e 2, D.L. 25-5-1994, n. 312, non convertiti in legge e art. 7, commi 1 e 2, D.L. 25-7-1994, n. 463, non convertiti in legge e art. 7, commi 1 e 2, D.L. 23-9-1994, n. 547, .

- Per l' inapplicabilità di queste disposizioni nei confronti dell' AIMA e dell' EIMA, cfr. art. 31, comma 4, legge 23-12-1994, n. 724, .

- Per l' accertamento con adesione per anni pregressi, cfr. art. 3, comma 2-bis, D.L. 30-9-1994, n. 564, .

- Per la regolarizzazione delle società di fatto o irregolari, cfr. art. 3, commi 73 e 75, legge 23-12-1996, n. 662, .

- Per il versamento rateale delle somme dovute per effetto dell' accertamento con adesione, cfr. art. 8, comma 2, D.L.gs 19-6-1997, n. 218, .

- Per le sanzioni applicabili in caso di richiesta di rimborso non dovuto o in misura eccedente, cfr. art. 5, comma 5, D.L.gs 18-12-1997, n. 471, .

3 Le parole riportate in corsivo sono state così sostituite, con effetto 1-1-1998, dall' art. 24, comma 22, legge 27-12-1997, n. 449.

4 Cfr. art. 65 del provvedimento modificativo .

5 PER MEMORIA:

- Per la costituzione di cauzioni con polizze fideiussorie, cfr. legge 10-6-1982, n. 348 .

6 PER MEMORIA:

- Per l'approvazione del modello di garanzia dei rimborsi, cfr. Decreto dirigenziale 20-2-1998, .

7 Trattasi di intermediari finanziari iscritti in un elenco tenuto dal Ministro del Tesoro.

8 Cfr. D.M. 22 settembre 1999, n. 366 .

9 I periodi riportati in corsivo sono stati così sostituiti, con effetto 1-1-1998, dall' art. 1, comma 1, lettera f), D.L.gs 23-3-1998, n. 56.

Cfr. art. 7 del provvedimento modificativo, .

10 PER MEMORIA:

- Per la misura del 6 per cento degli interessi dovuti dal 1-1-1994, cfr. art. 13, comma 2, D.L. 30-12-1993, n. 557, .

- Per la determinazione della misura degli interessi, cfr. art. 13, comma 3, D.L. 30-12-1993, n. 557, e l'art. 13, commi 1 e 2, legge 13 maggio 1999, n. 133 .

- Per la misura del 5 per cento degli interessi dovuti dal 1-1-1997, cfr. art. 3, comma 141, legge 23-12-1996, n. 662, .

11 I periodi riportati in corsivo sono stati aggiunti dall' art. 31, D.L.gs 9-7-1997, n. 241.

La disposizione si applica dal 12 agosto 1997.

Cfr. il provvedimento modificativo .

12 Per la decorrenza: cfr. art. 15 del provvedimento modificativo .

13 Modifica di identico contenuto, che pertanto si omette, a quella apportata dal D.L. n. 90/1990 era stata apportata dall' art. 3, comma 1, lettera c) e dall' art. 10, commi 1 e 2, D.L. 28-12-1989, n. 414 e dall' art. 4, comma 1, lettera c), D.L. 1-3-1990, n. 40, che non sono stati convertiti in legge, .

14 PER MEMORIA:

- Per i provvedimenti in favore delle popolazioni del Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto, cfr. art. 1, secondo comma, D.L. 22-12-1981, n. 790 e art. 5, comma 1-sexies, D.L. 30-12-1985, n. 791 .

15 PER MEMORIA:

- Per gli interessi sui rimborsi relativi agli anni 1986 e 1987, cfr. art. 1, comma 5, D.L. 1-2-1992, n. 47, abrogato, art. 1, comma 5, D.L. 26-3-1992, n. 244, art. 1, comma 5, D.L. 26-5-1992, n. 298, e art. 1, comma 5, D.L. 24-7-1992, n. 348, non convertiti in legge, .

16 La modifica si applica ai rimborsi dovuti dall'anno 1989.

Cfr. art. 14, comma 4, del provvedimento modificativo, .

17 Cfr. D.M. 23-7-1975 , nel testo modificato dal D.M. 15-2-1979.

18 L' Cfr. art. 7, comma 4, legge 11-3-1988, n. 67 aveva stabilito al 9 per cento la misura degli interessi dovuti dal 1-1-1988. Analoga disposizione era stata prevista dall' art. 5, comma 2, D.L. 29-12-1987, n. 533 e dall' art. 3, comma 2, D.L. 13-1-1988, n. 3 , non convertiti in legge.

.

19 La disposizione si applica a decorrere dal 24 dicembre 1998. Cfr. il provvedimento modificativo .

20 Per la decorrenza: cfr. art. 3 del provvedimento modificativo .

 

 

TITOLO II

Obblighi dei contribuenti

Art. 38 ter - Esecuzione dei rimborsi a soggetti non residenti [1]

Testo in vigore dal 1° gennaio 1999

Testo risultante dopo le modifiche apportate dall'art. 1, comma 1, D.M. 18 febbraio 1999

[1] I soggetti domiciliati e residenti negli Stati membri della Comunità Economica Europea, senza stabile organizzazione in Italia e senza rappresentante nominato ai sensi del secondo comma dell' art. 17, assoggettati all' imposta nello Stato in cui hanno il domicilio o la residenza, che non hanno effettuato operazioni in Italia, ad eccezione delle prestazioni di trasporto e relative prestazioni accessorie non imponibili ai sensi dell' art. 9, nonché delle prestazioni indicate all' art. 7, quarto comma, lettera d) [2], possono ottenere, in relazione a periodi inferiori all' anno, il rimborso dell' imposta, se detraibile a norma dell' art. 19, relativa ai beni mobili e ai servizi importati o acquistati, sempreché di importo complessivo non inferiore a duecento euro [3]. Se l' importo complessivo relativo ai periodi infrannuali risulta inferiore a duecento euro [3] il rimborso spetta annualmente, sempreché di importo non inferiore a venticinque euro [3-4].

[2] La disposizione del primo comma si applica, a condizione di reciprocità, anche agli operatori economici domiciliati e residenti in Stati non appartenenti alla Comunità economica europea, ma limitatamente all' imposta relativa agli acquisti e importazioni di beni e servizi inerenti alla loro attività (comma aggiunto [5] dall' art. 38, comma 1, legge 29-12-1990, n. 428).

[3] [6] Ai rimborsi previsti nei commi primo e secondo [7-5] provvede l' Ufficio provinciale dell' imposta sul valore aggiunto di Roma a norma del quarto comma dell' art. 38-bis, entro il termine di sei mesi dalla data di presentazione della richiesta. In caso di rifiuto, l' Ufficio provvede, entro il suddetto termine, alla notifica di apposito provvedimento motivato avverso il quale è ammesso ricorso secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario.

[4] Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi nella misura prevista al primo comma dell' articolo 38-bis, con decorrenza dal contottantesimo giorno successivo a quello in cui è stata presentata la richiesta di rimborso, non computando il periodo intercorrente tra la data di notifica della eventuale richiesta di documenti e la data della loro consegna, quando superi quindici giorni (comma aggiunto [8] dall' art. 26, comma 1, legge 6-2-1996, n. 52).

[5] [9] I soggetti che conseguono un indebito rimborso devono restituire all' Ufficio, entro sessanta giorni dalla notifica di apposito provvedimento, le somme indebitamente rimborsate e nei loro confronti si applica la pena pecuniaria [10] da due a quattro volte la somma rimborsata. L' Ufficio, se ritiene fraudolenta la domanda, sospende ogni ulteriore rimborso al soggetto interessato fino a quando non sia restituita la somma indebitamente rimborsata e pagata la relativa pena pecuniaria [10].

[6] [9] Con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro [11], da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto [12], sono stabilite le modalità e i termini relativi all' esecuzione dei rimborsi, le modalità e i termini per la richiesta degli stessi, nonché le prescrizioni relative al coordinamento tra i vari Uffici IVA ai fini del controllo dei rimborsi. Sono altresì stabiliti le modalità ed i termini relativi alla dilazione per il versamento all' Erario dell' imposta riscossa, nonché le modalità relative alla presentazione della contabilità amministrativa e al trasferimento dei fondi tra i vari Uffici. Alle disposizioni relative alle modalità ed ai termini anzidetti possono essere apportate integrazioni e correzioni con successivi decreti.

[7] [9] L' adeguamento degli ammontari di riferimento previsti nel primo comma è disposto, con successivi decreti del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro [13] da emanarsi entro il 31 gennaio, quando il mutamento del tasso di conversione dell' unità di conto europea sia variata, alla data del 31 dicembre dell' anno precedente, di oltre il dieci per cento rispetto a quello di cui si è tenuto conto nell' ultima determinazione degli ammontari di riferimento (articolo aggiunto, con effetto 1-1-1981 [14], dall' art. 16, primo comma, D.P.R. 30-12-1981, n. 793).

Note:

1 PER MEMORIA:

- Per gli adempimenti da parte delle società di fatto anteriormente alla loro regolarizzazione, cfr. art. 2, secondo comma, legge 23-12-1982, n. 947 .

- Per il rimborso dell' imposta relativo alle cessioni intracomunitarie di prodotti agricoli, cfr. art. 51, comma 3, D.L. 31-12-1992, n. 513, art. 51, comma 3, D.L. 2-3-1993, n. 47, art. 51, comma 3, D.L. 28-4-1993, n. 131, e art. 51, comma 3, D.L. 30-6-1993, n. 213, non convertiti in legge e art. 51, testo originario comma 3, D.L. 30-8-1993, n. 331 .

2 Le parole riportate in corsivo sono state così sostituite dall' art. 2, comma 1, lettera g), legge 18-2-1997, n. 28.

Per la decorrenza: cfr. il provvedimento modificativo .

3 Importo così stabilito, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall'art. 1, comma 1, D.M. 18 febbraio 1999.

4 PER MEMORIA:

- Per l' applicabilità di queste disposizioni in caso di prestazioni di trasporto intracomunitarie, cfr. art. 59 D.L. 31-12-1992, n. 513, art. 59, D.L. 2-3-1993, n. 47, art. 59, D.L. 28-4-1993, n. 131, art. 59, D.L. 30-6-1993, n. 213, non convertiti in legge e art. 59, D.L. 30-8-1993, n. 331 .

5 Per la decorrenza: cfr. art. 73 del provvedimento modificativo .

6 Per effetto delle modifiche apportate dalla legge n. 428/1990, che ha aggiunto un comma dopo il primo, i commi hanno cambiato numerazione.

7 Le parole riportate in corsivo sono state così sostituite dall' art. 38, comma 2, legge 29-12-1990, n. 428.

8 La legge n. 52/1996 è stata pubblicata nella GU n. 34 del 10-2-1996, supplemento ordinario n. 24.

9 Per effetto delle modifiche apportate dalla legge n. 52/1996, che ha aggiunto un comma dopo il terzo, i commi hanno cambiato numerazione.

10 Il riferimento alle pene pecuniarie e alle soprattasse è stato sostituito, con effetto 1° aprile 1998, con la sanzione pecuniaria, a norma dell' art. 26, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 .

11 Cfr. D.M. 20-5-1982 .

12 Leggasi: dalla data di entrata in vigore del D.P.R. 30-12-1981, n. 793 (ndr).

13 Cfr. D.M. 30-3-1988

14 Cfr. art. 27, secondo comma, del provvedimento modificativo .

 

 

TITOLO II

Obblighi dei contribuenti

Art. 38 quater - Sgravio dell' imposta per i soggetti domiciliati e residenti fuori della Comunità europea [1]

[1] Le cessioni a soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunità europea di beni per un complessivo importo, comprensivo dell' imposta sul valore aggiunto, comprensivo dell' imposta sul valore aggiunto, superiore a lire 300 mila destinati all' uso personale o familiare, da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio doganale della Comunità medesima, possono essere effettuate senza pagamento dell' imposta. Tale disposizione si applica a condizione che sia emessa fattura a norma dell' articolo 21, recante anche l' indicazione degli estremi del passaporto o di altro documento equipollente e che i beni siano trasportati fuori della Comunità entro il terzo mese successivo a quello di effettuazione dell' operazione. L' esemplare della fattura consegnato al cessionario deve essere restituito al cedente, vistato dall' ufficio doganale di uscita dalla Comunità, entro il quarto mese successivo all' effettuazione della operazione; in caso di mancata restituzione, il cedente deve procedere alla regolarizzazione della operazione a norma dell' articolo 26, primo comma, entro un mese dalla scadenza del suddetto termine.

[2] Per le cessioni di cui al comma 1, per le quali il cedente non si sia avvalso della facoltà ivi prevista, il cessionario ha diritto al rimborso dell' imposta pagata per rivalsa a condizione che i beni siano trasportati fuori della Comunità entro il terzo mese successivo a quello della cessione e che restituisca al cedente l' esemplare della fattura vistata dall' ufficio doganale entro il quarto mese successivo a quello di effettuazione dell' operazione. Il rimborso è effettuato dal cedente il quale ha diritto di recuperare l' imposta mediante annotazione della corrispondente variazione nel registro di cui all' articolo 25 (articolo così sostituito [2] dall' art. 1, comma 1, lettera a), legge 18-2-1997, n. 28).

Note:

1 PER MEMORIA:

- Per gli adempimenti da parte delle società di fatto anteriormente alla loro regolarizzazione, cfr. art. 2, secondo comma, legge 23-12-1982, n. 947 .

- Per il regime speciale per beni usati, oggetti d' arte, di antiquariato o da collezione, cfr. artt. 36 e 37, comma 1, D.L. 23-2-1995, n. 41, .

2 Per la decorrenza: cfr. il provvedimento modificativo .

 

 

TITOLO II

Obblighi dei contribuenti

Art. 39 - Tenuta e conservazione dei registri e dei documenti [1]

[1] I registri previsti dal presente decreto, compresi i bollettari di cui all' art. 32, devono essere numerati e bollati ai sensi dell' art. 2215 del Codice civile , in esenzione dai tributi di bollo e di concessione governativa e devono essere tenuti a norma dell' art. 2219 del Codice civile [2]. La numerazione e la bollatura possono essere eseguite anche dall' Ufficio dell' imposta sul valore aggiunto o dall' Ufficio del registro. Se la numerazione e la bollatura non sono state effettuate dall' Ufficio dell' imposta sul valore aggiunto competente l' Ufficio o il notaio che le ha eseguite deve entro trenta giorni darne comunicazione all' Ufficio dell' imposta sul valore aggiunto competente. E' ammesso l' impiego di schedari a fogli mobili o tabulati di macchine elettrocontabili secondo modalità previamente approvate dalla Amministrazione finanziaria su richiesta del contribuente [3-4] (comma così sostituito, con effetto 1-1-1975 [5], dall' art. 1 D.P.R. 23-12-1974, n. 687).

[2] I contribuenti hanno facoltà di sottoporre alla numerazione e alla bollatura un solo registro destinato a tutte le annotazioni prescritte dagli artt. 23, 24 e 25, a condizione che nei registri previsti da tali articoli siano indicati, per ogni singola annotazione, i numeri della pagina e della riga della corrispondente annotazione nell' unico registro numerato e bollato.

[3] I registri, i bollettari, gli schedari e i tabulati nonché le fatture, le bollette doganali e gli altri documenti previsti dal presente decreto [6] devono essere conservati a norma dell' art. 22 del D.P.R. 29-9-1973, n. 600 [4-7] (comma così modificato [8] dall' art. 7, comma 4, D.L. 10-6-1994, n. 357) [5].

Note:

1 PER MEMORIA:

- Per la tenuta e la conservazione dei bollettari previsti per gli artisti e professionisti, cfr. artt. 1 e 3, D.M. 31-10-1974.

- Per le operazioni effettuate da imprese a mezzo di sedi secondarie che non provvedono direttamente all' emissione della fattura, per le cessioni di beni inerenti a contratti estimatori e per i passaggi di beni dal committente al commissionario, cfr. D.M. 18-11-1976.

- Per le annotazioni relative ai documenti di accompagnamento dei beni viaggianti, cfr. art. 10, terzo e quarto comma, D.M. 29-11-1978,.

- Per la tenuta e conservazione del registro di prima nota da parte dei commercianti autorizzati alla vendita al minuto in locali aperti al pubblico, cfr. artt. 1 e 2, D.M. 19-6-1979,.

- Per le sanzioni penali per omessa o irregolare tenuta delle scritture contabili, cfr. art. 1, D.L. 10-7-1982, n. 429, .

- Per gli adempimenti da parte delle società di fatto anteriormente alla loro regolarizzazione, cfr. art. 2, secondo comma, legge 23-12-1982, n. 947 .

- Per la tenuta e conservazione dei documenti previsti per il settore vitivinicolo, cfr. art. 2, comma 3, D.M. 20-4-1990, n. 184 e art. 3, comma 2, D.M. 19-12-1994, n. 768 .

- Per l' esonero dalla tenuta del registro giornaliero delle somme ricevute in deposito degli esercenti la professione notarile, forense e di commercialista, cfr. art. 3, comma 1, D.M. 20-12-1990.

- Per la tenuta e conservazione delle fatture da parte delle associazioni sportive dilettantistiche, cfr. art. 2, commi 1 e 4, legge 16-12-1991, n. 398 .

- Per i compiti svolti dai Centri di assistenza fiscale, cfr. art. 78, commi da 1 a 8, legge 30-12-1991, n. 413 e artt. 32 e seguenti, D.Lgs 9 luglio 1997, n. 241 .

- Per le scritture contabili delle associazioni sindacali e di categoria agricole, cfr. art. 78, comma 8, legge 30-12-1991, n. 413, .

- Per la disciplina tributaria delle associazioni senza fini di lucro e delle pro loco, cfr. art. 9-bis, D.L. 30-12-1991, n. 417, .

- Per l' annotazione e conservazione della dichiarazione d' intento di acquistare o importare beni ammortizzabili o per studi e ricerche senza applicazione dell' IVA, cfr. art. 2, comma 4, D.M. 12-5-1992,.

- Per l' annotazione di operazioni intracomunitarie da parte di enti non commerciali, cfr. art. 47, comma 2, D.L. 31-12-1992, n. 513, art. 47, comma 2, D.L. 2-3-1993, n. 47, art. 47, comma 3, D.L. 28-4-1993, n. 131, art. 47, comma 3, D.L. 30-6-1993, n. 213, non convertiti in legge e art. 47, comma 3, D.L. 30-8-1993, n. 331, .

- Per la registrazione di beni spediti o provenienti in Stati CEE non costituenti acquisti intracomunitari, cfr. art. 50, comma 5, D.L. 31-12-1992, n. 513, art. 50, comma 5, D.L. 2-3-1993, n. 47, art. 50, comma 5, D.L. 28-4-1993, n. 131, art. 50, comma 5, D.L. 30-6-1993, n. 213, non convertiti in legge e art. 50, comma 5, D.L. 30-8-1993, n. 331, .

- Per la conservazione del registro per la gestione dei depositi IVA, cfr. art. 50-bis, comma 3, D.L. 30-8-1993, n. 331 e art. 3, D.M. 20-10-1997, n. 419, .

- Per le scritture contabili delle società per la gestione dei servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico, cfr. art. 66, comma 2, D.L. 31-12-1992, n. 513, art. 66, comma 2, D.L. 2-3-1993, n. 47, art. 66, comma 2, D.L. 28-4-1993, n. 131, art. 66, comma 2, D.L. 30-6-1993, n. 213, non convertiti in legge e art. 66, comma 2, D.L. 30-8-1993, n. 331, .

- Per le scritture contabili relative all' esercizio oggetto dell' accertamento definito con adesione del contribuente, cfr. art. 2-bis, comma 8, abrogato, D.L. 30-9-1994, n. 564, .

- Per i provvedimenti in favore di popolazioni colpite da calamità naturali, cfr. art. 6, comma 14, D.L. 24-11-1994, n. 646 (Italia del Nord); art. 1, comma 12, D.L. 11-7-1996, n. 366, non convertito in legge e art. 1, comma 12, D.L. 6-9-1996, n. 467 (province di Lucca, Massa Carrara, Udine e Pordenone).

- Per il regime speciale per beni usati, oggetti d' arte, di antiquariato o da collezione, cfr. artt. 36 e 38, comma 3, D.L. 23-2-1995, n. 41, .

- Per la delega ad emanare regolamenti per semplificare le modalità di conservazione delle scritture contabili e altri documenti, cfr. art. 3, comma 147, lettera c), legge 28-12-1995, n. 549, .

- Per l' emanazione di norme per stabilire i criteri in base ai quali la contabilita' ordinaria e' considerata inattendibile, cfr. art. 3, comma 181, lettera b), legge 28-12-1995, n. 549 e D.P.R. 16-9-1996, n. 570 .

- Per la regolarizzazione delle società di fatto o irregolari, cfr. art. 3, commi 73 e 75, legge 23-12-1996, n. 662, .

- Per gli adempimenti dei contribuenti minori, cfr. art. 3, commi 165, 166, lettere a) e c), e 185, legge 23-12-1996, n. 662 e art. 3, D.M. 11-2-1997 .

- Per gli adempimenti dei contribuenti minimi, cfr. art. 3, commi 171, 172, lettere c) e d), 184 e 185, legge 23-12-1996, n. 662 e art. 3, D.M. 12-2-1997, .

- Per la conservazione della copia della dichiarazione per i soggetti che devono tenere le scritture contabili, cfr. art. 16, D.L.gs 19-6-1997, n. 218, .

- Per gli adempimenti delle agenzie di viaggio e turismo, cfr. artt. 5 e 7, D.M. 30 luglio 1999, n. 340 .

2 PER MEMORIA:

- Per la tassa di concessione governativa per numerazione e bollatura di libri e registri di società di capitali, cfr. tariffa art. 23, D.P.R. 26-10-1972, n. 641, sostituita dal D.M. 28-12-1995, .

3 Per le autorizzazioni all' impiego di schedari a fogli mobili o tabulati di macchine elettrocontabili, già rilasciate agli effetti dell' imposta generale sull' entrata, cfr. art. 88, primo comma, di questo decreto .

4 PER MEMORIA:

- Per l' indicazione del numero di partita IVA, cfr. art. 6, secondo comma, D.L. 23-12-1976, n. 852 .

5 Cfr. art. 3 del provvedimento modificativo .

6 PER MEMORIA:

- Per la conservazione delle schede carburanti, cfr. art. 4, D.M. 7-6-1977 e art. 5, D.P.R. 10 novembre 1997, n. 444 .

7 PER MEMORIA:

- Per la conservazione dei documenti relativi alle ricevute fiscali, cfr. art. 5, D.M. 2-7-1980, art. 5, D.M. 28-1-1983, art. 4, D.M. 29-1-1992 e art. 5, D.M. 30-3-1992,.

- Per la tenuta e conservazione dei registri e documenti per registratori di cassa, cfr. art. 16, D.M. 23-3-1983 e art. 5, D.M. 30-3-1992,.

- Per la conservazione delle scritture contabili sotto forma di registrazioni su supporti di immagini, cfr. art. 7-bis, comma 9, D.L. 10-6-1994, n. 357, .

- Per la validità della tenuta di registri contabili con sistemi meccanografici, cfr. art. 7, comma 4-ter, D.L. 10-6-1994, n. 357, .

- Per la conservazione del documento di trasporto, cfr. art. 1, comma 3, D.P.R. 14-8-1996, n. 472 .

8 Per la decorrenza: cfr. il provvedimento modificativo .

 

 

TITOLO II

Obblighi dei contribuenti

Art. 40 - Ufficio competente [1]

[1] Competente a ricevere le dichiarazioni e i versamenti di cui ai precedenti articoli, e ad ogni altro effetto di cui al presente decreto, è l' Ufficio provinciale dell' imposta sul valore aggiunto [2] nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del contribuente ai sensi degli artt. 58 e 59 del D.P.R. 29-9-1973, n. 600 [3]. Per i soggetti non residenti nello Stato, che non vi hanno una stabile organizzazione né un rappresentante nominato ai sensi dell' art. 17, è competente l' Ufficio provinciale di Roma.

[2] Le dichiarazioni presentate e i versamenti fatti ad Ufficio diverso da quello indicato nel primo comma si considerano presentate o fatti nei giorni in cui siano pervenuti all' Ufficio competente (articolo così sostituito [4] dall' art. 1, D.P.R. 29-1-1979, n. 24).

Note:

1 PER MEMORIA:

- Per la competenza all' accertamento nei confronti di società controllate, cfr. art. 6, D.M. 13-12-1979.

- Per l' esercizio dell' opzione da parte delle associazioni sportive dilettantistiche, cfr. art. 1, comma 1, legge 16-12-1991, n. 398 .

- Per le dichiarazioni presentate ad Ufficio incompetente in caso di definizione delle pendenze tributarie, cfr. art. 57, comma 4, legge 30-12-1991, n. 413, .

- Per la disciplina tributaria delle associazioni senza fini di lucro e delle pro loco, cfr. art. 9-bis, D.L. 30-12-1991, n. 417, .

- Per la competenza degli Uffici delle entrate, cfr. art. 41, art. 73, comma 5, e art. 75, comma 3, D.P.R. 27-3-1992, n. 287, .

- Per il diritto di accesso ai documenti amministrativi, cfr. artt. da 22 a 27, legge 7-8-1990, n. 241 e D.P.R. 27-6-1992, n. 352 .

2 PER MEMORIA:

- Per l' istituzione degli Uffici provinciali IVA, cfr. D.P.R. 26-10-1972, n. 645 .

3 Cfr. legge 24-12-1954, n. 1228 e D.P.R. 30-5-1989, n. 223 .

4 Per la decorrenza: cfr. art. 3 del provvedimento modificativo .

 

 

TITOLO III

Sanzioni

Art. 41 - Violazioni dell' obbligo di fatturazione [1] ( abrogato )

(Articolo abrogato, con effetto 1-4-1998 [2], dall' art. 16, comma 1, lettera a), D.L.gs 18-12-1997, n. 471).

Note:

1 PER MEMORIA:

- Per la disciplina applicabile dal 1-4-1998, cfr. art. 6, D.L.gs 18-12-1997, n. 471, .

2 Cfr. art. 17 del provvedimento modificativo .

 

 

TITOLO III

Sanzioni

Art. 42 - Violazioni dell'obbligo di registrazione ( abrogato )

(Articolo abrogato, con effetto 1° aprile 1998 [2], dall'art. 16, comma 1, lett. a), D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471) [1] .

Note:

1 PER MEMORIA:

- Per la disciplina in vigore dal 1° aprile 1998, cfr. art. 6, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 .

2 Cfr. art. 17 del provvedimento modificativo .

 

 

TITOLO III

Sanzioni

Art. 43 - Violazioni dell'obbligo di dichiarazione ( abrogato )

(Articolo abrogato, con effetto 1° aprile 1998 [2],, dall'art. 16, comma 1, lett. a), D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471) [1] .

Note:

1 PER MEMORIA:

- Per la disciplina in vigore dal 1° aprile 1998, cfr. art. 5, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 .

2 Cfr. art. 17 del provvedimento modificativo .

 

 

TITOLO III

Sanzioni

Art. 44 - Violazione dell'obbligo di versamento ( abrogato )

(Articolo abrogato, con effetto 1° aprile 1998 [2],, dall'art. 16, comma 1, lett. a), D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471) [1] .

Note:

1 PER MEMORIA:

- Per la disciplina in vigore dal 1° aprile 1998, cfr. art. 13, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 .

2 Cfr. art. 17 del provvedimento modificativo .

 

 

TITOLO III

Sanzioni

Art. 45 - Violazione degli obblighi relativi alla contabilità e alla compilazione degli elenchi ( abrogato )

(Articolo abrogato, con effetto 1° aprile 1998 [2],, dall'art. 16, comma 1, lett. a), D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471) [1] .

Note:

1 PER MEMORIA:

- Per la disciplina in vigore dal 1° aprile 1998, cfr. art. 9, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 .

2 Cfr. art. 17 del provvedimento modificativo .

 

 

TITOLO III

Sanzioni

Art. 46 - Violazioni relative alle esportazioni ( abrogato )

 

(Articolo abrogato, con effetto 1° aprile 1998 [2],, dall'art. 16, comma 1, lett. a), D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471) [1] .

Note:

1 PER MEMORIA:

- Per la disciplina in vigore dal 1° aprile 1998, cfr. art. 7, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 .

2 Cfr. art. 17 del provvedimento modificativo .

 

 

TITOLO III

Sanzioni

Art. 47 - Altre violazioni [1] ( abrogato )

(Articolo abrogato, con effetto 1° aprile 1998 [2],, dall'art. 16, comma 1, lett. a), D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471) [1] .

Note:

1 PER MEMORIA:

- Per la disciplina in vigore dal 1° aprile 1998, cfr. art. 11, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 .

2 Cfr. art. 17 del provvedimento modificativo .

 

 

TITOLO III

Sanzioni

Art. 48 - Circostanze attenuanti ed esimenti ( abrogato )

 

(Articolo abrogato, con effetto 1° aprile 1998 [2],, dall'art. 16, comma 1, lett. a), D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471) [1] ..

Note:

1 PER MEMORIA:

- Per la disciplina in vigore dal 1° aprile 1998, cfr. artt. 1 e segg., D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 .

2 Cfr. art. 17 del provvedimento modificativo .

 

 

TITOLO III

Sanzioni

Art. 49 - Determinazione delle pene pecuniarie ( abrogato )

 

(Articolo abrogato, con effetto 1° aprile 1998 [2],, dall'art. 16, comma 1, lett. a), D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471) [1] ..

Note:

1 PER MEMORIA:

- Per la disciplina in vigore dal 1° aprile 1998, cfr. artt. 1 e segg., D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 .

2 Cfr. art. 17 del provvedimento modificativo .

 

 

TITOLO III

Sanzioni

Art. 50 - Sanzioni penali [1] ( abrogato )

(Articolo abrogato, con effetto 1° gennaio 1983 [2], dall'art. 13, primo comma, D.L. 10 luglio 1982, n. 429).

Note:

1 PER MEMORIA:

- Per le violazioni sanzionabili penalmente dal 1-1-1983, cfr. artt. 1, primo, secondo, terzo, quarto e sesto comma e 4, D.L. 10-7-1982, n. 429 .

- Per la concessione di amnistia per i reati previsti dalle disposizioni contenute in questo articolo, cfr. art. 1, D.P.R. 9-8-1982, n. 525 .

2 Cfr. art. 35, primo comma, del provvedimento modificativo .

 

 

TITOLO IV

Accertamento e riscossione

Art. 51 - Attribuzioni e poteri degli Uffici dell' imposta sul valore aggiunto [1]

Testo in vigore dal 9 marzo 1999

[1] Gli Uffici dell' imposta sul valore aggiunto controllano le dichiarazioni presentate e i versamenti eseguiti dai contribuenti, ne rilevano l' eventuale omissione e provvedono all' accertamento e alla riscossione delle imposte o maggiori imposte dovute; vigilano sull' osservanza degli obblighi relativi alla fatturazione e registrazione delle operazioni e alla tenuta della contabilità e degli altri obblighi stabiliti dal presente decreto; provvedono alla irrogazione delle pene pecuniarie e delle soprattasse [2] e alla presentazione del rapporto all' autorità giudiziaria per le violazioni sanzionate penalmente. Il controllo delle dichiarazioni presentate e l' individuazione dei soggetti che ne hanno omesso la presentazione sono effettuati sulla base di criteri selettivi fissati annualmente dal Ministro delle finanze [3] che tengano anche conto della capacità operativa degli Uffici stessi [4].

[2] Per l' adempimento dei loro compiti gli Uffici possono:

1) procedere all' esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche ai sensi dell' art. 52;

2) invitare i soggetti che esercitano imprese, arti o professioni, indicandone il motivo, a comparire di persona o a mezzo di rappresentanti per esibire documenti e scritture, ad esclusione dei libri e dei registri in corso di scritturazione, o per fornire dati, notizie e chiarimenti rilevanti ai fini degli accertamenti nei loro confronti anche relativamente alle operazioni annotate nei conti, la cui copia sia stata acquisita a norma del numero 7) del presente comma, ovvero rilevate a norma dell' articolo 52, ultimo comma, o dell' articolo 63, primo comma. I singoli dati ed elementi risultanti dai conti sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli articoli 54 e 55 se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto nelle dichiarazioni o che non si riferiscono ad operazioni imponibili; sia le operazioni imponibili sia gli acquisti si considerano effettuati all' aliquota in prevalenza rispettivamente applicata o che avrebbe dovuto essere applicata. Le richieste fatte e le risposte ricevute devono essere verbalizzate a norma del sesto comma dell' articolo 52 (numero così sostituito [5] dall' art. 18, comma 2, lettera a), legge 30-12-1991, n. 413);

3) inviare ai soggetti che esercitano imprese, arti e professioni, con invito a restituirli compilati e firmati, questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini dell' accertamento, anche nei confronti di loro clienti e fornitori;

4) invitare qualsiasi soggetto ad esibire o trasmettere, anche in copia fotostatica, documenti e fatture relativi a determinate cessioni di beni o prestazioni di servizi ricevute ed a fornire ogni informazione relativa alle operazioni stesse;

5) richiedere agli organi e alle Amministrazioni dello Stato, agli enti pubblici non economici, alle società ed enti di assicurazione ed alle società ed enti che effettuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti per conto di terzi, ovvero attività di gestione e intermediazione finanziaria, anche in forma fiduciaria, la comunicazione, anche in deroga a contrarie disposizioni legislative, statutarie o regolamentari, di dati e notizie relativi a soggetti indicati singolarmente o per categorie [6-5-7]. Alle società ed enti di assicurazione, per quanto riguarda i rapporti con gli assicurati del ramo vita, possono essere richiesti dati e notizie attinenti esclusivamente alla durata del contratto di assicurazione, all' ammontare del premio e alla individuazione del soggetto tenuto a corrisponderlo. Le informazioni sulla categoria devono essere fornite, a seconda della richiesta, cumulativamente o specificamente per ogni soggetto che ne fa parte. Questa disposizione non si applica all' Istituto centrale di statistica e agli Ispettorati del lavoro per quanto riguarda le rilevazioni loro commesse dalla legge, e, salvo il disposto del n. 7), all' Amministrazione postale, alle aziende e istituti di credito, per quanto riguarda i rapporti con i clienti inerenti o connessi alla attività di raccolta del risparmio e all' esercizio del credito effettuati ai sensi della legge 7-3-1938, n. 141 [8] (numero così sostituito [9] dall' art. 4, D.P.R. 15-7-1982, n. 463);

6) richiedere copie o estratti degli atti e dei documenti depositati presso i notai, i procuratori del registro, i conservatori dei registri immobiliari e gli altri pubblici ufficiali;

6-bis) richiedere, previa autorizzazione del direttore regionale delle entrate ovvero, per la Guardia di finanza, del comandante di zona, ai soggetti sottoposti ad accertamento, ispezione o verifica, il rilascio di una dichiarazione contenente l' indicazione della natura, del numero e degli estremi identificativi dei rapporti intrattenuti con aziende o istituti di credito, con l' amministrazione postale, con società fiduciarie ed ogni altro intermediario finanziario nazionale o straniero, in corso ovvero estinti da non più di cinque anni dalla data della richiesta. Il richiedente e coloro che vengono in possesso dei dati raccolti devono assumere direttamente le cautele necessarie alla riservatezza dei dati acquisiti (numero aggiunto, con effetto 1-1-1996 [10], dall' art. 3, comma 177, legge 28-12-1995, n. 549);

7) richiedere, previa autorizzazione dell' ispettore compartimentale delle tasse ed imposte indirette sugli affari ovvero, per la Guardia di finanza, del comandante di zona [11-5], alle aziende e istituti di credito per quanto riguarda i rapporti con i clienti e all' Amministrazione postale per quanto attiene ai dati relativi ai servizi dei conti correnti postali, ai libretti di deposito e ai buoni postali fruttiferi, copia dei conti intrattenuti con il contribuente con la specificazione di tutti i rapporti inerenti o connessi a tali conti comprese le garanzie prestate da terzi; ulteriori dati e notizie di carattere specifico relativi agli stessi conti possono essere richiesti - negli stessi casi e con le medesime modalità - con l' invio alle aziende e istituti di credito e all' Amministrazione postale di questionari redatti su modello conforme a quello approvato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro. La richiesta deve essere indirizzata al responsabile della sede o dell' ufficio destinatario che ne dà notizia immediata al soggetto interessato; la relativa risposta deve essere inviata al titolare dell' ufficio procedente [12-5-13] (numero aggiunto [9] dall' art. 4, D.P.R. 15-7-1982, n. 463).

[3] Gli inviti e le richieste di cui al precedente comma devono essere fatti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, fissando per l' adempimento un termine non inferiore a quindici giorni ovvero, per il caso di cui al n. 7), non inferiore a sessanta giorni. Il termine può essere prorogato per un periodo di trenta giorni su istanza dell' azienda o istituto di credito, per giustificati motivi dal competente ispettore compartimentale. Si applicano le disposizioni dell' art. 52 del D.P.R. 29-9-1973, n. 600 , e successive modificazioni (comma così sostituito [9] dall' art. 4, D.P.R. 15-7-1982, n. 463).

[4] Per l'inottemperanza agli inviti di cui al secondo comma, numeri 3) e 4), si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo e quarto dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni (comma aggiunto [14] dall'art. 32, comma 4, legge 18 febbraio 1999, n. 28) .

(Articolo così sostituito [15] dall' art. 1, D.P.R. 29-1-1979, n. 24).

Note:

1 PER MEMORIA:

- Per i controlli globali mediante sorteggio, cfr. art. 7, D.L. 6-7-1974, n. 260 .

- Per i provvedimenti in favore di popolazioni colpite da calamità, cfr. art. 20, D.L. 13-5-1976, n. 227 e art. 11, D.L. 18-9-1976, n. 648 (Friuli- Venezia Giulia); art. 3, D.L. 3-8-1976, n. 537 (Seveso); art. 4, D.L. 26-11-1980, n. 776 (Campania e Basilicata); art. 10, D.L. 28-7-1981, n. 397 (Sicilia occidentale); art. 6, primo e secondo comma, D.L. 12-8-1983, n. 372 (comuni delle Province di Sondrio, Brescia, Bolzano, Trento e Catania); art. 13-sexies, D.L. 26-5-1984, n. 159 (Umbria, Abruzzo, Molise, Lazio e Campania); art. 1, comma 1, n. 2 e artt. 3, 4 e 5 ordinanza n. 2057 del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 21-12-1990, ordinanza n. 2063 del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 29-12-1990, art. 1, comma 1 e artt. 3 e 4, ordinanza n. 2145 del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 27-6-1991, art. 1, comma 1 e art. 3, ordinanza n. 2198 del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 27-12-1991, art. 1, comma 1 e art. 3, ordinanza n. 2301 del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 29-7-1992 e art. 1, ordinanza n. 2316 del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 29-1-1993 (Sicilia orientale); art. 1, comma 1, n. 2), ordinanza n. 2261 del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 30-4-1992 e art. 1, comma 1, n. 2, ordinanza n. 2308 del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 4-11-1992 (S. Benedetto del Tronto e altri comuni); art. 2, comma 1, lettera b), D.L. 5-10-1992, n. 397, non convertito in legge, e art. 2, comma 1, lettera b), D.L. 4-12-1992, n. 471 (Liguria); art. 2, comma 1, lettera b), ordinanza n. 2307 del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 4-11-1992 e art. 10, comma 1, lettera b), D.L. 4-12-1992, n. 471 (Toscana); art. 6, commi 2, 3 e 12, D.L. 24-11-1994, n. 646 (Italia del Nord); art. 1, commi 1, 2 e 9, D.L. 11-7-1996, n. 366, non convertito in legge e art. 1, commi 1, 2 e 9, D.L. 6-9-1996, n. 467 (province di Lucca, Massa Carrara, Udine e Pordenone); art. 7, ordinanza n. 2508 del 22-2-1997 e D.M. 16-4-1997 (Campania); art. 17, ordinanza n. 2589 del 26-5-1997, articolo unico, comma 3, ordinanza n. 2639 del 12-9-1997, articolo unico, ordinanza n. 2693 del 13-10-1997, articolo unico, comma 1, ordinanza n. 2729 del 22-12-1997 e art. 6, comma 1, ordinanza n. 2779 del 31-3-1998 (Massa Martana); art. 2, ordinanza n. 2590 del 26-5-1997, articolo unico, ordinanza n. 2693 del 13-10-1997, articolo unico, comma 1, ordinanza n. 2729 del 22-12-1997 e art. 6, comma 1, ordinanza n. 2779 del 31-3-1998 (Crotone); art. 2, ordinanza n. 2617 del 28-6-1997 (Lucca e Massa Carrara); art. 14, commi 1, 2 e 3, ordinanza n. 2668 del 28-9-1997, art. 2, ordinanza n. 2728 del 22-12-1997 e art. 2, comma 2, ordinanza n. 2908 del 30-12-1998 (Marche e Umbria); art. 17, commi 1 e 2, ordinanza n. 2787 del 21 maggio 1998 e art. 2, comma 2, ordinanza n. 2908 del 30-12-1998 (province di Salerno, Avellino e Caserta); art. 4, commi 1 e 2, ordinanza n. 2860 dell'8 ottobre 1998 e art. 2, comma 2, ordinanza n. 2908 del 30-12-1998 (province di Potenza e Cosenza); art. 5, commi 1 e 2, ordinanza n. 2873 del 19-10-1998, art. 1, ordinanza n. 2880 del 13-11-1998 e art. 5, comma 2, ordinanza n. 2908 del 30-12-1998 (province di Imperia, Savona, Genova, La Spezia, Lucca e Prato) art. 11, commi 1 e 2, ordinanza n. 3024 del 30 novembre 1999 (provincia di Cagliari) e art. 4, commi 1 e 2, ordinanza n. 3036 del 9 febbraio 2000 (Campania).

 

- Per i provvedimenti in favore di popolazioni colpite da calamità, cfr. art. 1, secondo comma, ordinanza n. 8 del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 15-9-1983 (Pozzuoli, Bacoli e Monte di Procida); art. 1, primo comma, ordinanza n. 198 del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 2-5-1984 (Umbria); art. 1, primo comma, ordinanza n. 216 del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 16-5-1984 (Abruzzo, Molise, Lazio e Campania); art. 1, primo e secondo comma, ordinanza n. 417 del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 15-11-1984 (Zafferana Etnea); art. 1, primo comma, n. 6 e secondo comma, ordinanza n. 1066 del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 20-7-1987 (Valtellina).

- Per l' utilizzazione ai fini di indagini fiscali dei dati contenuti nell' archivio delle operazioni compiute da uffici della pubblica Amministrazione, da enti creditizi e da altri operatori finanziari, cfr. art. 13, comma 4, D.L. 15-12-1979, n. 625, come modificato dal D.L. 3-5-1991, n. 143, modificato in sede di conversione, .

- Per le competenze del Servizio centrale consultivo ed ispettivo tributario, cfr. artt. da 9 a 12, legge 24-4-1980, n. 146.

- Per l' applicabilità delle disposizioni relative all' attività di controllo, cfr. art. 2, ventinovesimo comma, D.L. 19-12-1984, n. 853 e art. 11, quinto comma, D.L. 30-12-1988, n. 550, non convertito in legge, e testo previgente art. 12, primo comma, D.L. 2-3-1989, n. 69 .

- Per l' utilizzo dei coefficienti di congruità e presuntivi nei confronti dei soggetti che hanno optato per il regime ordinario di contabilità, cfr. testo previgente art. 12, quinto comma, D.L. 2-3-1989, n. 69 .

- Per l' utilizzo per il periodo d' imposta 1989 dei coefficienti di congruità e presuntivi nei confronti di esercenti arti e professioni con compensi non superiori ai 360 milioni, cfr. art. 8, comma 6-quinquies, D.L. 27-4-1990, n. 90, .

- Per l' applicabilità di questo articolo al diritto erariale sulle acque minerali, cfr. art. 7, comma 5, D.L. 22-5-1990, n. 120, non convertito in legge, .

- Per l' emanazione di disposizioni relative ai programmi e ai criteri per l' effettuazione dei controlli, cfr. art. 12, comma 1, lett. c), legge 29-12-1990, n. 408, .

- Per il diritto di accesso ai documenti amministrativi, cfr. artt. da 22 a 27, legge 7-8-1990, n. 241 e D.P.R. 27-6-1992, n. 352 .

- Per le operazioni poste in essere allo scopo esclusivo di ottenere fraudolentemente un risparmio d' imposta, cfr. art. 10, legge 29-12-1990, n. 408, .

- Per lo scambio di dati attraverso il codice fiscale e l' acquisizione degli indirizzi di aziende, enti e società che stipulano contratti di somministrazione e fornitura di servizi, cfr. art. 2, D.L. 9-9-1992, n. 373, art. 2 D.L. 14-11-1992, n. 435, non convertiti in legge e art. 2, D.L. 15-1-1993, n. 6, .

- Per i compiti della vigilanza integrata, cfr. art. 3, D.L. 9-9-1992, n. 373, art. 3 D.L. 14-11-1992, n. 435, non convertiti in legge, e art. 3, D.L. 15-1-1993, n. 6, .

- Per le violazioni relative agli elenchi riepilogativi CE, cfr. art. 6, comma 4, D.L. 24-9-1992, n. 388, art. 6, comma 4, D.L. 24-11-1992, n. 455, non convertiti in legge; art. 6, comma 4, abrogato, D.L. 23-1-1993, n. 16 e art. 34, comma 4, D.L. 23-2-1995, n. 41, .

- Per l' accertamento con adesione per anni pregressi, cfr. art. 3, comma 2-bis, D.L. 30-9-1994, n. 564, .

- Per il controllo dei beni durante il trasporto, cfr. art. 1, comma 2, D.P.R. 14-8-1996, n. 472 .

- Per le sanzioni in caso di omesse o irregolari risposte agli inviti e ai questionari, cfr. art. 11, comma 1, D.L.gs 18-12-1997, n. 471,

2 Il riferimento alle pene pecuniarie e alle soprattasse è stato sostituito, con effetto 1-4-1998, con la sanzione pecuniaria, a norma dell' art. 26, D.L.gs 28-12-1997, n. 472, .

3 Cfr. D.M. 5-12-1980, D.M. 29-12-1981, D.M. 23-12-1982, D.M. 16-12-1983, D.M. 19-12-1984, D.M. 16-12-1985, D.M. 6-11-1986, D.M. 11-12-1987, D.M. 31-12-1988 e D.M. 22-12-1989, D.M. 21-12-1990, D.M. 23-12-1991, D.M. 30-9-1992, D.M. 30-12-1993 e D.M. 6-9-1994, D.M. 28-12-1994 e D.M. 26-4-1995 .

4 Il periodo riportato in corsivo è stato aggiunto dall' art. 6, secondo comma, legge 24-4-1980, n. 146. Per la decorrenza: cfr. art. 49 del provvedimento modificativo .

5 Per la decorrenza: cfr. art. 81 del provvedimento modificativo .

6 Il periodo riportato in corsivo è stato così sostituito dall' art. 18, comma 2, lettera b), legge 30-12-1991, n. 413.

7 PER MEMORIA:

- Per le comunicazioni da parte di aziende di credito, Amministrazione postale, società fiduciarie e intermediari finanziari dei dati relativi ai soggetti che intrattengono rapporti con gli stessi, cfr. art. 20, commi 4 e 5, legge 30-12-1991, n. 413, .

- Per le sanzioni in caso di violazioni degli obblighi inerenti alle richieste rivolte alle società ed enti di assicurazione e alle società ed enti che effettuano riscossioni e pagamenti per conto di terzi o attività di gestione ed intermediazione finanziaria, cfr. art. 11, comma 2, D.L.gs 18-12-1997, n. 471, .

8 Cfr. RD.L. 12-3-1936, n. 375 .

9 Per la decorrenza: cfr. art. 8 del provvedimento modificativo .

10 Cfr. art. 3, comma 244 del provvedimento modificativo .

11 Il periodo riportato in corsivo è stato così sostituito dall' art. 18, comma 2, lettera c), legge 30-12-1991, n. 413.

12 Il periodo riportato in corsivo è stato aggiunto dall' art. 18, comma 2, lettera d), legge 30-12-1991, n. 413.

13 PER MEMORIA:

- Per il rilascio dell' autorizzazione all' accesso presso aziende e istituti di credito e l' Amministrazione postale, cfr. art. 11, comma 5, legge 24-4-1980, n. 146, .

- Per l' obbligo di informare i clienti di istituti di credito e Amministrazione postale dei controlli effettuati dal SECIT, cfr. art. 11, comma 5, legge 24-4-1980, n. 146 .

- Per l' utilizzo riservato dei dati raccolti presso istituti di credito e Amministrazione postale, cfr. art. 18, comma 4, legge 30-12-1991, n. 413, .

- Per le sanzioni in caso di divulgazione o utilizzo di dati o notizie, cfr. art. 18, comma 5, legge 30-12-1991, n. 413, .

- Per le sanzioni in caso di omessa, non veritiera o incompleta trasmissione dei documenti richiesti alle banche, cfr. art. 10, comma 1, D.L.gs 18-12-1997, n. 471, .

- Per le sanzioni in caso di violazioni degli obblighi inerenti alle richieste rivolte all' Ente poste italiane, cfr. art. 11, comma 2, D.L.gs 18-12-1997, n. 471, .

14 La disposizione si applica a decorrere dal 9 marzo 1999.

15 Per la decorrenza: cfr. art. 3 del provvedimento modificativo .

 

 

TITOLO IV

Accertamento e riscossione

Art. 51 bis - [Deroghe al segreto bancario] ( abrogato )

(Articolo abrogato [1] dall'art. 18, comma 2, lettera e), legge 30 dicembre 1991, n. 413).

Note:

1 Per la decorrenza: cfr. art. 81 del provvedimento modificativo .

 

 

TITOLO IV

Accertamento e riscossione

Art. 52 - Accessi, ispezioni e verifiche [1]

[1] Gli Uffici dell' imposta sul valore aggiunto possono disporre l' accesso d' impiegati dell' Amministrazione finanziaria nei locali destinati all' esercizio d' attività commerciali, agricole, artistiche o professionali per procedere ad ispezioni documentali, verificazioni e ricerche e ad ogni altra rilevazione ritenuta utile per l' accertamento dell' imposta e per la repressione dell' evasione e delle altre violazioni. Gli impiegati che eseguono l' accesso devono essere muniti d' apposita autorizzazione che ne indica lo scopo, rilasciata dal capo dell' ufficio da cui dipendono. Tuttavia per accedere in locali che siano adibiti anche ad abitazione, è necessaria anche l' autorizzazione del procuratore della Repubblica. In ogni caso, l' accesso nei locali destinati all' esercizio di arti o professioni dovrà essere eseguito in presenza del titolare dello studio o di un suo delegato (comma così modificato [2] dall' art. 18, comma 2, lettere f) e g), legge 30-12-1991, n. 413).

[2] L' accesso in locali diversi da quelli indicati nel precedente comma può essere eseguito, previa autorizzazione del procuratore della Repubblica, soltanto in caso di gravi indizi di violazioni delle norme del presente decreto, allo scopo di reperire libri, registri, documenti, scritture ed altre prove delle violazioni.

[3] E' in ogni caso necessaria l' autorizzazione del procuratore della Repubblica o dell' autorità giudiziaria più vicina per procedere durante l' accesso a perquisizioni personali e all' apertura coattiva di pieghi sigillati, borse, casseforti, mobili, ripostigli e simili e per l' esame di documenti e la richiesta di notizie relativamente ai quali è eccepito il segreto professionale ferma restando la norma di cui all' articolo 103 del codice di procedura penale [3-2].

[4] L' ispezione documentale si estende a tutti i libri, registri, documenti e scritture che si trovano nei locali, compresi quelli la cui tenuta e conservazione non sono obbligatorie.

[5] I libri, registri, scritture e documenti di cui è rifiutata l' esibizione non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente ai fini dell' accertamento in sede amministrativa o contenziosa. Per rifiuto d' esibizione si intendono anche la dichiarazione di non possedere i libri, registri, documenti e scritture e la sottrazione di essi alla ispezione.

[6] Di ogni accesso deve essere redatto processo verbale da cui risultino le ispezioni e le rilevazioni eseguite, le richieste fatte al contribuente o a chi lo rappresenta e le risposte ricevute. Il verbale deve essere sottoscritto dal contribuente o da chi lo rappresenta ovvero indicare il motivo della mancata sottoscrizione. Il contribuente ha diritto di averne copia.

[7] I documenti e le scritture possono essere sequestrati soltanto se non è possibile riprodurne o farne constare il contenuto nel verbale, nonché in caso di mancata sottoscrizione o di contestazione del contenuto del verbale. I libri e i registri non possono essere sequestrati; gli organi procedenti possono eseguirne o farne eseguire copie o estratti, possono apporre nelle parti che interessano la propria firma o sigla insieme con la data e il bollo d' ufficio e possono adottare le cautele atte ad impedire l' alterazione o la sottrazione dei libri e dei registri.

[8] Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche per l' esecuzione di verifiche e di ricerche relative a merci o altri beni viaggianti su autoveicoli e natanti adibiti al trasporto per conto di terzi.

[9] In deroga alle disposizioni del settimo comma gli impiegati che procedono all' accesso nei locali di soggetti che si avvalgono di sistemi meccanografici, elettronici e simili, hanno facoltà di provvedere con mezzi propri all' elaborazione dei supporti fuori dei locali stessi qualora il contribuente non consenta l' utilizzazione dei propri impianti e del proprio personale (comma aggiunto, con effetto 1-1-1974 [4], dall' art. 33, D.P.R. 29-9-1973, n. 600).

[10] Se il contribuente dichiara che le scritture contabili o alcune di esse si trovano presso altri soggetti deve esibire una attestazione dei soggetti stessi recante la specificazione delle scritture in loro possesso. Se l' attestazione non è esibita e se il soggetto che l' ha rilasciata si oppone all' accesso o non esibisce in tutto o in parte le scritture si applicano le disposizioni del quinto comma (comma aggiunto, con effetto 1-1-1974 [4], dall' art. 33, D.P.R. 29-9-1973, n. 600).

[11] Gli Uffici dell' imposta sul valore aggiunto hanno facoltà di disporre l' accesso di propri impiegati muniti di apposita autorizzazione presso le pubbliche Amministrazioni e gli enti indicati al n. 5) dell' art. 51 allo scopo di rilevare direttamente i dati e le notizie ivi previste e, presso le aziende e istituti di credito e l' Amministrazione postale allo scopo di rilevare direttamente i dati e le notizie relativi ai conti la cui copia sia stata richiesta a norma del n. 7) dello stesso art. 51 e non trasmessa entro il termine previsto nell' ultimo comma di tale articolo o allo scopo di rilevare direttamente la completezza o la esattezza dei dati e notizie, allorché l' Ufficio abbia fondati sospetti che le pongano in dubbio, contenuti nella copia dei conti trasmessa, rispetto a tutti i rapporti intrattenuti dal contribuente con le aziende e istituti di credito e l' Amministrazione postale. Si applicano le disposizioni dell' ultimo comma [5] dell' art. 33 del D.P.R. 29-9-1973, n. 600 , e successive modificazioni (comma così modificato [2] dall' art. 18, comma 2, lettera i), legge 30-12-1991, n. 413).

Note:

1 PER MEMORIA:

- Per i controlli globali mediante sorteggio, cfr. art. 7, D.L. 6-7-1974, n. 260, D.M. 30-12-1976, D.M. 28-12-1977, D.M. 30-12-1978, D.M. 29-12-1979, D.M. 30-12-1980, D.M. 30-12-1981, D.M. 23-12-1982, D.M. 16-12-1983, D.M. 19-12-1984, D.M. 16-12-1985, D.M. 6-11-1986, D.M. 11-12-1987, D.M. 31-12-1988, D.M. 22-12-1989, D.M. 21-12-1990, D.M. 23-12-1991, D.M. 30-9-1992, D.M. 30-12-1993 e D.M. 26-4-1995, , cfr. anche D.M. 28-12-1994 e D.M. 30-9-1996,.

- Per le disposizioni fiscali e tributarie relative alle misure di prevenzione nei confronti di associazioni di tipo mafioso, cfr. legge 13-9-1982, n. 646 .

- Per l' applicabilità di questo articolo al diritto erariale sulle acque minerali, cfr. art. 7, comma 5, D.L. 22-5-1990, n. 120, non convertito in legge, .

- Per la revisione dell' accertamento dei diritti doganali, cfr. art. 11, D.L.gs 8-11-1990, n. 374, .

- Per le inosservanze di obblighi previsti per tributi diversi da quelli doganali, emerse in sede di verifiche relative a questi ultimi, cfr. art. 11, comma 10, D.L.gs 8-11-1990, n. 374, .

- Per l' emanazione di disposizioni relative ai programmi e ai criteri per l' effettuazione dei controlli, cfr. art. 12, comma 1, lett. c), legge 29-12-1990, n. 408, .

- Per le verifiche da parte delle direzioni regionali delle entrate, cfr. art. 7, commi 7 e 8, legge 29-10-1991, n. 358, .

- Per l' istituzione dei comitati tributari regionali, cfr. art. 8, legge 29-10-1991, n. 358, .

- Per l' attività di controllo e di verifica nel settore doganale, cfr. artt. 6 e 7, D.M. 23-12-1991, artt. 17 e 18, D.M. 30-9-1992, artt. 17 e 18, D.M. 30-12-1993 e D.M. 28-12-1994,.

- Per l' effettuazione di ispezioni nei confronti dei CAF, cfr. art. 10, D.M. 22-10-1992, n. 494, .

- Per la collaborazione con le Amministrazioni degli Stati CEE, cfr. art. 55, D.L. 31-12-1992, n. 513, art. 55, D.L. 2-3-1993, n. 47, art. 55, D.L. 28-4-1993, n. 131, art. 55, D.L. 30-6-1993, n. 213, non convertiti in legge e art. 55, D.L. 30-8-1993, n. 331, .

- Per il controllo degli elenchi riepilogativi CE da parte degli uffici doganali, cfr. art. 6, comma 4, abrogato, D.L. 23-1-1993, n. 16 e art. 34, comma 4, D.L. 23-2-1995, n. 41, .

- Per i controlli dei tributi devoluti al Dipartimento delle entrate, cfr. art. 62-sexies, comma 2, D.L. 30-8-1993, n. 331, .

- Per la validità della tenuta di registri contabili con sistemi meccanografici, cfr. art. 7, comma 4-ter, D.L. 10-6-1994, n. 357, .

- Per le violazioni relative agli elenchi riepilogativi CE, cfr. art. 34, comma 4, D.L. 23-2-1995, n. 41, .

- Per il controllo dei beni durante il trasporto cfr. art. 1, comma 2, D.P.R. 14-8-1996, n. 472, .

2 Per la decorrenza: cfr. art. 81 del provvedimento modificativo .

3 Le parole riportate in corsivo sono state aggiunte dall' art. 18, comma 2, lettera h), legge 30-12-1991, n. 413.

4 Cfr. art. 77 del provvedimento modificativo .

5 Leggasi: penultimo comma (ndr).

 

 

TITOLO IV

Accertamento e riscossione

Art. 53 - Presunzioni di cessione e di acquisto [1-2]

[1] Si presumono ceduti i beni acquistati, importati o prodotti che non si trovano nei luoghi in cui il contribuente esercita la sua attività, comprese le sedi secondarie, filiali, succursali, dipendenze, stabilimenti, negozi o depositi dell' impresa, né presso suoi rappresentanti, salvo che sia dimostrato che i beni stessi: a) sono stati utilizzati per la produzione, perduti o distrutti; b) sono stati consegnati a terzi in lavorazione, deposito o comodato o in dipendenza di contratti estimatori o di contratti di opera, appalto, trasporto, mandato, commissione o altro titolo non traslativo della proprietà [3].

[2] Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità con le quali devono essere effettuate:

a) la donazione dei beni ad enti di beneficienza;

b) la distruzione dei beni (comma aggiunto [4] dall' art. 22, quarto comma, D.L. 2-3-1989, n. 69) [5].

[3] [6] Le sedi secondarie, filiali o succursali devono risultare dalla iscrizione alla Camera di commercio o da altro pubblico registro; le dipendenze, gli stabilimenti, i negozi e i depositi devono essere stati indicati a norma dell' art. 35 o del primo comma dell' art. 81. La rappresentanza deve risultare da atto pubblico, da scrittura privata registrata o da lettera annotata in apposito registro, in data anteriore a quella in cui è avvenuto il passaggio dei beni, presso l' Ufficio competente in relazione al domicilio fiscale del rappresentante o del rappresentato. La consegna dei beni a terzi, di cui alla lettera b), deve risultare dal libro giornale o da altro libro tenuto a norma del Codice civile o da apposito registro tenuto in conformità all' art. 39 del presente decreto, ovvero da altro documento conservato a norma dello stesso articolo o da atto registrato presso l' ufficio del registro [7-8-9].

[4] [6] I beni che si trovano nel luogo o in uno dei luoghi in cui il contribuente esercita la sua attività si presumono acquistati se il contribuente non dimostra, nei casi e nei modi indicati nel primo e nel secondo comma, di averli ricevuti in base ad un rapporto di rappresentanza o di lavorazione o ad uno degli altri titoli di cui al primo comma (articolo così sostituito [10] dall' art. 1, D.P.R. 29-1-1979, n. 24).

Note:

1 Le disposizioni del presente articolo sono state sostituite da quelle contenute nel D.P.R. 10-11-1997, n. 441, per effetto dell' art. 5, comma 2, dello stesso decreto, .

2 PER MEMORIA:

- Per le regolarizzazioni contabili derivanti da condono, cfr. art. 6, D.M. 17-5-1983.

- Per l' emanazione di disposizioni per la revisione delle presunzioni, cfr. art. 3, comma 137, lettera a), legge 23-12-1996, n. 662 e artt. 1 e seguenti, D.P.R. 10-11-1997, n. 441, .

3 PER MEMORIA:

- Per l' idoneità del documento di trasporto, cfr. art. 1, comma 3, D.P.R. 14-8-1996, n. 472 .

4 Per la decorrenza: cfr. il provvedimento modificativo .

5 Modifica di identico contenuto, che pertanto si omette, a quella apportata dal D.L. n. 69/1989 era stata apportata dall' art. 22, quarto comma, D.L. 30-12-1988, n. 550, che non è stato convertito in legge, .

6 Per effetto delle modifiche apportate dal D.L. n. 69/1989 che ha aggiunto un comma dopo il primo, i commi secondo e terzo sono diventati rispettivamente il terzo e quarto.

7 Le parole riportate in corsivo sono state aggiunte dall' art. 57, comma 1, lettera H), D.L. 30-8-1993, n. 331.

Per la decorrenza: cfr. il provvedimento modificativo .

8 Modifica di identico contenuto, che pertanto si omette, a quella apportata dal D.L. n. 331/1993 era stata apportata dall' art. 57, comma 1, lettera G), D.L. 28-4-1993, n. 131 e dall' art. 57, comma 1, lettera H), D.L. 30-6-1993, n. 213, non convertiti in legge, .

9 PER MEMORIA:

- Per il registro per la gestione dei depositi IVA, cfr. art. 50-bis, comma 3, D.L. 30-8-1993, n. 331, .

10 Per la decorrenza: cfr. art. 3 del provvedimento modificativo .

 

 

TITOLO IV

Accertamento e riscossione

Art. 54 - Rettifica delle dichiarazioni [1]

[1] L' Ufficio dell' imposta sul valore aggiunto procede alla rettifica della dichiarazione annuale presentata dal contribuente quando ritiene che ne risulti un' imposta inferiore a quella dovuta ovvero una eccedenza detraibile o rimborsabile superiore a quella spettante.

[2] L' infedeltà della dichiarazione, qualora non emerga o direttamente dal contenuto di essa o dal confronto con gli elementi di calcolo delle liquidazioni di cui agli artt. 27 e 33 e con le precedenti dichiarazioni annuali, deve essere accertata mediante il confronto tra gli elementi indicati nella dichiarazione e quelli annotati nei registri di cui agli artt. 23, 24 e 25 e mediante il controllo della completezza, esattezza e veridicità delle registrazioni sulla scorta delle fatture ed altri documenti, delle risultanze di altre scritture contabili e degli altri dati e notizie raccolti nei modi previsti negli artt. 51 e 51-bis [2]. Le omissioni e le false o inesatte indicazioni possono essere indirettamente desunte da tali risultanze, dati e notizie a norma dell' art. 53 o anche sulla base di presunzioni semplici, purché questi siano gravi, precise e concordanti [3-4].

[3] L' Ufficio può tuttavia procedere alla rettifica indipendentemente dalla previa ispezione della contabilità del contribuente qualora l' esistenza di operazioni imponibili per ammontare superiore a quello indicato nella dichiarazione, o l' inesattezza delle indicazioni relative alle operazioni che danno diritto alla detrazione, risulti in modo certo e diretto, e non in via presuntiva, da verbali, questionari e fatture di cui ai nn. 2), 3) e 4) dell' art. 51, dagli elenchi allegati alle dichiarazioni di altri contribuenti o da verbali relativi ad ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti, nonché da altri atti e documenti in suo possesso.

[4] Se vi è pericolo per la riscossione dell' imposta l' ufficio può provvedere, prima della scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione annuale, all' accertamento delle imposte non versate in tutto o in parte a norma degli artt. 27 e 33. Le disposizioni del precedente periodo non si applicano nei casi previsti dall' articolo 60, sesto comma [5-6].

[5] Senza pregiudizio dell' ulteriore azione accertatrice nei termini stabiliti dall' articolo 57, l' ufficio dell' imposta sul valore aggiunto, qualora dalle segnalazioni effettuate dal Centro informativo delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, dalla Guardia di finanza o da pubbliche amministrazioni ed enti pubblici oppure dai dati in possesso dell' anagrafe tributaria, risultino elementi che consentono di stabilire l' esistenza di corrispettivi in tutto o in parte non dichiarati o di detrazioni in tutto o in parte non spettanti, può limitarsi ad accertare, in base agli elementi predetti, l' imposta o la maggiore imposta dovuta o il minor credito spettante [7] (comma aggiunto [8] dall' art. 3, comma 1, legge 30-12-1991, n. 413).

[6] Le disposizioni di cui al comma precedente possono trovare applicazione anche con riguardo all' accertamento induttivo del volume di affari, di cui all' articolo 12 del decreto-legge 2-3-1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27-4-1989, n. 154, e successive modificazioni, tenendo conto dell' indicazione dei motivi addotti dal contribuente con le modalità di cui al comma 1 dello stesso articolo 12 [7-9] (comma così sostituito [10] dall' art. 62-quater, comma 2, D.L. 30-8-1993, n. 331).

[7] Gli avvisi di accertamento parziale possono essere notificati mediante invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La notifica si considera avvenuta alla data indicata nell' avviso di ricevimento sottoscritto dal destinatario ovvero da persona di famiglia o addetto alla casa [7] (comma aggiunto [8] dall' art. 3, comma 1, legge 30-12-1991, n. 413).

[8] Gli avvisi di accertamento parziale sono annullati dall' ufficio che li ha emessi se, dalla documentazione prodotta dal contribuente, risultano infondati in tutto o in parte [7] (comma aggiunto [8] dall' art. 3, comma 1, legge 30-12-1991, n. 413).

(Articolo così sostituito [11] dall' art. 1, D.P.R. 29-1-1979, n. 24).

Note:

1 PER MEMORIA:

- Per l' accertamento induttivo del reddito nei confronti dei soggetti che si avvalgono del regime di detrazione forfettaria dell' imposta per il triennio 1985-1987, cfr. art. 2, ventinovesimo comma, D.L. 19-12-1984, n. 853 .

Per la proroga al 31-12-1988, cfr. art. 14, D.L. 29-12-1987, n. 533, art. 5, D.L. 13-1-1988, n. 4, non convertiti in legge, e art. 6, D.L. 14-3-1988, n. 70 .

- Per la rettifica induttiva dei corrispettivi, dal 1-1-1989, nei confronti dei contribuenti minimi, cfr. art. 11, primo comma, D.L. 30-12-1988, n. 550, non convertito in legge e testo previgente art. 12, secondo comma, D.L. 2-3-1989, n. 69 .

- Per l' inutilizzabilità delle variazioni nelle esistenze iniziali, rispetto alle rimanenze finali, ai fini dell' accertamento, cfr. art. 13, comma 8ter, D.L. 2-3-1989, n. 69, .

- Per i controlli e gli accertamenti in caso di definizione delle pendenze tributarie, cfr. art. 50, comma 1, legge 30-12-1991, n. 413, .

- Per l' annullamento da parte degli Uffici dei propri atti illegittimi o infondati, cfr. art. 68, comma 1, D.P.R. 27-3-1992, n. 287, .

- Per l' utilizzo di studi di settore per l' attività accertatrice, cfr. art. 62-bis, D.L. 30-8-1993, n. 331, .

- Per le modalità di effettuazione degli accertamenti, cfr. art. 62-sexies, comma 3, D.L. 30-8-1993, n. 331, .

- Per l' accertamento definito con adesione del contribuente, cfr. art. 2-bis, abrogato, D.L. 30-9-1994, n. 564 e artt. 2 e seguenti, D.L.gs 19-6-1997, n. 218, .

Analoga disposizione era stata prevista dall'Cfr. art. 1, D.L. 18-7-1994, n. 452, dall' art. 1, D.L. 17-9-1994, n. 538, e dall' art. 1 D.L. 16-11-1994, n. 630, non convertiti in legge.

- Per l' accertamento con adesione del contribuente per anni pregressi, cfr. art. 3, D.L. 30-9-1994, n. 564, art. 3, D.L. 30-12-1995, n. 565, art. 3, D.L. 28-2-1996, n. 93, art. 3, D.L. 29-4-1996, n. 230, art. 3, D.L. 29-6-1996, n. 342, non convertiti in legge e art. 3, D.L. 30-8-1996, n. 449, abrogato, art. 3, D.L. 23-10-1996, n. 547, non convertito in legge e art. 2, commi da 137 a 140, legge 23-12-1996, n. 662, .

- Per la rettifica dei corrispettivi di cessione di fabbricati, cfr. art. 15, comma 1, D.L. 23-2-1995, n. 41 .

2 Le parole riportate in corsivo sono state così sostituite (nel testo precedente: "nell' art. 51") dall' art. 6, secondo comma, D.P.R. 15-7-1982, n. 463 .

3 Cfr. art. 2729 Codice civile .

4 PER MEMORIA:

- Per l' utilizzo di coefficienti di riscontro ai fini delle presunzioni previste da questa disposizione, cfr. il testo originario dell' art. 12, quinto comma, D.L. 2-3-1989, n. 69 .

5 Il periodo riportato in corsivo è stato aggiunto dall' art. 10, comma 2, lettera b), D.R. 20-6-1996, n. 323.

Le disposizioni del presente comma, come modificate dal D.L. n. 323/1996, si applicano anche ai rapporti pendenti al 20 giugno 1996, in deroga all'art. 20, legge 7 gennaio 1929, n. 4.

Cfr. il provvedimento modificativo .

6 PER MEMORIA:

- Per l' applicabilità delle modifiche apportate dal D.L. n. 323/1996 ai rapporti pendenti alla data del 20-6-1996, cfr. art. 10, comma 2-ter, D.L. 20-6-1996, n. 323, .

7 PER MEMORIA:

- Per i criteri selettivi di controllo, cfr. art. 13, D.M. 23-12-1991, art. 16, comma 5, D.M. 30-9-1992 e art. 16, comma 4, D.M. 30-12-1993, .

8 Per la decorrenza: cfr. art. 81 del provvedimento modificativo .

9 PER MEMORIA:

- Per l' abrogazione di queste disposizioni, cfr. art. 3, comma 179, legge 28-12-1995, n. 549, .

10 La modifica si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 13 novembre 1993.

Cfr. art. 62-quater, comma 4 del provvedimento modificativo .

11 Per la decorrenza: cfr. art. 3 del provvedimento modificativo .

 

 

TITOLO IV

Accertamento e riscossione

Art. 54 bis - Liquidazioni dell' imposta dovuta in base alle dichiarazioni

[1] Avvalendosi di procedure automatizzate l' amministrazione finanziaria procede, entro l' inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all' anno successivo, alla liquidazione dell' imposta dovuta in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti.

[2] Sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dell' anagrafe tributaria, l' amministrazione finanziaria provvede a:

a) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione del volume d' affari e delle imposte;

b) correggere gli errori materiali commessi dai contribuenti nel riporto delle eccedenze di imposta risultanti dalle precedenti dichiarazioni;

c) controllare la rispondenza con la dichiarazione e la tempestività dei versamenti dell' imposta risultante dalla dichiarazione annuale a titolo di acconto e di conguaglio nonché dalle liquidazioni periodiche di cui agli articoli 27, 33, comma 1, lettera a), e 74, quarto comma.

[3] Quando dai controlli automatici eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione, l' esito della liquidazione è comunicato ai sensi e per gli effetti di cui al comma 6 dell' articolo 60 al contribuente nonché per evitare la reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali e la segnalazione all' amministrazione di eventuali dati ed elementi non considerati nella liquidazione.

[4] I dati contabili risultanti dalla liquidazione prevista dal presente articolo si considerano, a tutti gli effetti, come dichiarati dal contribuente (articolo aggiunto, con effetto 1-1-1999 [1] dall' art. 14, comma 1, lettera a), D.L.gs 9-7-1997, n. 241).

Note:

1 La disposizione si applica dalle dichiarazioni presentate a decorrere dal 1° gennaio 1999.

Cfr. art. 16 del provvedimento modificativo .

 

 

TITOLO IV

Accertamento e riscossione

Art. 55 - Accertamento induttivo [1]

[1] Se il contribuente non ha presentato la dichiarazione annuale l' Ufficio dell' imposta sul valore aggiunto può procedere in ogni caso all' accertamento dell' imposta dovuta indipendentemente dalla previa ispezione della contabilità. In tal caso l' ammontare imponibile complessivo e l' aliquota applicabile sono determinati induttivamente sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a conoscenza dell' Ufficio e sono computati in detrazione soltanto i versamenti eventualmente eseguiti dal contribuente e le imposte detraibili ai sensi dell' art. 19 risultanti dalle liquidazioni prescritte dagli artt. 27 e 33.

[2] Le disposizioni del precedente comma si applicano anche se la dichiarazione reca le indicazioni di cui ai nn. 1) e 3) dell' art. 28 senza le distinzioni e specificazioni ivi richieste, sempreché le indicazioni stesse non siano state regolarizzate entro il mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Le disposizioni stesse si applicano, in deroga alle disposizioni dell' art. 54, anche nelle seguenti ipotesi:

1) quando risulta, attraverso il verbale di ispezione redatto ai sensi dell' art. 52, che il contribuente non ha tenuto, ha rifiutato di esibire o ha comunque sottratto all' ispezione i registri previsti dal presente decreto e le altre scritture contabili obbligatorie a norma del primo comma dell' art. 2214 del Codice civile , e delle leggi in materia di imposte sui redditi [2], o anche soltanto alcuni di tali registri e scritture [3];

2) quando dal verbale di ispezione risulta che il contribuente non ha emesso le fatture per una parte rilevante delle operazioni ovvero non ha conservato, ha rifiutato di esibire o ha comunque sottratto all' ispezione, totalmente o per un parte rilevante, le fatture emesse [3];

3) quando le omissioni e le false o inesatte indicazioni o annotazioni accertate ai sensi dell' art. 54, ovvero le irregolarità formali dei registri e delle altre scritture contabili risultanti dal verbale di ispezione, sono così gravi, numerose e ripetute da rendere inattendibile la contabilità del contribuente (comma così modificato, con effetto 1-1-1999 [4], dall' art. 14, comma 1, lettera b), D.L.gs 9-7-1997, n. 241).

[3] Se vi è pericolo per la riscossione dell' imposta l' Ufficio può procedere all' accertamento induttivo, per la frazione di anno solare già decorsa, senza attendere la scadenza del termine stabilito per la dichiarazione annuale e con riferimento alle liquidazioni prescritte dagli artt. 27 e 33 (articolo così sostituito [5] dall' art. 1, D.P.R. 29-1-1979, n. 24).

Note:

1 PER MEMORIA:

- Per l' accertamento induttivo nei confronti dei soggetti che si avvalgono del regime di detrazione forfettaria dell' imposta per il triennio 1985-1987, cfr. art. 2, ventinovesimo comma, D.L. 19-12-1984, n. 853 .

Per la proroga al 31-12-1988, cfr. art. 14, D.L. 29-12-1987, n. 533, art. 5, D.L. 13-1-1988, n. 4, non convertiti in legge, e art. 6, D.L. 14-3-1988, n. 70 .

- Per la rettifica induttiva dei corrispettivi, dal 1-1-1989, nei confronti dei contribuenti minimi, cfr. art. 11, primo comma, D.L. 30-12-1988, n. 550, non convertito in legge e testo previgente art. 12, secondo comma, D.L. 2-3-1989, n. 69 .

- Per la rettifica induttiva dei corrispettivi nei confronti dei soggetti ammessi, dal 1-1-1989, al regime di contabilità semplificata e degli esercenti arti e professioni i cui compensi non superano 360 milioni, cfr. art. 11, secondo comma, D.L. 30-12-1988, n. 550, non convertito in legge e testo previgente art. 12, quarto comma, D.L. 2-3-1989, n. 69 .

- Per l' accertamento induttivo con l' applicazione dei coefficienti presuntivi di ricavi e compensi, cfr. art. 12, commi 1, 2 e 4, D.L. 2-3-1989, n. 69, .

- Per l' inutilizzabilità delle variazioni nelle esistenze iniziali, rispetto alle rimanenze finali, ai fini dell' accertamento, cfr. art. 13, comma 8ter, D.L. 2-3-1989, n. 69, .

- Per i controlli e gli accertamenti in caso di definizione delle pendenze tributarie, cfr. art. 50, comma 1, legge 30-12-1991, n. 413, .

- Per l' annullamento da parte degli Uffici dei propri atti illegittimi o infondati, cfr. art. 68, comma 1, D.P.R. 27-3-1992, n. 287, .

- Per l' utilizzo di studi di settore per l' attività accertatrice, cfr. art. 62-bis, D.L. 30-8-1993, n. 331, .

- Per l' accertamento definito con adesione del contribuente, cfr. art. 2-bis, abrogato, D.L. 30-9-1994, n. 564 e artt. 2 e seguenti, D.L.gs 19-6-1997, n. 218, .

Analoga disposizione era stata prevista dall' art. 1, D.L. 18-7-1994, n. 452, dall' art. 1, D.L. 17-9-1994, n. 538 e dall' art. 1 D.L. 16-11-1994, n. 630, non convertiti in legge,.

- Per l' accertamento con adesione del contribuente per anni pregressi, cfr. art. 3, D.L. 30-9-1994, n. 564, art. 3, D.L. 30-12-1995, n. 565, art. 3, D.L. 28-2-1996, n. 93, art. 3, D.L. 29-4-1996, n. 230, art. 3, D.L. 29-6-1996, n. 342, non convertiti in legge, art. 3, D.L. 30-8-1996, n. 449 abrogato, art. 3, D.L. 23-10-1996, n. 547, non convertito in legge e art. 2, commi da 137 a 140, legge 23-12-1996, n. 662, .

- Per l' accertamento induttivo con l' applicazione di parametri, cfr. art. 3, commi da 181 a 189, legge 28-12-1995, n. 549, .

2 Cfr. artt. da 13 a 22, D.P.R. 29-9-1973, n. 600 .

3 PER MEMORIA:

- Per l' inapplicabilità di queste disposizioni nei confronti delle popolazioni del Nord Italia colpite da eventi alluvionali, cfr. art. 6, comma 16-bis, D.L. 24-11-1994, n. 646, .

4 La disposizione si applica dalle dichiarazioni presentate a decorrere dal 1° gennaio 1999.

Cfr. art. 16 del provvedimento modificativo .

5 Per la decorrenza: cfr. art. 3 del provvedimento modificativo .

 

 

TITOLO IV

Accertamento e riscossione

Art. 56 - Notificazione e motivazione degli accertamenti [1]

[1] Le rettifiche e gli accertamenti sono notificati ai contribuenti, mediante avvisi motivati, nei modi stabiliti per le notificazioni in materia d' imposte sui redditi [2], da messi speciali autorizzati dagli Uffici dell' imposta sul valore aggiunto o dai messi comunali [3-4].

[2] Negli avvisi relativi alle rettifiche di cui all' art. 54 devono essere indicati specificamente, a pena di nullità, gli errori, le omissioni e le false o inesatte indicazioni su cui è fondata la rettifica e i relativi elementi probatori. Per le omissioni e le inesattezze desunte in via presuntiva devono essere indicati i fatti certi che danno fondamento alla presunzione.

[3] Negli avvisi relativi agli accertamenti induttivi devono essere indicati, a pena di nullità, l' imponibile determinato dall' Ufficio, l' aliquota o le aliquote e le detrazioni applicate e le ragioni per cui sono state ritenute applicabili le disposizioni del primo e del secondo comma dell' art. 55 [5].

[4] Nelle ipotesi di cui al quarto comma dell' art. 54 e al terzo comma dell' art. 55 devono essere inoltre indicate, a pena di nullità, le ragioni di pericolo per la riscossione dell' imposta.

Note:

1 PER MEMORIA:

- Per la reggenza temporanea dell' Ufficio, cfr. art. 17, legge 24-4-1980, n. 146 .

- Per le notificazioni di atti a mezzo posta, cfr. art. 163, D.P.R. 29-5-1982, n. 655 e art. 14, legge 20-11-1982, n. 890 .

- Per il versamento delle somme dovute per effetto di sanatoria, cfr. art. 21, commi 1 e 5, D.L. 2-3-1989, n. 69, art. 19-bis, commi 1 e 5, D.L. 23-2-1995, n. 41 e art. 11-bis, D.L. 20-6-1996, n. 323, .

- Per l' applicabilità di questo articolo al diritto erariale sulle acque minerali, cfr. art. 7, comma 5, D.L. 22-5-1990, n. 120, non convertito in legge, .

- Per la motivazione e il contenuto dei provvedimenti amministrativi, cfr. art. 3, legge 7-8-1990, n. 241, .

- Per l' annullamento da parte degli Uffici dei propri atti illegittimi o infondati, cfr. art. 68, comma 1, D.P.R. 27-3-1992, n. 287, .

2 Fino al 31-12-1973, cfr. art. 38, D.P.R. 29-1-1958, n. 645 .

Dal 1-1-1974, cfr. art. 60, D.P.R. 29-9-1973, n. 600

3 PER MEMORIA:

- Per la misura del compenso per la notifica degli atti, cfr. art. 4, legge 10-5-1976, n. 249 e art. 4, legge 12-7-1991, n. 202, .

4 Cfr. legge 24-12-1954, n. 1228 e D.P.R. 30-5-1989, n. 223 .

5 PER MEMORIA:

- Per l' indicazione nell' avviso delle facoltà di definizione della pendenza tributaria, cfr. art. 5, comma 3, D.L. 27-4-1990, n. 90, .

 

 

TITOLO IV

Accertamento e riscossione

Art. 57 - Termine per gli accertamenti [1]

[1] Gli avvisi relativi alle rettifiche e agli accertamenti previsti nell' art. 54 e nel secondo comma dell' art. 55 devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. Nel caso di richiesta di rimborso dell' eccedenza d' imposta detraibile risultante dalla dichiarazione annuale, se tra la data di notifica della richiesta di documenti da parte dell' ufficio e la data della loro consegna intercorre un periodo superiore a quindici giorni, il termine di decadenza, relativo agli anni in cui si è formata l' eccedenza detraibile chiesta a rimborso, è differito di un periodo di tempo pari a quello compreso tra il sedicesimo giorno e la data di consegna [2].

[2] In caso d' omessa presentazione della dichiarazione, l' avviso d' accertamento dell' imposta a norma del primo comma dell' art. 55 può essere notificato fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

[3] Fino alla scadenza del termine stabilito nei commi precedenti le rettifiche e gli accertamenti possono essere integrati o modificati, mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi. Nell' avviso devono essere specificamente indicati, a pena di nullità, i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell' Ufficio dell' imposta sul valore aggiunto [3].

Note:

1 PER MEMORIA:

- Per i provvedimenti in favore di popolazioni colpite da calamità, cfr. art. 20, D.L. 13-5-1976, n. 227 e art. 11, D.L. 18-9-1976, n. 648 (Friuli- Venezia Giulia), art. 3, D.L. 3-8-1976, n. 537 (Seveso), art. 4, D.L. 26-11-1980, n. 776 (Campania e Basilicata), art. 10, D.L. 28-7-1981, n. 397 (Sicilia occidentale), art. 13-sexies, D.L. 26-5-1984, n. 159 (Umbria, Abruzzo, Molise, Lazio e Campania); art. 1, comma 1, n. 2 e artt. 3, 4 e 5, ordinanza n. 2057 del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 21-12-1990, ordinanza n. 2063 del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 29-12-1990, art. 1, comma 1 e artt. 3 e 4, ordinanza n. 2145 del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 27-6-1991, art. 1, comma 1 e art. 3, ordinanza n. 2198 del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 27-12-1991 e art. 1, comma 1 e art. 3, ordinanza n. 2301 del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 29-7-1992 e art. 1, ordinanza n. 2316 del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 29-1-1993 (Sicilia orientale); art. 1, comma 1, n. 2), ordinanza n. 2261 del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 30-4-1992 e art. 1, comma 1, n. 2, ordinanza n. 2308 del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 4-11-1992 (S. Benedetto del Tronto e altri comuni); art. 2, comma 1, lettera b), D.L. 5-10-1992, n. 397, non convertito in legge e art. 2, comma 1, lettera b), D.L. 4-12-1992, n. 471 (Liguria); art. 2, comma 1, lettera b), ordinanza n. 2307 del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 4-11-1992 e art. 10, comma 1, lettera b), D.L. 4-12-1992, n. 471 (Toscana); art. 6, commi 2, 3 e 12, D.L. 24-11-1994, n. 646 (Italia del Nord); art. 1, commi 1, 2 e 9, D.L. 11-7-1996, n. 366, non convertito in legge e art. 1, commi 1,2 e 9, D.L. 6-9-1996, n. 467 (province di Lucca, Massa Carrara, Udine e Pordenone); art. 7, ordinanza n. 2508 del 22-2-1997 e D.M. 16-4-1997 (Campania); art. 17, ordinanza n. 2589 del 26-5-1997, articolo unico, comma 3, ordinanza n. 2639 del 12-9-1997, articolo unico, ordinanza n. 2693 del 13-10-1997, articolo unico, comma 1, ordinanza n. 2729 del 22-12-1997 e art. 6, comma 1, ordinanza n. 2779 del 31-3-1998 (Massa Martana); art. 2, ordinanza n. 2590 del 26-5-1997, articolo unico, ordinanza n. 2693 del 13-10-1997, articolo unico, comma 1, ordinanza n. 2729 del 22-12-1997 e art. 6, comma 1, ordinanza n. 2779 del 31-3-1998 (Crotone); art. 2, ordinanza n. 2617 del 28-6-1997 (Lucca e Massa Carrara); art. 14, commi 1, 2 e 3, ordinanza n. 2668 del 28-9-1997, art. 2, ordinanza n. 2728 del 22-12-1997 e art. 2, comma 2, ordinanza n. 2908 del 30-12-1998 (Marche e Umbria); art. 17, commi 1 e 2, ordinanza n. 2787 del 21 maggio 1998 e art. 2, comma 2, ordinanza n. 2908 del 30-12-1998 (province di Salerno, Avellino e Caserta); art. 4, commi 1 e 2, ordinanza n. 2860 dell'8 ottobre 1998 e art. 2, comma 2, ordinanza n. 2908 del 30-12-1998 (province di Potenza e Cosenza); art. 5, commi 1 e 2, ordinanza n. 2873 del 19-10-1998, art. 1, ordinanza n. 2880 del 13-11-1998 e art. 5, comma 2, ordinanza n. 2908 del 30-12-1998 (province di Imperia, Savona, Genova, La Spezia, Lucca e Prato) art. 11, commi 1 e 2, ordinanza n. 3024 del 30 novembre 1999 (provincia di Cagliari) e art. 4, commi 1 e 2, ordinanza n. 3036 del 9 febbraio 2000 (Campania).

 

- Per i provvedimenti in favore di popolazioni colpite da calamità, cfr. art. 1, secondo comma, ordinanza n. 8 del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 15-9-1983 (Pozzuoli, Bacoli e Monte di Procida); art. 1, primo comma, ordinanza n. 198 del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 2-5-1984 (Umbria); art. 1, primo comma, ordinanza n. 216 del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 16-5-1984 (Abruzzo, Molise, Lazio e Campania); art. 1, primo e secondo comma, ordinanza n. 417 del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 15-11-1984 (Zafferana Etnea); art. 1, primo comma, n. 6 e secondo comma, ordinanza n. 1066 del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 20-7-1987 (Valtellina).

- Per i termini dell' avviso di accertamento relativo a dichiarazioni presentate ad Ufficio incompetente entro il 31-8-1980, cfr. art. 5, quinto comma, legge 22-12-1980, n. 882 .

- Per la proroga dei termini per gli accertamenti scadenti il 31-12-1981, cfr. art. 4, D.L. 30-12-1981, n. 792 .

L' art. 4 è stato soppresso in sede di conversione.

- Per la proroga dei termini per gli accertamenti scadenti tra il 14-7-1982 ed il 31-12-1983, cfr. art. 32, sesto comma, D.L. 10-7-1982, n. 429.

- Per la proroga dei termini per l' accertamento nei confronti dei soggetti che si sono avvalsi nel 1988 del regime forfettario, cfr. art. 20, D.L. 30-12-1988, n. 550, non convertito in legge e il testo originario dell' art. 19, D.L. 2-3-1989, n. 69 .

- Per la proroga dei termini per l' accertamento nei confronti di taluni contribuenti, cfr. art. 19, D.L. 2-3-1989, n. 69 .

- Per l' applicabilità di questo articolo al diritto erariale sulle acque minerali, cfr. art. 7, comma 5, D.L. 22-5-1990, n. 120, non convertito in legge, .

- Per il recupero di somme, dovute dalle piccole imprese, per credito d' imposta non spettante, cfr. art. 11, comma 4, legge 5-10-1991, n. 317, .

- Per il termine di accertamento in caso di definizione delle pendenze tributarie effettuata da enti pubblici, cfr. art. 56, comma 8, legge 30-12-1991, n. 413, .

- Per i termini di accertamento in caso di definizione delle pendenze tributarie, cfr. art. 57, comma 2, legge 30-12-1991, n. 413, .

- Per il recupero di somme, dovute dall' imprenditoria femminile, per credito d' imposta non spettante, cfr. art. 5, legge 25-2-1992, n. 215, .

- Per l' annullamento da parte degli Uffici dei propri atti illegittimi o infondati, cfr. art. 68, comma 1, D.P.R. 27-3-1992, n. 287, .

- Per l' accertamento definito con adesione del contribuente, cfr. art. 2-bis, comma 5, abrogato e art. 3, comma 1, D.L. 30-9-1994, n. 564, art. 3, comma 7, D.L. 30-12-1995, n. 565, art. 3, comma 7, D.L. 28-2-1996, n. 93, art. 3, comma 7, D.L. 29-4-1996, n. 230, art. 3, comma 7, D.L. 29-6-1996, n. 342, non convertiti in legge, art. 3, comma 7, D.L. 30-8-1996, n. 449 abrogato, art. 3, comma 7, D.L. 23-10-1996, n. 547, non convertito in legge, art. 2, comma 139, legge 23-12-1996, n. 662 e art. 2, commi 3, 4 e 6, D.L.gs 19-6-1997, n. 218, .

Analoga disposizione era stata prevista dall' art. 1, comma 5, D.L. 18-7-1994, n. 452, dall' art. 1, comma 5, D.L. 17-9-1994, n. 538, e dall' art. 1, comma 5, D.L. 16-11-1994, n. 630, non convertiti in legge.

- Per l' esercizio del potere di annullamento d' ufficio o di revoca di atti illegittimi o infondati, cfr. art. 2-quater, D.L. 30-9-1994, n. 564, e D.M. 11-2-1997, n. 37 .

Analoga disposizione era stata prevista dall'Cfr. art. 2, D.L. 18-7-1994, n. 452, dall' art. 2, D.L. 17-9-1994, n. 538, e dall' art. 4 D.L. 16-11-1994, n. 630, non convertiti in legge.

- Per la proroga dei termini per gli accertamenti scadenti il 31 dicembre 1998, cfr. art. 9, comma 2, legge 23 dicembre 1998, n. 448 .

2 Il periodo riportato in corsivo è stato aggiunto, con effetto 1-1-1998, dall' art. 10, D.L.gs 2-9-1997, n. 313.

Cfr. art. 11, comma 8, del provvedimento modificativo .

3 PER MEMORIA:

- Per la non operatività di questa disposizione relativamente ai periodi d' imposta interessati dalla definizione delle pendenze tributarie, cfr. art. 57, comma 3, legge 30-12-1991, n. 413, .

 

 

TITOLO IV

Accertamento e riscossione

Art. 58 - Irrogazione delle sanzioni ( abrogato )

 

(Articolo abrogato, con effetto 1° aprile 1998 [2]., dall'art. 16, comma 1, lett. a), D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471) [1]. .

Note:

1 PER MEMORIA:

- Per la disciplina in vigore dal 1° aprile 1998, cfr. artt. 1 e segg., D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 .

2 Cfr. art. 17 del provvedimento modificativo, .

 

 

TITOLO IV

Accertamento e riscossione

Art. 59 - Ricorsi [1]

[1] Il contribuente può ricorrere contro i provvedimenti di rettifica, di accertamento e di irrogazione delle sanzioni secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario [2].

[2] La nullità degli avvisi per l' omissione o l' insufficienza delle indicazioni prescritte negli artt. 56 e 57, terzo comma e in genere per difetto di motivazione deve essere eccepita a pena di decadenza in primo grado (comma così sostituito, con effetto 1-1-1974 [3], dall' art. 61, quarto comma, D.P.R. 29-9-1973, n. 600).

[3] I contribuenti obbligati alla tenuta di scritture contabili non possono provare circostanze omesse nelle scritture stesse o in contrasto con le loro risultanze (comma così sostituito, con effetto 1-1-1974 [3], dall' art. 61, quarto comma, D.P.R. 29-9-1973, n. 600).

Note:

1 PER MEMORIA:

- Per l' indicazione del codice fiscale nei ricorsi alle Commissioni tributarie, cfr. art. 6, primo comma, lettera g-quater), D.P.R. 29-9-1973, n. 605, .

- Per i provvedimenti in favore di popolazioni colpite da calamità, cfr. art. 20, D.L. 13-5-1976, n. 227 e art. 11, D.L. 18-9-1976, n. 648 (Friuli- Venezia Giulia), art. 3, D.L. 3-8-1976, n. 537 (Seveso), art. 4, D.L. 26-11-1980, n. 776 (Campania e Basilicata), art. 10, D.L. 28-7-1981, n. 397 (Sicilia occidentale), art. 6, primo e secondo comma, D.L. 12-8-1983, n. 372 (comuni delle province di Sondrio, Brescia, Bolzano, Trento e Catania), art. 13-sexies, D.L. 26-5-1984, n. 159 (Umbria, Abruzzo, Molise, Lazio e Campania); art. 1, comma 1, n. 2 e artt. 3, 4 e 5, ordinanza n. 2057 del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 21-12-1990, ordinanza n. 2063 del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 29-12-1990, art. 1, comma 1 e artt. 3 e 4, ordinanza n. 2145 del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 27-6-1991, art. 1, comma 1 e art. 3, ordinanza n. 2198 del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 27-12-1991, art. 1, comma 1 e art. 3 ordinanza n. 2301 del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 29-7-1992 e art. 1, ordinanza n. 2316 del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 29-1-1993 (Sicilia orientale); art. 1, comma 1, n. 2), ordinanza n. 2261 del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 30-4-1992 e art. 1, comma 1, lettera b), ordinanza n. 2308 del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 4-11-1992 (S. Benedetto del Tronto e altri comuni); art. 2, comma 1, lettera b), D.L. 5-10-1992, n. 397, non convertito in legge e art. 2, comma 1, lettera b), D.L. 4-12-1992, n. 471 (Liguria); art. 2, comma 1, lettera b), ordinanza n. 2307 del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 4-11-1992 e art. 10, comma 1, lettera b), D.L. 4-12-1992, n. 417 (Toscana); art. 6, comma 5, D.L. 9-11-1994, n. 624 sostituito dal D.L. 646/1994 e art. 6, commi 2, 3 e 12, D.L. 24-11-1994, n. 646 (Italia del Nord); art. 1, commi 1, 2 e 9 e art. 3, D.L. 11-7-1996, n. 366, non convertito in legge e art. 1, commi 1, 2 e 9 e art. 3, D.L. 6-9-1996, n. 467 (province di Lucca, Massa Carrara, Udine e Pordenone); art. 7, ordinanza n. 2508 del 22-2-1997 e D.M. 16-4-1997 (Campania); art. 17, ordinanza n. 2589 del 26-5-1997, articolo unico, comma 3, ordinanza n. 2639 del 12-9-1997, articolo unico, ordinanza n. 2693 del 13-10-1997, articolo unico, comma 1, ordinanza n. 2729 del 22-12-1997 e art. 6, comma 1, ordinanza n. 2779 del 31-3-1998 (Massa Martana); art. 2, ordinanza n. 2590 del 26-5-1997, articolo unico, ordinanza n. 2693 del 13-10-1997, articolo unico, comma 1, ordinanza n. 2729 del 22-12-1997 e art. 6, comma 1, ordinanza n. 2779 del 31-3-1998 (Crotone); art. 2, ordinanza n. 2617 del 28-6-1997 (Lucca e Massa Carrara); art. 14, commi 1, 2 e 3, ordinanza n. 2668 del 28-9-1997, art. 2, ordinanza n. 2728 del 22-12-1997 e art. 2, comma 2, ordinanza n. 2908 del 30-12-1998 (Marche e Umbria); art. 17, commi 1 e 2, ordinanza n. 2787 del 21 maggio 1998 e art. 2, comma 2, ordinanza n. 2908 del 30-12-1998 (province di Salerno, Avellino e Caserta); art. 4, commi 1 e 2, ordinanza n. 2860 dell'8 ottobre 1998 e art. 2, comma 2, ordinanza n. 2908 del 30-12-1998 (province di Potenza e Cosenza); art. 5, commi 1 e 2, ordinanza n. 2873 del 19-10-1998, art. 1, ordinanza n. 2880 del 13-11-1998 e art. 5, comma 2, ordinanza n. 2908 del 30-12-1998 (province di Imperia, Savona, Genova, La Spezia, Lucca e Prato); art. 11, commi 1 e 2, ordinanza n. 3024 del 30 novembre 1999 (provincia di Cagliari) e art. 4, commi 1 e 2, ordinanza n. 3036 del 9 febbraio 2000 (Campania).

 

- Per i provvedimenti in favore di popolazioni colpite da calamità, cfr. art. 1, secondo comma, ordinanza n. 8 del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 15-9-1983 (Pozzuoli, Bacoli e Monte di Procida); art. 1, primo comma, ordinanza n. 198 del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 2-5-1984 (Umbria); art. 1, primo comma, ordinanza n. 216 del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 16-5-1984 (Abruzzo, Molise, Lazio e Campania); art. 1, primo e secondo comma, ordinanza n. 417 del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 15-11-1984 (Zafferana Etnea); art. 1, primo comma, n. 6 e secondo comma, ordinanza n. 1066 del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 20-7-1987 (Valtellina).

- Per la sospensione dei termini per ricorrere avverso gli avvisi di accertamento pendenti al 14-7-1982 o che iniziano a decorrere dopo tale data, cfr. art. 32, terzo comma, D.L. 10-7-1982, n. 429.

- Per la definizione delle pendenze tributarie conseguenti alla notifica degli avvisi di accertamento e dei provvedimenti che irrogano le sanzioni, cfr. art. 4, commi 2 e 3, e art. 10, comma 3, D.L. 28-12-1989, n. 414, art. 5, commi 2, 3 e 6 e art. 12, comma 3, D.L. 1-3-1990, n. 40, non convertiti in legge, art. 5, commi 2, 3, abrogati e 6 e art. 14, comma 5, D.L. 27-4-1990, n. 90, .

- Per gli interessi dovuti sulle somme pagate per la definizione delle pendenze tributarie, cfr. art. 5, comma 5, D.L. 1-3-1990, n. 40, non convertito in legge e art. 5, comma 5, D.L. 27-4-1990, n. 90, .

- Per l' applicabilità di questo articolo al diritto erariale sulle acque minerali, cfr. art. 7, comma 5, D.L. 22-5-1990, n. 120, non convertito in legge, il cui testo è riportato nell' Appendice di questo Codice.

- Per il ricorso contro il ruolo e l' avviso di mora e per la sospensione della riscossione coattiva, cfr. art. 11, comma 5, D.L. 13-5-1991, n. 151, .

- Per i provvedimenti a favore dei connazionali coinvolti dalla crisi del Golfo Persico, cfr. art. 1, commi 1, 2 e 3 e art. 2, comma 1, legge 19-10-1991, n. 337, .

- Per la definizione delle pendenze tributarie cfr. artt. 44 e seguenti, legge 30-12-1991, n. 413 .

- Per la definizione di controversie pendenti relative a pene pecuniarie e soprattasse, cfr. art. 47, legge 30-12-1991, n. 413, .

- Per la sospensione dei termini per ricorrere in caso di definizione delle pendenze tributarie, cfr. art. 48, comma 1, legge 30-12-1991, n. 413, .

- Per la sospensione dei termini per ricorrere in caso di definizione delle pendenze tributarie da parte di enti pubblici, cfr. art. 56, comma 6, legge 30-12-1991, n. 413, .

- Per l' inapplicabilità delle disposizioni per la definizione delle pendenze tributarie, cfr. art. 65, legge 30-12-1991, n. 413, .

- Per il differimento di termini a favore dei soggetti colpiti dagli eventi criminosi di Roma e Firenze, cfr. art. 1, D.L. 12-6-1993, n. 186, .

- Per i provvedimenti a favore delle vittime di richieste estorsive, cfr. art. 4-bis, D.L. 27-9-1993, n. 382 e art. 24, comma 31, legge 27-12-1997, n. 449, .

- Per l' accertamento definito con adesione del contribuente, cfr. art. 2-bis, comma 5, abrogato, e art. 3, comma 1, D.L. 30-9-1994, n. 564, art. 3, comma 7, D.L. 30-12-1995, n. 565, art. 3, comma 7, D.L. 28-2-1996, n. 93, art. 3, comma 7, D.L. 29-4-1996, n. 230, art. 3, comma 7, D.L. 29-6-1996, n. 342, non convertiti in legge, art. 3, comma 7, D.L. 30-8-1996, n. 449, abrogato, art. 3, comma 7, D.L. 23-10-1996, n. 547, non convertito in legge, art. 2, comma 139, legge 23-12-1996, n. 662 e art. 2, commi 3 e 6, D.L.gs 19-6-1997, n. 218, .

Analoga disposizione era stata prevista dall' art. 1, comma 5, D.L. 18-7-1994, n. 452, dall' art. 1, comma 5, D.L. 17-9-1994, n. 538 e dall' art. 1, comma 5, D.L. 16-11-1994, n. 630, non convertiti in legge,.

- Per la definizione delle liti fiscali pendenti, cfr. art. 2-quinquies, D.L. 30-9-1994, n. 564 e art. 9-bis commi da 6 a 11, D.L. 28-3-1997, n. 79 .

Analoga disposizione era stata prevista dall' art. 3, D.L. 18-7-1994, n. 452, dall' art. 3, D.L. 17-9-1994, n. 538 e dall' art. 5, D.L. 16-11-1994, n. 630, non convertiti in legge,.

Cfr. anche D.P.R. 28-9-1994, n. 591, .

- Per la sospensione dei giudizi per la definizione delle liti fiscali pendenti, cfr. art. 2-quinquies, comma 5, D.L. 30-9-1994, n. 564, .

Analoga disposizione era stata prevista dall' art. 3, comma 4, D.L. 18-7-1994, n. 452, dall' art. 3, comma 4, D.L. 17-9-1994, n. 538 e dall' art. 5, comma 5, D.L. 16-11-1994, n. 630, non convertiti in legge,.

Cfr. anche art. 7, D.P.R. 28-9-1994, n. 591, .

- Per l' applicabilità della conciliazione ai giudizi pendenti alla data del 17-11-1994, cfr. art. 2-sexies, comma 2, D.L. 30-9-1994, n. 564, .

- Per la sospensione dei termini per ricorrere in caso di definizione delle liti fiscali pendenti, cfr. art. 1, comma 1, D.L. 27-12-1994, n. 719, art. 1, comma 1, D.L. 25-2-1995, n. 48, art. 1, comma 1, D.L. 29-4-1995, n. 132, non convertiti in legge e art. 1, comma 1, D.L. 28-6-1995, n. 250, .

- Per le violazioni relative agli elenchi riepilogativi CE, cfr. art. 34, comma 4, D.L. 23-2-1995, n. 41, .

- Per la sospensione dei termini in caso di presentazione dell' istanza di accertamento con adesione, cfr. art. 6, comma 3, D.L.gs 19-6-1997, n. 218, .

- Per la definizione dell' accertamento per mancata impugnazione dell' avviso di accertamento o di liquidazione e omessa formulazione dell' istanza di accertamento con adesione, cfr. art. 15, D.L.gs 19-6-1997, n. 218, .

2 Cfr. artt. 18 e segg., D.L.gs 31-12-1992, n. 546, .

3 Cfr. art. 77 del provvedimento modificativo .

 

 

TITOLO IV

Accertamento e riscossione

Art. 60 - Pagamento delle imposte accertate [1]

[1] L' imposta o la maggiore imposta accertata dall' Ufficio dell' imposta sul valore aggiunto deve essere pagata dal contribuente entro sessanta giorni [2] dalla notificazione dell' avviso di accertamento o di rettifica.

[2] Se il contribuente propone ricorso contro l' accertamento, il pagamento dell' imposta o della maggiore imposta deve essere eseguito:

1) per un terzo [3] dell' ammontare accertato dall' Ufficio, nel termine stabilito nel primo comma [4];

2) fino alla concorrenza della metà [5] dell' ammontare accertato dalla Commissione tributaria di primo grado, entro sessanta giorni dalla notificazione, a norma del primo comma dell' art. 56, della liquidazione fatta dall' Ufficio [6];

3) fino alla concorrenza di due terzi [7] dell' ammontare accertato dalla Commissione tributaria di secondo grado, entro sessanta giorni dalla notificazione della liquidazione fatta dall' Ufficio [6];

4) per l' intero ammontare che risulta ancora dovuto in base alla decisione della Commissione centrale o alla sentenza della Corte d' appello, entro sessanta giorni dalla notificazione della liquidazione fatta dall' Ufficio [8-6].

[3] Sulle somme dovute a norma dei precedenti commi si applicano gli interessi calcolati al saggio indicato nell' art. 38-bis, con decorrenza dal sessantesimo giorno successivo alla scadenza del termine del 5 marzo dell' anno solare [9-10] cui si riferisce l' accertamento o la rettifica. Gli interessi sono liquidati dall' Ufficio e indicati nell' avviso di accertamento o di rettifica o negli avvisi relativi alle liquidazioni da notificare a norma del comma precedente e ricominciano a decorrere in caso di ritardo nei pagamenti.

[4] Se l' imposta o la maggiore imposta accertata ai sensi dei nn. 2), 3) o 4) del secondo comma è inferiore a quella già pagata, il contribuente ha diritto al rimborso della differenza entro sessanta giorni dalla notificazione della decisione o della sentenza, che deve essere eseguita anche su richiesta del contribuente [11]. Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi calcolati al saggio indicato nell' art. 38-bis, con decorrenza dalla data del pagamento fatto dal contribuente.

[5] I pagamenti previsti nel presente articolo devono essere fatti all' Ufficio dell' imposta sul valore aggiunto nei modi indicati nel quarto comma dell' art. 38.

[6] L' imposta non versata, risultante dalla dichiarazione annuale, è iscritta direttamente nei ruoli a titolo definitivo unitamente ai relativi interessi e alla soprattassa [12] di cui all' articolo 44. La stessa procedura deve intendersi applicabile per la maggiore imposta determinata a seguito della correzione di errori materiali o di calcolo rilevati dall' ufficio in sede di controllo della dichiarazione. L' ufficio, prima dell' iscrizione a ruolo, invita il contribuente a versare le somme dovute entro trenta giorni dal ricevimento dell' avviso, con applicazione della soprattassa [12] pari al 60 per cento della somma non versata o versata in meno. Le somme dovute devono essere versate direttamente all' ufficio con le modalità di cui all' articolo 38, quarto comma [13] (comma aggiunto [14] dall' art. 10, comma 2, lettera c), D.L. 20-6-1996, n. 323).

[7] [15] Il contribuente non ha diritto di rivalersi dell' imposta o della maggiore imposta pagata in conseguenza dell' accertamento o della rettifica nei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi (articolo così sostituito [16] dall' art. 1, D.P.R. 29-1-1979, n. 24).

Note:

1 PER MEMORIA:

- Per l' inapplicabilità degli interessi nel caso di definizione agevolata (condono), cfr. art. 29, D.L. 10-7-1982, n. 429.

- Per la delega al Governo per l' istituzione e la disciplina del servizio di riscossione dei tributi, cfr. legge 4-10-1986, n. 657 .

- Per la disciplina della riscossione coattiva, cfr. art. 67, D.P.R. 28-1-1988, n. 43 .

- Per l' estinzione dei crediti d' importo non superiore a lire 20.000 in essere al 1-1-1988, cfr. art. 10, D.L. 29-12-1987, n. 533, art. 7, D.L. 13-1-1988, n. 3, non convertiti in legge, e art. 6, legge 11-3-1988, n. 67 .

- Per la prestazione di fideiussione in caso di imposte risultanti da accertamenti parziali, cfr. testo previgente art. 12, comma 3, D.L. 2-3-1989, n. 69, .

- Per la definizione delle pendenze tributarie conseguenti alla notifica degli avvisi di accertamento e dei provvedimenti che irrogano le sanzioni, cfr. art. 4, commi 2 e 3, e art. 10, comma 3, D.L. 28-12-1989, n. 414, art. 5, commi 2, 3 e 6 e art. 12, comma 3, D.L. 1-3-1990, n. 40, non convertiti in legge, art. 5, commi 2, 3, abrogati e 6 e art. 14, comma 5, D.L. 27-4-1990, n. 90, .

- Per gli interessi dovuti sulle somme pagate per la definizione delle pendenze tributarie, cfr. art. 5, comma 5, D.L. 1-3-1990, n. 40, non convertito in legge e art. 5, comma 5, D.L. 27-4-1990, n. 90, .

- Per i provvedimenti in favore di popolazioni colpite da calamità, cfr. art. 1, comma 1, n. 2 e artt. 3, 4 e 5, ordinanza n. 2057 del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 21-12-1990, ordinanza n. 2063 del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 29-12-1990, art. 1, comma 1 e artt. 3 e 4, ordinanza n. 2145 del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 27-6-1991, art. 1, comma 1 e art. 3, ordinanza n. 2198 del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 27-12-1991, art. 1, comma 1 e art. 3, ordinanza n. 2301 del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 29-7-1992 e art. 1, ordinanza n. 2316 del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 29-1-1993 (Sicilia orientale); art. 1, comma 1, n. 2), ordinanza n. 2261 del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 30-4-1992 e art. 1, comma 1, n. 2, ordinanza n. 2308 del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 4-11-1992 (S. Benedetto del Tronto e altri comuni), art. 2, comma 1, lettera b), D.L. 5-10-1992, n. 397, non convertito in legge, e art. 2, comma 1, lettera b), D.L. 4-12-1992, n. 471 (Liguria); art. 2, comma 1, lettera b), ordinanza n. 2307 del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 4-11-1992 e art. 10, comma 1, lettera b), D.L. 4-12-1992, n. 471 (Toscana); art. 6, commi 2, 3 e 12, D.L. 24-11-1994, n. 646 (Italia del Nord); art. 1, commi 1, 2 e 9, D.L. 11-7-1996, n. 366, non convertito in legge e art. 1, commi 1, 2 e 9, D.L. 6-9-1996, n. 467 (province di Lucca, Massa Carrara, Udine e Pordenone); art. 7, ordinanza n. 2508 del 22-2-1997 e D.M. 16-4-1997 (Campania); art. 17, ordinanza n. 2589 del 26-5-1997, articolo unico, comma 3, ordinanza n. 2639 del 12-9-1997, articolo unico, ordinanza n. 2693 del 13-10-1997, articolo unico, comma 1, ordinanza n. 2729 del 22-12-1997 e art. 6, comma 1, ordinanza n. 2779 del 31-3-1998 (Massa Martana); art. 2, ordinanza n. 2590 del 26-5-1997, articolo unico, ordinanza n. 2693 del 13-10-1997, articolo unico, comma 1, ordinanza n. 2729 del 22-12-1997 e art. 6, comma 1, ordinanza n. 2779 del 31-3-1998 (Crotone); art. 2, ordinanza n. 2617 del 28-6-1997 (Lucca e Massa Carrara); art. 14, commi 1, 2 e 3, ordinanza n. 2668 del 28-9-1997, art. 2, ordinanza n. 2728 del 22-12-1997 e art. 2, comma 2, ordinanza n. 2908 del 30-12-1998 (Marche e Umbria); art. 17, commi 1 e 2, ordinanza n. 2787 del 21 maggio 1998 e art. 2, comma 2, ordinanza n. 2908 del 30-12-1998 (province di Salerno, Avellino e Caserta); art. 4, commi 1 e 2, ordinanza n. 2860 dell'8 ottobre 1998 e art. 2, comma 2, ordinanza n. 2908 del 30-12-1998 (province di Potenza e Cosenza); art. 5, commi 1 e 2, ordinanza n. 2873 del 19-10-1998, art. 1, ordinanza n. 2880 del 13-11-1998 e art. 5, comma 2, ordinanza n. 2908 del 30-12-1998 (province di Imperia, Savona, Genova, La Spezia, Lucca e Prato); art. 11, commi 1 e 2, ordinanza n. 3024 del 30 novembre 1999 (provincia di Cagliari) e art. 4, commi 1 e 2, ordinanza n. 3036 del 9 febbraio 2000 (Campania).

.

- Per la definizione delle pendenze tributarie cfr. artt. 44 e seguenti, legge 30-12-1991, n. 413, .

- Per l' inapplicabilità degli interessi di mora in caso di definizione delle pendenze tributarie, cfr. art. 50, comma 2, legge 30-12-1991, n. 413, .

- Per l' inapplicabilità di interessi in caso di definizione delle pendenze tributarie da parte di enti pubblici, cfr. art. 56, comma 6, legge 30-12-1991, n. 413, .

- Per la rateizzazione delle somme dovute per la definizione delle pendenze tributarie, cfr. art. 59, legge 30-12-1991, n. 413, .

- Per l' inapplicabilità delle disposizioni per la definizione delle pendenze tributarie, cfr. art. 65, legge 30-12-1991, n. 413, .

- Per il differimento di termini a favore dei soggetti colpiti dagli eventi criminosi di Roma e Firenze, cfr. art. 1, D.L. 12-6-1993, n. 186 e art. 1, comma 1, D.L. 20-12-1993, n. 527, .

- Per i provvedimenti a favore delle vittime di richieste estorsive, cfr. art. 4-bis, D.L. 27-9-1993, n. 382 e art. 24, comma 31, legge 27-12-1997, n. 449, .

- Per la definizione delle liti fiscali pendenti, cfr. art. 2-quinquies, D.L. 30-9-1994, n. 564 e art. 9-bis, commi da 6 a 11, D.L. 28-3-1997, n. 79, .

Analoga disposizione era stata prevista dall' art. 3, D.L. 18-7-1994, n. 452, dall' art. 3, D.L. 17-9-1994, n. 538 e dall' art. 5, D.L. 16-11-1994, n. 630, non convertiti in legge,.

Cfr. anche artt. 4 e 5, D.P.R. 28-9-1994, n. 591, .

- Per le somme dovute in base alla conciliazione di controversie pendenti, cfr. art. 5, commi 8 e 9, D.P.R. 28-9-1994, n. 592, .

- Per la sospensione della riscossione di sanzioni derivanti da comportamento illecito di professionisti, cfr. art. 1, legge 11-10-1995, n. 423, .

2 PER MEMORIA:

- Per la sospensione dei termini in caso di presentazione dell' istanza di accertamento con adesione, cfr. art. 6, comma 3, D.L.gs 19-6-1997, n. 218, .

3 PER MEMORIA:

- Per l' elevazione alla metà dell' ammontare accertato, cfr. art. 5, comma 7, D.L. 27-4-1990, n. 90, .

4 PER MEMORIA:

- Per l' applicazione degli interessi, cfr. art. 4, comma 5, D.L. 28-12-1989, n. 414, art. 5, comma 7, D.L. 1-3-1990, n. 40, non convertiti in legge e art. 5, comma 9, D.L. 27-4-1990, n. 90, .

- Per l' inapplicabilità di questa disposizione in caso di definizione delle pendenze tributarie, cfr. art. 50, comma 3, legge 30-12-1991, n. 413, .

5 PER MEMORIA:

- Per l' elevazione a due terzi dell' ammontare accertato, cfr. art. 5, comma 7, D.L. 27-4-1990, n. 90, .

6 PER MEMORIA:

- Per le disposizioni applicabili dal 1-4-1996, cfr. art. 68, D.L.gs 31-12-1992, n. 546, .

7 PER MEMORIA:

- Per l' elevazione a tre quarti dell' ammontare accertato, cfr. art. 5, comma 7, D.L. 27-4-1990, n. 90, .

8 PER MEMORIA:

- Per la definizione delle controversie dinanzi alle Commissioni tributarie, cfr. art. 4, comma 4, e art. 10, comma 3, D.L. 28-12-1989, n. 414, art. 5, commi 4 e 6 e art. 12, comma 3, D.L. 1-3-1990, n. 40, non convertiti in legge, art. 5, commi 4 e 6 e art. 14, comma 5, D.L. 27-4-1990, n. 90, .

- Per gli interessi dovuti sulle somme pagate per la definizione delle controversie tributarie, cfr. art. 5, comma 5, D.L. 1-3-1990, n. 40, non convertito in legge e art. 5, comma 5, D.L. 27-4-1990, n. 90, .

- Per il computo degli elementi del maggior imponibile e della maggiore imposta, non oggetto di ricorso, cfr. art. 5, comma 8, D.L. 27-4-1990, n. 90, .

- Per la sospensione di questa disposizione in caso di definizione delle pendenze tributarie, cfr. art. 48, comma 4-bis legge 30-12-1991, n. 413, .

9 Le parole riportate in corsivo sono state così sostituite dall' art. 1, comma 3, lettera e), D.L. 31-5-1994, n. 330.

Per la decorrenza: cfr. il provvedimento modificativo .

10 Modifica di identico contenuto, che pertanto si omette, a quella apportata dal D.L. n. 330/1994 era stata apportata dall' art. 1, comma 3, lettera e), D.L. 4-2-1994, n. 90 e dall' art. 1, comma 3, lettera e), D.L. 31-3-1994, n. 222, non convertiti in legge, .

11 PER MEMORIA:

- Per l' indicazione del numero di partita IVA, cfr. art. 6, secondo comma, D.L. 23-12-1976, n. 852 .

12 Il riferimento alle soprattasse è stato sostituito, con effetto 1-4-1998, con la sanzione pecuniaria, a norma dell' art. 26, D.L.gs 18-12-1997, n. 472, .

13 PER MEMORIA:

- Per l' applicabilità delle modifiche apportate dal D.L. n. 323/1996 ai rapporti pendenti alla data del 20-6-1996, cfr. art. 10, comma 2-ter, D.L. 20-6-1996, n. 323, .

14 Per la decorrenza: cfr. il provvedimento modificativo .

15 Per effetto delle modifiche apportate dal D.L. n. 323/1996 che ha aggiunto un comma dopo il quinto, il comma ha cambiato numerazione.

16 Per la decorrenza: cfr. art. 3 del provvedimento modificativo .

 

 

TITOLO IV

Accertamento e riscossione

Art. 61 - Pagamento delle pene pecuniarie e delle soprattasse [1-2]

[1] Le pene pecuniarie e le soprattasse [1] irrogate dagli Uffici dell' imposta sul valore aggiunto devono essere pagate nei modi indicati nel quarto comma dell' art. 38, entro sessanta giorni dalla notificazione dell' avviso di rettifica o di accertamento con il quale sono state irrogate (comma così modificato, con effetto 1-4-1998 [3], dall' art. 16, comma 1, lettera a), D.L.gs 18-4-1997, n. 471).

[2] In caso di ritardo nel pagamento si applicano gli interessi calcolati al saggio indicato nell' art. 38-bis, con decorrenza dal sessantesimo giorno successivo alla notificazione dell' avviso o della sentenza o decisione definitiva (articolo così sostituito [4] dall' art. 1, D.P.R. 29-1-1979, n. 24).

Note:

1 Il riferimento alle pene pecuniarie e alle soprattasse è stato sostiuito, con effetto 1-4-1998, con la sanzione pecuniaria, a norma dell' art. 26, D.L.gs 18-12-1997, n. 472.

2 PER MEMORIA:

- Per l' inapplicabilità degli interessi nel caso di definizione agevolata (condono), cfr. art. 29, D.L. 10-7-1982, n. 429.

- Per la definizione delle pendenze tributarie conseguenti alla notifica degli avvisi di accertamento e dei provvedimenti che irrogano le sanzioni, cfr. art. 4, commi 2 e 3, e art. 10, comma 3, D.L. 28-12-1989, n. 414, art. 5, commi 2, 3 e 6 e art. 12, comma 3, D.L. 1-3-1990, n. 40, non convertiti in legge e art. 5, commi 2, 3, abrogati, e 6 e art. 14, comma 5, D.L. 27-4-1990, n. 90.

- Per gli interessi dovuti sulle somme pagate per la definizione delle pendenze tributarie, cfr. art. 5, comma 5, D.L. 1-3-1990, n. 40, non convertito in legge e art. 5, comma 5, D.L. 27-4-1990, n. 90 .

- Per i provvedimenti in favore di popolazioni colpite da calamità, cfr. art. 1, comma 1, n. 2 e artt. 3, 4 e 5, ordinanza n. 2057 del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 21-12-1990, ordinanza n. 2063 del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 29-12-1990, art. 1, comma 1 e artt. 3 e 4, ordinanza n. 2145 del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 27-6-1991, art. 1, comma 1 e art. 3, ordinanza n. 2198 del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 27-12-1991, art. 1, comma 1 e art. 3, ordinanza n. 2301 del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 29-7-1992 e art. 1, ordinanza n. 2316 del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 29-1-1993 (Sicilia orientale); art. 1, comma 1, n. 2), ordinanza n. 2261 del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 30-4-1992 e art. 1, comma 1, n. 2), ordinanza n. 2308 del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 4-11-1992 (S. Benedetto del Tronto e altri comuni); art. 2, comma 1, lettera b), D.L. 5-10-1992, n. 397, non convertito in legge, e art. 2, comma 1, lettera b), D.L. 4-12-1992, n. 471 (Liguria); art. 2, comma 1, lettera b), ordinanza n. 2307 del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 4-11-1992 e art. 10, comma 1, lettera b), D.L. 4-12-1992, n. 471 (Toscana); art. 6, commi 2, 3, 12 e 12-bis, D.L. 24-11-1994, n. 646 (Italia del Nord); art. 1, commi 1, 2 e 9, D.L. 11-7-1996, n. 366, non convertito in legge e art. 1, commi 1, 2 e 9, D.L. 6-9-1996, n. 467 (province di Lucca, Massa Carrara, Udine e Pordenone); art. 7, ordinanza n. 2508 del 22-2-1997 e D.M. 16-4-1997 (Campania); art. 17, ordinanza n. 2589 del 26-5-1997, articolo unico, comma 3, ordinanza n. 2639 del 12-9-1997 e articolo unico, ordinanza n. 2693 del 13-10-1997, articolo unico, comma 1, ordinanza n. 2729 del 22 dicembre 1997 e art. 6, comma 1, ordinanza n. 2779 del 31 marzo 1998 (Massa Martana); art. 2, ordinanza n. 2590 del 26-5-1997 e articolo unico, ordinanza n. 2693 del 13-10-1997 (Crotone); art. 2, ordinanza n. 2617 del 28-6-1997 (Lucca e Massa Carrara); art. 14, commi 1, 2 e 3, ordinanza n. 2668 del 28-9-1997, art. 2, ordinanza n. 2728 del 22-12-1997 e art. 2, comma 2, ordinanza n. 2908 del 30-12-1998 (Marche e Umbria); art. 17, commi 1 e 2, ordinanza n. 2787 del 21 maggio 1998 e art. 2, comma 2, ordinanza n. 2908 del 30-12-1998 (province di Salerno, Avellino e Caserta); art. 4, commi 1 e 2, ordinanza n. 2860 dell'8 ottobre 1998 e art. 2, comma 2, ordinanza n. 2908 del 30-12-1998 (province di Potenza e Cosenza); art. 5, commi 1 e 2, ordinanza n. 2873 del 19-10-1998, art. 1, ordinanza n. 2880 del 13-11-1998 e art. 5, comma 2, ordinanza n. 2908 del 30-12-1998 (province di Imperia, Savona, Genova, La Spezia, Lucca e Prato); art. 11, commi 1 e 2, ordinanza n. 3024 del 30 novembre 1999 (provincia di Cagliari) e art. 4, commi 1 e 2, ordinanza n. 3036 del 9 febbraio 2000 (Campania).

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- Per la non restituzione di soprattasse e pene pecuniarie, in caso di definizione delle pendenze tributarie, cfr. art. 44, comma 6, legge 30-12-1991, n. 413.

- Per l' inapplicabilità di interessi di mora, in caso di definizione delle pendenze tributarie, cfr. art. 50, comma 2, legge 30-12-1991, n. 413.

- Per l' applicazione di sanzioni e interessi di mora relativamente all' eccedenza di imposta accertata in caso di definizione delle pendenze tributarie, cfr. art. 50, comma 4, legge 30-12-1991, n. 413.

- Per l' inapplicabilità di sanzioni amministrative in caso di definizione delle pendenze tributarie, cfr. art. 52, commi 2, 3 e 4, legge 30-12-1991, n. 413.

- Per l' inapplicabilità di interessi in caso di definizione delle pendenze tributarie da parte di enti pubblici, cfr. art. 56, comma 6, legge 30-12-1991, n. 413.

- Per l' inapplicabilità di soprattasse e pene pecuniarie in caso di definizione delle pendenze tributarie nei confronti di chi ha perso la rappresentanza del soggetto passivo o inadempiente, cfr. art. 57, comma 6, legge 30-12-1991, n. 413.

- Per il differimento di termini a favore dei soggetti colpiti dagli eventi crimonosi di Roma e Firenze, cfr. art. 1, D.L. 12-6-1993, n. 186.

- Per i provvedimenti a favore delle vittime di richieste estorsive, cfr. art. 4-bis, D.L. 27-9-1993, n. 382.

- Per la sospensione della riscossione di sanzioni derivanti da comportamento illecito di professionisti, cfr. art. 1, legge 11-10-1995, n. 423.

- Per la definizione dell' accertamento per mancata impugnazione dell' avviso di accertamento o di liquidazione e omessa formulazione dell' istanza di accertamento con adesione, cfr. art. 15, D.L.gs 19-6-1997, n. 218.

- Per i crediti tributari per i quali non si fa luogo all'iscrizione a ruolo o alla riscossione, cfr. art. 16, comma 2, legge 8 maggio 1998, n. 146 e D.P.R. 16 aprile 1999, n. 129 .

3 Cfr. art. 17 del provvedimento modificativo .

4 Per la decorrenza: cfr. art. 3 del provvedimento modificativo .

 

 

TITOLO IV

Accertamento e riscossione

Art. 62 - Riscossione coattiva e privilegi [1]

[1] Se il contribuente non esegue il pagamento dell' imposta, delle pene pecuniarie e delle soprattasse [2] nel termine stabilito l' Ufficio dell' imposta sul valore aggiunto notifica ingiunzione di pagamento contenente l' ordine di pagare entro trenta giorni sotto pena degli atti esecutivi. L' ingiunzione è vidimata e resa esecutiva dal pretore nella cui circoscrizione ha sede l' Ufficio, qualunque sia la somma dovuta, ed è notificata a norma del primo comma dell' art. 56.

[2] Se entro trenta giorni dalla notificazione dell' ingiunzione il contribuente non esegue il pagamento si procede alla riscossione coattiva secondo le disposizioni degli artt. da 5 a 29 e 31 del Testo unico approvato con RD 14-4-1910, n. 639 [3].

[3] I crediti dello Stato per le imposte, le pene pecuniarie e le soprattasse dovute ai sensi del presente decreto hanno privilegio generale sui beni mobili del debitore con grado successivo a quello indicato al n. 15) dell' art. 2778 del Codice civile . In caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, gli stessi crediti sono collocati sussidiariamente sul prezzo degli immobili con preferenza rispetto ai creditori chirografari, ma dopo i crediti indicati al primo e secondo comma dell' art. 66 della legge 30-4-1969, n. 153 [4].

[4] Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche nel caso che il contribuente non esegua il versamento delle somme indebitamente rimborsategli.

[5] Per le imposte e le pene pecuniarie dovute dal cessionario o dal committente ai sensi dell' art. 41 lo Stato ha privilegio speciale ai sensi degli artt. 2758 e 2772 del Codice civile , sui beni mobili o immobili che hanno formato oggetto della cessione o ai quali si riferisce il servizio prestato, con il grado rispettivamente indicato al n. 5) dell' art. 2778 del Codice civile e al n. 4) dell' art. 2780 del Codice civile .

[6] Per il recupero dei crediti sorti negli Stati membri delle Comunità europee in materia di imposta sul valore aggiunto si applicano le disposizioni contenute negli artt. 346-bis, 346-ter, 346-quater e 346-quinquies del Testo unico delle norme legislative in materia doganale approvato con D.P.R. 23-1-1973, n. 43 , sostituita alla competenza degli Uffici doganali quella degli Uffici dell' imposta sul valore aggiunto per il recupero dei crediti non connessi ad operazioni doganali (comma aggiunto [5] dall' articolo unico, legge 19-1-1985, n. 3).

[7] Il Ministro delle finanze può, con decreto [6], stabilire che taluni compiti degli Uffici periferici dell' Amministrazione finanziaria, inerenti all' attuazione della mutua assistenza amministrativa per il recupero dei crediti sorti in materia di imposta sul valore aggiunto, siano devoluti all' Ufficio centrale previsto dal secondo comma del citato art. 346-quinquies (comma aggiunto [5] dall' articolo unico, legge 19-1-1985, n. 3).

(Articolo così sostituito [7] dall' art. 1, D.P.R. 29-1-1979, n. 24) .

Note:

1 PER MEMORIA:

- Per la disciplina della riscossione coattiva, cfr. art. 67, D.P.R. 28-1-1988, n. 43 .

- Per i provvedimenti in favore di popolazioni colpite da calamità, cfr. art. 1, comma 1, n. 2 e artt. 3, 4 e 5, ordinanza n. 2057 del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 21-12-1990, ordinanza n. 2063 del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 29-12-1990 e art. 1, comma 1 e artt. 3 e 4, ordinanza n. 2145 del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 27-6-1991, art. 1, comma 1 e art. 3, ordinanza n. 2198 del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 27-12-1991, art. 1, comma 1 e art. 3, ordinanza n. 2301 del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 29-7-1992 e art. 1, ordinanza n. 2316 del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 29-1-1993 (Sicilia orientale); art. 1, comma 1, n. 2), ordinanza n. 2261 del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 30-4-1992 e art. 1, comma 1, n. 2, ordinanza n. 2308 del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 4-11-1992 (S. Benedetto del Tronto e altri comuni); art. 2, comma 1, lettera b), D.L. 5-10-1992, n. 397, non convertito in legge, e art. 2, comma 1, lettera b), D.L. 4-12-1992, n. 471 (Liguria); art. 2, comma 1, lettera b), ordinanza n. 2307 del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 4-11-1992 e art. 10, comma 1, lettera b), D.L. 4-12-1992, n. 471 (Toscana); art. 6, commi 2, 3 e 12, D.L. 24-11-1994, n. 646 (Italia del Nord); art. 1, commi 1, 2 e 9, D.L. 11-7-1996, n. 366, non convertito in legge, art. 1, commi 7 e 9, D.L. 6-9-1996, n. 467 e art. 3, D.M. 25-11-1996 (province di Lucca, Massa Carrara, Udine e Pordenone); art. 7, ordinanza n. 2508 del 22-2-1997 e D.M. 16-4-1997 (Campania); art. 17, ordinanza n. 2589 del 26-5-1997, articolo unico, comma 3, ordinanza n. 2639 del 12-9-1997, articolo unico, ordinanza n. 2693 del 13-10-1997, articolo unico, comma 1, ordinanza n. 2729 del 22-12-1997 e art. 6, comma 1, ordinanza n. 2779 del 31-3-1998 (Massa Martana); art. 2, ordinanza n. 2590 del 26-5-1997, articolo unico, ordinanza n. 2693 del 13-10-1997, articolo unico, comma 1, ordinanza n. 2729 del 22-12-1997 e art. 6, comma 1, ordinanza n. 2779 del 31-3-1998 (Crotone); art. 2, ordinanza n. 2617 del 28-6-1997 (Lucca e Massa Carrara); art. 14, commi 1, 2 e 3, ordinanza n. 2668 del 28-9-1997, art. 2, ordinanza n. 2728 del 22-12-1997 e art. 2, comma 2, ordinanza n. 2908 del 30-12-1998 (Marche e Umbria); art. 17, commi 1 e 2, ordinanza n. 2787 del 21 maggio 1998 e art. 2, comma 2, ordinanza n. 2908 del 30-12-1998 (province di Salerno, Avellino e Caserta); art. 4, commi 1 e 2, ordinanza n. 2860 dell'8 ottobre 1998 e art. 2, comma 2, ordinanza n. 2908 del 30-12-1998 (province di Potenza e Cosenza); art. 5, commi 1 e 2, ordinanza n. 2873 del 19-10-1998, art. 1, ordinanza n. 2880 del 13-11-1998 e art. 5, comma 2, ordinanza n. 2908 del 30-12-1998 (province di Imperia, Savona, Genova, La Spezia, Lucca e Prato); art. 11, commi 1 e 2, ordinanza n. 3024 del 30 novembre 1999 (provincia di Cagliari) e art. 4, commi 1 e 2, ordinanza n. 3036 del 9 febbraio 2000 (Campania).

.

- Per il ricorso contro il ruolo e l' avviso di mora e per la sospensione della riscossione coattiva, cfr. art. 11, comma 5, D.L. 13-5-1991, n. 151, .

- Per l' acquisizione presso l' Anagrafe tributaria da parte dei concessionari di informazioni utili all' esperimento degli atti esecutivi, cfr. art. 11, comma 6-bis, D.L. 13-5-1991, n. 151, .

- Per il differimento di termini a favore dei soggetti colpiti dagli eventi criminosi di Roma e Firenze, cfr. art. 1, D.L. 12-6-1993, n. 186, .

- Per i provvedimenti a favore delle vittime di richieste estorsive, cfr. art. 4-bis, D.L. 27-9-1993, n. 382, abrogato, art. 24, testo originario, comma 31, legge 27-12-1997, n. 449, e art. 20, legge 23 febbraio 1999, n. 44 .

2 Il riferimento alle pene pecuniarie e alle soprattasse è stato sostituito, con effetto 1-4-1998, con la sanzione pecuniaria, a norma dell' art. 26, D.L.gs 18-12-1997, n. 472, .

3 PER MEMORIA:

- Per l' abrogazione di questa disposizione, cfr. art. 130, secondo comma, D.P.R. 28-1-1988, n. 43 .

4 Legge 30-4-1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale) - Art. 66 (primo e secondo comma) - Le retribuzioni dovute, sotto qualsiasi forma, ai prestatori di lavoro subordinato e tutte le indennità dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro hanno privilegio generale sui mobili. Il n. 4 dell' art. 2751 del Codice civile è abrogato.

I crediti di cui al precedente comma e i crediti per contributi dovuti a istituti, enti o fondi speciali - compresi quelli sostitutivi o integrativi - che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per l' invalidità, la vecchiaia ed i superstiti si collocano al primo posto dell' ordine di prelazione di cui all' art. 2778 del Codice civile e precedono quelli indicati al n. 1 del citato articolo. Ai suddetti crediti si applica, altresì, la norma dell' art. 2776 del Codice civile (articolo abrogato dall' art. 16, legge 29-7-1975, n. 426).

Cfr. anche art. 2751-bis del Codice civile

La Corte costituzionale, con sentenza 326 del 17-11-1983, ha dichiarato l' illegittimità costituzionale dell' art. 2751-bis, n. 1), nella parte in cui non munisce del privilegio generale istituito dall' art. 2 della legge n. 426/1975 il credito del lavoratore subordinato per danni conseguenti ad infortunio sul lavoro, del quale sia responsabile il datore di lavoro, se e nei limiti in cui il creditore non sia soddisfatto dalla percezione delle indennità previdenziali e assistenziali obbligatorie dovute al lavoratore subordinato in dipendenza dello stesso infortunio.

(La Corte costituzionale, con sentenza n. 1, del 26-1-1998, ha dichiarato l' illegittimita' costituzionale dell' art. 2751-bis, n. 2, limitatamente alla parola "intellettuale") (GU n. 5, 1a Serie speciale del 4-2-1998).

5 Per la decorrenza: cfr. il provvedimento modificativo .

6 Cfr. D.M. 25-8-1986 .

7 Per la decorrenza: cfr. art. 3 del provvedimento modificativo .

 

 

TITOLO IV

Accertamento e riscossione

Art. 63 - Collaborazione della Guardia di finanza [1-2]

Testo in vigore dal 15 aprile 2000

Testo risultante dopo le modifiche apportate dall'art. 23, comma 1, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74.

[1] La Guardia di finanza coopera con gli Uffici dell' imposta sul valore aggiunto [4] per l' acquisizione e il reperimento degli elementi utili ai fini dell' accertamento dell' imposta e per la repressione delle violazioni del presente decreto, procedendo di propria iniziativa o su richiesta degli Uffici, secondo le norme e con le facoltà di cui agli artt. 51 e 52, alle operazioni ivi indicate e trasmettendo agli Uffici stessi i relativi verbali e rapporti. Essa inoltre, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria, che può essere concessa anche in deroga all'articolo 329 del codice di procedura penale [3], utilizza e trasmette agli Uffici documenti, dati e notizie acquisiti, direttamente o riferiti ed ottenuti dalle altre Forze di polizia, nell' esercizio dei poteri di polizia giudiziaria [5] (comma così modificato [6] dall' art. 18, comma 2, lettera l), legge 30-12-1991, n. 413).

[2] Ai fini del necessario coordinamento dell' azione della Guardia di finanza con quella degli Uffici finanziari saranno presi accordi, periodicamente e nei casi in cui si debba procedere ad indagini sistematiche, tra la Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari e il Comando generale della Guardia di finanza e, nell' ambito delle singole circoscrizioni, fra i capi degli Ispettorati e degli uffici e i comandi territoriali.

[3] Gli Uffici finanziari e i Comandi della Guardia di finanza, per evitare la reiterazione di accessi presso gli stessi contribuenti, devono darsi reciprocamente tempestiva comunicazione delle ispezioni e verifiche intraprese. L' Ufficio o il comando che riceve la comunicazione può richiedere all' organo che sta eseguendo l' ispezione o la verifica l' esecuzione di determinati controlli e l' acquisizione di determinati elementi utili ai fini dell' accertamento.

Note:

1 Per le modifiche apportate al presente articolo, con effetto 15 aprile 2000, cfr. art. 23, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 .

2 PER MEMORIA:

- Per i controlli globali mediante sorteggio, cfr. art. 7, D.L. 6-7-1974, n. 260, D.M. 30-12-1976, D.M. 28-12-1977, D.M. 30-12-1978, D.M. 29-12-1979, D.M. 30-12-1980, D.M. 30-12-1981, D.M. 23-12-1982, D.M. 16-12-1983, D.M. 19-12-1984, D.M. 16-12-1985, D.M. 6-11-1986, D.M. 11-12-1987, D.M. 31-12-1988, D.M. 22-12-1989, D.M. 21-12-1990, D.M. 23-12-1991, D.M. 30-9-1992, D.M. 30-12-1993 e D.M. 26-4-1995, cfr. anche D.M. 28-12-1994 e D.M. 30-9-1996.

- Per la revisione dell' accertamento dei diritti doganali, cfr. art. 11, D.L.gs 8-11-1990, n. 374, .

- Per le inosservanze di obblighi previsti per tributi diversi da quelli doganali, emerse in sede di verifiche relative a questi ultimi, cfr. art. 11, comma 10, D.L.gs 8-11-1990, n. 374, .

- Per i controlli integrati con gli uffici doganali, cfr. art. 21, D.L.gs 8-11-1990, n. 374, .

- Per i compiti spettanti alle direzioni regionali delle entrate, cfr. art. 7, comma 2, legge 29-10-1991, n. 358, .

- Per l' attività di controllo e di verifica nel settore doganale, cfr. artt. 6 e 7, D.M. 23-12-1991, artt. 17 e 18, D.M. 30-9-1992 e artt. 17 e 18, D.M. 30-12-1993, e artt. 8 e 9, D.M. 28-12-1994,.

- Per le violazioni relative agli elenchi riepilogativi CE, cfr. art. 6, comma 4, D.L. 24-9-1992, n. 388, art. 6, comma 4, D.L. 24-11-1992, n. 455, non convertiti in legge, art. 6, comma 4, abrogato, D.L. 23-1-1993, n. 16 e art. 34, comma 4, D.L. 25-2-1995, n. 41, .

- Per la collaborazione con le Amministrazioni degli Stati CEE, cfr. art. 55, D.L. 31-12-1992, n. 513, art. 55, D.L. 2-3-1993, n. 47, art. 55, D.L. 28-4-1993, n. 131, art. 55, D.L. 30-6-1993, n. 213, non convertiti in legge e art. 55, D.L. 30-8-1993, n. 331, .

3 Le parole riportate in corsivo sono state così sostituite dall'art. 23, comma 1, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74.

La disposizione si applica dal 15 aprile 2000. Cfr. il provvedimento modificativo .

4 PER MEMORIA:

- Per le disposizioni fiscali e tributarie relative alle misure di prevenzione nei confronti di associazioni di tipo mafioso, cfr. legge 13-9-1982, n. 646 .

5 PER MEMORIA:

- Per l' utilizzazione ai fini di indagini fiscali dei dati contenuti nell' archivio delle operazioni compiute da uffici della pubblica Amministrazione, da enti creditizi e da altri operatori finanziari, cfr. art. 13, comma 4, D.L. 15-12-1979, n. 625, come modificato dal D.L. 3-5-1991, n. 143, modificato in sede di conversione, .

6 Per la decorrenza: cfr. art. 81 del provvedimento modificativo .

 

 

TITOLO IV

Accertamento e riscossione

Art. 64 - Collaborazione degli Uffici doganali e degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione [1]

[1] Gli Uffici doganali eseguono i controlli necessari per l' accertamento delle violazioni di cui al quinto comma dell' art. 46 e ne riferiscono ai competenti Uffici dell' imposta sul valore aggiunto. Per le controversie relative alla qualità e quantità dei beni si applicano le disposizioni della legge doganale (comma così sostituito, con effetto 1-1-1981 [2], dall' art. 22, D.P.R. 30-12-1980, n. 897).

[2] Gli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione cooperano con gli Uffici dell' imposta sul valore aggiunto per l' accertamento dell' imposta dovuta dalle imprese i cui depositi e stabilimenti sono sottoposti alla vigilanza degli Uffici stessi.

Note:

1 PER MEMORIA:

- Per le violazioni relative agli elenchi riepilogativi CE cfr. art. 6, comma 4, D.L. 24-9-1992, n. 388, art. 6, comma 4, D.L. 24-11-1992, n. 455, non convertiti in legge; testo originario art. 6, comma 4, D.L. 23-1-1993, n. 16 e art. 34, comma 4, D.L. 23-2-1995, n. 41, .

2 Cfr. art. 45, secondo comma, del provvedimento modificativo .

 

 

TITOLO IV

Accertamento e riscossione

Art. 65 - Obblighi dell' Amministrazione finanziaria

[1] L' Amministrazione finanziaria provvede allo scambio, con le altre autorità competenti degli Stati membri della Comunità economica europea, delle informazioni necessarie per assicurare il corretto accertamento dell' imposta sul valore aggiunto [1]. Essa, a tal fine, può autorizzare la presenza nel territorio dello Stato di funzionari delle Amministrazioni fiscali degli altri Stati membri.

[2] L' Amministrazione finanziaria provvede alla raccolta delle informazioni da fornire alle predette autorità con le modalità ed entro i limiti previsti per l' accertamento dell' imposta sul valore aggiunto (articolo aggiunto [2] dall' art. 2, D.P.R. 5-6-1982, n. 506).

Note:

1 PER MEMORIA:

- Per i poteri degli Uffici doganali in materia di verifiche e controlli, cfr. art. 11, D.L.gs 8-11-1990, n. 374 e D.M. 24-6-1992, .

- Per lo scambio di informazioni concernenti transazioni intracomunitarie, cfr. regolamento 27-1-1992, n. 218 .

2 L'art. 65, testo originario, è stato soppresso dall'art. 1, D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687. L'attuale formulazione è stata aggiunta dal D.P.R. n. 506/1982.

Per la decorrenza: cfr. art. 5 del provvedimento modificativo .

 

 

TITOLO IV

Accertamento e riscossione

Art. 66 - Segreto d' ufficio [1]

[1] Gli impiegati dell' Amministrazione finanziaria e gli ufficiali e agenti della Guardia di finanza sono obbligati al segreto per tutto ciò che riguarda i dati e le notizie di cui vengono a conoscenza nell' adempimento dei compiti e nell' esercizio dei poteri previsti dal presente decreto.

[2] Non è considerata violazione del segreto d' ufficio la comunicazione da parte dell' Amministrazione finanziaria alle competenti autorità degli Stati membri della Comunità economica europea delle informazioni atte a permettere il corretto accertamento dell' imposta sul valore aggiunto, in attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 77/799/CEE del 19-12-1977 [2], modificata dalla direttiva n. 79/1070/CEE del 6-12-1979 (comma aggiunto [3] dall' art. 4, D.P.R. 5-6-1982, n. 506).

Note:

1 PER MEMORIA:

- Per la richiesta di informazioni a fini impositivi, cfr. art. 17, ottavo comma, legge 20-9-1980, n. 576, art. 16, settimo comma, legge 3-1-1981, n. 6, art. 17, tredicesimo comma, legge 20-10-1982, n. 773, art. 17, undicesimo comma, legge 29-1-1986, n. 21 e art. 20, comma 7, legge 30-12-1991, n. 414, .

- Per lo scambio di informazioni tra l' Amministrazione finanziaria e altri enti pubblici, cfr. art. 3, commi da 11 a 12-quinquies, D.L. 29-3-1991, n. 103 .

2 Il testo della norma citata è riportato nella sezione "CEE" di questo Codice.

3 Per la decorrenza: cfr. art. 5 del provvedimento modificativo .

 

 

TITOLO IV

Accertamento e riscossione

Art. 66 bis - Pubblicazione degli elenchi dei contribuenti

[1] Il Ministro delle finanze dispone annualmente la pubblicazione di elenchi di contribuenti nei cui confronti l' ufficio dell' imposta sul valore aggiunto ha proceduto a rettifica o ad accertamento ai sensi degli articoli 54 e 55. Sono ricompresi nell' elenco solo quei contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione annuale e quelli dalla cui dichiarazione risulta un' imposta inferiore di oltre un decimo a quella dovuta ovvero un' eccedenza detraibile o rimborsabile superiore di oltre un decimo a quella spettante [1-2]. Negli elenchi deve essere specificato se gli accertamenti sono definitivi o in contestazione e deve essere indicato, in caso di rettifica, anche il volume di affari dichiarato dai contribuenti.

[2] Gli Uffici dell' imposta sul valore aggiunto formano e pubblicano annualmente per ciascuna provincia compresa nella propria circoscrizione un elenco nominativo dei contribuenti che hanno presentato la dichiarazione annuale ai fini dell' imposta sul valore aggiunto, con la specificazione, per ognuno, del volume di affari. Gli elenchi sono in ogni caso depositati per la durata di un anno, ai fini della consultazione da parte di chiunque, sia presso l' ufficio che ha proceduto alla loro formazione, sia presso i comuni interessati. Per la consultazione non sono dovuti i tributi speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26-10-1972, n. 648 [3-2].

[3] (Comma abrogato [2] dall' art. 20, comma 1, lettera c), legge 30-12-1991, n. 413).

[4] Gli stessi uffici pubblicano, inoltre, un elenco cronologico contenente i nominativi dei contribuenti che hanno richiesto i rimborsi dell' imposta sul valore aggiunto e di quelli che li hanno ottenuti (comma così sostituito [2] dall' art. 20, comma 1, lettera d), legge 30-12-1991, n. 413).

(Articolo aggiunto, con effetto 1-1-1981 [4], dall' art. 23, D.P.R. 30-12-1980, n. 897).

Note:

1 Il periodo riportato in corsivo è stato così sostituito dall' art. 20, comma 1, lettera a), legge 30-12-1991, n. 413.

2 Per la decorrenza: cfr. art. 81 del provvedimento modificativo .

3 I periodi riportati in corsivo sono stati aggiunti dall' art. 20, comma 1, lettera b), legge 30-12-1991, n. 413.

4 Cfr. art. 45, secondo comma, del provvedimento modificativo .

 

 

TITOLO V

Importazioni

Art. 67 - Importazioni [1]

[1] Costituiscono importazioni le seguenti operazioni aventi per oggetto beni introdotti nel territorio dello Stato, che siano originari da Paesi o territori non compresi nel territorio della Comunità e che non siano stati già immessi in libera pratica in altro Paese membro della Comunità medesima, ovvero che siano provenienti dai territori da considerarsi esclusi dalla Comunità a norma dell' articolo 7, primo comma, lettera b):

a) le operazioni di immissione in libera pratica, con sospensione del pagamento dell' imposta qualora si tratti di beni destinati a proseguire verso altro Stato membro della Comunità economica europea (lettera così modificata [2] dall' art. 1, comma 1, lettera b), legge 18-2-1997, n. 28);

b) le operazioni di perfezionamento attivo di cui all' articolo 2, lettera b), del regolamento CEE n. 1999/85 del Consiglio del 16-7-1985;

c) le operazioni di ammissione temporanea aventi per oggetto beni, destinati ad essere riesportati tal quali, che, in ottemperanza alle disposizioni della Comunità economica europea, non fruiscano della esenzione totale dai dazi di importazione;

d) le operazioni di immissione in consumo relative a beni provenienti dal Monte Athos, dalle isole Canarie e dai Dipartimenti francesi d' oltremare;

e) (lettera abrogata [2] dall' art. 1, comma 1, lettera b), legge 18-2-1997, n. 28).

[2] Sono altresì soggette all' imposta le operazioni di reimportazione a scarico di esportazione temporanea fuori della Comunità economica europea e quelle di reintroduzione di beni precedentemente esportati fuori della Comunità medesima (articolo così sostituito [3] dall' art. 57, comma 1, lettera I), D.L. 30-8-1993, n. 331) [4].

Note:

1 PER MEMORIA:

- Per la non assoggettabilità a IVA delle merci esenti da diritti di confine, cfr. art. 12, comma 2, D.P.R. 26-6-1965, n. 723,.

- Per le operazioni effettuate dal Centro internazionale di ingegneria genetica e biotecnologia, cfr. art. 3, legge 15-3-1986, n. 103 .

- Per le operazioni effettuate dall' INMARSAT, cfr. art. 3, legge 8-7-1988, n. 294 .

- Per gli acquisti di imbarcazioni o navi da diporto da parte di cittadini stranieri, cfr. art. 5, terzo comma, legge 5-5-1989, n. 171.

- Per le operazioni effettuate in esecuzione dell' Accordo di cooperazione tecnica con il Perù, cfr. art. IX dell' Accordo ratificato con legge 8-5-1989, n. 187.

- Per le operazioni effettuate in esecuzione dell' Accordo con la Polonia relativo agli istituti di cultura polacchi in Italia, cfr. artt. 7 e 9 dell' Accordo ratificato con legge 28-8-1989, n. 308,.

- Per le operazioni effettuate in esecuzione dell' Accordo con Cipro sui trasporti internazionali su strada, cfr. art. 11 dell' Accordo ratificato con legge 28-8-1989, n. 310,.

- Per le agevolazioni previste dalla convenzione consolare con la Repubblica tunisina, cfr. legge 30-12-1989, n. 446,.

- Per le operazioni effettuate in esecuzione del protocollo sui privilegi e le immunità dell' EUMETSAT, cfr. art. 5, n. 4 del Protocollo ratificato con legge 23-6-1990, n. 176.

- Per le operazioni effettuate in esecuzione del protocollo sui privilegi e le immunità dell' EUTELSAT, cfr. art. 4, nn. 5 e 6 del Protocollo ratificato con legge 23-6-1990, n. 177 .

- Per le operazioni effettuate in esecuzione dell' Accordo che istituisce la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS), cfr. art. 53 dell' Accordo ratificato con legge 11-2-1991, n. 53,.

- Per gli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, cfr. art. 6, D.L. 24-9-1992, n. 388, non convertito in legge, D.M. 21-10-1992, art. 6, D.L. 24-11-1992, n. 455 non convertito in legge e art. 6, D.L. 23-1-1993, n. 16, .

- Per la disciplina degli acquisti intracomunitari, cfr. artt. da 37 a 60, D.L. 31-12-1992, n. 513, artt. da 37 a 60, D.L. 2-3-1993, n. 47, artt. da 37 a 60, D.L. 28-4-1993, n. 131, artt. da 37 a 60, D.L. 30-6-1993, n. 213, non convertiti in legge e artt. da 37 a 60, D.L. 30-8-1993, n. 331.

- Per la disciplina transitoria relativa alle operazioni intracomunitarie, cfr. art. 60, commi da 2 a 6, D.L. 31-12-1992, n. 513, art. 60, commi da 2 a 6, D.L. 2-3-1993, n. 47, art. 60, commi da 2 a 6, D.L. 28-4-1993, n. 131, art. 60, commi da 2 a 6, D.L. 30-6-1993, n. 213, non convertiti in legge e art. 60, commi da 2 a 6, D.L. 30-8-1993, n. 331 .

2 Per la decorrenza: cfr. il provvedimento modificativo .

3 Per la decorrenza: cfr. il provvedimento modificativo .

4 Modifica di identico contenuto, che pertanto si omette, a quella apportata dal D.L. n. 331/1993 era stata apportata dall' art. 57, comma 1, lettera H), D.L. 28-4-1993, n. 131 e dall' art. 57, comma 1, lettera I), D.L. 30-6-1993, n. 213, non convertiti in legge, .

 

 

TITOLO V

Importazioni

Art. 68 - Importazioni non soggette all' imposta [1]

Testo in vigore dal 5 febbraio 2000

Testo risultante dopo le modifiche apportate dall'art. 3, comma 8, legge 17 gennaio 2000, n. 7

[1] Non sono soggette all' imposta:

a) le importazioni di beni indicati nel primo comma, lettera c), dell' art. 8, nell' art. 8-bis, nonché nel secondo comma dell' art. 9 limitatamente all' ammontare dei corrispettivi di cui al n. 9 dello stesso articolo, sempreché ricorrano le condizioni stabilite nei predetti articoli [2] (lettera così sostituita [3] dall' art. 6, D.P.R. 28-12-1982, n. 954);

b) le importazioni di campioni gratuiti di modico valore, appositamente contrassegnati; (lettera così sostituita [4] dall' art. 3, comma 8, lettera a), legge 17 gennaio 2000, n. 7) [5]

c) ogni altra importazione definitiva di beni la cui cessione è esente dall'imposta o non vi è soggetta a norma dell'articolo 72. Per le operazioni concernenti l'oro da investimento di cui all'articolo 10, numero 11), l'esenzione si applica allorché i requisiti ivi indicati risultino da conforme attestazione resa, in sede di dichiarazione doganale, dal soggetto che effettua l'operazione; (lettera così sostituita [4] dall' art. 3, comma 8, lettera b), legge 17 gennaio 2000, n. 7)

d) la reintroduzione di beni nello stato originario da parte dello stesso soggetto che li aveva esportati, sempre che ricorrano le condizioni per la franchigia doganale [6];

e) (lettera soppressa [7] dall' art. 57, comma 1, lettera L), D.L. 30-8-1993, n. 331) [8];

f) l' importazione di beni donati ad enti pubblici ovvero ad associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica, nonché quella di beni donati a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali o catastrofi dichiarate tali ai sensi della legge 8-12-1970, n. 996 ;

g) le importazioni dei beni indicati nel terzo comma, lettera l) dell' art. 2 (lettera aggiunta, con effetto 1-1-1981 [9], dall' art. 2, legge 22-12-1980, n. 889).

(Articolo così sostituito [10] dall' art. 1, D.P.R. 29-1-1979, n. 24).

Note:

1 PER MEMORIA:

- Per la non assoggettabilità all' imposta delle importazioni effettuate in attuazione del programma di coproduzione del veivolo MRCA, cfr. art. 2, legge 6-5-1982, n. 224 .

- Per le condizioni richieste per effettuare operazioni in sospensione d' imposta, cfr. art. 4, D.L. 29-12-1983, n. 746 .

- Per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, cfr. art. 14, comma 3, legge 26-2-1987, n. 49 .

- Per le importazioni derivanti dall' Accordo tra il Governo italiano e l' organizzazione per lo sviluppo industriale delle Nazioni Unite concernente le intese relative alla prima consultazione dell' organizzazione per lo sviluppo industriale delle Nazioni Unite sulle imprese su piccola e media scala comprese le cooperative, cfr. art. 6 dell' Accordo, entrato in vigore il 10-10-1989, pubblicato nella GU n. 25 del 31-1-1990, supplemento ordinario.

- Per le importazioni effettuate dall' Agenzia per lo sviluppo internazionale (AID), cfr. art. 3, comma 2, legge 30-11-1989, n. 395 di ratifica ed esecuzione dello scambio di lettere con il governo degli Stati Uniti d' America,.

- Per la non assoggettabilità a IVA delle importazioni di pubblicazioni estere a biblioteche universitarie, cfr. art. 3, comma 6, D.L. 1-3-1990, n. 40, non convertito in legge e art. 3, comma 7, D.L. 27-4-1990, n. 90, .

- Per la non assoggettabilità a IVA delle importazioni a favore dei membri dell' Ufficio consolare della Repubblica popolare di Cina, cfr. art. 41, comma 1, della Convenzione ratificata con legge 23-6-1990, n. 175.

- Per la non assoggettabilità a IVA delle importazioni relative alle attività ufficiali di EUMETSAT, cfr. art. 5, nn. 2 e 3, del Protocollo ratificato con legge 23-6-1990, n. 176.

- Per la non assoggettabilità a IVA delle importazioni relative al settore spaziale EUTELSAT, cfr. art. 4, nn. 3 e 4, del Protocollo ratificato con legge 23-6-1990, n. 177 il cui testo è riportato nell' Appendice di questo Codice.

- Per la non assoggettabilità a IVA delle importazioni da parte delle agenzie specializzate dall' Organizzazione mondiale della sanità (OMS), cfr. art. III, sezione 9, lettera b), dell' Annesso 1, allegato all' Accordo approvato con legge 6-2-1992, n. 197, il cui testo è riportato nell' Appendice di questo Codice.

- Per la disciplina degli acquisti intracomunitari, cfr. artt. da 37 a 60, D.L. 31-12-1992, n. 513, artt. da 37 a 60, D.L. 2-3-1993, n. 47, artt. da 37 a 60, D.L. 28-4-1993, n. 131, artt. da 37 a 60, D.L. 30-6-1993, n. 213, non convertiti in legge e artt. da 37 a 60, D.L. 30-8-1993, n. 331 i cui testi sono riportati rispettivamente nelle sezioni 732, 745, 754, 758 e 764 di questo Codice.

- Per la non assoggettabilità a IVA delle importazioni a favore dei membri dell' Ufficio consolare della Repubblica di Mauritius, cfr. art. 23, comma 1, della Convenzione ratificata con legge 28-8-1997, n. 310, il cui testo è riportato nell' Appendice di questo Codice.

2 PER MEMORIA:

- Per le importazioni di navi ed imbarcazioni da diporto, cfr. art. 2, D.L. 6-7-1974, n. 254 .

- Per l' esclusione della facoltà di acquistare o importare beni o servizi senza applicazione dell' imposta da parte di contribuenti che fruiscono per il triennio 1985-1987 della detrazione forfettaria dell' imposta, cfr. art. 2, quarto comma, D.L. 19-12-1984, n. 853 .

- Per la proroga al 31-12-1988, cfr. art. 14, D.L. 29-12-1987, n. 533, art. 5, D.L. 13-1-1988, n. 4, non convertiti in legge, e art. 6, D.L. 14-3-1988, n. 70 .

- Per l' inapplicabilità di questa disposizione ai produttori agricoli in regime speciale, cfr. art. 13, comma 2, legge 30-12-1991, n. 413, .

- Per la disciplina della scissione di aziende o complessi aziendali, cfr. art. 16, comma 11, lettera d), legge 24-12-1993, n. 537 .

3 Per la decorrenza: cfr. art. 9, terzo comma, del provvedimento modificativo .

4 La disposizione si applica dal 5 febbraio 2000. Cfr. il provvedimento modificativo .

5 PER MEMORIA:

- Per l'applicazione delle disposizioni della presente lettera alle operazioni aventi per oggetto oro in lamina anche se effettuate anteriormente al 5 febbraio 2000, cfr. art. 3, comma 10, legge 17 gennaio 2000, n. 7 .

6 P PER MEMORIA:

- Per la disciplina transitoria relativa alle operazioni intracomunitarie, cfr. art. 60, D.L. 2-3-1993, n. 47, art. 60, D.L. 28-4-1993, n. 131, art. 60, D.L. 30-6-1993, n. 213, non convertiti in legge e art. 60, D.L. 30-8-1993, n. 331, .

7 Per la decorrenza: cfr. il provvedimento modificativo .

8 Identica modifica, che pertanto si omette, a quella apportata dal D.L. n. 331/1993 era stata apportata dall' Cfr. art. 57, comma 1, lettera H), D.L. 31-12-1992, n. 513, dall' art. 57, comma 1, lettera H), D.L. 2-3-1993, n. 47, dall' art. 57, comma 1, lettera I), D.L. 28-4-1993, n. 131 e dall' art. 57, comma 1, lettera L), D.L. 30-6-1993, n. 213, che non sono stati convertiti in legge, .

9 Cfr. art. 15 del provvedimento modificativo .

10 Per la decorrenza: cfr. art. 3 del provvedimento modificativo .

 

 

TITOLO V

Importazioni

Art. 69 - Determinazione dell' imposta [1]

[1] L' imposta è commisurata, con le aliquote indicate nell' art. 16, al valore dei beni importati, determinato ai sensi delle disposizioni in materia doganale, aumentato dell' ammontare dei diritti doganali dovuti, ad eccezione dell' imposta sul valore aggiunto, nonché dell' ammontare delle spese d' inoltro fino al luogo di destinazione all' interno del territorio della Comunità [2] che figura sul documento di trasporto sotto la cui scorta i beni sono introdotti nel territorio medesimo. Per i supporti informatici, contenenti programmi per elaboratore prodotti in serie, concorre a formare il valore imponibile anche quello dei dati e delle istruzioni in essi contenuti [3]. Per i beni che prima dello sdoganamento hanno formato oggetto nello Stato di una o più cessioni, la base imponibile è costituita dal corrispettivo dell' ultima cessione [4-5].

[2] Fatti salvi i casi di applicazione dell' art. 68, lettera c), per i beni nazionali reimportati a scarico di temporanea esportazione la detrazione prevista negli artt. 207 e 208 del Testo unico approvato con D.P.R. 23-1-1973, n. 43 e l' esenzione prevista nell' art. 209 dello stesso Testo unico [4] si applicano, ai fini dell' imposta sul valore aggiunto, soltanto se i beni vengono reimportati dal soggetto che li aveva esportati o da un terzo per conto del medesimo e se lo scarico della temporanea esportazione avviene per identità [6] (articolo così sostituito, con effetto 1-1-1981 [7], dall' art. 24, D.P.R. 30-12-1980, n. 897).

Note:

1 PER MEMORIA:

- Per l' importazione dei beni che non hanno fruito di sgravio all' esportazione, cfr. art. 36, legge 29-12-1990, n. 428, .

- Per la disciplina degli acquisti intracomunitari, cfr. artt. da 37 a 60, D.L. 31-12-1992, n. 513, artt. da 37 a 60, D.L. 2-3-1993, n. 47, artt. da 37 a 60, D.L. 28-4-1993, n. 131, artt. da 37 a 60, D.L. 30-6-1993, n. 213, non convertiti in legge e artt. da 37 a 60, D.L. 30-8-1993, n. 331 .

2 Le parole riportate in corsivo sono state così sostituite dall' art. 1, comma 1, lettera c), legge 18-2-1997, n. 28.

Per la decorrenza: cfr. il provvedimento modificativo .

3 Il periodo riportato in corsivo è stato aggiunto dall' art. 12, D.L. 23-2-1995, n. 41 .

4 Il periodo riportato in corsivo è stato aggiunto dall' art. 22, quinto comma, D.L. 2-3-1989, n. 69 .

5 Modifica di identico contenuto, che pertanto si omette, a quella apportata dal D.L. n. 69/1989 era stata apportata dall' art. 22, quinto comma, D.L. 30-12-1988, n. 550, che non è stato convertito in legge, .

6 PER MEMORIA:

- Per la disciplina transitoria relativa alle operazioni intracomunitarie, cfr. art. 60, D.L. 2-3-1993, n. 47, art. 60, D.L. 28-4-1993, n. 131, art. 60, D.L. 30-6-1993, n. 213, non convertiti in legge e art. 60, D.L. 30-8-1993, n. 331 .

7 Cfr. art. 45, secondo comma, del provvedimento modificativo .

 

 

TITOLO V

Importazioni

Art. 70 - Applicazione dell' imposta

Testo in vigore dal 5 febbraio 2000

Testo risultante dopo le modifiche apportate dall'art. 3, comma 9, legge 17 gennaio 2000, n. 7

[1] L' imposta relativa alle importazioni è accertata, liquidata e riscossa [1] per ciascuna operazione. Si applicano per quanto concerne le controversie [2] e le sanzioni [3], le disposizioni delle leggi doganali relative ai diritti di confine.

[2] Per le importazioni effettuate senza pagamento di imposta, di cui alla lettera c) dell' art. 8, all' importatore che attesti falsamente di trovarsi nelle condizioni richieste per fruire del trattamento ivi previsto [4] o ne benefici oltre i limiti consentiti si applica la pena pecuniaria di cui al terzo comma dell' art. 46, salvo che il fatto costituisca reato a norma della legge doganale.

[3] L' imposta dovuta per l' introduzione dei beni nello Stato tramite il servizio postale deve essere assolta secondo le modalità stabilite con apposito decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

[4] L' imposta assolta per l' importazione di beni da parte di enti, associazioni ed altre organizzazioni di cui all' articolo 4, quarto comma, può essere richiesta a rimborso secondo modalità e termini stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, se i beni sono spediti o trasportati in altro Stato membro della Comunità economica europea. Il rimborso è eseguito a condizione che venga fornita la prova che l' acquisizione intracomunitaria di detti beni è stata assoggettata all' imposta nello Stato membro di destinazione (comma aggiunto [5] dall' art. 57, comma 1, lettera M), D.L. 30-8-1993, n. 331) [6].

[5] Per l'importazione di materiale d'oro, nonché dei prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi da parte di soggetti passivi nel territorio dello Stato l'imposta, accertata e liquidata nella dichiarazione doganale, in base ad attestazione resa in tale sede, è assolta a norma delle disposizioni di cui al titolo II; a tal fine il documento doganale deve essere annotato, con riferimento al mese di rilascio del documento stesso, nei registri di cui agli articoli 23 o 24 nonché, agli effetti della detrazione, nel registro di cui all'articolo 25 (comma aggiunto [7] dall'art. 3, comma 9, legge 17 gennaio 2000, n. 7 ) [8].

(Articolo così sostituito, con effetto 1-1-1981 [9], dall' art. 25, D.P.R. 30-12-1980, n. 897).

Note:

1 PER MEMORIA:

- Per l' accertamento e la riscossione dell' imposta, cfr. artt. da 55 a 64 e da 77 a 93, D.P.R. 23-1-1973, n. 43, artt. da 3 a 8 e artt. 10 e 17, D.L.gs 8-11-1990, n. 374, .

2 PER MEMORIA:

- Per l' impugnazione dell' accertamento, cfr. artt. da 65 a 76, D.P.R. 23-1-1973, n. 43 e art. 11, D.L.gs 8-11-1990, n. 374, .

- Per l' attività di controllo e di verifica, cfr. artt. 6 e 7, D.M. 23-12-1991, artt. 17 e 18, D.M. 30-9-1992 e artt. 17 e 18, D.M. 30-12-1993, e artt. 8 e 9, D.M. 28-12-1994, .

3 PER MEMORIA:

- Per le violazioni doganali, cfr. artt. da 282 a 343, D.P.R. 23-1-1973, n. 43 .

4 PER MEMORIA:

- Per l' abrogazione delle disposizioni relative alla falsa attestazione, cfr. art. 3, terzo comma, D.L. 29-12-1983, n. 746 .

5 Per la decorrenza: cfr. il provvedimento modificativo .

6 Modifica di identico contenuto, che pertanto si omette, a quella apportata dal D.L. n. 331/1993 era stata apportata dall' Cfr. art. 57, comma 1, lettera I), D.L. 31-12-1992, n. 513, dall' art. 57, comma 1, lettera I), D.L. 2-3-1993, n. 47, dall' art. 57, comma 1, lettera L), D.L. 28-4-1993, n. 131) e dall' art. 57, comma 1, lettera M), D.L. 30-6-1993, n. 213, che non sono stati convertiti in legge, .

7 La disposizione si applica dal 5 febbraio 2000. Cfr. il provvedimento modificativo .

8 PER MEMORIA:

- Per l'applicazione delle disposizioni del presente comma alle importazioni di argento, in lingotti o grani, di purezza pari o superiore a 900 millesimi, cfr. art. 3, comma 10, legge 17 gennaio 2000, n. 7 .

9 Cfr. art 45, secondo comma, del provvedimento modificativo .

 

 

TITOLO VI

Disposizioni varie

Art. 71 - Operazioni con lo Stato della Città del Vaticano e con la Repubblica di San Marino [1]

[1] Le disposizioni degli artt. 8 e 9 si applicano alle cessioni eseguite mediante trasporto o consegna dei beni nel territorio dello Stato della Città del Vaticano, comprese le aree in cui hanno sede le istituzioni e gli uffici richiamati nella convenzione doganale italo-vaticana del 30-6-1930 [2] e in quello della Repubblica di San Marino ed ai servizi connessi, secondo modalità da stabilire preventivamente con decreti del Ministro per le finanze [3] in base ad accordi con i detti Stati.

[2] Per l' introduzione nel territorio dello Stato di beni provenienti dallo Stato della Città del Vaticano, comprese le aree di cui al primo comma [2], e dalla Repubblica di San Marino i contribuenti dai quali o per conto dei quali ne è effettuata l' introduzione nel territorio dello Stato sono tenuti al pagamento dell' imposta sul valore aggiunto a norma del terzo [4] comma dell' art. 17 [5].

[3] Per i beni di provenienza estera destinati alla Repubblica di San Marino, l' imposta sul valore aggiunto sarà assunta in deposito dalla dogana e rimborsata al detto Stato successivamente all' introduzione dei beni stessi nel suo territorio, secondo modalità da stabilire con il decreto previsto dal primo comma.

Note:

1 PER MEMORIA:

- Per l' armonizzazione con le direttive CEE, cfr. art. 16, comma 2, D.L. 31-12-1992, n. 513, art. 16, comma 2, D.L. 2-3-1993, n. 47, art. 16, comma 2, D.L. 28-4-1993, n. 131, art. 16, comma 2, D.L. 30-6-1993, n. 213, non convertiti in legge e art. 16, comma 2, D.L. 30-8-1993, n. 331, .

Cfr. anche processo verbale del 13-11-1992,.

- Per il regime speciale per beni usati, oggetti d' arte, di antiquariato o da collezione, cfr. artt. 36 e 37, comma 1, D.L. 23-2-1995, n. 41, .

2 Le parole riportate in corsivo sono state aggiunte, con effetto 1-1-1975, dall' art. 1, D.P.R. 23-12-1974, n. 687 .

3 Cfr. D.M. 29-12-1972 e D.M. 24-12-1993 .

4 La parola riportata in corsivo è stata così sostituita (nel testo originario: "secondo"), con effetto 1-1-1975, dall' art. 1, D.P.R. 23-12-1974, n. 687 .

5 PER MEMORIA:

- Per gli adempimenti connessi all' obbligo di emissione della bolla di accompagnamento di beni viaggianti, cfr. D.M. 24-1-1979 .

 

 

TITOLO VI

Disposizioni varie

Art. 72 - Trattati e accordi internazionali [1-2]

[1] Le agevolazioni previste da trattati e accordi internazionali relativamente alle imposte sulla cifra di affari valgono agli effetti dell' imposta sul valore aggiunto.

[2] Per tutti gli effetti del presente decreto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi non soggette all' imposta ai sensi del primo comma sono equiparate alle operazioni non imponibili di cui agli artt. 8, 8-bis e 9 [3].

[3] Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate [4]:

1) alle sedi ed ai rappresentanti diplomatici e consolari, compreso il personale tecnico-amministrativo, appartenenti a Stati che in via di reciprocità riconoscono analoghi benefici alle sedi ed ai rappresentanti diplomatici e consolari italiani (numero così sostituito [5] dall' art. 1, comma 5, legge 3 agosto 1996, n. 296) .

2) ai comandi militari degli Stati membri, ai quartieri generali militari internazionali ed agli organismi sussidiari, installati in esecuzione del trattato del Nord-Atlantico, nell' esercizio delle proprie funzioni istituzionali, nonché all' Amministrazione della difesa qualora agisca per conto dell' organizzazione istituita con il suddetto trattato [6];

3) alle Comunità europee nell' esercizio delle proprie funzioni istituzionali, anche se effettuate ad imprese o enti per l' esecuzione di contratti di ricerca e di associazione conclusi con le dette Comunità nei limiti per questi ultimi della partecipazione della Comunità stessa [7];

4) all' Organizzazione delle Nazioni Unite ed alle sue istituzioni specializzate nell' esercizio delle proprie funzioni istituzionali;

5) all' Istituto universitario europeo e alla Scuola europea di Varese nell' esercizio delle proprie funzioni istituzionali (numero così sostituito [8] dall' art. 1, comma 11, D.L. 30-12-1991, n. 417) [9].

(Comma così sostituito, con effetto 1-1-1973 [10], dall' art. 1, D.P.R. 23-12-1974, n. 687).

[4] Le disposizioni di cui al precedente comma trovano applicazione per gli enti indicati ai numeri 1), 3), 4) e 5) allorché le cessioni di beni e le prestazioni di servizi siano di importo superiore a lire cinquecentomila [11-12]; per gli enti indicati nel numero 1), tuttavia, le disposizioni non si applicano alle operazioni per le quali risulta beneficiario un soggetto diverso, ancorché il relativo onere sia a carico degli enti e dei soggetti ivi indicati. Il predetto limite di lire cinquecentomila non si applica alle cessioni di prodotti soggetti ad accisa, per le quali la non imponibilità all' imposta sul valore aggiunto opera alle stesse condizioni e negli stessi limiti in cui viene concessa l' esenzione dai diritti di accisa [13-12] (comma così sostituito [10] dall' art. 13, D.L. 23-2-1995, n. 41).

Note:

1 PER MEMORIA:

- Per le esenzioni per il traffico di frontiera ed il pascolo, cfr. art. 10, primo comma, della Convenzione tra Italia e Svizzera, approvata con legge 28-6-1955, n. 635.

- Per le relazioni diplomatiche e consolari, cfr. Convenzioni di Vienna del 18-4-1961 e del 24-4-1963, ratificate con legge 9-8-1967, n. 804 .

- Per la reciproca assistenza fra le autorità tributarie degli Stati della CEE, cfr. direttiva 19-12-1977, n. 799 il cui testo è riportato nella sezione "CEE" di questo Codice.

- Per le esenzioni a favore del Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo, cfr. art. IX, sezione 16, dell' Accordo approvato con legge 23-5-1980, n. 289.

- Per la disciplina relativa all' INTELSTAT, cfr. art. 4 del Protocollo approvato con legge 25-5-1981, n. 306.

- Per le esenzioni a favore dell' Agenzia multilaterale di garanzia degli investimenti, cfr. art. 47, della Convenzione approvata con legge 29-4-1988, n. 134.

- Per le esenzioni a favore della Banca di sviluppo dei Caraibi, cfr. art. 55, dell' Accordo approvato con legge 17-5-1988, n. 198.

- Per le esenzioni a favore dell' INMARSAT, cfr. art. 4, del protocollo approvato con legge 8-7-1988, n. 294 .

- Per le esenzioni a favore della Fondazione europea, cfr. art. 1, del protocollo approvato con legge 25-7-1988, n. 336 .

- Per le esenzioni riguardanti operazioni effettuate in base all' Accordo di cooperazione tecnica con il Perù cfr. art. IX dell' Accordo ratificato con legge 8-5-1989, n. 187,.

- Per le esenzioni a favore di istituti di cultura polacchi in Italia, cfr. artt. 7 e 9 dell' Accordo ratificato con legge 28-8-1989, n. 308,.

- Per le esenzioni a favore di trasporti internazionali su strada, cfr. art. 11 dell' Accordo con Cipro, ratificato con legge 28-8-1989, n. 310,.

- Per lo scambio di informazioni in materia doganale con la Finlandia, cfr. art. 4 dell' Accordo ratificato con legge 9-10-1989, n. 360, .

- Per l' assistenza statunitense al programma di ricostruzione delle zone terremotate dell' Italia meridionale, cfr. legge 30-11-1989, n. 395.

- Per la convenzione sulle funzioni consolari con la Repubblica argentina, cfr. art. 40 della Convenzione ratificata con legge 30-12-1989, n. 437,.

- Per la convenzione sull' assistenza in caso di incidente nucleare, cfr. legge 9-4-1990, n. 92, .

- Per la convenzione consolare con la Repubblica popolare di Cina, cfr. legge 23-6-1990, n. 175 .

- Per le operazioni nei confronti dell' EUMETSAT, cfr. legge 23-6-1990, n. 176 .

- Per le operazioni nei confronti dell' EUTELSAT, cfr. legge 23-6-1990, n. 177 .

- Per le operazioni effettuate dalla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS), cfr. art. 53 dell' Accordo ratificato con legge 11-2-1991, n. 53,.

- Per le operazioni effettuate dalle agenzie specializzate dell' Organizzazione mondiale della sanità (OMS), cfr. art. III, sezioni 9 e 10 dell' Annesso 1, allegato all' Accordo approvato con legge 6-2-1992, n. 197,.

- Per le operazioni effettuate dalla Corte d' appello dei brevetti comunitari, cfr. art. 5, legge 26-7-1993, n. 302, .

- Per le operazioni effettuate dall' Istituto Internazionale per le Risorse Fitogenetiche (IPGRI), cfr. art. XI dell' Accordo ratificato dalla legge 15-1-1994, n. 67,.

- Per le operazioni effettuate dal Programma alimentare mondiale (PAM), cfr. art. VIII, sezione 16 dell' Accordo ratificato con legge 14-2-1994, n. 114,.

- Per le operazioni effettuate dall' Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), cfr. art. 5 dell' Accordo ratificato con legge 24-2-1994, n. 160,.

- Per le operazioni effettuate dall' Istituto internazionale di diritto per lo sviluppo (ID.L.I), cfr. art. IX, sezione 13 dell' Accordo ratificato con legge 28-10-1994, n. 638,.

- Per il regime speciale per beni usati, oggetti d' arte, di antiquariato o da collezione, cfr. artt. 36 e 37, comma 1, D.L. 23-2-1995, n. 41, .

- Per le operazioni effettuate dall' Agenzia spaziale europea, cfr. art. 17, comma 3, dell' Accordo ratificato con legge 5-7-1995, n. 305,.

- Per la convenzione consolare con la Repubblica di Mauritius, cfr. legge 28-8-1997, n. 310 .

2 Con legge 16-10-1989, n. 364 (pubblicata nella GU n. 261 dell' 8-11-1989, supplemento ordinario) è stata ratificata la convenzione del 1-7-1985, relativa alla legge sui trusts.

L' art. 19 della norma citata dispone che la convenzione stessa non pregiudicherà la competenza degli Stati in materia fiscale.

3 Le parole riportate in corsivo sono state così sostituite (nel testo originario: "8 e 9"), con effetto 1-1-1975, dall' art. 1, D.P.R. 23-12-1974, n. 687 .

4 PER MEMORIA:

- Per le operazioni effettuate dal 1-1-1973 al 31-12-1974, cfr. art. 2, secondo comma, D.P.R. 2-7-1975, n. 288 .

5 La legge n. 296/1998 è stata pubblicata nella G.U. n. 193 del 20 agosto 1998.

6 PER MEMORIA:

- Per le operazioni effettuate dal Centro di ricerca sottomarina SACLANT (SACLANTCENT), cfr. artt. 13 e 16 dell' Accordo ratificato con legge 7-1-1992, n. 28,.

- Per le somministrazioni di acqua e di energia, cfr. art. 7, comma 1, D.L. 27-4-1992, n. 269 e art. 7, comma 1, D.L. 25-6-1992, n. 319, non convertiti in legge, .

- Per le somministrazioni di acqua e di energia, cessioni di beni e prestazioni di servizi relative agli alloggi, cfr. art. 66, comma 21, D.L. 30-6-1993#, n. 213, non convertito in legge e art. 66, comma 21, D.L. 30-8-1993, n. 331, .

7 PER MEMORIA:

- Per le operazioni effettuate dalle istituzioni della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (CSCE), cfr. art. 3, comma 1, D.L. 8-11-1993, n. 441, non convertito in legge e art. 3, comma 1, D.L. 7-1-1994, n. 5, .

8 La disposizione si applica dal 4 settembre 1998.

Cfr. il provvedimento modificativo .

9 Modifica di identico contenuto, che pertanto si omette, a quella apportata dal D.L. n. 417/1991 era stata apportata dall' Cfr. art. 1, comma 11, D.L. 1-3-1991, n. 62, dall' art. 1, comma 10, D.L. 3-5-1991, n. 140, dall' art. 1, comma 10, D.L. 2-7-1991, n. 196, dall' art. 1, comma 10, D.L. 13-8-1991, n. 285 e dall' art. 1, comma 12, D.L. 31-10-1991, n. 348, non convertiti in legge, .

10 Per la decorrenza: cfr. il provvedimento modificativo .

11 Le parole riportate in corsivo sono state così sostituite dall' art. 10, comma 3, lettera a), D.L. 20-6-1996, n. 323

12 Per la decorrenza: cfr. il provvedimento modificativo .

13 Il periodo riportato in corsivo è stato aggiunto dall' art. 10, comma 3, lettera b), D.L. 20-6-1996, n. 323.

 

 

TITOLO VI

Disposizioni varie

Art. 73 - Modalità e termini speciali [1]

Testo in vigore dal 24 marzo 2000

Testo risultante dopo le modifiche apportate dall'art. 4, D.P.R. 7 febbraio 2000, n. 48

[1] Il Ministro delle finanze, con propri decreti [2], può determinare le modalità ed i termini:

a) per l' emissione, numerazione, registrazione, conservazione delle fatture o per la registrazione dei corrispettivi relativi ad operazioni effettuate dalla stessa impresa in diversi settori di attività e ad operazioni effettuate a mezzo di sedi secondarie od altre dipendenze [3] di cui al secondo comma dell' art. 35 e di commissionari [4], nonché per la registrazione dei relativi acquisti;

b) per l' emissione delle fatture relative a cessioni di beni inerenti a contratti estimatori [4], a cessioni di imballaggi e recipienti di cui all' art. 15, n. 4), non restituiti in conformità alle pattuizioni contrattuali [5] e a cessioni di beni il cui prezzo è commisurato ad elementi non ancora conosciuti alla data di effettuazione dell' operazione [6];

c) per l' emissione, numerazione, registrazione e conservazione delle fatture relative a prestazioni di servizi effettuate nell' esercizio di arti e professioni per le quali risulti particolarmente onerosa e complessa l' osservanza degli obblighi di cui al titolo secondo del presente decreto [7];

d) per le annotazioni prescritte dal presente decreto da parte dei contribuenti che utilizzano macchine elettro-contabili [8], fermo restando l' obbligo di tenere conto, nelle dichiarazioni annuali e nelle liquidazioni periodiche, di tutte le operazioni soggette a registrazione nel periodo cui le dichiarazioni e liquidazioni stesse si riferiscono;

e) per l' emissione, numerazione e registrazione delle fatture, le liquidazioni periodiche e i versamenti relativi alle somministrazioni di acqua, gas, energia elettrica e simili e all' esercizio di impianti di lampade votive [9-10].

[2] Con decreti del Ministro delle finanze [11] possono inoltre essere determinate le formalità che devono essere osservate per effettuare, senza applicazione dell' imposta, la restituzione alle imprese produttrici o la sostituzione gratuita di beni invenduti previste da disposizioni legislative, usi commerciali o clausole contrattuali (comma così modificato [12] dall'art. 4, D.P.R. 7 febbraio 2000, n. 48) [13].

[3] Il Ministro delle finanze può disporre con propri decreti [14], stabilendo le relative modalità, che le dichiarazioni delle società controllate siano presentate dall' ente o società controllante all' Ufficio del proprio domicilio fiscale e che i versamenti di cui agli artt. 27, 30 e 33 siano fatti all' Ufficio stesso per l' ammontare complessivamente dovuto dall' ente o società controllante e dalle società controllate, al netto delle eccedenze detraibili. Le dichiarazioni, sottoscritte anche dall' ente o società controllante, devono essere presentate anche agli Uffici del domicilio fiscale delle società controllate, fermi restando gli altri obblighi e le responsabilità delle società stesse. Si considera controllata la società le cui azioni o quote sono possedute dall' altra per oltre la metà fin dall' inizio dell' anno solare precedente [15] (articolo così sostituito [16] dall' art. 1, D.P.R. 29-1-1979, n. 24).

Note:

1 PER MEMORIA:

- Per la dichiarazione e la detrazione dell' imposta relativa ad acquisti intracomunitari, cfr. art. 15, comma 3, D.L. 22-5-1993, n. 155, .

- Per la delega ad emanare disposizioni concernenti la revisione dei regimi speciali o particolari, cfr. art. 3, comma 66, lettera c), legge 23-12-1996, n. 662, .

2 Cfr. D.M. 28-12-1972 e D.M. 12-4-1979 (istituti e aziende di credito); D.M. 20-2-1973 e D.M. 12-4-1979 (imprese di assicurazione); D.M. 13-3-1973 e D.M. 13-4-1978 (settore delle telecomunicazioni), D.M. 4-3-1976 (Croce Rossa Italiana); D.M. 11-3-1996 (Omnitel Pronto Italia SpA)e D.M. 30-7-1999, n. 340 (agenzie di viaggi e turismo).

3 Cfr. D.M. 19-9-1977 .

4 Cfr. D.M. 18-11-1976 .

5 Cfr. D.M. 11-8-1975 .

6 Cfr. D.M. 15-11-1975 .

7 Cfr. D.M. 31-10-1974 .

8 Cfr. D.M. 11-8-1975 .

9 Cfr. D.M. 16-12-1980 e D.M. 16-12-1980 .

10 PER MEMORIA:

- Per i versamenti unitari d'imposta, contributi dovuti all'INPS e di altre somme, cfr. art. 8, comma 7, D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 .

11 Cfr. D.M. 27-8-1976 e D.M. 4-5-1981 .

12 La disposizione si applica dal 24 marzo 2000. Cfr. art. 5 del provvedimento modificativo .

13 Modifica di identico contenuto, che pertanto si omette, a quella apportata dal D.L. n. 69/1989 era stata apportata dall' art. 22, sesto comma, D.L. 30-12-1988, n. 550, che non è stato convertito in legge, .

14 Cfr. D.M. 13-12-1979 .

15 PER MEMORIA:

- Per l' estinzione di crediti d' imposta mediante assegnazione di titoli di Stato in luogo della detrazione, cfr. art. 11, commi 1 e 2, D.L. 24-11-1992, n. 455, non convertito in legge e art. 11, commi 1 e 2, D.L. 23-1-1993, n. 16 .

- Per l'inammissibilità alla compensazione per i crediti e debiti da parte delle società e enti che già attuano la procedura di compensazione, cfr. art. 17, comma 2-bis, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 .

16 Per la decorrenza: cfr. art. 3 del provvedimento modificativo .

 

 

TITOLO VI

Disposizioni varie

Art. 73 bis - Disposizioni per la identificazione di determinati prodotti

[1] Il Ministro delle finanze con propri decreti può stabilire l' obbligo della individuazione, mediante apposizione di contrassegni ed etichette, di taluni prodotti appartenenti alle seguenti categorie:

1) prodotti tessili di cui alla legge 26-11-1973, n. 883 , nonché indumenti in pelle o pellicceria anche artificiali;

2) apparecchi riceventi per la radiodiffusione e per la televisione, apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono e delle immagini, apparecchi del settore cine-foto-ottico, nonché talune relative parti e pezzi staccati [1];

3) dischi, nastri ed altri analoghi supporti fonografici [1] (numero aggiunto [2] dall' art. 7, D.P.R. 28-12-1982, n. 954).

[2] L'obbligo deve essere adempiuto dal produttore o dall'importatore ovvero da chi effettua acquisti intracomunitari anteriormente a qualsiasi atto di commercializzazione. Dal contrassegno o dall'etichetta devono risultare, per i prodotti indicati al n. 1), eventualmente anche in aggiunta ai dati richiesti dalla legge 26 novembre 1973, n. 883, il numero di partita IVA del soggetto obbligato e la identificazione merceologica del prodotto in base alla voce di tariffa doganale e, in caso di sottovoci, anche al numero di codice statistico; per i prodotti indicati al n. 2), oltre al numero di partita IVA del soggetto obbligato, il numero progressivo attribuito al prodotto. Con gli stessi decreti sono stabilite le caratteristiche, le modalità e i termini dell'apposizione, anche mediante idonee apparecchiature, del contrassegno e della etichetta nonché i relativi controlli. Possono essere altresì prescritte modalità per assicurare il raffronto delle indicazioni contenute nei contrassegni e nelle etichette con i documenti accompagnatori delle merci viaggianti e gli altri documenti commerciali e fiscali (comma così modificato [3] dall'art. 57, comma 1, lettera N), D.L. 30 agosto 1993, n. 331) [4-5].

[3] Con successivi decreti le disposizioni di cui al precedente comma possono essere estese anche a prodotti confezionati in tessuto o in pelle, anche artificiali, diversi dagli indumenti.

[4] (Comma abrogato, con effetto 1-4-1998 [6], dall' art. 16, comma 1, lettera a), D.L.gs 18-12-1997, n. 471) .

[5] (Comma abrogato, con effetto 1-4-1998 [6], dall' art. 16, comma 1, lettera a), D.L.gs 18-12-1997, n. 471) .

(Articolo aggiunto, con effetto 1-1-1981 [7], dall' art. 26, D.P.R. 30-12-1980, n. 897) .

Note:

1 PER MEMORIA:

- Per il contenuto del contrassegno, cfr. art. 5, D.M. 10-6-1983 .

2 Per la decorrenza: cfr. art. 9, terzo comma, del provvedimento modificativo .

3 La disposizione si applica dal 31 agosto 1993.

Cfr il provvedimento modificativo .

4 Modifica di identico contenuto, che pertanto si omette, a quella apportata dal D.L. n. 331/1993 era stata apportata dall' art. 57, comma 1, lettera L), D.L. 31-12-1992, n. 513, dall' art. 57, comma 1, lettera L), D.L. 2-3-1993, n. 47, dall' art. 57, comma 1, lettera M), D.L. 28-4-1993, n. 131 e dall' art. 57, comma 1, lettera N), D.L. 30-6-1993, n. 213 .

5 Le disposizioni del presente comma erano state abrogate, con effetto 1° aprile 1998 dal testo originario dell'art. 16, comma 1, lettera a), D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.

6 Cfr. art. 17 del provvedimento modificativo, .

7 Cfr. art. 45, secondo comma, del provvedimento modificativo .

 

 

TITOLO VI

Disposizioni varie

Art. 74 - Disposizioni relative a particolari settori [1]

Testo in vigore dal 1° gennaio 2000

Testo risultante dopo le modifiche apportate dall'art. 17, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 60

[1] In deroga alle disposizioni dei titoli primo e secondo l'imposta è dovuta:

a) per il commercio di sali e tabacchi importati o fabbricati dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli dello Stato [2], ceduti attraverso le rivendite dei generi di Monopoli, dall'Amministrazione stessa, sulla base del prezzo di vendita al pubblico [3] (lettera così sostituita [4] dall'art. 20, D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 793);

b) per il commercio dei fiammiferi, limitatamente alle cessioni successive alle consegne effettuate al Consorzio industrie fiammiferi, dal Consorzio stesso, sulla base del prezzo di vendita al pubblico [5]. Lo stesso regime si applica nei confronti del soggetto che effettua la prima immissione al consumo di fiammiferi di provenienza comunitaria [6-7-8]. L'imposta concorre a formare la percentuale di cui all'art. 8, delle norme di esecuzione annesse al D.Lgs. 17 aprile 1948, n. 525 [9-10];

c) per il commercio di giornali quotidiani, di periodici, di libri, dei relativi supporti integrativi e di cataloghi, dagli editori sulla base del prezzo di vendita al pubblico, in relazione al numero delle copie vendute. L'imposta può applicarsi in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito a titolo di forfettizzazione della resa del 60 per cento [11] per i libri e del 60 per cento per i giornali quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici e quelli ceduti unitamente a supporti integrativi o ad altri beni [12]. Per periodici si intendono i prodotti editoriali registrati come pubblicazioni ai sensi della legge 8 febbraio 1948, n. 47 , e successive modificazioni. Per supporti integrativi si intendono i nastri, i dischi, le videocassette e gli altri supporti sonori o videomagnetici ceduti, anche gratuitamente, in unica confezione, unitamente a giornali quotidiani, periodici e libri a condizione che i beni unitamente ceduti abbiano prezzo indistinto e che il costo dei supporti integrativi non sia superiore al cinquanta per cento del prezzo della confezione stessa. Qualora non ricorrano tali condizioni, l'imposta si applica con l'aliquota del supporto integrativo. La disposizione di cui al primo periodo della presente lettera c) si applica anche se i giornali quotidiani, i periodici ed i libri sono ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi, con prezzo indistinto ed in unica confezione, sempreché il costo del bene ceduto, anche gratuitamente, congiuntamente alla pubblicazione non sia superiore al cinquanta per cento del prezzo dell'intera confezione; se il costo del bene ceduto, anche gratuitamente, congiuntamente alla pubblicazione è superiore al dieci per cento del prezzo dell'intera confezione, l'imposta si applica con l'aliquota di ciascuno dei beni ceduti. I soggetti che esercitano l'opzione per avvalersi delle disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398 , applicano, per le cessioni di prodotti editoriali, l'imposta in relazione al numero delle copie vendute, secondo le modalità previste dalla predetta legge [13-14]. Non si considerano supporti integrativi o altri beni quelli che, integrando il contenuto dei libri, giornali quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici, sono ad esso funzionalmente connessi e tale connessione risulti da dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15 , presentata prima della commercializzazione, ai sensi dell'articolo 35, presso il competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto [15] (lettera così sostituita [16] dall'art. 6, comma 1, D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 313) .

d) per le prestazioni dei gestori di telefoni posti a disposizione del pubblico, nonché per la vendita di qualsiasi mezzo tecnico per fruire dei servizi di telecomunicazione, fissa o mobile, e di telematica, dal titolare della concessione o autorizzazione ad esercitare i servizi, sulla base del corrispettivo dovuto dall'utente [17] (lettera così sostituita [16] dall'art. 8, comma 3, D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 313) ;

e) per la vendita al pubblico, da parte di rivenditori autorizzati, di documenti di viaggio relativi ai trasporti pubblici urbani di persone, dall'esercente l'attività di trasporto e per la vendita al pubblico di documenti di sosta relativi ai parcheggi veicolari dall'esercente l'attività di gestione dell'autoparcheggio [18-16-19];

e bis) (lettera abrogata [7] dall'art. 36, comma 8, lettera b), D.L. 30 agosto 1993, n. 331) [20] .

[2] Le operazioni non soggette all'imposta in virtù del precedente comma sono equiparate per tutti gli effetti del presente decreto alle operazioni non imponibili di cui al terzo comma dell' art. 2.

[3] Le modalità ed i termini per l'applicazione delle disposizioni dei commi precedenti saranno stabiliti con decreti del Ministro delle finanze [2-5-13-17-19].

[4] Gli enti e le imprese che prestano servizi al pubblico con caratteri di uniformità, frequenza e diffusione tali da comportare l'addebito dei corrispettivi per periodi superiori al mese possono essere autorizzati, con decreto del Ministro delle finanze [21], ad eseguire le liquidazioni periodiche di cui all' art. 27 e i relativi versamenti trimestralmente anziché mensilmente [22]. La stessa autorizzazione può essere concessa agli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione e agli autotrasportatori di cose per conto terzi iscritti all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298 [23-24-25]. Non si applicano le disposizioni di cui all' articolo 33, per le liquidazioni ed i versamenti trimestrali effettuati dagli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione e dagli autotrasportatori iscritti nell'albo sopra indicato, nonchè per le liquidazioni ed i versamenti trimestrali disposti con decreti del Ministro delle finanze, emanati a norma dell' articolo 73, primo comma, lettera e), e del primo periodo del presente comma [26-27-28-29]. Per le prestazioni di servizi degli autotrasportatori indicati nel periodo precedente, effettuate nei confronti del medesimo committente, può essere emessa, nel rispetto del termine di cui all'articolo 21, quarto comma, primo periodo, una sola fattura per più operazioni di ciascun trimestre solare. In deroga a quanto disposto dall'articolo 23, primo comma, le fatture emesse per le prestazioni di servizi dei suddetti autotrasportatori possono essere comunque annotate entro il trimestre solare successivo a quello di emissione [30]

[5] Nel caso di operazioni derivanti da contratti di subfornitura [31], qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione, il subfornitore può effettuare il versamento con cadenza trimestrale, senza che si dia luogo all'applicazione di interessi (comma aggiunto [32] dall'art. 8, comma 1, legge 18 giugno 1998, n. 192) .

[6] [33] Per gli intrattenimenti, i giochi e le altre attività di cui alla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, l'imposta si applica sulla stessa base imponibile dell'imposta sugli intrattenimenti ed è riscossa con le stesse modalità stabilite per quest'ultima. La detrazione di cui all'articolo 19 è forfettizzata in misura pari al cinquanta per cento dell'imposta relativa alle operazioni imponibili. Se nell'esercizio delle attività incluse nella tariffa vengono effettuate anche prestazioni di sponsorizzazione e cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica, comunque connesse alle attività di cui alla tariffa stessa, l'imposta si applica con le predette modalità ma la detrazione è forfettizzata in misura pari ad un decimo per le operazioni di sponsorizzazione ed in misura pari ad un terzo per le cessioni o concessioni di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica. I soggetti che svolgono le attività incluse nella tariffa sono esonerati dall'obbligo di fatturazione, tranne che per le prestazioni di sponsorizzazione, per le cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica e per le prestazioni pubblicitarie; sono altresì esonerati dagli obblighi di registrazione e dichiarazione, salvo quanto stabilito dall' articolo 25; per il contenzioso si applica la disciplina stabilita per l'imposta sugli intrattenimenti. Le singole imprese hanno la facoltà di optare per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari dandone comunicazione al concessionario di cui all 'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, competente in relazione al proprio domicilio fiscale, prima dell'inizio dell'anno solare ed all'ufficio delle entrate secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442; l'opzione ha effetto fino a quando non è revocata ed è comunque vincolante per un quinquennio. (comma così sostituito [34] dall'art. 17, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 60) .

[7] [33] Per le operazioni relative all'esercizio dei giuochi di abilità e dei concorsi pronostici riservati allo Stato e agli enti indicati nel decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496 , e successive modificazioni, ratificato con legge 22 aprile 1953, n. 342, l'imposta, compresa quella sulle operazioni riguardanti la raccolta delle giuocate, è compresa nella imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379, e successive modificazioni. Conseguentemente le cessioni di beni e le prestazioni di servizi che formano oggetto delle dette operazioni sono esonerate dagli obblighi di fatturazione, registrazione e dichiarazione (comma aggiunto [7] dall'art. 63, comma 6, D.L. 30 agosto 1993, n. 331) [35] .

[8] [33] Le cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli, ferrosi, e dei relativi lavori [36], di carta da macero, di stracci e di scarti di ossa, pelli, vetri, gomma e plastica intendendosi comprese anche quelle relative agli anzidetti beni che siano stati ripuliti, selezionati, tagliati, compattati, lingottati o sottoposti ad altri trattamenti atti a facilitarne l'utilizzazione, il trasporto e lo stoccaggio senza modificarne la natura, sono effettuate senza pagamento dell'imposta, fermi restando gli obblighi di cui al titolo secondo. Agli effetti della limitazione contenuta nel terzo comma dell' art. 30 le cessioni sono considerate operazioni imponibili [37] (comma così modificato [38] dall'art. 21, comma 16, lettera a), legge 27 dicembre 1997, n. 449).

[9] [33] Le disposizioni del precedente comma si applicano anche per le cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli non ferrosi e dei relativi lavori, [39-38] dei semilavorati di metalli non ferrosi di cui alle seguenti voci della tariffa doganale comune vigente al 31 dicembre 1996:

a) rame raffinato e leghe di rame, greggio (v.d. 74.03)

b) nichel greggio, anche in lega (v.d. 75.02)

c) alluminio greggio, anche in lega (v.d. 76.01)

d) piombo greggio, raffinato, antimoniale e in lega (v.d. 78.01)

e) zinco greggio, anche in lega (v.d. 79.01)

e-bis) stagno greggio, anche in lega (v.d. 80.01) (lettera aggiunta [40] dall'art. 2, comma 1, lettera d), numero 2), D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, modificato in sede di conversione)

(comma aggiunto [41] dall'art. 2, comma 1, lettera d), n. 2), D.L. 31 dicembre 1996, n. 669).

[10] [33] Le disposizioni del settimo comma [42] si applicano, per i prodotti ivi considerati, sotto la responsabilità del cedente e sempreché nell'anno solare precedente l'ammontare delle relative cessioni effettuate da raccoglitori e rivenditori dotati di sede fissa non sia stato superiore a due miliardi di lire (comma così sostituito [38] dall'art. 21, comma 16, lettera c), legge 27 dicembre 1997, n. 449) .

[11] [33] I raccoglitori ed i rivenditori dei beni di cui al settimo comma [42] sono esonerati dagli obblighi di cui al titolo II, tranne quello di numerare e conservare, ai sensi dell' articolo 39 , le fatture e le bollette doganali relative agli acquisti e alle importazioni, nonché le fatture relative alle cessioni effettuate, all'emissione delle quali deve provvedere il cessionario che acquista i beni nell'esercizio dell'impresa, e sono esonerati da ogni altro adempimento senza diritto a detrazione [43]. I raccoglitori e rivenditori dotati di sede fissa per la successiva rivendita se hanno realizzato cessioni per un importo superiore [44] a 150 milioni di lire nell'anno precedente possono optare per l'applicazione dell'IVA nei modi ordinari dandone preventiva comunicazione all'ufficio nella dichiarazione relativa al suddetto anno. Unitamente all'opzione deve essere presentata all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto una garanzia, nelle forme di cui all' articolo 38 -bis, primo comma , pari all'importo derivante dall'applicazione dell'aliquota ordinaria sull'ammontare di lire due miliardi [44]. I raccoglitori e i rivenditori dotati di sede fissa, che effettuano sia cessioni di beni di cui al settimo comma che cessioni di beni di cui all'ottavo comma, applicano le disposizioni di cui all'ottavo comma. Nei confronti dei raccoglitori e dei rivenditori di beni di cui all'ottavo comma, non dotati di sede fissa, si applicano le disposizioni del primo periodo [14] (comma così sostituito [38] dall'art. 21, comma 16, lettera d), legge 27 dicembre 1997, n. 449) .

[12] [33] Per le cessioni di beni, esclusi quelli strumentali per l'esercizio dell'attività e quelli propri, comunque effettuate da esercenti agenzie di vendita all'asta, anche in esecuzione di rapporti di commissione o di rappresentanza di soggetti non operanti nell'esercizio di impresa o di arti e professioni, la base imponibile è costituita dal 15 per cento del prezzo di vendita. L'imposta afferente l'importazione o l'acquisto intracomunitario [45-46-8] dei beni destinati alla vendita non è detraibile. Gli esercenti le dette agenzie, al fine di escludere le presunzioni di cui all' articolo 53, devono annotare in apposito registro, tenuto in conformità all' articolo 39, anche i beni ad essi consegnati dai soggetti di cui sopra, indicandone gli elementi identificativi, la data ed il titolo di consegna dei beni, nonché il prezzo di vendita degli stessi (comma aggiunto [47] dall'art. 11, comma 4, lettera c), legge 30 dicembre 1991, n. 413).

[13] [33] Nelle operazioni indicate nel primo comma, lettere a), b) e c) non sono comprese le prestazioni di intermediazione con rappresentanza ad esse relative (comma aggiunto [16] dall'art. 7, D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 313) .

(Articolo così sostituito [48] dall'art. 1, D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24).

Note:

1 PER MEMORIA:

- Per l' esclusione dall' obbligo di rilascio di ricevuta o scontrino fiscale per taluni beni, cfr. art. 12, comma 2, legge 30-12-1991, n. 413, .

- Per la delega ad emanare disposizioni concernenti la revisione dei regimi speciali o particolari, cfr. art. 3, comma 66, lettera c), legge 23-12-1996, n. 662, .

2 Cfr. D.M. 28-12-1972 e D.M. 6-7-1993 .

3 PER MEMORIA:

- Per l' importazione e commercializzazione all' ingrosso dei tabacchi lavorati, cfr. art. 3, secondo comma, legge 10-12-1975, n. 724, art. 13, D.M. 3-2-1982, art. 5, D.M. 26-7-1983 e art. 4, legge 7-3-1985, n. 76 .

- Per la determinazione delle aliquote per la cessione dei sali per uso alimentare prodotti e commercializzati dall' Amministrazione dei monopoli di Stato, cfr. D.M. 6-8-1981, D.M. 30-12-1981, D.M. 15-6-1982, D.M. 24-8-1982 e D.M. 23-12-1982.

- Per la trasformazione in spa dell' Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, cfr. art. 3, comma 2, D.L. 20-10-1992, n. 413 e art. 3, comma 2, D.L. 19-12-1992, n. 486, non convertiti in legge .

- Per il pagamento dell' IVA sui tabacchi lavorati introdotti in depositi fiscali, cfr. art. 27, comma 4, D.L. 31-12-1992, n. 513, art. 27, comma 4, D.L. 2-3-1993, n. 47, art. 27, comma 4, D.L. 28-4-1993, n. 131, art. 27, comma 4, D.L. 30-6-1993, n. 213, non convertiti in legge e D.M. 6-7-1993, .

4 Per la decorrenza: cfr. art. 27, primo comma, del provvedimento modificativo .

5 Cfr. D.M. 28-12-1972 .

6 Il periodo riportato in corsivo è stato aggiunto dall'art. 36, comma 17, D.L. 30 agosto 1993, n. 331.

7 Per la decorrenza: cfr. il provvedimento modificativo .

8 Modifica di identico contenuto, che pertanto si omette, a quella apportata dal D.L. n. 331/1993 era stata apportata dall' Cfr. art. 36, comma 16, D.L. 30-6-1993, n. 213, che non è stato convertito in legge, .

9 La norma citata concerne la rinnovazione delle convenzioni fra lo Stato e il Consorzio industrie fiammiferi.

10 PER MEMORIA:

- Per la determinazione delle aliquote per la cessione di fiammiferi, cfr. D.M. 11-6-1973, D.M. 18-6-1974, D.M. 27-6-1975, D.M. 12-8-1976, D.M. 22-4-1977, D.M. 23-6-1977, D.M. 26-1-1979, D.M. 23-6-1979, D.M. 16-7-1980, D.M. 11-12-1980, D.M. 11-2-1981, D.M. 6-7-1981, D.M. 2-11-1982, D.M. 20-6-1983, D.M. 31-12-1983, D.M. 30-6-1984, D.M. 31-7-1985, D.M. 20-6-1986, D.M. 16-4-1987, D.M. 26-6-1987, D.M. 1-7-1988, D.M. 27-12-1988, D.M. 13-7-1989, D.M. 14-5-1990, D.M. 27-6-1990, D.M. 21-6-1991, D.M. 26-6-1992, D.M. 28-6-1993, D.M. 15-7-1994, D.M. 18-1-1995, D.M. 21-6-1995, D.M. 20-11-1995, D.M. 8-7-1996, D.M. 12-11-1996, D.M. 1-7-1997, D.M. 30-9-1997, D.M 20 luglio 1998, D.M. 23 luglio 1998, D.M. 1° ottobre 1998, D.M. 1° dicembre 1998 e D.M. 8 gennaio 1999.

11 Le parole riportate in corsivo sono state così sostituite dall'art. 6, comma 7, lettera a), legge 13 maggio 1999, n. 133.

La disposizione si applica a decorrere dal 18 maggio 1999.

12 PER MEMORIA:

- Per l' applicazione della forfettizzazione della resa alle copie consegnate o spedite in abbonamento, cfr. art. 3, comma 8, D.L. 1-3-1990, n. 40, non convertito in legge e art. 3, comma 10, D.L. 27-4-1990, n. 90 .

13 Cfr. D.M. 29-12-1989 e D.M. 9-4-1993, .

14 PER MEMORIA:

- Per il regolamento recante norme di riordino della disciplina delle opzioni, cfr. artt. 1 e seguenti, D.P.R. 10-11-1997, n. 442, .

15 Il periodo riportato in corsivo è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lettera g), n. 1), D.Lgs. 23 marzo 1998, n. 56.

La disposizione ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 1998.

Cfr. art. 7 del provvedimento modificativo .

16 La disposizione si applica dal 1° gennaio1998.

Cfr. art. 11, comma 8 del provvedimento modificativo .

17 Cfr. D.M. 13-3-1973 e D.M. 13-4-1978 .

18 Le parole riportate in corsivo sono state aggiunte dall'art. 8, comma 2, D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 313.

19 Cfr. D.M. 5-5-1980 .

20 Identica modifica, che pertanto si omette, a quella apportata dal D.L. n. 331/1993 era stata apportata dall' art. 36, comma 9, D.L. 28-4-1993, n. 131 e dall' art. 36, comma 8, D.L. 30-6-1993, n. 213, non convertiti in legge, .

21 Cfr. D.M. 28-12-1972 e D.M. 12-4-1979 (Istituti e aziende di credito); D.M. 20-2-1973 e D.M. 12-4-1979 (imprese di assicurazione); D.M. 13-3-1973 e D.M. 13-4-1978 (settore delle telecomunicazioni); D.M. 4-3-1976 (Croce Rossa Italiana); D.M. 2-12-1980 (esattori comunali e consorziali) e D.M. 7-2-1991 (esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazionee D.M. 27-3-1995 (autotrasportatori) di cose per conto terzi) .

22 PER MEMORIA:

- Per i versamenti relativi all' ultimo trimestre solare da parte degli intestatari di conto fiscale, cfr. art. 5, comma 4, D.M. 28-12-1993, n. 567, .

- Per la disciplina transitoria del conto fiscale, cfr. art. 14, D.L. 30-12-1993, n. 553, art. 14, D.L. 28-2-1994, n. 138, non convertiti in legge e art. 14, D.L. 29-4-1994, n. 260, .

- Per il regolamento recante norme per la semplificazione e la razionalizzazione di alcuni adempimenti contabili, cfr. art. 1, commi 1, 2 e 4, D.P.R. 23-3-1998, n. 100, .

23 PER MEMORIA:

- Per il versamento dell' acconto d' imposta, cfr. art. 6, commi da 2 a 4 e 5-ter, legge 29-12-1990, n. 405, .

- Per la soprattassa per l' omesso o insufficiente versamento dell' acconto d' imposta cfr. art. 6, comma 5, legge 29-12-1990, n. 405, .

- Per le liquidazioni periodiche delle operazioni intracomunitarie, cfr. art. 48, comma 1, D.L. 31-12-1992, n. 513, art. 48, comma 1, D.L. 2-3-1993, n. 47, art. 48, comma 1, D.L. 28-4-1993, n. 131, non convertiti in legge, art. 15, comma 3, D.L. 22-5-1993, n. 155, art. 48, comma 1, D.L. 30-6-1993, n. 213, non convertito in legge e art. 48, comma 1, D.L. 30-8-1993, n. 331, .

- Per i versamenti unitari di imposte, contributi dovuti all' INPS e di altre somme, cfr. artt. da 17 a 20 e 25, comma 1, D.L.gs 9-7-1997, n. 241, .

24 PER MEMORIA:

- Per i provvedimenti in favore di popolazioni colpite da calamità, cfr. art. 2, comma 2, ordinanza n. 2261 del 30-4-1992 e art. 2, comma 2, ordinanza n. 2308 del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 4-11-1992 (S. Benedetto del Tronto e altri comuni); art. 2, comma 3, ordinanza n. 2301 del 29-7-1992, art. 1, ordinanza n. 2316 del 29-1-1993, art. 1, comma 1, lettera a), D.M. 31-3-1993 e art. 1, comma 1, lettera a), D.M. 31-7-1993 (Sicilia orientale); art. 3, comma 1, D.L. 5-10-1992, n. 397, non convertito in legge, e art. 3, comma 1, D.L. 4-12-1992, n. 471 (Liguria); art. 3, comma 1, ordinanza n. 2307 del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 4-11-1992 e art. 10, comma 6, D.L. 4-12-1992, n. 471 (Toscana); art. 6, commi 6, 12 e 12-bis, D.L. 24-11-1994, n. 646 e art. 1, D.M. 29-4-1996 (Italia del Nord); art. 1, commi 7 e 9, D.L. 11-7-1996, n. 366, non convertito in legge, art. 1, commi 7 e 9, D.L. 6-9-1996, n. 467 e art. 3 D.M. 25-11-1996 (province di Lucca, Massa Carrara, Udine e Pordenone); art. 7, ordinanza n. 2508 del 22-2-1997 e D.M. 16-4-1997 (Campania); art. 17, ordinanza n. 2589 del 26-5-1997, articolo unico, comma 3, ordinanza n. 2639 del 12-9-1997, articolo unico, ordinanza n. 2693 del 13-10-1997, articolo unico, comma 1, ordinanza n. 2729 del 22-12-1997, art. 6, comma 1, ordinanza n. 2779 del 31-3-1998 testo originario, art. 1, D.M. 6 novembre 1998 (Massa Martana) e art. 1, D.M. 31 marzo 1999; art. 2, ordinanza n. 2590 del 26-5-1997, articolo unico, ordinanza n. 2693 del 13-10-1997, articolo unico, comma 1, ordinanza n. 2729 del 22-12-1997, art. 6, comma 1, ordinanza n. 2779 del 31-3-1998 testo originario, art. 1, D.M. 6 novembre 1998 e art. 1, D.M. 31 marzo 1999 (Crotone); art. 2, ordinanza n. 2617 del 28-6-1997 (Lucca e Massa Carrara); art. 14, commi 1, 2 e 3, ordinanza n. 2668 del 28-9-1997, art. 2, ordinanza n. 2728 del 22-12-1997, art. 1, D.M. 30-3-1998 e art. 2, comma 2, ordinanza n. 2908 del 30 dicembre 1998 (Marche e Umbria); art. 17, commi 1 e 2, ordinanza n. 2787 del 21-5-1998 e art. 2, comma 2, ordinanza n. 2908 del 30 dicembre 1998 (province di Salerno, Avellino e Caserta); art. 4, commi 1 e 2, ordinanza n. 2860 dell'8 ottobre 1998 e art. 2, comma 2, ordinanza n. 2908 del 30 dicembre 1998 (province di Potenza e Cosenza); art. 11, commi 1 e 2, ordinanza n. 3024 del 30 novembre 1999 (provincia di Cagliari) e art. 4, commi 1 e 2, ordinanza n. 3036 del 9 febbraio 2000 (Campania).

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25 PER MEMORIA:

- Per il computo delle fatture emesse dagli autotrasportatori nel periodo dal 29-12-1994 al 26-2-1995, cfr. art. 2, comma 3, D.L. 25-2-1995, n. 48, art. 2, comma 3, D.L. 29-4-1995, n. 132, non convertiti in legge, e art. 3, comma 4, D.L. 28-6-1995, n. 250, .

26 Il periodo riportato in corsivo è stato così sostituito dall'art. 3, comma 3, D.L. 28 giugno 1995, n. 250.

27 Per la decorrenza: cfr. il provvedimento modificativo .

28 Modifica di identico contenuto, che pertanto si omette, a quella apportata dal D.L. n. 250/1995 era stata apportata dall' art. 2, comma 2, D.L. 29-4-1995, n. 132, non convertito in legge.

29 PER MEMORIA:

- Per l' istituzione del conto fiscale per contribuenti titolari di reddito d' impresa o di lavoro autonomo, cfr. art. 78, commi da 27 a 38, legge 30-12-1991, n. 413.

30 I periodi riportati in corsivo sono stati così sostituiti, con effetto 15 maggio 1998, dall'art. 5, comma 1, legge 8 maggio 1998, n. 146, sostituito dall'art. 1-bis, D.L. 12 giugno 1998, n. 181.

Cfr. art. 1-bis, D.L. 12 giugno 1998, n. 181 .

31 Cfr. art. 1, legge 18 giugno 1998, n. 192 .

32 Per la decorrenza: cfr. art. 11 del provvedimento modificativo .

33 Per effetto delle modifiche apportate dalla legge 192/1998 che ha aggiunto un comma dopo il quarto, i commi hanno cambiato numerazione.

34 La disposizione si applica dal 1° gennaio 2000. Cfr. art. 22, comma 1 del provvedimento modificativo .

35 Modifica di identico contenuto, che pertanto si omette, a quella apportata dal D.L. n. 331/1993 era stata apportata dall' art. 63, comma 7, D.L. 28 aprile 1993, n. 131 e dall'art. 63, comma 6, D.L. 30 giugno 1993, n. 213 , che non sono stati convertiti in legge.

36 PER MEMORIA:

- Per l' interpretazione di queste disposizioni, cfr. art. 3, comma 118, legge 28-12-1995, n. 549 .

37 PER MEMORIA:

- Per gli acquisti intracomunitari non imponibili, cfr. art. 42, comma 1, D.L. 28-4-1993, n. 131, art. 42, comma 1, D.L. 30-6-1993, n. 213, non convertiti in legge e art. 42, comma 1, D.L. 30-8-1993, n. 331, .

38 La disposizione si applica a decorrere dal 1° gennaio 1998.

Cfr. art. 21, comma 17, del provvedimento modificativo .

39 Le parole riportate in corsivo sono state aggiunte dall'art 21, comma 16, lettera b), legge 27 dicembre 1997, n. 449.

40 La disposizione si applica dal 2 marzo 1997.

Cfr. il provvedimento modificativo .

41 La disposizione si applica dal 1° gennaio 1997.

Cfr. il provvedimento modificativo .

42 Leggasi: ottavo comma (n.d.r.) .

43 Le parole riportate in corsivo sono state aggiunte dall'art. 1, comma 1, lettera g), n. 2), D.Lgs. 23 marzo 1998, n. 56.

La disposizione ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 1998.

Cfr. art. 7 del provvedimento modificativo .

44 Le parole riportate in corsivo sono state così sostituite dall'art. 1, comma 1, lettera g), n. 2), D.Lgs. 23 marzo 1998, n. 56.

La disposizione ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 1998.

Cfr. art. 7 del provvedimento modificativo .

45 Le parole riportate in corsivo sono state aggiunte dall'art. 57, comma 1, lettera o), D.L. 30 agosto 1993, n. 331.

46 Modifica di identico contenuto, che pertanto si omette, a quella apportata dal D.L. n. 331/1993 era stata apportata dall' Cfr. art. 57, comma 1, lettera M), D.L. 31-12-1992, n. 513, dall' art. 57, comma 1, lettera M), D.L. 2-3-1993, n. 47 e dall' art. 57, comma 1, lettera N), D.L. 28-4-1993, n. 131 e dall' art. 57, comma 1, lettera O), D.L. 30-6-1993, n. 213, che non sono stati convertiti in legge, .

47 Per la decorrenza: cfr. art. 81 del provvedimento modificativo .

48 Per la decorrenza: cfr. art. 3 del provvedimento modificativo .

 

 

TITOLO VI

Disposizioni varie

Art. 74 bis - Disposizioni per il fallimento e la liquidazione coatta amministrativa [1]

Testo in vigore dal 3 marzo 2000

Testo risultante dopo le modifiche apportate dall'art. 11, lettera b), D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542

[1] Per le operazioni effettuate anteriormente alla dichiarazione di fallimento [2] o di liquidazione coatta amministrativa [3], gli obblighi di fatturazione e registrazione, sempreché i relativi termini non siano ancora scaduti, devono essere adempiuti dal curatore o dal commissario liquidatore entro quattro mesi dalla nomina [4] (comma così modificat [5] o dall'art. 11, lettera b), D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542) .

[2] Per le operazioni effettuate successivamente all' apertura del fallimento [2] o all' inizio della liquidazione coatta amministrativa [3] gli adempimenti previsti dal presente decreto, anche se è stato disposto l' esercizio provvisorio, devono essere eseguiti dal curatore o dal commissario liquidatore. Le fatture devono essere emesse entro trenta giorni dal momento di effettuazione delle operazioni e le liquidazioni periodiche di cui agli artt. 27 e 33 devono essere eseguite solo se nel mese o trimestre siano state registrate operazioni imponibili (articolo così sostituito [6] dall' art. 1, D.P.R. 29-1-1979, n. 24).

Note:

1 PER MEMORIA:

- Per l' applicabilità delle disposizioni sulla definizione delle pendenze tributarie da parte dei curatori fallimentari e liquidatori d' imprese, cfr. art. 61, comma 1, legge 30-12-1991, n. 413, .

- Per la ricezione e il controllo delle dichiarazioni da parte dei Centri di servizio delle imposte dirette ed indirette, cfr. art. 40, comma 1, lettera a) e art. 73, comma 5, D.P.R. 27-3-1992, n. 287, .

- Per la ricezione e il controllo delle dichiarazioni da parte degli Uffici delle entrate, cfr. art. 41, comma 3, lettera e) e art. 73, comma 5, D.P.R. 27-3-1992, n. 287, .

2 Cfr. art. 16, RD 16-3-1942, n. 267 .

3 Cfr. art. 197, RD 16-3-1942, n. 267 .

4 PER MEMORIA:

- Per le modalità e i termini di presentazione delle dichiarazioni, cfr. art. 8, commi 4 e 5, D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 .

- Per le modalità di presentazione delle dichiarazioni per l'anno 1999, cfr. art. 9, comma 2, lettera b), D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 .

- Per i termini per la presentazione della dichiarazione relativa all' anno 1997, cfr. D.P.C.M. 23-3-1998.

5 La disposizione si applica dal 3 marzo 2000. Cfr. il provvedimento modificativo .

6 Per la decorrenza: cfr. art. 3 del provvedimento modificativo .

 

 

TITOLO VI

Disposizioni varie

Art. 74 ter - Disposizioni per le agenzie di viaggio e turismo [1]

[1] Le operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e di turismo per la organizzazione di pacchetti turistici costituiti, ai sensi dell' articolo 2 del decreto legislativo 17-3-1995, n. 111, da viaggi, vacanze, circuiti tutto compreso e connessi servizi, verso il pagamento di un corrispettivo globale sono considerate come una prestazione di servizi unica. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche qualora le suddette prestazioni siano rese dalle agenzie di viaggio e turismo tramite mandatari; le stesse disposizioni non si applicano alle agenzie di viaggio e turismo che agiscono in nome e per conto dei clienti.

[2] Ai fini della determinazione dell' imposta sulle operazioni indicate nel comma 1, il corrispettivo dovuto all' agenzia di viaggi e turismo è diminuito dei costi sostenuti per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate da terzi a diretto vantaggio dei viaggiatori, al lordo della relativa imposta.

[3] Non è ammessa in detrazione l' imposta relativa ai costi di cui al comma 2.

[4] Se la differenza di cui al comma 2, per effetto di variazioni successivamente intervenute nel costo, risulta superiore a quella determinata all' atto della conclusione del contratto, la maggiore imposta è a carico dell' agenzia; se risulta inferiore i viaggiatori non hanno diritto al rimborso della minore imposta.

[5] Per le prestazioni rese dalle agenzie di viaggio e turismo che agiscono in nome e per conto proprio relative a pacchetti turistici organizzati da altri soggetti e per le prestazioni dei mandatari senza rappresentanza di cui al secondo periodo del comma 1, l' imposta si applica sulla differenza, al netto dell' imposta, tra il prezzo del pacchetto turistico ed il corrispettivo dovuto all' agenzia di viaggio e turismo, comprensivi dell' imposta.

[5-bis] Per le operazioni rese dalle agenzie di viaggio e turismo relative a prestazioni di servizi turistici effettuati da altri soggetti, che non possono essere considerati pacchetti turistici ai sensi dell' articolo 2 del decreto legislativo 17-3-1995, n. 111, qualora precedentemente acquisite nella disponibilità dell' agenzia, l' imposta si applica, sempreché dovuta, con le stesse modalità previste dal comma 5 (comma aggiunto, con effetto 1-1-1998 [2], dall' art. 1, comma 1, lettera h), D.L.gs 23-3-1998, n. 56).

[6] Se le prestazioni rese al cliente sono eseguite in tutto o in parte fuori della Comunità economica europea la parte della prestazione della agenzia di viaggio ad essa corrispondente non è soggetta ad imposta a norma dell' articolo 9.

[7] Per le operazioni di cui al comma 1 deve essere emessa fattura ai sensi dell' articolo 21, senza separata indicazione dell' imposta, considerando quale momento impositivo il pagamento integrale del corrispettivo o l' inizio del viaggio o del soggiorno se antecedente. Se le operazioni sono effettuate tramite intermediari, la fattura può essere emessa entro il mese successivo [3].

[8] Le agenzie organizzatrici per le prestazioni di intermediazione emettono una fattura riepilogativa mensile per le provvigioni corrisposte a ciascun intermediario, da annotare nei registri di cui agli articoli 23 e 25 entro il mese successivo, inviandone copia, ai sensi e per gli effetti previsti dal primo comma, secondo periodo, dell' articolo 21, al rappresentante, il quale le annota ai sensi dell' articolo 23 senza la contabilizzazione della relativa imposta.

[9] Con decreto del Ministro delle finanze [4], da adottare ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23-8-1988, n. 400 , sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo (articolo così sostituito, con effetto 1-1-1998 [5], dall' art. 9, D.L.gs 2-9-1997, n. 313).

Note:

1 PER MEMORIA:

- Per la definizione di agenzia di viaggio e turismo, cfr. art. 9, legge 17-5-1983, n. 217 .

2 Cfr. art. 17 del provvedimento modificativo .

3 PER MEMORIA:

- Per l'esonero dall'obbligo della fatturazione per alcune operazioni effettuate dai comuni, cfr. D.M. 7 luglio 1998 .

4 Cfr. D.M. 30-7-1999, n. 340 .

5 Cfr. art. 511, comma 8 del provvedimento modificativo .

 

 

TITOLO VI

Disposizioni varie

Art. 74 quater - Disposizioni per le attività spettacolistiche

Testo in vigore dal 1° gennaio 2000

Testo introdotto dall'art. 18, comma 1, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 60

1. Le prestazioni di servizi indicate nella tabella C allegata al presente decreto, incluse le operazioni ad esse accessorie, salvo quanto stabilito al comma 5, si considerano effettuate nel momento in cui ha inizio l'esecuzione delle manifestazioni, ad eccezione delle operazioni eseguite in abbonamento per le quali l'imposta è dovuta all'atto del pagamento del corrispettivo.

2. Per le operazioni di cui al comma 1 le imprese assolvono gli obblighi di certificazione dei corrispettivi con il rilascio di un titolo di accesso emesso mediante apparecchi misuratori fiscali ovvero mediante biglietterie automatizzate nel rispetto della disciplina di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, e successive modificazioni e integrazioni.

3. Il partecipante deve conservare il titolo di accesso per tutto il tempo in cui si trattiene nel luogo in cui si svolge la manifestazione spettacolistica. Dal titolo di accesso deve risultare la natura dell'attività spettacolistica, la data e l'ora dell'evento, la tipologia, il prezzo ed ogni altro elemento identificativo delle attività di spettacolo e di quelle ad esso accessorie. I titoli di accesso possono essere emessi mediante sistemi elettronici centralizzati gestiti anche da terzi. Il Ministero delle finanze con proprio decreto stabilisce le caratteristiche tecniche, i criteri e le modalità per l'emissione dei titoli di accesso.

4. Per le attività di cui alla tabella C organizzate in modo saltuario od occasionale, deve essere data preventiva comunicazione delle manifestazioni programmate al concessionario di cui all' articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, competente in relazione al luogo in cui si svolge la manifestazione.

5. I soggetti che effettuano spettacoli viaggianti, nonché quelli che svolgono le altre attività di cui alla tabella C allegata al presente decreto che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume di affari non superiore a cinquanta milioni di lire, determinano la base imponibile nella misura del 50 per cento dell'ammontare complessivo dei corrispettivi riscossi, con totale indetraibilità dell'imposta assolta sugli acquisti, con esclusione delle associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni proloco e le associazioni senza scopo di lucro che optano per l'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398. Gli adempimenti contabili previsti per i suddetti soggetti sono disciplinati con regolamento da emanare ai sensi dell' articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. E' data facoltà di optare per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442; l'opzione ha effetto fino a quando non è revocata ed è comunque vincolante per un quinquennio.

6. Per le attività indicate nella tabella C, nonché per le attività svolte dai soggetti che optano per l'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e per gli intrattenimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, il concessionario di cui all' articolo 17 del medesimo decreto coopera, ai sensi dell' articolo 52, con gli uffici delle entrate anche attraverso il controllo contestuale delle modalità di svolgimento delle manifestazioni, ivi compresa l'emissione, la vendita e la prevendita dei titoli d'ingresso, nonché delle prestazioni di servizi accessori, al fine di acquisire e reperire elementi utili all'accertamento dell'imposta ed alla repressione delle violazioni procedendo di propria iniziativa o su richiesta dei competenti uffici dell'amministrazione finanziaria alle operazioni di accesso, ispezione e verifica secondo le norme e con le facoltà di cui all' articolo 52, trasmettendo agli uffici stessi i relativi processi verbali di constatazione. Si rendono applicabili le norme di coordinamento di cui all' articolo 63, commi secondo e terzo. Le facoltà di cui all' articolo 52 sono esercitate dal personale del concessionario di cui all' articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, con rapporto professionale esclusivo, previamente individuato in base al possesso di una adeguata qualificazione e inserito in apposito elenco comunicato al Ministero delle finanze. A tal fine, con decreto del Ministero delle finanze sono stabilite le modalità per la fornitura dei dati tra gli esercenti le manifestazioni spettacolistiche, il Ministero per i beni e le attività culturali il concessionario di cui al predetto articolo 17 del decreto n. 640 del 1972 e l'anagrafe tributaria. Si applicano altresì le disposizioni di cui agli articoli 18, 22 e 37 dello stesso decreto n. 640 del 1972 (articolo aggiunto [1] dall'art. 18, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 60) .

Note:

1 La disposizione si applica dal 1° gennaio 2000. Cfr. art. 22, comma 1 del provvedimento modificativo .

 

 

TITOLO VI

Disposizioni varie

Art. 75 - Norme applicabili [1]

[1] Per quanto non è diversamente disposto dal presente decreto si applicano, in materia di accertamento delle violazioni e di sanzioni, le norme del Codice penale e del Codice di procedura penale [2], della legge 7-1-1929, n. 4 e del RD.L. 3-1-1926, n. 63 , convertito nella legge 24-5-1926, n. 898 e successive modificazioni.

[2] Il venti per cento dei proventi delle sanzioni pecuniarie è devoluto ai fondi costituiti presso l' Amministrazione o il corpo cui appartengono gli accertatori, con le modalità previste con decreto del Ministro per le finanze. Si applica il quarto comma dell' art. 6, della legge 15-11-1973, n. 734 [3] (comma aggiunto, con effetto 1-1-1975 [4], dall' art. 1, D.P.R. 23-12-1974, n. 687).

Note:

1 PER MEMORIA:

- Per l' inapplicabilità delle disposizioni contenute nell' art. 22, legge 7-1-1929, n. 4, cfr. art. 13, terzo comma, D.L. 10-7-1982, n. 429 .

2 Cfr. D.P.R. 22-9-1988, n. 477, .

3 Legge 15-11-1973, n. 734 (Concessione di un assegno perequativo ai dipendenti civili dello Stato e soppressione di indennità particolari) - Art. 6 - I proventi contravvenzionali, le pene pecuniarie e le somme ricavate dalla vendita di beni confiscati e di corpi di reato e dal recupero dei crediti dello Stato vanno versati integralmente al bilancio dello Stato in conto entrate eventuali del Tesoro.

Sono abrogate tutte le disposizioni che prevedono comunque la ripartizione dei proventi e delle somme di cui al primo comma a favore del personale statale.

Sono fatte salve le norme che dispongono le assegnazioni di una quota dei proventi e delle somme di cui al primo comma a favore di fondi di previdenza.

Con decreto del Ministro per il tesoro, le quote dei proventi e delle somme conservate a favore dei fondi di previdenza, vanno assegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero competente per la successiva erogazione agli aventi diritto.

4 Cfr. art. 3 del provvedimento modificativo .

 

 

TITOLO VII

Disposizioni transitorie e finali

Art. 76 - Istituzione e decorrenza dell' imposta

[1] L' imposta sul valore aggiunto è istituita con decorrenza dal 1-1-1973.

[2] L' imposta si applica, salvo quanto è disposto negli artt. da 77 a 80, sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate dopo il 31-12-1972 e sulle importazioni per le quali la dichiarazione di importazione definitiva è accettata dalla dogana posteriormente alla data stessa.

 

 

TITOLO VII

Disposizioni transitorie e finali

Art. 77 - Operazioni dipendenti da rapporti in corso o già assoggettate all' imposta generale sull' entrata

[1] Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate dopo il 31-12-1972 in esecuzione di contratti conclusi prima, il cedente del bene o il prestatore del servizio, se ne sia richiesto dal cessionario o dal committente, deve applicare l' imposta sul valore aggiunto anche sulla parte dell' ammontare imponibile eventualmente già assoggettata all' imposta generale sull' entrata. In questo caso l' imposta generale sull' entrata è ammessa in detrazione, a norma degli artt. 19, 27 e 28, per la determinazione dell' imposta sul valore aggiunto dovuta dal cessionario o dal committente.

[2] Per le cessioni di beni effettuate dopo il 31-12-1972, in relazione alle quali l' imposta generale sull' entrata è stata assolta preventivamente dal cedente una volta tanto in conformità a disposizioni vigenti alla detta data, l' imposta stessa è ammessa in detrazione dall' imposta sul valore aggiunto dovuta dal cedente.

 

 

TITOLO VII

Disposizioni transitorie e finali

Art. 78 - Applicazione graduale dell' imposta per generi alimentari di prima necessità e prodotti tessili

[1] Per le cessioni e le importazioni dei prodotti alimentari, che secondo le disposizioni in vigore alla data del 31-12-1972 sono esenti dall' imposta generale sull' entrata e dall' imposta prevista nel primo comma dell' art. 17 del RD.L. 9-1-1940, n. 2 , convertito, con modificazioni, nella legge 19-6-1940, n. 762, l' aliquota dell' imposta sul valore aggiunto è ridotta al 4 per cento [1].

[2] Per le cessioni e le importazioni dei prodotti alimentari per i quali l' imposta generale sull' entrata e la parallela imposta sull' importazione si applicano con aliquota ordinaria o condensata non superiore al 3 per cento, l' aliquota dell' IVA si applica nella misura del 4 per cento [1] (comma aggiunto, con effetto 1-1-1973 [2], dall' art. 2, legge 23-12-1972, n. 821).

[3] [3] Per le cessioni e le importazioni dei prodotti tessili, di cui alla legge 12-8-1957, n. 757 e successive modificazioni, le aliquote dell' imposta sul valore aggiunto sono ridotte al 16 per cento [4].

[4] [3] (Comma soppresso, con effetto 1-1-1981 [5], dall' art. 11, terzo comma, legge 22-12-1980, n. 889).

Note:

1 Aliquota così elevata, con effetto 1-1-1989, dall' art. 34, comma 1, D.L. 30-12-1988, n. 550, non convertito in legge e dell' art. 34, comma 1, D.L. 2-3-1989, n. 69, .

2 Cfr. art. 3 del provvedimento modificativo .

3 Per effetto delle modifiche apportate dalla legge 821/1972, che ha aggiunto un comma dopo il primo, il secondo e terzo comma sono diventati rispettivamente terzo e quarto.

4 Aliquota così elevata dall' art. 10, comma 1, D.L. 23-2-1995, n. 41, .

L' aliquota era stata fissata al 13 per cento, con effetto 1-1-1994, dall' art. 4, comma 3, D.L. 30-12-1993, n. 557; al 12 per cento dall' art. 1, comma 4, lettera i) D.L. 13-5-1991, n. 151; al 9 per cento, con effetto 1-1-1985, dall' art. 1, comma 1, D.L. 19-12-1984, n. 853.

.

5 Cfr. art. 15 del provvedimento modificativo .

 

 

TITOLO VII

Disposizioni transitorie e finali

Art. 79 - Applicazione dell' imposta nel settore edilizio [1] ( abrogato )

(Articolo soppresso [2] dall' art. 1, D.P.R. 29-1-1979, n. 24).

Note:

1 Le cessioni relative al settore edilizio sono disciplinate dai nn. 21) e segg. della tabella A, parte seconda, di questo decreto.

2 Per la decorrenza: cfr. art. 3 del provvedimento modificativo .

 

 

TITOLO VII

Disposizioni transitorie e finali

Art. 80 - Operazioni comprese in regimi fiscali sostitutivi

[1] Fino al termine [1] che sarà stabilito con le disposizioni da emanare ai sensi dell' art. 9, n. 6) o del sesto comma dell' art. 15 della legge 9-10-1971, n. 825 , non sono considerate cessioni di beni o prestazioni di servizi, agli effetti dell' imposta sul valore aggiunto, le operazioni comprese in regimi fiscali sostitutivi dell' imposta generale sull' entrata, o anche di essa, previsti dalle leggi vigenti alla data del 31-12-1972.

Note:

1 Cfr. art. 42, D.P.R. 29-9-1973, n. 601 .

 

 

TITOLO VII

Disposizioni transitorie e finali

Art. 81 - Applicazione dell' imposta nell' anno 1973

[1] I contribuenti che hanno intrapreso l' esercizio dell' impresa, arte o professione o hanno istituito una stabile organizzazione nel territorio dello Stato anteriormente alla data d' entrata in vigore del presente decreto devono indicare gli elementi di cui al secondo comma dell' art. 35 in allegato alla prima dichiarazione da presentare a norma degli artt. 27 e segg. [1], sotto pena delle sanzioni stabilite nel quinto comma dell' art. 43.

[2] Ai fini dell' applicazione, nell' anno 1973, degli artt. 31, 32 terzo comma, 33 secondo comma e 34 quarto comma il volume d' affari dell' anno 1972 è costituito:

a) per le attività già soggette all' imposta generale sull' entrata nei modi e termini normali, compresi i trasporti di cose, dall' ammontare risultante dalle fatture emesse;

b) per le attività di commercio al minuto e artigianali e per l' attività di somministrazione di alimenti e bevande nei pubblici esercizi, ad eccezione dei ristoranti, trattorie e simili, dall' ammontare degli acquisti e delle importazioni risultante dalle fatture ricevute e dalle bollette doganali, maggiorato del cinquanta per cento;

c) per l' esercizio di arti e professioni, dall' ammontare dei proventi assoggettati alle ritenute d' acconto di cui al secondo comma e alla lettera b) del terzo comma dell' art. 128 del Testo unico delle leggi sulle imposte dirette [2] e successive modificazioni;

d) per i trasporti di persone con servizi di linea, le operazioni di credito e di assicurazione, i servizi alberghieri e i servizi di riscossione di entrate non tributarie, dall' ammontare risultante dalle denuncie presentate a norma delle lettere l), p), q), r) e t) dell' art. 8 del RD.L. 9-1-1940, n. 2 , convertito nella legge 19-6-1940, n. 762 e successive modificazioni;

e) per le somministrazioni di alimenti e bevande in ristoranti, trattorie e simili, per i trasporti di persone e per i servizi al dettaglio di cui alla lettera g) del primo comma dell' art. 5 e al primo comma dell' art. 6 della legge 16-12-1959, n. 1070 e per ogni altra attività non contemplata espressamente nel presente articolo, dall' ammontare desumibile dalle risultanze contabili e da ogni altro elemento probatorio.

Note:

1 PER MEMORIA:

- Per le attività intraprese ante 1-1-1975, cfr. art. 2, primo comma, D.P.R. 23-12-1974, n. 687 .

2 Cfr. D.P.R. 29-1-1958, n. 645 .

 

 

TITOLO VII

Disposizioni transitorie e finali

Art. 82 - Detrazione dell' imposta generale sull' entrata relativa agli investimenti

[1] I contribuenti di cui all' art. 4 del presente decreto, che esercitano attività commerciali o agricole di cui agli artt. 2195 e 2135 del Codice civile , possono detrarre dall' imposta sul valore aggiunto l' ammontare dell' imposta generale sull' entrata, dell' imposta prevista nel primo comma dell' art. 17 del RD.L. 9-1-1940, n. 2 , convertito con modificazioni nella legge 19-6-1940, n. 762 e delle relative addizionali da essi assolte o ad essi addebitate a titolo di rivalsa per gli acquisti e le importazioni di beni di nuova produzione strumentali per l' esercizio delle attività esercitate e di beni e servizi impiegati nella costruzione di tali beni, effettuati nel periodo dal 1-7-1971 al 25-5-1972. Per beni strumentali si intendono le costruzioni destinate all' esercizio di attività commerciali o agricole e non suscettibili di altra destinazione senza radicale trasformazione, le relative pertinenze, gli impianti, i macchinari e gli altri beni suscettibili di utilizzazione ripetuta, sempre che non siano destinati alla rivendita nello stato originario ovvero previa trasformazione o incorporazione.

[2] La detrazione è ammessa a condizione che gli acquisti, le importazioni e le relative imposte risultino da fatture e da bollette doganali e che i beni strumentali acquistati, importati, prodotti o in corso di produzione fossero ancora posseduti alla data del 25-5-1972.

[3] Agli effetti del presente articolo:

a) si tiene conto dei beni acquistati mediante permute e contratti di appalto o d' opera;

b) si tiene conto dei beni acquistati o importati per tramite di ausiliari del commercio, compresi i commissionari e i consorzi di acquisto, nonché di quelli acquistati allo stato estero. Per questi ultimi, se l' acquirente non è in possesso della bolletta d' importazione, l' ammontare dell' imposta detraibile, quando non sia separatamente addebitato in fattura, si determina scorporandolo dal prezzo complessivo indicato nella fattura stessa diminuito del quindici per cento;

c) non si tiene conto, nell' ipotesi di cui al primo comma dell' art. 77, dell' imposta generale sull' entrata assolta;

d) nei casi di cessioni di aziende o complessi aziendali, comprese le concentrazioni di cui alla legge 18-3-1965, n. 170 [1] e successive modificazioni, la detrazione delle imposte assolte dal cedente per l' acquisto, l' importazione o la produzione di beni compresi nella cessione spetta al cessionario;

e) gli acquisti di beni o servizi si considerano effettuati alla data d' emissione della fattura ovvero, se anteriore, alla data della consegna o spedizione o del pagamento;

f) le importazioni, anche se relative a beni già temporaneamente importati, si considerano effettuate alla data d' accettazione in dogana della dichiarazione di importazione definitiva.

[4] Nell' ipotesi di cui alla lettera b) la detrazione non compete ai commissionari, ai consorzi di acquisto e alle imprese che effettuano vendite allo stato estero per i beni consegnati prima del 26-5-1972 alle imprese per conto delle quali hanno agito.

Note:

1 Trattasi della legge che disciplina il trattamento tributario delle trasformazioni, fusioni e concentrazioni delle società commerciali, pubblicata nella GU n. 77 del 27-3-1965.

 

 

TITOLO VII

Disposizioni transitorie e finali

Art. 83 - Detrazione dell' imposta generale relativa alle scorte

[1] I contribuenti che esercitano attività industriali dirette alla produzione di beni o servizi, di cui all' art. 2195, n. 1 del Codice civile , o attività agricole di cui all' art. 2135 dello stesso Codice , compresi i piccoli imprenditori [1], possono detrarre dall' imposta sul valore aggiunto, nella misura stabilita dal secondo comma del presente articolo, l' imposta generale sull' entrata, l' imposta prevista nel primo comma dell' art. 17 del RD.L. 9-1-1940, n. 2 , convertito con modificazioni nella legge 19-6-1940, n. 762 e le relative addizionali, da essi assolte o ad essi addebitate a titoli di rivalsa:

1) per gli acquisti e le importazioni di materie prime, semilavorati e componenti relativi all' attività esercitata, nonché per le relative lavorazioni commesse a terzi e per i passaggi ad altri stabilimenti o reparti produttivi della stessa impresa, effettuati nel periodo dal 1-9-1971 al 25-5-1972. Per i beni soggetti a regimi speciali d' imposizione una volta tanto l' imposta detraibile si determina applicando l' aliquota condensata all' ammontare imponibile risultante dalle fatture d' acquisto o dalle bollette d' importazione, decurtato dell' imposta che vi è eventualmente incorporata. Tuttavia per i prodotti tessili di cui alle tabelle B e C allegate alla legge 12-8-1957, n. 757, e successive modificazioni, l' imposta detraibile, anche se la detrazione sia stata già operata, è determinata applicando all' ammontare imponibile le aliquote stabilite a norma della legge 31-7-1954, n. 570 [2], e successive modificazioni [3];

2) per gli acquisti e le importazioni di beni destinati alla rivendita nello stato originario e per i passaggi dei beni prodotti a propri negozi di vendita al pubblico, effettuati nel periodo indicato al n. 1.

[2] La detrazione è ammessa a condizione che gli acquisti, le importazioni, le lavorazioni e le relative imposte risultino da fatture e da bollette doganali e può essere applicata, a scelta del contribuente:

a) o nella misura corrispondente alle quantità di beni, distinti per gruppi merceologici che, giusta apposito inventario, sottoscritto e presentato per la vidimazione entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto [4], risultavano ancora posseduti alla data del 25-5-1972, nello stato originario ovvero trasformati o incorporati in semilavorati, componenti o prodotti finiti e considerando posseduti quelli acquistati o importati in data più recente. La vidimazione può essere eseguita anche dall' Ufficio del registro o dall' Ufficio dell' imposta sul valore aggiunto;

b) o nella misura forfettaria del 25 per cento dell' ammontare globale delle imposte relative alle operazioni di cui al n. 1) del primo comma e del 7,50 per cento dell' ammontare di quelle relative alle operazioni di cui al n. 2). L' applicazione della detrazione in misura forfettaria non è ammessa relativamente ai beni soggetti a regimi speciali d' imposizione una volta tanto, per i quali è consentita la detrazione di cui al n. 1) del primo comma a condizione che da apposito inventario risultino ancora posseduti alla data del 25-5-1972.

[3] La detrazione prevista nei commi precedenti può essere applicata, con riferimento agli acquisti e alle importazioni delle merci che formano oggetto dell' attività esercitata nonché alle relative lavorazioni, anche dai contribuenti che esercitano attività intermediarie nella circolazione di beni, di cui all' art. 2195, n. 2 del Codice civile [5]. La percentuale di cui alla lettera b) del secondo comma è però ridotta al 10 per cento per i contribuenti che esercitano il commercio al minuto, al 5 per cento per quelli che esercitano il commercio all' ingrosso e al 7,50 per cento per quelli che esercitano promiscuamente il commercio al minuto e all' ingrosso.

[4] Le disposizioni del terzo e del quarto comma dell' art. 82 valgono anche agli effetti del presente articolo.

Note:

1 Cfr. art. 2083 Codice civile .

2 Trattasi della legge concernente disposizioni relative alla restituzione dell' imposta generale sull' entrata sui prodotti esportati ed all' istituzione di un diritto compensativo sulle importazioni (imposta di conguaglio), pubblicata nella GU n. 177 del 5-8-1954.

3 Il periodo riportato in corsivo è stato aggiunto, con effetto 1-1-1975, dall' art. 1, D.P.R. 23-12-1974, n. 687 .

4 PER MEMORIA:

- Per la proroga del termine, cfr. D.L. 18-12-1972, n. 788, D.L. 19-6-1974, n. 237, art. 19, legge 2-12-1975, n. 576, D.L. 10-12-1976, n. 798, art. 5, D.L. 10-6-1977, n. 307 e art. 13, D.L. 23-12-1977, n. 936 .

5 PER MEMORIA:

- Per la detrazione dell' imposta generale sull' entrata assolta per gli acquisti di prodotti petroliferi, cfr. art. 5, legge 19-3-1973, n. 32 .

 

 

TITOLO VII

Disposizioni transitorie e finali

Art. 84 - Dichiarazione di detrazione

[1] Ai fini delle detrazioni previste negli artt. 82 e 83 deve essere presentata al competente Ufficio dell' imposta sul valore aggiunto [1], entro il termine perentorio del 31-12-1973 [2], una dichiarazione recante l' indicazione dell' ammontare complessivo delle detrazioni stesse, sottoscritta a pena di nullità dal contribuente o da un suo rappresentante legale o negoziale.

[2] Nella dichiarazione devono essere elencate le operazioni cui si riferiscono le imposte detraibili e le relative fatture e bollette doganali, nell' ordine progressivo di cui al secondo comma dell' art. 26 del RD.L. 9-1-1940, n. 2 , convertito, con modificazioni, nella legge 19-6-1940, n. 762. Per ciascuna fattura o bolletta devono essere specificati la data di emissione, il numero progressivo di cui al citato art. 26, la quantità dei beni acquistati o importati o dei servizi ricevuti e l' ammontare delle imposte e addizionali. Devono essere inoltre indicati, per le fatture, la ditta emittente o in caso di autofatturazione la ditta cedente, nonché il prezzo o corrispettivo e per i documenti relativi ai passaggi interni nell' ambito della stessa impresa il valore in base al quale è stata liquidata l' imposta.

[3] I contribuenti che intendono avvalersi della detrazione relativa agli investimenti, di cui all' art. 82, devono indicare distintamente, nella dichiarazione, le fatture e bollette doganali relative agli acquisti dei beni strumentali e devono allegare un prospetto indicante i beni strumentali di nuova produzione acquistati o costruiti dopo il 30-6-1971, posseduti alla data del 25-5-1972, distinguendo quelli acquistati o importati da quelli prodotti dalla stessa impresa interessata e con l' indicazione, per questi ultimi, dei quantitativi dei beni acquistati o importati nonché dei servizi ricevuti che siano stati impiegati nella loro produzione.

[4] I contribuenti che intendono applicare la detrazione relativa alle scorte nella misura di cui alla lettera a) del secondo comma dell' art. 83 devono:

1) redigere la dichiarazione distinguendo le fatture e le bollette in relazione ai singoli gruppi merceologici cui si riferiscono, con l' indicazione, per ciascun gruppo, della quantità complessiva dei beni acquistati. Nell' ambito di ciascun gruppo è sufficiente indicare le fatture e le bollette di data più recente fino a concorrenza della quantità di beni risultante dall' inventario di cui alla lettera a) del secondo comma dell' art. 83;

2) allegare un prospetto indicante, per ciascuno dei gruppi merceologici cui si riferiscono i documenti di cui al n. 1):

a) le quantità di beni che dall' inventario risultano esistenti nello stato originario;

b) le quantità di beni trasformati o incorporati in semilavorati, componenti o prodotti finiti, con l' indicazione delle corrispondenti quantità di tali semilavorati, componenti e prodotti finiti risultanti dall' inventario;

c) la somma delle quantità di cui alle lettere a) e b);

d) il raffronto, con riferimento a ciascun gruppo merceologico, tra le quantità complessive dei beni e dei servizi risultanti dai documenti indicati nella dichiarazione e quelle risultanti dall' inventario ai sensi delle precedenti lettere a), b) e c);

e) l' ammontare, per ciascun gruppo merceologico, delle imposte detraibili in base alla corrispondenza tra le quantità acquistate e quelle risultanti dall' inventario.

Note:

1 PER MEMORIA:

- Per l' indicazione del numero di partita IVA, cfr. art. 6, secondo comma, D.L. 23-12-1976, n. 852 .

2 PER MEMORIA:

- Per la proroga del termine, cfr. D.L. 18-12-1972, n. 788, D.L. 19-6-1974, n. 237, art. 19, legge 2-12-1975, n. 576, D.L. 10-12-1976, n. 798, art. 5, D.L. 10-6-1977, n. 307 e art. 13, D.L. 23-12-1977, n. 936 .

 

 

TITOLO VII

Disposizioni transitorie e finali

Art. 85 - Applicazione delle detrazioni

[1] L' ammontare complessivo delle imposte detraibili indicato nella dichiarazione presentata a norma dell' articolo precedente è ammesso in detrazione, rispettivamente, nella misura di un dodicesimo o di un quarto, dall' importo da versare in ciascuno dei dodici mesi o dei quattro trimestri successivi a quello in cui è stata presentata la dichiarazione stessa.

[2] La detrazione non può superare, in ciascun mese o trimestre, il cinquanta per cento dell' importo da versare.

[3] Le somme delle quali non è stato possibile operare la detrazione in ciascun mese o trimestre sono detratte dall' importo da versare nel mese o trimestre successivo, fermo restando il limite di cui al comma precedente e in ogni caso, indipendentemente dal detto limite, dall' importo da versare a norma del primo comma dell' art. 30 per l' anno solare in cui è compreso il dodicesimo mese o il quarto trimestre successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione di detrazione.

[4] Per l' eventuale eccedenza si applicano le disposizioni del secondo comma dell' art. 30 e dell' art. 38.

 

 

TITOLO VII

Disposizioni transitorie e finali

Art. 86 - Sanzioni per indebita detrazione [1]

[1] Il contribuente che detrae dall' imposta somme superiori di oltre un decimo a quelle spettanti secondo gli artt. 82 e 83 è punito con la pena pecuniaria da una a due volte la somma indebitamente detratta, salva l' applicazione della sanzione prevista nel quarto comma dell' art. 50 se l' indebita detrazione sia dipesa dall' indicazione di dati non corrispondenti al vero negli elenchi, nei prospetti o negli inventari e salva l' applicazione delle sanzioni previste negli altri commi dello stesso articolo se ne ricorrano i presupposti.

[2] Della pena pecuniaria risponde, in solido con il contribuente, il rappresentante legale o negoziale che ha sottoscritto la dichiarazione e i relativi allegati.

Note:

1 PER MEMORIA:

- Per le violazioni commesse fino alla data del 16-10-1973, cfr. art. 7, primo comma, D.L. 5-11-1973, n. 660 e art. 1, legge 22-12-1973, n. 834 .

 

 

TITOLO VII

Disposizioni transitorie e finali

Art. 87 - Detrazione dell' imposta di fabbricazione sui filati

[1] I contribuenti, compresi quelli indicati nel terzo comma dell' art. 4, che esercitano attività industriali dirette alla produzione di filati delle varie fibre tessili naturali, artificiali, sintetiche e di vetro e relativi tessuti e manufatti, possono detrarre dall' imposta sul valore aggiunto l' ammontare dell' imposta e sovraimposta di fabbricazione già assolta in relazione ai filati, tessuti e manufatti tuttora posseduti alla data del 31-12-1972.

[2] Per ottenere la detrazione gli interessati devono presentare all' Ufficio dell' imposta sul valore aggiunto e all' Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, entro il termine del 10-1-1973, prorogabile per giustificati motivi, una dichiarazione, sottoscritta a pena di nullità dal contribuente o da un suo rappresentante legale o negoziale, contenente l' indicazione dell' ammontare dell' imposta detraibile e delle quantità di filati, tessuti e manufatti posseduti alla data del 31-12-1972, distinti per titolo e qualità.

[3] Si applicano le disposizioni degli artt. 85 e 86.

[4] Le disposizioni dei precedenti commi non si applicano relativamente ai prodotti per i quali l' imposta di fabbricazione è stata sospesa per effetto dei D.L. 7-10-1965, n. 1118 [1] e 2-7-1969, n. 319 [2], convertiti con modificazioni nelle leggi 4-12-1965, n. 1309 e 1-8-1969, n. 478 e successive modificazioni.

Note:

1 Trattasi del decreto concernente la sospensione dell' imposta di fabbricazione sui filati di lana e l' istituzione di un' addizionale speciale all' imposta generale sull' entrata per le materie prime tessili di lana, pubblicato nella GU n. 254 del 9-10-1965.

2 Trattasi del decreto concernente la sospensione dell' imposta di fabbricazione sui filati di cotone e di fiocco di fibra artificiali e sintetiche e l' istituzione di un' addizionale speciale all' imposta generale sull' entrata per le materie prime tessili di cotone, pubblicato nella GU n. 166 del 3-7-1969.

 

 

TITOLO VII

Disposizioni transitorie e finali

Art. 88 - Validità di precedenti autorizzazioni

[1] Le autorizzazioni all' impiego di schedari a fogli mobili o tabulati di macchine elettrocontabili, già rilasciate agli effetti dell' imposta generale sull' entrata, restano valide agli effetti delle registrazioni previste dal presente decreto fino a quando non sarà diversamente stabilito dal Ministero delle finanze. I contribuenti che si avvalgono dell' autorizzazione devono tenere ugualmente i registri previsti dagli artt. 23, 24 e 25 ed eseguire su di essi entro l' ultimo giorno di ogni mese, relativamente alle operazioni registrate durante il mese stesso, le annotazioni di cui al settimo comma dell' art. 27, ai nn. 1), 2) e 3) dell' art. 28 e al n. 3) dell' art. 31.

[2] Restano ugualmente valide, fino a quando non sarà diversamente stabilito dal Ministero delle finanze, le autorizzazioni già rilasciate relativamente alla distinta numerazione delle fatture per settori di attività o per singole dipendenze, alla conservazione di esse mediante microfilms o in sede diversa dalla principale e all' osservanza di particolari modalità per i rapporti di cui all' art. 53.

 

 

TITOLO VII

Disposizioni transitorie e finali

Art. 89 - Revisione dei prezzi per i contratti in corso

[1] I corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi da effettuare dopo il 31-12-1972 in dipendenza di contratti conclusi anteriormente alla data d' entrata in vigore della legge 9-10-1971, n. 825 , per i quali a norma di legge o in virtù di clausola contrattuale era esclusa la rivalsa dell' imposta generale sull' entrata [1], sono ridotti di un ammontare pari a quello dell' imposta stessa.

Note:

1 Cfr. art. 6, RD.L. 9-1-1940, n. 2 .

 

 

TITOLO VII

Disposizioni transitorie e finali

Art. 90 - Abolizione dell' imposta generale sull' entrata e di altri tributi

[1] Con decorrenza dal 1-1-1973 cessano di avere applicazione:

1) l' imposta generale sull' entrata, la corrispondente imposta prevista nel primo comma dell' art. 17 del RD.L. 9-1-1940, n. 2, convertito nella legge 19-6-1940, n. 762 e successive modificazioni e l' imposta di conguaglio dovuta per il fatto dell' importazione di cui alla legge 31-7-1954, n. 570 e successive modificazioni;

2) le tasse di bollo sui documenti di trasporto, di cui al D.L.gs 7-5-1948, n. 1173, ratificato dalla legge 24-2-1953, n. 143 e successive modificazioni e le tasse erariali sui trasporti, di cui al Testo unico approvato con RD 9-5-1912, n. 1447 e successive modificazioni;

3) la tassa di bollo sulle carte da gioco, di cui al RD 30-12-1923, n. 3277 e successive modificazioni;

4) la tassa di radiodiffusione sugli apparecchi telericeventi e radioriceventi, di cui alla legge 15-12-1960, n. 1560;

5) l' imposta sui dischi fonografici ed altri supporti atti alla riproduzione del suono, di cui alla legge 1-7-1961, n. 569;

6) l' imposta di fabbricazione sui filati delle varie fibre tessili naturali, artificiali, sintetiche e di vetro, di cui al D.L.gs 3-1-1947, n. 1 e successive modificazioni;

7) l' imposta di fabbricazione sugli oli e grassi animali con punto di solidificazione non superiore a trenta gradi centigradi, di cui al D.L. 20-11-1953, n. 843 convertito nella legge 27-12-1953, n. 949 e successive modificazioni;

8) l' imposta di fabbricazione sugli oli vegetali liquidi con punto di solidificazione non superiore a dodici gradi centigradi comunque ottenuti dalla lavorazione di oli e grassi vegetali concreti, di cui al D.L. 26-11-1954, n. 1080, convertito nella legge 20-12-1954, n. 1219 e successive modificazioni;

9) l' imposta di fabbricazione sugli acidi grassi di origine animale e vegetale con punto di solidificazione inferiore a quarantotto gradi centigradi nonché sulle materie grasse classificabili ai termini della tariffa doganale come acidi grassi, di cui al D.L. 31-10-1956, n. 1194, convertito nella legge 20-12-1956, n. 1386 e successive modificazioni;

10) l' imposta di fabbricazione sugli organi di illuminazione elettrica, di cui al RD.L. 16-6-1938, n. 954, convertito nella legge 19-1-1939, n. 214 e successive modificazioni;

11) l' imposta di fabbricazione sui surrogati del caffè, di cui al Testo unico approvato con decreto del Ministro per le finanze 8-7-1924 e successive modificazioni;

12) le sovrimposte di confine corrispondenti alle imposte di fabbricazione di cui ai numeri precedenti;

13) l' imposta erariale sul consumo del gas, di cui al Testo unico approvato con decreto del Ministro per le finanze 8-7-1924 e successive modificazioni;

14) l' imposta di consumo sul sale e l' imposta sul consumo di cartine e tubetti per sigarette di cui alla legge 13-7-1965, n. 825 e successive modificazioni;

15) le imposte comunali di consumo, di cui al Testo unico per la finanza locale approvato con RD 14-9-1931, n. 1175 e al regolamento approvato con RD 30-4-1936, n. 1138 e successive modificazioni, nonché il diritto speciale sulle acque da tavola di cui alla legge 2-7-1952, n. 703 e successive modificazioni;

16) l' imposta erariale sulla pubblicità di cui al D.P.R. 24-6-1954, n. 342;

17) la tassa sulle anticipazioni o sovvenzioni contro deposito o contro pegno, di cui al RD 30-12-1923, n. 3280 e successive modificazioni;

18) il diritto speciale sull' ammontare lordo dei pedaggi autostradali, di cui al D.L. 26-10-1970, n. 745, convertito nella legge 18-12-1970, n. 1034;

19) l' imposta sulle utenze telefoniche, di cui alla legge 6-12-1965, n. 1379 e successive modificazioni;

20) le addizionali ai tributi di cui ai numeri precedenti.

[2] Restano fermi gli obblighi, anche formali, derivanti da rapporti sorti anteriormente al 1-1-1973 relativamente ai tributi indicati nel presente articolo.

 

 

TITOLO VII

Disposizioni transitorie e finali

Art. 91 - Norme transitorie in materia di imposta generale sull' entrata [1]

[1] La restituzione dell' imposta generale sull' entrata prevista dalla legge 31-7-1954, n. 570 [2] e successive modificazioni compete per i prodotti indicati nella tabella allegata al D.P.R. 14-8-1954, n. 676 [3] e successive modificazioni, che vengono esportati, senza avere subito trasformazioni, fino al 30-6-1973, limitatamente alle quantità corrispondenti a quelle che risultano possedute alla data del 31-12-1972, giusta inventario redatto e vidimato a norma dell' art. 2217 del Codice civile .

[2] La restituzione dell' imposta generale sull' entrata prevista dall' art. 2 della legge 21-7-1965, n. 939 [4], compete per i lavori navali ivi contemplati che da apposito certificato dell' Ufficio del registro navale risultino ultimati entro il 31-12-1972. Per i lavori navali non ancora ultimati a tale data, la restituzione compete nei limiti dei corrispettivi riferibili alla parte dei lavori che in base al certificato risulti già eseguita alla data stessa. La restituzione deve essere richiesta all' Intendenza di finanza entro il termine del 31-12-1973, prorogabile per giustificati motivi.

[3] Le fatture e le bollette doganali relative alle quantità di materie prime, semilavorati e componenti corrispondenti a quelle che dai certificati di cui al comma precedente risultino impiegati nei lavori ivi contemplati non possono essere comprese nella detrazione prevista dall' art. 83. Alla dichiarazione di detrazione eventualmente presentata deve essere allegata copia conforme della domanda di restituzione presentata. L' inosservanza di questa disposizione determina la decadenza dal diritto alla detrazione e l' obbligo di versare in unica soluzione le imposte già detratte.

Note:

1 PER MEMORIA:

- Per i termini di scadenza per la richiesta di restituzione dell' imposta generale sull' entrata sui prodotti esportati, cfr. legge 25-5-1978, n. 232 .

2 Trattasi della legge concernente disposizioni relative alla restituzione dell' imposta generale sull' entrata sui prodotti esportati ed all' istituzione di un diritto compensativo sulle importazioni (imposta di conguaglio), pubblicata nella GU n. 177 del 5-8-1954.

3 Trattasi del decreto concernente approvazione delle tabelle dei prodotti per i quali è prevista la restituzione dell' imposta generale sull' entrata sui prodotti esportati.

4 Trattasi della legge concernente il trattamento tributario delle costruzioni, modificazioni, trasformazioni e riparazioni navali, pubblicata nella GU n. 195 del 5-8-1965.

 

 

TITOLO VII

Disposizioni transitorie e finali

Art. 92 - Norme transitorie in materia di imposte di fabbricazione

[1] La soppressione delle imposte di fabbricazione sugli organi di illuminazione elettrica e sui surrogati del caffè, di cui ai nn. 10) e 11) dell' art. 90, ha effetto anche per i prodotti giacenti nei magazzini fiduciari alla data del 1-1-1973.

[2] Con modalità che saranno stabilite dal Ministero delle finanze si procederà al rimborso del prezzo dei contrassegni di Stato sui surrogati del caffè, istituiti con decreto del Ministro per le finanze 10-10-1950, non ancora applicati dai fabbricanti ovvero già applicati sulle giacenze di cui al precedente comma. Il rimborso deve essere richiesto al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione entro il termine del 10-1-1973, prorogabile per giustificati motivi.

 

 

TITOLO VII

Disposizioni transitorie e finali

Art. 93 - Norme transitorie in materia di imposte di consumo

[1] Per le opere edilizie in corso di costruzione alla data del 1-1-1973 gli Uffici delle imposte comunali di consumo procedono alla liquidazione e riscossione dell' imposta dovuta sui materiali impiegati nella parte di costruzione effettivamente eseguita.

[2] La liquidazione dell' imposta si effettua:

per le parti dell' opera già ultimate, con l' applicazione di un' aliquota fissa per ogni metro cubo di fabbrica, computando il vuoto per pieno, ovvero di un' aliquota fissa per ogni metro quadrato di area coperta e per piano, secondo i criteri di misurazione e con le esclusioni di cui all' art. 35, lettera a), secondo e terzo comma, del regolamento approvato con RD 30-4-1936, n. 1138 [1];

per le parti non ultimate, applicando a ciascuna specie di materiali impiegati le rispettive aliquote.

[3] Per le autostrade costruite con il sistema della concessione l' imposta relativa ai tratti in corso di costruzione alla data del 1-1-1973 è determinata applicando le misure d' imposta stabilite nella legge 16-9-1960, n. 1013 [2], in proporzione al rapporto tra il valore dei materiali già impiegati e il valore complessivo dei materiali necessari per l' intero tratto.

Note:

1 RD 30-4-1936, n. 1138 (Regolamento per la riscossione delle imposte di consumo) - Art. 35 - La tariffa si stabilisce come segue:

a) per gli edifici nuovi ad uso di abitazione e per la parte riconoscibile come nuova degli ampliamenti, sopralzi, ricostruzioni totali di edifici esistenti, applicando all' intera nuova costruzione completa un' aliquota fissa per ogni metro cubo di fabbrica, computando il vuoto per pieno, ovvero un' aliquota fissa per ogni metro quadrato di area coperta e per piano.

La misurazione del volume sarà fatta prendendo per base le superfici effettive coperte ed adottando per altezze quelle della massa murale su esse insistenti.

Dal computo delle altezze o dal numero dei piani si escludono i sottotetti non abitabili, i semi-interrati e i sotterranei non predisposti ad uso di abitazione, uffici, negozi ed in genere ad altri usi di soggiorno;

b) per le costruzioni chiuse da solo muro perimetrale, senza muri interni e senza piani superiori (come tettoie, capannoni, porticati e simili), applicando un' aliquota fissa per ogni metro quadrato di superficie effettiva coperta;

c) per i notevoli rifacimenti di edifici esistenti, nonché per i manufatti e gli impianti di nuova costruzione, che non siano misurabili con i sistemi di cui alla lettera a) del presente articolo e per le altre costruzioni comprese quelle speciali non assimilabili alle costruzioni ad uso di abitazione, come teatri, cinematografi, autorimesse e simili, non incorporati in edifici da assoggettarsi all' imposta secondo il disposto della stessa lettera a) applicando distinte aliquote a ciascuna specie di materiali impiegati nella costruzione.

Le aliquote a metro cubo, vuoto per pieno o a metro quadrato di superficie coperta, di cui alle lettere a) e b), sono comprensive dell' imposta su tutti i materiali, impianti e manufatti accessori già posti in opera nella costruzione, all' atto della liquidazione definitiva dell' imposta à sensi del successivo art. 47.

2 Legge 16-9-1960, n. 1013 (Sostituzione dell' art. 7 della legge 13-8-1959, n. 904, concernente esenzione dall' imposta di consumo per i materiali occorrenti per la costruzione, manutenzione, riparazione delle strade ed autrostrade eseguite dall' ANAS) - Articolo unico - Con effetto dal 18-11-1959 l' art. 7 della legge 13-8-1959, n. 904, è sostituito dal seguente:

"Sono esenti da imposte di consumo i materiali necessari alla costruzione, alla manutenzione o alla riparazione delle strade e delle autostrade, compresi i relativi edifici ed opere accessorie, eseguite dall' ANAS a totale suo carico, ovvero che siano di proprietà dello Stato.

I materiali impiegati nella costruzione di autostrade eseguite con il sistema della concessione sono soggetti ad imposta di consumo nella misura di lire 1.250.000 per ogni chilometro calcolato sull' asse del tracciato, comprensiva dei materiali per gli edifici e per le opere accessorie; per le autostrade a carreggiata unica o per i raddoppi la misura è di lire 800.000 per chilometro.

La misura dell' imposta di cui sopra non può essere assoggettata a supercontribuzione o ad addizionale.

La liquidazione di cui all' art. 39 del Testo unico per la finanza locale approvato con RD 14-9-1931, n. 1175, si effettua definitivamente a lavoro ultimato in base a certificato di accertamento emesso dal direttore compartimentale dell' ANAS competente per territorio.

I materiali impiegati nella costruzione di tratti di autostrade in concessione già appaltati alla data di entrata in vigore della presente legge sono soggetti alle normali imposte di consumo.

I materiali impiegati nella manutenzione o nella riparazione delle autostrade indicate nei commi secondo e quinto del presente articolo sono esenti da imposta di consumo.

Non si fa luogo al rimborso di imposte già pagate.

Sull' imposta di consumo, di cui al presente articolo, non riscossa direttamente dai comuni, è applicato a favore degli appaltatori l' aggio in misura del 2 per cento in deroga alle condizioni del contratto di appalto, sia che esso sia ad aggio, sia a canone fisso. Della riscossione dell' imposta di cui trattasi non si tiene conto agli effetti degli eventuali minimi garantiti stabiliti dai contratti di appalto".

 

 

TITOLO VII

Disposizioni transitorie e finali

Art. 94 - Entrata in vigore

[1] Il presente decreto entrerà in vigore il 1-1-1973.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

 

TITOLO VII

Disposizioni transitorie e finali

Tabella A [1] - [Beni e servizi soggetti ad aliquota ridotta [1-2]]

Testo in vigore dal 1° gennaio 2000

Testo risultante dopo le modifiche apportate dall'art. 19, comma 1, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 60

PARTE I [2]

Prodotti agricoli e ittici [3]

1) Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi (v.d. 01.01);

2) animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo, suina, ovina e caprina (v.d. 01.02 - 01.03 - 01.04) (numero così sostituito dall'art. 1, D.M. 16 luglio 1986) [4];

3) volatili da cortile vivi, volatili da cortile morti, commestibili, freschi e refrigerati (v.d. 01.05 - ex 02.02);

4) conigli domestici, piccioni, lepri, pernici, fagiani, rane ed altri animali vivi destinati all'alimentazione umana, api e bachi da seta (v.d. ex 01.06) (numero così sostituito [4] dall'art. 1, D.M. 16 luglio 1986) ;

5) carni, frattaglie e parti di animali di cui ai nn. 3) e 4), fresche, refrigerate, salate o in salamoia, secche o affumicate (v.d. ex 02.02 - ex 02.03 - ex 02.04 - ex 02.06);

6) grasso di volatili non pressato né fuso, fresco o refrigerato, salato o in salamoia, secco o affumicato (v.d. ex 02.05);

7) pesci freschi (vivi o morti), refrigerati, semplicemente salati o in salamoia, secchi o affumicati, esclusi il salmone e lo storione affumicati (v.d. ex 03.01 - ex 03.02), derivanti dalla pesca in acque dolci e dalla piscicoltura;

8) crostacei o molluschi, compresi i testacei (anche separati dal loro guscio o dalla loro conchiglia), freschi, refrigerati, secchi, salati o in salamoia, crostacei non sgusciati semplicemente cotti in acqua (v.d. ex 03.03), derivanti dalla pesca in acque dolci e da allevamento;

9) latte e crema di latte freschi non concentrati né zuccherati (v.d. 04.01);

10) burro, formaggi e latticini (v.d. 04.03 - 04.04);

11) uova di volatili in guscio, fresche o conservate (v.d. ex 04.05);

12) miele naturale (v.d. 04.06);

13) bulbi, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti; altre piante e radici vive, comprese le talee e le marze (v.d. 06.01 - 06.02);

14) fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamenti, freschi, fogliami, foglie, rami ed altre parti di piante, erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamenti, freschi (v.d. ex 06.03 - ex 06.04);

15) ortaggi e piante mangerecce, esclusi i tartufi, freschi, refrigerati o presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato (v.d. ex 07.01 - ex 07.03);

16) legumi da granella, secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati (v.d. 07.05);

17) radici di manioca, d'arrow-root e di salep, topinambur, patate dolci ed altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido o d'inulina, anche secchi o tagliati in pezzi; midollo della palma a sago (v.d. 07.06);

18) frutta commestibili, fresche o secche, o temporaneamente conservate (v.d. da 08.01 a 08.09 - 08.11 - 08.12);

19) scorze di agrumi e di meloni, fresche, escluse quelle congelate, presentate immerse nell'acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche (v.d. ex. 08.13);

20) spezie (v.d. da 09.04 a 09.10);

21) cereali (escluso il riso pilato, brillato, lucidato e spezzato) (v.d. da 10.01 a 10.05 - ex 10.06 - 10.07);

22) semi e frutti oleosi, esclusi quelli frantumati (v.d. ex 12.01);

23) semi, spore e frutti da sementa (v.d. 12.03);

24) barbabietole da zucchero, anche tagliate in fettucce, fresche o disseccate (v.d. ex 12.04);

25) radici di cicoria, fresche o disseccate, anche tagliate non torrefatte (v.d. ex 12.08);

26) coni di luppolo (v.d. ex 12.06);

27) piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari e simili, freschi o secchi anche tagliati, frantumati o polverizzati (v.d. 12.07);

28) carrube fresche o secche; noccioli di frutta e prodotti vegetali impiegati principalmente nell'alimentazione umana, non nominati né compresi altrove (v.d. ex 12.08);

29) paglia e lolla di cereali, gregge, anche trinciate (v.d. 12.09);

30) barbabietole da foraggio, navoni-rutabaga, radici da foraggio, fieno, erba medica, lupinella, trifoglio, cavoli da foraggio, lupino, veccia ed altri simili prodotti da foraggio (v.d. 12.10);

31) vimini, canne comuni, canne palustri e giunchi, greggi, non pelati, né spaccati, né altrimenti preparati; saggina e trebbia (v.d. ex 14.01 - ex 14.03);

32) alghe (v.d. ex 14.05);

33) olio d'oliva, morchie e fecce d'olio d'oliva (v.d. ex 15.07 - ex 15.17);

34) cera d'api greggia (v.d. ex 15.15);

35) mosti di uve parzialmente fermentati anche mutizzati con metodi diversi dalla aggiunta di alcole; mosti di uve fresche anche mutizzati con alcole (v.d. ex 20.07 - 22.04 - ex 22.05);

36) vini di uve fresche con esclusione di quelli liquorosi ed alcoolizzati e di quelli contenenti più del ventidue per cento in volume di alcole (v.d. ex 22.05) (numero così sostituito [5], dall'art. 36, comma 1, D.L. 30 agosto 1993, n. 331 [6]) ;

37) sidro, sidro di pere e idromele (v.d. ex 22.07);

38) aceto di vino (v.d. ex 22.10);

39) panelli, sansa di olive ed altri residui dell'estrazione dell'olio di oliva, escluse le morchie (v.d. ex 23.04);

40) fecce di vino, tartaro greggio (v.d. 23.05);

41) prodotti di origine vegetale del genere di quelli utilizzati per la nutrizione degli animali, non nominati né compresi altrove (v.d. 23.06);

42) tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco (v.d. 24.01);

43) legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine; cascami di legno compresa la segatura (v.d. 44.01);

44) legno rozzo anche scortecciato o semplicemente sgrossato (v.d. 44.03);

45) legno semplicemente squadrato, escluso il legno tropicale (v.d. ex 44.04);

46) sughero naturale greggio e cascami di sughero, sughero frantumato, granulato o polverizzato (v.d. 45.01);

47) bozzoli di bachi da seta atti alla trattura (v.d. 50.01);

48) lane in massa sudice o semplicemente lavate; cascami di lana e di peli (v.d. ex 53.01 - 53.03);

49) peli fini o grossolani, in massa, greggi (v.d. ex 53.02);

50) lino greggio, macerato, stigliato; stoppe e cascami di lino (v.d. ex 54.01);

51) ramiè greggio (v.d. ex 54.02);

52) cotone in massa; cascami di cotone non pettinati né cardati (v.d. 55.01 - 55.03);

53) canapa (cannabis sativa) greggia, macerata, stigliata, stoppa e cascami di canapa (v.d. ex 57.01);

54) abaca greggia; stoppa e cascami di abaca (v.d. ex 57.02);

55) sisal greggia (v.d. ex 57.04);

56) olio essenziale non deterpenato di mentha piperita (v.d. ex 33.01).

PARTE II

Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento [7-8]

1) (numero soppresso [9] dall'art. 1, comma 1, D.L. 13 maggio 1991, n. 151, modificato in sede di conversione) [10];

2) (numero soppresso [9] dall'art. 1, comma 1, D.L. 13 maggio 1991, n. 151, modificato in sede di conversione) [11];

3) latte fresco, non concentrato né zuccherato, destinato al consumo alimentare, confezionato per la vendita al minuto, sottoposto a pastorizzazione o ad altri trattamenti previsti da leggi sanitarie;

4) burro, formaggi e latticini (v.d. 04.03 - 04.04);

5) ortaggi e piante mangerecce, esclusi i tartufi, freschi, refrigerati, presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato; disseccati, disidratati o evaporati, anche tagliati in pezzi o in fette, ma non altrimenti preparati (v.d. ex 07.01 - ex 07.03 - ex 07.04);

6) ortaggi e piante mangerecce, anche cotti, congelati o surgelati (v.d. 07.02);

7) legumi da granella, secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati (v.d. 07.05);

8) frutta commestibili, fresche o secche o temporaneamente conservate; frutta, anche cotte, congelate o surgelate senza aggiunta di zuccheri (v.d. da 08.01 a 08.03 - ex 08.04 - da 08.05 a 08.12);

9) frumento, compreso quello segalato, segala; granturco; riso; risone; orzo, escluso quello destinato alla semina; avena, grano saraceno, miglio, scagliola, sorgo ed altri cereali minori, destinati ad uso zootecnico (v.d. 10.01 - 10.02 - ex 10.03 - ex 10.04 - 10.05 - ex 10.06 - ex 10.07, ex 21.07. 02 [12-13]) (numero così sostituito [4] dall'art. 1, D.M. 16 luglio 1986) ;

10) farine e semole di frumento, granturco e segala; farine di orzo; farine di avena, farine di riso e di altri cereali minori destinate ad uso zootecnico (v.d. ex 11.01 - ex 11.02);

11) frumento, granturco, segala e orzo, spezzati o schiacciati; riso, avena ed altri cereali minori, spezzati o schiacciati, destinati ad uso zootecnico (v.d. ex 10.06 - ex 11.02) (numero così sostituito [4] dall'art. 1, D.M. 16 luglio 1986) ;

12) germi di mais destinati alla disoleazione (v.d. ex 11.02 G II); semi e frutti oleosi destinati alla disoleazione, esclusi quelli di lino e di ricino e quelli frantumati (v.d. ex 12.01) (numero così sostituito [4] dall'art. 1, D.M. 16 luglio 1986) ;

12-bis) basilico, rosmarino e salvia, freschi, destinati all'alimentazione (v.d. ex 12.07) (numero aggiunto [14], dall'art. 6, comma 7, lettera b), legge 13 maggio 1999, n. 133) ;

13) olio d'oliva, oli vegetali destinati all'alimentazione umana od animale, compresi quelli greggi destinati direttamente alla raffinazione per uso alimentare (v.d. ex 15.07);

14) margarina animale o vegetale (v.d. ex 15.13);

15) paste alimentari; crackers e fettebiscottate; pane, biscotto di mare e altri prodotti della panetteria ordinaria anche contenenti ingredienti e sostanze ammessi dal titolo III della legge 4 luglio 1967, n. 580, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova o formaggio (numero così sostituito, con effetto 1° ottobre 1997 [15], dall'art. 1, comma 6, lettera a), n. 1), D.L. 29 settembre 1997, n. 328) ;

16) pomidoro pelati e conserve di pomodoro; olive in salamoia (v.d. ex 20.02) (numero così sostituito [4] dall'art. 1, D.M. 16 luglio 1986) ;

17) crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali e dei legumi (v.d. 23.02);

18) giornali e notiziari quotidiani, dispaccidelle agenzie di stampa, libri, periodici, ad esclusione dei giornali e periodicipornografici e dei cataloghi diversi da quelli di informazione libraria, edizionimusicali a stampa e carte geografiche, compresi i globi stampati; carta occorrenteper la stampa degli stessi e degli atti e pubblicazioni della Camera dei deputatie del Senato della Repubblica; materiale tipografico e simile attinente allecampagne elettorali se commissionato dai candidati o dalle liste degli stessio dai partiti o dai movimenti di opinione politica [16] (numero così sostituito, con effetto 1° ottobre 1997 [15], dall'art. 1, comma 6, lettera a), n. 2), D.L. 29 settembre 1997, n. 328) ;

19) fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748 ; organismi considerati utili per la lotta biologica inagricoltura (numero così sostituito, con effetto 1° ottobre 1997 [15], dall'art. 1, comma 6, lettera a), n. 3), D.L. 29 settembre 1997, n. 328) ;

20) mangimi semplici di origine vegetale; mangimi integrati contenenti cereali e/o relative farine e/o zucchero; mangimi composti semplici contenenti, in misura superiore al 50 per cento, cereali compresi nella presente parte della tabella [17];

21) case di abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969., ancorché non ultimate, purché permanga l'originaria destinazione, in presenza delle condizioni di cui alla nota II-bis) all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 . In caso di dichiarazione mendace nell'atto di acquisto, ovvero di rivendita nel quinquennio dalla data dell'atto, si applicano le disposizioni indicate nella predetta nota [18] (numero così sostituito [19] dall'art. 16, comma 4, D.L. 22 maggio 1993, n. 155) ;

21-bis) costruzioni rurali destinate ad uso abitativo del proprietario del terreno o di altri addetti alle coltivazioni dello stesso o all'allevamento del bestiame e alle attività connesse [20-21] , cedute da imprese costruttrici, ancorchè non ultimate, purché permanga l'originaria destinazione, sempre che ricorrano le condizioni di cui all' articolo 9, comma 3, lettere c) ed e), del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 (numero così sostituito [21] dall'art. 14, D.L. 23 febbraio 1995, n. 41) ;

22) (numero soppresso [22] dall'art. 36, comma 2, D.L. 30 agosto 1993, n. 331 [23-24]) ;

23) (numero soppresso [22], dall'art. 36, comma 2, D.L. 30 agosto 1993, n. 331 [23-24]) ;

24) beni, escluse le materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione, anche in economia, dei fabbricati di cui all' articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408 , e successive modificazioni, delle costruzioni rurali di cui al numero 21-bis) e, fino al 31 dicembre 1996, quelli forniti per la realizzazione degli interventi di recupero del patrimonio pubblico e privato danneggiato dai movimenti sismici del 29 aprile, del 7 e dell'11 maggio 1984 (numero così sostituito, con effetto 1° gennaio 1994 [25], dall'art. 4, comma 1, lettera a), numero 1), D.L. 30 dicembre 1993, n. 557) ;

25) (numero soppresso, con effetto 1° gennaio 1994 [25], dall'art. 4, comma 1, lettera a), numero 2), D.L. 30 dicembre 1993, n. 557) ;

26) assegnazioni, anche in godimento, di case di abitazione di cui al numero 21), fatte a soci da cooperative edilizie e loro consorzi (numero così sostituito con effetto 1° gennaio 1994 [25], dall'art. 4, comma 1, lettera a), numero 3), D.L. 30 dicembre 1993, n. 557) ;

27) (numero soppresso [22], dall'art. 36, comma 2, D.L. 30 agosto 1993, n. 331 [23]) ;

28) (numero soppresso [19] dall'art. 16, comma 4, D.L. 22 maggio 1993, n. 155) ;

29) (numero soppresso [19] dall'art. 16, comma 4, D.L. 22 maggio 1993, n. 155) ;

30) apparecchi di ortopedia (comprese le cinture medico-chirurgiche); oggetti ed apparecchi per fratture (docce, stecche e simili); oggetti ed apparecchi di protesi dentaria, oculistica ed altre; apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi ed altri apparecchi da tenere in mano, da portare sulla persona o da inserire nell'organismo, per compensare una deficienza o una infermità (v.d. 90.19);

31) poltrone e veicoli simili per invalidi, anche con motore o altro meccanismo di propulsione (v.d. 87.11), intendendosi compresi i servoscala e altri mezzi simili atti al superamento di barriere architettoniche per soggetti con ridotte o impedite capacità motorie nonchè le prestazioni rese da officine per adattare i veicoli, anche non nuovi di fabbrica, di proprietà di titolari di patenti speciali, relativi accessori e strumenti montati sul veicolo medesimo; veicoli di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e a 2500 centimetri cubici, se con motore diesel, adattati ad invalidi, titolari di patente F per ridotte o impedite capacità motorie [3] [26] (numero così modificato, con effetto 1-1-1996 [27], dall' art. 3, comma 124, legge 28-12-1995, n. 549) ;

32) gas per uso terapeutico; reni artificiali;

33) parti, pezzi staccati ed accessori esclusivamente destinati ai beni indicati ai precedenti nn. 30, 31 e 32;

34) (numero soppresso [5], dall'art. 36, comma 2, D.L. 30 agosto 1993, n. 331) [28-23];

35) prestazioni relative alla composizione,legatoria e stampa dei giornali e notiziari quotidiani, libri, periodici,ad esclusione dei giornali e periodici pornografici e dei cataloghi diversida quelli di informazione libraria, edizioni musicali a stampa, carte geografiche,atti e pubblicazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (numero così sostituito, con effetto 1° ottobre 1997 [15], dall'art. 1, comma 6, lettera a), n. 4), D.L. 29 settembre 1997, n. 328) .;

36) canoni di abbonamento alle radiodiffusioni circolari con esclusione di quelle trasmesse in forma codificata [4] [29-30-31]; prestazioni di servizi delle radiodiffusioni con esclusione di quelle trasmesse in forma codificata [29-30] aventi carattere prevalentemente politico, sindacale, culturale, religioso, sportivo, didattico o ricreativo effettuate ai sensi dell'art. 19, lettere b) e c), della legge 14 aprile 1975, n. 103 [32-33];

37) somministrazioni di alimenti e bevande effettuate nelle mense aziendali ed interaziendali, nelle mense delle scuole di ogni ordine e grado nonché nelle mense per indigenti anche se le somministrazioni sono eseguite sulla base di contratti di appalto o di apposite convenzioni [34] (numero così sostituito [5] dall'art. 36, comma 2, D.L. 30 agosto 1993, n. 331 [35]) ;

38) somministrazioni di alimenti e bevande effettuate mediante distributori automatici collocati in stabilimenti, ospedali, case di cura, uffici e scuole, caserme e altri edifici destinati a collettività (numero così sostituito [5] dall'art. 36, comma 2, D.L. 30 agosto 1993, n. 331 [35]) ;

39) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione dei fabbricati di cui all' articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408 [16], e successive modificazioni, effettuate nei confronti di soggetti che svolgono l'attività di costruzione di immobili per la successiva vendita, ivi comprese le cooperative edilizie e loro consorzi, anche se a proprietà indivisa [36] o di soggetti per i quali ricorrono le condizioni richiamate nel numero 21), nonché alla realizzazione delle costruzioni rurali di cui al numero 21-bis) (numero così sostituito, con effetto 1° gennaio 1994 [37], dall'art. 4, comma 1, lettera a), numero 4), D.L. 30 dicembre 1993, n. 557) ;

40) (numero soppresso [5] dall'art. 36, comma 2, D.L. 30 agosto 1993, n. 331 [23]) ;

41) (numero soppresso [5] dall'art. 36, comma 2, D.L. 30 agosto 1993, n. 331 [23-38]) ;

41-bis) prestazioni socio-sanitarie, educative, comprese quelle di assistenza domiciliare o ambulatoriale o in comunità e simili o ovunque rese, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento di devianza, rese da cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale (numero così sostituito [39] dall'art. 4-bis, comma 2, D.L. 2 ottobre 1995, n. 415) ;

41-ter) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione delle opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche (numero aggiunto [5] dall'art. 36, comma 2-bis, D.L. 30 agosto 1993, n. 331) .

41-quater) protesi e ausili inerentia menomazioni di tipo funzionale permanenti (numero aggiunto, con effetto 1° ottobre 1997 [15], dall'art. 1, comma 6, lettera a), n. 5), D.L. 29 settembre 1997, n. 328) .

PARTE III

Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento [40-41]

1) Cavalli [42], asini, muli e bardotti, vivi (v.d. 01.01);

2) animali vivi della specie bovina, compresigli animali del genere bufalo, suina, ovina e caprina (v.d. 01.02; 01.03;01.04) (numero così sostituito, con effetto 1° ottobre 1997 [15], dall'art. 1, comma 6, lettera b), n. 1), D.L. 29 settembre 1997, n. 328) ;

3) carni e parti commestibili degli animalidella specie equina, asinina, mulesca, bovina (compreso il genere bufalo),suina, ovina e caprina, fresche, refrigerate, congelate o surgelate, salateo in salamoia, secche o affumicate (v.d. ex 02.01 - ex 02.06) (numero così sostituito, con effetto 1° ottobre 1997 [15], dall'art. 1, comma 6, lettera b), n. 2), D.L. 29 settembre 1997, n. 328) ;

4) frattaglie commestibili degli animali della specie equina, asinina, mulesca, bovina (compreso il genere bufalo), suina, ovina e caprina, fresche, refrigerate, congelate o surgelate, salate o in salamoia, secche o affumicate (v.d. ex 02.01 - ex 02.06);

5) volatili da cortile vivi; volatili da cortile morti commestibili, freschi, refrigerati, congelati o surgelati (v.d. 01.05 - ex 02.02);

6) carni, frattaglie e parti di animali di cui al n. 5, fresche, refrigerate, salate o in salamoia, secche o affumicate, congelate o surgelate (v.d. ex 02.02 - 02.03);

7) conigli domestici, piccioni, lepri, pernici, fagiani, rane ed altri animali vivi destinati all'alimentazione umana; loro carni, parti e frattaglie, fresche, refrigerate, salate o in salamoia, secche o affumicate; api e bachi da seta; pesci freschi (vivi o morti), refrigerati, congelati o surgelati, non destinati all'alimentazione (v.d. ex 01.06 - ex 02.04 - ex 02.06 - ex 03.01) (numero così sostituito [4] dall'art. 1, D.M. 16 luglio 1986) ;

8) carni, frattaglie e parti, commestibili, congelate o surgelate di conigli domestici, piccioni, lepri, pernici e fagiani (v.d. ex 02.04);

9) grasso di volatili non pressato né fuso, fresco, refrigerato, salato o in salamoia, secco, affumicato, congelato o surgelato (v.d. ex 02.05);

10) lardo, compreso il grasso di maialenon pressato né fuso, fresco, refrigerato, congelato o surgelato, salatoo in salamoia, secco o affumicato (v.d. ex 02.05) (numero così sostituito, con effetto 1° ottobre 1997 [15], dall'art. 1, comma 6, lettera b), n. 3), D.L. 29 settembre 1997, n. 328) ;

10-bis) pesci freschi (vivi o morti), refrigerati, congelati o surgelati, destinati all'alimentazione; semplicemente salati o in salamoia, secchi o affumicati (v.d. ex 03.01 - 03.02). Crostacei e molluschi compresi i testacei (anche separati dal loro guscio o dalla loro conchiglia), freschi, refrigerati, congelati o surgelati, secchi, salati o in salamoia, esclusi astici, aragoste e ostriche; crostacei non sgusciati, semplicemente cotti in acqua o al vapore, esclusi astici e aragoste (v.d. ex 03.03) (numero così sostituito, con effetto 1° ottobre 1997 [15], dall'art. 1, comma 6, lettera b), numero 3-bis), D.L. 29 settembre 1997, n. 328) ;

11) yogurt, kephir, latte fresco, lattecagliato, siero di latte, latticello (o latte battuto) e altri tipi di lattefermentati o acidificati (v. d. ex 04.01) (numero così sostituito, con effetto 1° ottobre 1997 [15], dall'art. 1, comma 6, lettera b), n. 4), D.L. 29 settembre 1997, n. 328) ;

12) latte conservato, concentrato o zuccherato (v.d. ex 04.02) [43];

13) crema di latte fresca, conservata, concentrata o non, zuccherata o non (v.d. ex 04.01 - ex 04.02);

14) uova di volatili in guscio, fresche o conservate (v.d. ex 04.05);

15) uova di volatili e giallo di uova, essiccati o altrimenti conservati, zuccherati o non, destinati ad uso alimentare (v.d. 04.05);

16) miele naturale (v.d. 04.06);

17) budella, vesciche e stomachi di animali, interi o in pezzi, esclusi quelli di pesci, destinati all'alimentazione umana od animale (v.d. ex 05.04);

18) ossa gregge, sgrassate o semplicemente preparate, acidulate o degelatinate, loro polveri e cascami, destinati all'alimentazione degli animali (v.d. ex 05.08);

19) prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove, esclusi tendini, nervi, ritagli ed altri simili cascami di pelli non conciate (v.d. ex 05.15);

20) bulbi, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti, altre piante e radici vive, comprese le talee e le marze, fiori e boccioli di fiori recisi, per mazzi o per ornamenti, freschi, fogliami, foglie, rami ed altre parti di piante, erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamenti, freschi (v.d. ex 06.01 - 06.02. ex 06.03 - 06.04) (numero così sostituito, con effetto 1° gennaio 1998 [44], dall'art. 14, comma 1, legge 27 dicembre 1997, n. 449) ;

21) ortaggi e piante mangerecce, esclusi i tartufi, macinati o polverizzati, ma non altrimenti preparati; radici di manioca, d'arrow-root e di sale, topinambur, patate dolci ed altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido o di inulina, anche secchi o tagliati in pezzi; midollo della palma a sago (v.d. ex 07.04 - 07.06) (numero così sostituito [4] dall'art. 1, D.M. 16 luglio 1986) ;

22) uva da vino (v.d. ex 08.04);

23) scorze di agrumi e di meloni, fresche, escluse quelle congelate, presentate immerse nell'acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche (v.d. ex 08.13);

24) tè, mate (v.d. 09.02 - 09.03) (numero così sostituito [5] dall'art. 36, comma 3, lettera b), D.L. 30 agosto 1993, n. 331 [45]) ;

25) spezie (v.d. da 09.04 a 09.10) (numero aggiunto, con effetto 1° ottobre 1997 [15], dall'art. 1, comma 6, lettera b), n. 6), D.L. 29 settembre 1997, n. 328) [46];

26) orzo destinato alla semina; avena, grano saraceno, miglio, scagliola, sorgo ed altri cereali minori, destinati ad usi diversi da quello zootecnico (v.d. ex 10.03 - ex 10.04 - ex 10.07) (numero così sostituito [4] dall'art. 1, D.M. 16 luglio 1986) ;

27) farine di avena e di altri cereali minori destinate ad usi diversi da quello zootecnico (v.d. ex 11.01);

28) semole e semolini di orzo, avena e di altri cereali minori; cereali mondati, perlati, in fiocchi; germi di cereali anche sfarinati (v.d. ex 11.02) (numero così sostituito [4] dall'art. 1, D.M. 16 luglio 1986) ;

29) riso, avena, altri cereali minori, spezzati o schiacciati, destinati ad usi diversi da quello zootecnico (v.d. ex 10.06 - ex 11.02) (numero così sostituito [4] dall'art. 1, D.M. 16 luglio 1986) ;

30) farine dei legumi da granella secchi compresi nella v.d. 07.05 o della frutta comprese nel capitolo 8 della tariffa doganale; farine e semolini di sago e di radici e tuberi compresi nella v.d. 07.06 [47]; farina, semolino e fiocchi di patate (v.d. 11.04 - 11.05);

31) malto, anche torrefatto (v.d. 11.07);

32) amidi e fecole; inulina (v.d. 11.08);

33) glutine e farina di glutine, anche torrefatti (v.d. 11.09 - ex 23.03);

34) semi di lino e di ricino; altri semi e frutti oleosi non destinati alla disoleazione, esclusi quelli frantumati (v.d. ex 12.01);

35) farine di semi e di frutti oleosi, non disoleate, esclusa la farina di senapa (v.d. 12.02);

36) semi, spore e frutti da sementa (v.d. 12.03);

37) barbabietole da zucchero, anche tagliate in fettucce, fresche o disseccate (v.d. ex 12.04);

38) coni di luppolo (v.d. ex 12.06);

38-bis) piante allo stato vegetativo, di basilico, rosmarino e salvia (v.d. ex 12.07) (numero aggiunto [14], dall'art. 5, comma 7, lettera c), legge 13 maggio 1999, n. 133) ;

39) (numero soppresso [9] dall'art. 1, comma 2, lettera e), D.L. 13 maggio 1991, n. 151, modificato in sede di conversione) ;

40) radici di cicoria, fresche o disseccate, anche tagliate, non torrefatte; carrube fresche o secche; noccioli di frutta e prodotti vegetali impiegati principalmente nell'alimentazione umana, non nominati né compresi altrove (v.d. ex 12.08);

41) paglia e lolla di cereali, gregge, anche trinciate (v.d. 12.09);

42) barbabietole da foraggio, navoni-rutabaga, radici da foraggio; fieno, erba medica, lupinella, trifoglio, cavoli da foraggio, lupino, veccia ed altri simili prodotti da foraggio (v.d. 12.10);

43) succhi ed estratti vegetali di luppolo; manna (v.d. ex 13.03);

44) (numero soppresso [9] dall'art. 1, comma 2, lettera e), D.L. 13 maggio 1991, n. 151, modificato in sede di conversione) [11];

45) alghe (v.d. ex 14.05);

46) strutto ed altri grassi di maiale,pressati o fusi, grasso di oca e di altri volatili, pressato o fuso (v.d.ex 15.01) (numero così sostituito, con effetto 1° ottobre 1997 [15], dall'art. 1, comma 6, lettera b), n. 7), D.L. 29 settembre 1997, n. 328) ;

47) sevi (delle specie bovina, ovina e caprina), greggi o fusi, compresi i sevi detti "primo sugo", destinati all'alimentazione umana od animale (v.d. ex 15.02);

48) stearina solare, oleostearina, olio di strutto e oleomargarina non emulsionata, non mescolati né altrimenti preparati, destinati all'alimentazione umana od animale (v.d. ex 15.03);

49) grassi ed oli di pesci e di mammiferi marini, anche raffinati, destinati all'alimentazione umana od animale (v.d. ex 15.04);

50) altri grassi ed oli animali destinati alla nutrizione degli animali; oli vegetali greggi destinati alla alimentazione umana od animale (v.d. ex 15.06 - ex 15.07);

51) oli e grassi animali o vegetali parzialmente o totalmente idrogenati e oli e grassi animali o vegetali solidificati o induriti mediante qualsiasi altro processo, anche raffinati, ma non preparati, destinati all'alimentazione umana od animale (v.d. ex 15.12);

52) imitazioni dello strutto e altri grassi alimentari preparati (v.d. ex 15.13);

53) cera d'api greggia (v.d. ex 15.15);

54) (numero soppresso [5] dall'art. 36, comma 3, lettera a), D.L. 30 agosto 1993, n. 331) [48-28];

55) salsicce, salami e simili di carni,di frattaglie o di sangue (v.d. 16.01) (numero così sostituito, con effetto 1° ottobre 1997 [15], dall'art. 1, comma 6, lettera b), n. 8), D.L. 29 settembre 1997, n. 328) ;

56) altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie ad esclusione di quelle di fegato di oca o di anatra e di quelle di selvaggina (v.d. ex 16.02);

57) estratti e sughi di carne ed estrattidi pesce (v.d. 16.03) (numero così sostituito, con effetto 1° ottobre 1997 [15], dall'art. 1, comma 6, lettera b), n. 9), D.L. 29 settembre 1997, n. 328) [46];

58) preparazioni e conserve di pesci, escluso il caviale e i suoi succedanei; crostacei e molluschi (compresi i testacei), esclusi astici, aragoste ed ostriche, preparati o conservati (v.d. ex 16.04 - ex 16.05) (numero così sostituito [9] dall'art. 1, comma 2, lettera b), D.L. 13 maggio 1991, n. 151, modificato in sede di conversione) ;

59) zuccheri di barbabietola e di cannaallo stato solido, esclusi quelli aromatizzati o colorati (v.d. ex 17.01) (numero così sostituito, con effetto 1° ottobre 1997 [15], dall'art. 1, comma 6, lettera b), n. 10), D.L. 29 settembre 1997, n. 328) [49];

60) altri zuccheri allo stato solido, esclusi quelli aromatizzati o colorati; sciroppi di zuccheri non aromatizzati né colorati; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati; destinati all'alimentazione umana od animale (v.d. ex 17.02);

61) melassi destinati all'alimentazione umana od animale, esclusi quelli aromatizzati o colorati (v.d. ex 17.03);

62) prodotti a base di zucchero non contenenti cacao (caramelle, boli di gomma, pastigliaggi, torrone e simili) in confezione non di pregio, quali carta, cartone, plastica, banda stagnata, alluminio o vetro comune (v.d. 17.04);

63) cacao in polvere non zuccherato (v.d. 18.05);

64) cioccolato ed altre preparazioni alimentari contenenti cacao in confezioni non di pregio, quali carta, cartone, plastica, banda stagnata, alluminio o vetro comune (v.d. 18.06) (numero così sostituito [4] dall'art. 1, D.M. 16 luglio 1986) ;

65) estratti di malto; preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore al 50 per cento in peso (v.d. 19.02);

66) tapioca, compresa quella di fecola di patate (v.d. 19.04);

67) prodotti a base di cereali; ottenuti per soffiatura o tostatura: ''puffed-rice'', ''corn-flakes'' e simili (v.d.19.05) (numero così sostituito, con effetto 1° ottobre 1997 [15], dall'art. 1, comma 6, lettera b), n. 11), D.L. 29 settembre 1997, n. 328) [46];

68) prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione (v.d. 19.08);

69) ortaggi, piante mangerecce e frutta, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico, con o senza sale, spezie, mostarda o zuccheri (v.d. 20.01);

70) ortaggi e piante mangerecce (esclusi i tartufi) preparati o conservati senza aceto o acido acetico (v.d. 20.02);

71) frutta congelate, con aggiunta di zuccheri (v.d. 20.03);

72) frutta, scorze di frutta, piante e parti di piante cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate, cristallizzate) (v.d. 20.04);

73) puree e paste di frutta, gelatine, marmellate, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri (v.d. 20.05);

74) frutta altrimenti preparate o conservate, anche con aggiunta di zuccheri (v.d. ex 20.06);

75) (numero soppresso [5] dall'art. 36, comma 3, lettera a), D.L. 30 agosto 1993, n. 331) [50-28];

76) cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti; estratti o essenze di caffè, di tè, di mate e di camomilla; preparazioni a base di questi estratti o essenze (v.d. 21.02 - ex 30.03);

77) farina di senape e senape preparate (v.d. 21.03);

78) salse; condimenti composti; preparazioniper zuppe, minestre, brodi; zuppe, minestre, brodi, preparati; preparazionialimentari composte omogeneizzate (v.d. 21.04-21.05) (numero così sostituito, con effetto 1° ottobre 1997 [15], dall'art. 1, comma 6, lettera b), n. 12), D.L. 29 settembre 1997, n. 328) ;

79) lieviti naturali, vivi o morti, lieviti artificiali preparati (v.d. 21.06);

80) preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove (v.d. ex 21.07), esclusi gli sciroppi di qualsiasi natura [50] (numero così sostituito [5] dall'art. 36, comma 3, lettera b), D.L. 30 agosto 1993, n. 331) [51];

81) acqua, acque minerali [52] (v.d. ex 22.01);

82) birra [52] (v.d. 22.03);

83) (numero soppresso [5] dall'art. 36, comma 3, lettera a), D.L. 30 agosto 1993, n. 331) [48-28];

84) (numero soppresso [5] dall'art. 36, comma 3, lettera a), D.L. 30 agosto 1993, n. 331) [48-28];

85) aceto di vino; aceti commestibili non di vino e loro succedanei (v.d. 22.10);

86) farine e polveri di carne e di frattaglie, di pesci, di crostacei, di molluschi, non adatte all'alimentazione umana e destinate esclusivamente alla nutrizione degli animali; ciccioli destinati all'alimentazione umana od animale (v.d. ex 23.01);

87) polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero esaurite ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero; avanzi della fabbricazione della birra e della distillazione degli alcoli; avanzi della fabbricazione degli amidi ed altri avanzi e residui simili (v.d. ex 23.03);

88) panelli, sansa di olive ed altri residuidell'estrazione dell'olio di oliva, escluse le morchie; panelli ed altri residuidella disoleazione di semi e frutti oleosi (v.d. 23.04) (numero aggiunto, con effetto 1° ottobre 1997 [15], dall'art. 1, comma 6, lettera b), n. 13), D.L. 29 settembre 1997, n. 328) [49];

89) fecce di vino, tartaro greggio (v.d. 23.05);

90) prodotti di origine vegetale del genere di quelli utilizzati per la nutrizione degli animali, non nominati né compresi altrove (v.d. 23.06);

91) foraggi melassati o zuccherati; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali, esclusi gli alimenti per cani o gatti condizionati per la vendita al minuto [53] (v.d. ex 23.07) (numero così sostituito [9] dall'art. 1, comma 2, lettera d), D.L. 13 maggio 1991, n. 151, modificato in sede di conversione) ;

92) tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco (v.d. 24.01);

93) lecitine destinate all'alimentazione umana od animale (v.d. ex 29.24);

94) (numero soppresso [5] dall'art. 36, comma 3, lettera a), D.L. 30 agosto 1993, n. 331) [48-28];

95) (numero soppresso [5] dall'art. 36, comma 3, lettera a), D.L. 30 agosto 1993, n. 331) [48-28];

96) (numero soppresso [5] dall'art. 36, comma 3, lettera a), D.L. 30 agosto 1993, n. 331) [48-28];

97) (numero soppresso [5] dall'art. 36, comma 3, lettera a), D.L. 30 agosto 1993, n. 331) [48-28];

98) legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine; cascami di legno, compresa la segatura (v.d. 44.01);

99) (numero soppresso [9] dall'art. 1, comma 2, lettera e), D.L. 13 maggio 1991, n. 151, modificato in sede di conversione) [11];

100) (numero soppresso [9] dall'art. 1, comma 2, lettera e), D.L. 13 maggio 1991, n. 151, modificato in sede di conversione) [11];

101) (numero soppresso [9] dall'art. 1, comma 2, lettera e), D.L. 13 maggio 1991, n. 151, modificato in sede di conversione) [11];

102) (numero soppresso [9] dall'art. 1, comma 2, lettera e), D.L. 13 maggio 1991, n. 151, modificato in sede di conversione) [11];

103) energia elettrica per uso domestico; energia elettrica e gas per uso di imprese estrattive e manufatturiere comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili; gas, gas metano e gas petroliferi liquefatti, destinati ad essere immessi direttamente nelle tubazioni delle reti di distribuzione per essere successivamente erogati (numero così sostituito [5] dall'art. 36, comma 3, lettera b), D.L. 30 agosto 1993, n. 331) [51];

104) oli minerali greggi, oli combustibili ed estratti aromatici impiegati per generare, direttamente o indirettamente, energia elettrica, purché la potenza installata non sia inferiore ad 1 Kw; oli minerali greggi, oli combustibili (ad eccezione degli oli combustibili fluidi per riscaldamento) e terre da filtro residuate dalla lavorazione degli oli lubrificanti, contenenti non più del 45 per cento in peso di prodotti petrolici, da usare direttamente come combustibili nelle caldaie e nei forni; oli combustibili impiegati per produrre direttamente forza motrice con motori fissi in stabilimenti industriali, agricolo-industriali, laboratori, cantieri di costruzione; oli combustibili diversi da quelli speciali destinati alla trasformazione in gas da immettere nelle reti cittadine di distribuzione; oli minerali non raffinati provenienti dalla distillazione primaria del petrolio naturale greggio o dalle lavorazioni degli stabilimenti che trasformano gli oli minerali in prodotti chimici di natura diversa, aventi punto di infiammabilità (in vaso chiuso) inferiore a 55°C, nei quali il distillato a 225°C sia inferiore al 95 per cento in volume ed a 300°C sia almeno il 90 per cento in volume, destinati alla trasformazione in gas da immettere nelle reti cittadine di distribuzione (numero così sostituito [5] dall'art. 36, comma 3, lettera b), D.L. 30 agosto 1993, n. 331) [54];

105) (numero soppresso [5] dall'art. 36, comma 3, lettera a), D.L. 30 agosto 1993, n. 331) [48-28];

106) prodotti petroliferi per uso agricolo e per la pesca in acque interne;

107) (numero soppresso [5] dall'art. 36, comma 3, lettera a), D.L. 30 agosto 1993, n. 331) [48-28];

108) (numero soppresso [5] dall'art. 36, comma 3, lettera a), D.L. 30 agosto 1993, n. 331) [48-28];

109) (numero soppresso [5] dall'art. 36, comma 3, lettera a), D.L. 30 agosto 1993, n. 331) [48-28];

110) prodotti fitosanitari;

111) seme per la fecondazione artificiale del bestiame;

112) principi attivi per la preparazione ed integratori per mangimi;

113) prodotti di origine minerale e chimico-industriale ed additivi per la nutrizione degli animali;

114) medicinali pronti per l'uso umano o veterinario, ad eccezione dei prodotti omeopatici; sostanze farmaceutiche ed articoli di medicazione di cui le farmacie debbono obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale [55] (numero così sostituito, con effetto 1° gennaio 1997 [56], dall'art. 2, comma 1, lettera e), numero 2), D.L. 31 dicembre 1996, n. 669) ;

115) (numero soppresso [5] dall'art. 36, comma 3, lettera a), D.L. 30 agosto 1993, n. 331) [48-28];

116) (numero soppresso [5] dall'art. 36, comma 3, lettera a), D.L. 30 agosto 1993, n. 331) [48-28];

117) (numero soppresso [9] dall'art. 1, comma 2, lettera e), D.L. 13 maggio 1991, n. 151, modificato in sede di conversione) [53];

118) (numero soppresso [5] dall'art. 36, comma 3, lettera a), D.L. 30 agosto 1993, n. 331) [48-28];

119) contratti di scrittura connessi con gli spettacoli teatrali;

120) prestazioni rese ai clienti alloggiati nelle aziende alberghiere e nei parchi di campeggio nonché prestazioni di maggiore comfort alberghiere rese a persone ricoverate in istituti sanitari [57-21] (numero così sostituito [21] dall'art. 10, comma 3, D.L. 23 febbraio 1995, n. 41) ;

121) somministrazioni di alimentie bevande, escluse quelle effettuate in pubblici esercizi di categoria lusso;prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggettoforniture o somministrazioni di alimenti e bevande (numero così sostituito, con effetto 1° ottobre 1997 [15], dall'art. 1, comma 6, lettera b), n. 14), D.L. 29 settembre 1997, n. 328) ;

122) prestazioni di servizi relativi alla fornitura e distribuzione di calore-energia per uso domestico;

123) Spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, compresi opere liriche, balletto, prosa, operetta, commedia musicale, rivista; concerti vocali e strumentali; attività circensi e dello spettacolo viaggiante, spettacoli di burattini e marionette ovunque tenuti [71] (numero così sostituito [58] dall'art. 19, comma 1, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 60) ;

123-bis) servizi telefonici resi attraverso posti telefonici pubblici e telefoni a disposizione del pubblico (numero aggiunto [21] dall'art. 10, comma 3, D.L. 23 febbraio 1995, n. 41) ;

123-ter) canoni di abbonamentoalle radiodiffusioni circolari trasmesse in forma codificata, nonchéalla diffusione radiotelevisiva con accesso condizionato effettuata in formadigitale a mezzo di reti via cavo o via satellite (numero così sostituito, con effetto 1° ottobre 1997 [15], dall'art. 1, comma 6, lettera b), n. 15), D.L. 29 settembre 1997, n. 328) ;

124) (numero soppresso, con effetto 1° gennaio 1995 [25], dall' art. 4, comma 8, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557) ;

125) prestazioni di servizi mediante macchine agricole o aeromobili rese a imprese agricole singole o associate;

126) (numero soppresso [5] dall'art. 36, comma 3, lettera a), D.L. 30 agosto 1993, n. 331) [48-28];

127) prestazioni di trasporto eseguite con i mezzi di cui alla legge 23 giugno 1927, n. 1110 [59], e al R.D.L. 7 settembre 1938, n. 1696 [60], convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 8;

127-bis) somministrazione di gas metano usato come combustibile per usi domestici [61] di cottura cibi e per produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1, prevista dal provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi (CIP) n. 37 del 26 giugno 1986; somministrazione, tramite reti di distribuzione, di gas di petrolio liquefatti per usi domestici di cottura cibi e per produzione di acqua calda; gas di petroli liquefatti contenuti o destinati ad essere immessi in bombole da 10 a 20 kg in qualsiasi fase della commercializzazione (numero aggiunto [5] dall'art. 36, comma 3, lettera c), D.L. 30 agosto 1993, n. 331) ;

127-ter) locazioni di immobili di civile abitazione effettuate dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita (numero così modificato [62] dall'art. 10, comma 4, lettera e), D.L. 20 giugno 1996, n. 323) ;

127-quater) prestazioni di allacciamento alle reti di teleriscaldamento realizzate in conformità alla vigente normativa in materia di risparmio energetico (numero aggiunto [5] dall'art. 36, comma 3, lettera c), D.L. 30 agosto 1993, n. 331) [63];

127-quinquies) opere di urbanizzazione primaria e secondaria elencate nell' articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847 , integrato dall'articolo 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865; linee di trasporto metropolitane tramviarie ed altre linee di trasporto ad impianto fisso; impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica; impianti di depurazione destinati ad essere collegati a reti fognarie anche intercomunali e ai relativi collettori di adduzione; edifici di cui all' articolo 1 della legge 19 luglio 1961, n. 659 , assimilati ai fabbricati di cui all' articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408 , e successive modificazioni (numero così modificato [25], con effetto 1° gennaio 1994, dall'art. 4, comma 1, lettera b), numero 2), D.L. 30 dicembre 1993, n. 557) ;

127-sexies) beni, escluse materie prime e semilavorati, forniti per la costruzione delle opere e degli impianti e degli edifici di cui al numero 127-quinquies) (numero aggiunto [5] dall'art. 36, comma 3, lettera c), D.L. 30 agosto 1993, n. 331) ;

127-septies) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione delle opere e degli impianti e degli edifici di cui al numero 127-quinquies) (numero aggiunto [5] dall'art. 36, comma 3, lettera c), D.L. 30 agosto 1993, n. 331) ;

127-octies) prestazioni dei servizi di assistenza per la stipula di accordi in deroga previsti dall' articolo 11, comma 2, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, resi dalle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori per il tramite delle loro organizzazioni provinciali (numero aggiunto [5] dall'art. 36, comma 3, lettera c), D.L. 30 agosto 1993, n. 331) [64];

127-novies) prestazioni di trasportodi persone e dei rispettivi bagagli al seguito, escluse quelle esenti a normadell' articolo 10, numero 14), del presente decreto (numero così sostituito, con effetto 1° ottobre 1997 [15], dall'art. 1, comma 6, lettera b), n. 16), D.L. 29 settembre 1997, n. 328) ;

127-decies) francobolli da collezione e collezioni di francobolli (numero aggiunto [5] dall'art. 36, comma 3, lettera c), D.L. 30 agosto 1993, n. 331) [65];

127-undecies) [66] case di abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, anche se assegnate in proprietà o in godimento a soci da cooperative edilizie e loro consorzi [67], ancorché non ultimate, purché permanga l'originaria destinazione, qualora non ricorrano le condizioni richiamate nel numero 21) della parte seconda della presente tabella: fabbricati o porzioni di fabbricato, diversi dalle predette case di abitazione, di cui all' articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408 , e successive modificazioni ed integrazioni, ancorché non ultimati, purché permanga l'originaria destinazione, ceduti da imprese costruttrici (numero aggiunto [19] dall'art. 16, comma 5, D.L. 22 maggio 1993, n. 155) ;

127-duodecies) prestazioni di servizi aventi ad oggetto la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria di cui all' articolo 31, primo comma, lettera b), della legge 5 agosto 1978, n. 457 , agli edifici di edilizia residenziale pubblica (numero aggiunto, con effetto 1° gennaio 1998 [44] dall'art. 1, comma 11, legge 27 dicembre 1997, n. 449) [68];

127-terdecies) beni, escluse le materie prime e semilavorate, forniti per la realizzazione degli interventi di recupero di cui all' articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457 , esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del primo comma dello stesso articolo (numero così modificato, con effetto 1° gennaio 1994 [25], dall'art. 4, comma 1, lettera b), numero 4), D.L. 30 dicembre 1993, n. 557) ;

127-quaterdecies) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione di case di abitazione di cui al numero 127-undecies) e alla realizzazione degli interventi di recupero di cui all' articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457 , esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del primo comma dello stesso articolo [42-69] (numero così modificato, con effetto 1° gennaio 1994 [25], dall'art. 4, comma 1, lettera b), numero 5), D.L. 30 dicembre 1993, n. 557) ;

127-quinquiesdecies) fabbricati o porzioni di fabbricati sui quali sono stati eseguiti interventi di recupero di cui all' articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457 , esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del primo comma dello stesso articolo, ceduti dalle imprese che hanno effettuato gli interventi (numero così sostituito, con effetto 1° gennaio 1994 [25], dall'art. 4, comma 1, lettera b), numero 6), D.L. 30 dicembre 1993, n. 557) ;

127-sexiesdecies) prestazioni di gestione, stoccaggio e deposito temporaneo, previste dall'articolo 6, comma 1, lettere d), l) e m), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, di rifiuti urbani di cui all'articolo 7, comma 2, e di rifiuti speciali di cui all'articolo 7, comma 3, lettera g), del medesimo decreto, nonchè prestazioni di gestione di impianti di fognatura e depurazione [70] (numero così sostituito, con effetto 1° ottobre 1997 [15], con effetto 1° ottobre 1997, dall'art. 1, comma 6, lettera b), numero 16-bis), D.L. 28 settembre 1997, n. 328) ;

127-septiesdecies) oggettid'arte, di antiquariato, da collezione, importati; oggetti d'arte di cui alla lettera a) della tabella allegata al decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41 ,convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, ceduti dagli autori, dai loro eredi o legatari (numero aggiunto, con effetto 1° ottobre 1997 [15], dall'art. 1, comma 6, lettera b), n. 17), D.L. 29 settembre 1997, n. 328) .

Note:

1 Tabella così sostituita dalla tabella allegata al D.M. 28-2-1985.

Per la decorrenza: cfr. il provvedimento modificativo .

2 PER MEMORIA:

- Per l' applicazione dell' aliquota del 12 per cento (elevata al 13 e successivamente al 16 per cento), fino al 30-9-1997, ad alcuni prodotti, cfr. art. 1, comma 4, D.L. 13-5-1991, n. 151, art. 36, comma 4, D.L. 31-12-1992, n. 513, non convertito in legge, art. 36, comma 4, D.L. 2-3-1993, n. 47, non convertito in legge, art. 36, comma 5, D.L. 28-4-1993, n. 131, non convertito in legge, art. 36, comma 4, D.L. 30-6-1993, n. 213, non convertito in legge, art. 36, comma 4, D.L. 30-8-1993, n. 331, art. 4, comma 3, D.L. 30-12-1993, n. 557, art. 10, comma 1, D.L. 23-2-1995, n. 41 e art. 1, comma 2, D.L. 29-9-1997, n. 328, .

3 PER MEMORIA:

- Per l' adeguamento delle aliquote cfr. art. 7, D.L. 27-4-1990, n. 90 e art. 12, comma 1, lett. a), legge 29-12-1990, n. 408, .

4 Per la decorrenza: cfr. il provvedimento modificativo il cui testo è riportato nella sezione 364 di questo Codice.

5 Per la decorrenza: cfr. il provvedimento modificativo il cui testo è riportato nella sezione 764 di questo Codice.

6 Modifica di identico contenuto, che pertanto si omette, a quella apportata dal D.L. n. 331/1993 era stata apportata dall' art. 36, comma 1, D.L. 31-12-1992, n. 513, dall' art. 36, comma 1, D.L. 2-3-1993, n. 47, dall' art. 36, comma 1, D.L. 28-4-1993, n. 131 e dall' art. 36, comma 1, D.L. 30-6-1993, n. 213, non convertiti in legge, .

7 Aliquota così elevata, con effetto 1-1-1989, dall' art. 34, primo comma, D.L. 30-12-1988, n. 550, non convertito in legge e art. 34, primo comma, D.L. 2-3-1989, n. 69 .

L' aliquota, nel testo originario, era fissata nella misura del 2 per cento.

8 PER MEMORIA:

- Per i provvedimenti in favore delle popolazioni dei Comuni della Valtellina, Val Formazza, Val Brembana e Val Camonica colpite da avversità atmosferiche, fino al 31-12-1992, cfr. art. 11, D.L. 19-9-1987, n. 384, art. 3, D.L. 27-9-1988, n. 417, non convertito in legge, art. 3, D.L. 28-11-1988, n. 512, non convertito in legge, e art. 3, D.L. 27-1-1989, n. 21, non convertito in legge, art. 3, D.L. 30-3-1989, n. 114, non convertito in legge, e art. 2, primo comma, D.L. 29-5-1989, n. 202 .

- Per le prestazioni derivanti da contratti aventi per oggetto la realizzazione di parcheggi, cfr. art. 11, secondo comma, legge 24-3-1989, n. 122.

- Per le cessioni e le importazioni di organismi utili (insetti e acari utili), cfr. art. 1, primo comma, D.L. 29-5-1989, n. 202 .

- Per l' applicazione dell' aliquota agli ausili e le protesi relativi a menomazioni funzionali permanenti, cfr. art. 1, comma 3-bis, D.L. 29-5-1989, n. 202 .

- Per l' adeguamento delle aliquote cfr. art. 7, D.L. 27-4-1990, n. 90 e art. 12, comma 1, lett. a), legge 29-12-1990, n. 408, .

- Per gli interventi di recupero edilizio nei territori della Sicilia orientale colpiti dal sisma cfr. art. 4, comma 3, D.L. 29-12-1990, n. 414, art. 4, comma 3, D.L. 5-3-1991, n. 65, non convertiti in legge e art. 4, comma 4, D.L. 3-5-1991, n. 142, .

- Per le cessioni di fabbricati, porzioni di fabbricati e terreni edificabili nei territori della Sicilia orientale colpiti dal sisma, cfr. art. 4, comma 4, D.L. 29-12-1990, n. 414, art. 4, comma 4, D.L. 5-3-1991, n. 65, non convertiti in legge e art. 4, comma 5, D.L. 3-5-1991, n. 142, .

- Per l' allacciamento alle reti di teleriscaldamento, fino al 31-12-1996, cfr. art. 28, legge 9-1-1991, n. 9, .

- Per gli atti di vendita di abitazioni dell' edilizia residenziale pubblica in locazione o assegnate in godimento, cfr. art. 8, comma 9, legge 17-2-1992, n. 179, il cui testo è riportato nell' Appendice di questo Codice.

- Per gli atti di vendita di abitazioni dell' edilizia residenziale pubblica in locazione con proprietà differita, cfr. art. 9, comma 2, legge 17-2-1992, n. 179, il cui testo è riportato nell' Appendice di questo Codice.

- Per l' applicazione dell' aliquota ai sussidi tecnici e informativi rivolti a facilitare l' autosufficienza e l' integrazione dei soggetti portatori di handicap, cfr. art 2, comma 9, D.L. 31-12-1996, n. 669,e D.M. 14 marzo 1998 .

- Per i canoni di abbonamento alle Tv via cavo o via satellite e gli interventi per la realizzazione di nuovi impianti o per la riqualificazione di quelli esistenti concernenti la distribuzione all' interno degli edifici e delle abitazioni di segnali provenienti da reti via cavo o via satellite e alle cessioni di decodificatori, cfr. art. 3, comma 14, abrogato, legge 31-7-1997, n. 249.

9 Per la decorrenza: cfr. il provvedimento modificativo .

10 PER MEMORIA:

- Per l' applicazione dell' aliquota ai prodotti indicati in questo numero, cfr. n. 10-bis, parte III di questa tabella.

11 PER MEMORIA:

- Per l' applicazione dell' aliquota del 12 per cento (elevata al 13 per cento e successivamente al 16 per cento), fino al 30-9-1997, ai prodotti indicati in precedenza in questo numero, cfr. art. 1, comma 4, D.L. 13-5-1991, n. 151, art. 4, comma 3, D.L. 30-12-1993, n. 557, art. 10, comma 1, D.L. 23-2-1995, n. 41 e art. 1, comma 2, D.L. 29-9-1997, n. 328, .

12 Le parole "ex 21.07.02" sono state aggiunte, con effetto 24-3-1995, dall' art. 4, comma 3, lettera a), D.L. 2-10-1995, n. 415.

Cfr. art. 4, comma 4 del provvedimento modificativo .

13 Modifica di identico contenuto, che pertanto si omette, a quella apportata dal D.L. n. 415/1995 era stata apportata dall' art. 3, comma 3, D.L. 7-4-1995, n. 109, dall' art. 3, comma 3, D.L. 10-6-1995, n. 226, dall' art. 4, comma 3, D.L. 3-8-1995, n. 324, non convertiti in legge, .

14 La disposizione si applica a decorrere dal 18 maggio 1999. Cfr. art. 37 del provvedimento modificativo .

15 Cfr. art. 1, comma 7 del provvedimento modificativo .

16 PER MEMORIA:

- Per la non assoggettabilità a IVA delle cessioni di pubblicazioni estere a biblioteche universitarie, cfr. art. 3, comma 6, D.L. 1-3-1990, n. 40, non convertito in legge e art. 3, comma 7, D.L. 27-4-1990, n. 90, .

17 PER MEMORIA:

- Per l' applicabilità dell' aliquota 12% (elevata al 13 e successivamente al 16 per cento), fino al 30-9-1997, alle preparazioni di alimenti per cani e gatti anche classificate come mangimi, cfr. art. 75, comma 6, legge 30-12-1991, n. 413, art. 4, comma 3, D.L. 30-12-1993, n. 557, art. 10, comma 1, D.L. 23-2-1995, n. 41 e art. 1, comma 2, D.L. 29-9-1997 ,n. 328, .

18 PER MEMORIA:

- Per l' applicabilità di queste disposizioni agli atti formati dal 22 maggio al 21-7-1993, cfr. art. 1, comma 3, legge 29-10-1993, n. 427, .

19 Per la decorrenza. cfr. il provvedimento modificativo .

20 Le parole riportate in corsivo sono state così sostituite (nel testo precedente: "e delle attività connesse") dall' art. 14, comma 1, D.L. 23-2-1995, n. 41, modificato in sede di conversione.

21 Per la decorrenza: cfr. il provvedimento modificativo .

22 Per la decorrenza: cfr. il provvedimento modificativo .

23 Identica modifica, che pertanto si omette, a quella apportata dal D.L. n. 331/1993 era stata apportata dall' art. 36, comma 2, D.L. 31-12-1992, n. 513, dall' art. 36, comma 2, D.L. 2-3-1993, n. 47, dall' art. 36, comma 2, D.L. 28-4-1993, n. 131 e dall' art. 36, comma 2, D.L. 30-6-1993, n. 213, non convertiti in legge, .

24 PER MEMORIA:

- Per l' applicazione dell' aliquota ai prodotti indicati in questo numero, cfr. n. 127-quinquies, parte III di questa Tabella.

25 Cfr. art. 4, comma 8 del provvedimento modificativo .

26 Per i criteri per l' applicazione di questa disposizione, cfr. art. 1, legge 9-4-1986, n. 97 .

27 Cfr. art. 3, comma 244 del provvedimento modificativo .

28 PER MEMORIA:

- Per l' applicazione dell' aliquota del 12 per cento (elevata al 13 e successivamente al 16 per cento), fino al 30-9-1997, ai prodotti indicati in precedenza in questo numero, cfr. art. 36, comma 4, D.L. 31-12-1992, n. 513, art. 36, comma 4, D.L. 2-3-1993, n. 47 art. 36, comma 5, D.L. 28-4-1993, n. 131, art. 36, comma 4, D.L. 30-6-1993, n. 213, non convertiti in legge, art. 36, comma 4, D.L. 30-8-1993, n. 331, art. 4, comma 3, D.L. 30-12-1993, n. 557, art. 10, comma 1, D.L. 23-2-1995, n. 41 e art. 1, comma 2, D.L. 29-9-1997, n. 328, .

29 Le parole riportate in corsivo sono state così sostituite, con effetto 1-1-1996, dall' art. 4, comma 3, lettera b-bis), D.L. 2-10-1995, n. 415

30 Cfr. art. 4, comma 4 del provvedimento modificativo .

31 PER MEMORIA:

- Per la disciplina riguardante i rapporti tra la RAI ed il Ministero delle finanze, cfr. D.M. 23-12-1988 .

32 Legge 14-4-1975, n. 103 (Nuove norme in materia di diffusione radio- fonica e televisiva) - Art. 19 - La società concessionaria oltre che alla gestione dei servizi in concessione, è tenuta alle seguenti prestazioni:

a) (omissis);

b) a predisporre annualmente, sulla base delle direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentita la Commissione parlamentare per l' indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, programmi televisivi e radiofonici destinati a stazioni radiofoniche e televisive di altri Paesi per la diffusione e la conoscenza della lingua e della cultura italiana nel mondo e ad effettuare, sentita la stessa Commissione parlamentare trasmissioni radiofoniche speciali ad onde corte per l' estero, ai sensi del D.L.gs 7-5-1948, n. 1132, e del D.P.R. 5-8-1962, n. 1703;

c) ad effettuare trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina per la Provincia di Bolzano, in lingua francese per la Regione autonoma Valle d' Aosta ed in lingua slovena per la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

33 PER MEMORIA:

- Per le prestazioni relative al servizio di radiotaxi svolto nell' interesse e per conto dei soci di cooperative, cfr. il testo originario dell' art. 5, secondo comma, D.L. 14-3-1988, n. 70 .

- Per l' interpretazione autentica di questo numero, cfr. art. 5, secondo comma, D.L. 14-3-1988, n. 70 .

- Per la decorrenza dell' applicazione dell' aliquota del 4 per cento alle prestazioni indicate in questo numero, cfr. art. 38, secondo comma, D.L. 30-12-1988, n. 550 .

34 PER MEMORIA:

- Per le somministrazioni nelle mense delle scuole eseguite sulla base di contratti di appalto, cfr. art. 12, primo comma, D.L. 29-12-1987, n. 533, non convertito in legge, e art. 9, primo comma, D.L. 13-1-1988, n. 3, non convertiti in legge .

- Per le somministrazioni eseguite sulla base di contratti di appalto, cfr. art. 8, trentatreesimo comma, legge 11-3-1988, n. 67 .

- Per le somministrazioni rese in base a contratti relativi a servizi sostitutivi di mense aziendali, cfr. art. 75, commi 3 e 5, legge 30-12-1991, n. 413, .

- Per l' applicazione dell' aliquota del 9% (elevata al 10%) in caso di detraibilità dell' imposta, cfr. art. 75, commi 4 e 5, legge 30-12-1991, n. 413 e art. 10, comma 1, D.L. 23-2-1995, n. 41, .

35 Modifica di identico contenuto, che pertanto si omette, a quella apportata dal D.L. n. 331/1993, era stata apportata dall' art. 36, comma 2, D.L. 30-6-1993, n. 213 che non è stato convertito in legge.

36 Le parole riportate in corsivo sono state aggiunte, con effetto 1-1-1994, dall' art. 4, comma 1, lettera a), numero 4), D.L. 30-12-1993, n. 557, modificato in sede di conversione.

37 Cfr. art. 4, comma 8 del provvedimento modificativo .

38 PER MEMORIA:

- Per l' applicazione dell' aliquota ai prodotti indicati in questo numero, cfr. n. 127-bis, parte III di questa Tabella.

39 Per la decorrenza: cfr. il provvedimento modificativo .

40 Aliquota così elevata dall' art. 10, comma 1, D.L. 23-2-1995, n. 41.

L' aliquota, nel testo precedente, era fissata nella misura del 9 per cento.

41 PER MEMORIA:

- Per le cessioni e importazioni di natanti da diporto, cfr. art. 15, legge 6-3-1976, n. 51 .

- Per l' adeguamento delle aliquote cfr. art. 7, D.L. 27-4-1990, n. 90 e art. 12, comma 1, lett. a), legge 29-12-1990, n. 408, .

- Per l' applicazione dell' aliquota alle calzature dal 1-7-1990 al 31-12-1990, cfr. art. 1, comma 3-ter, D.L. 29-5-1989, n. 202 .

- Per l' applicazione dell' aliquota alle calzature fino al 28-2-1991, cfr. art. 1, comma 1, D.L. 27-12-1990, n. 411, non convertito in legge, .

- Per l' applicazione dell' aliquota alle calzature dal 1-3-1991 al 30-4-1991, cfr. art. 1, comma 1, D.L. 1-3-1991, n. 62, non convertito in legge .

- Per l' applicazione dell' aliquota al 12 per cento (elevata al 13 e successivamente al 16 per cento), fino al 30-9-1997, alle cessioni e importazioni di calzature, cfr. art. 1, comma 4, D.L. 13-5-1991, n. 151, art. 4, comma 3, D.L. 30-12-1993, n. 557, art. 10, comma 1, D.L. 23-2-1995, n. 41 e art. 1, comma 2, D.L. 29-9-1997, n. 328, .

- Per i trasporti ferroviari e marittimi di persone, cfr. art. 1, comma 3, D.L. 7-3-1991, n. 68, .

- Per l'applicazione dell'aliquota fino al 31 dicembre 2000 alle prestazioni di assisenza, cfr. art. 7, comma 1, legge 23 dicembre 1999, n. 488 .

- Per l'applicazione dell'aliquota fino al 31 dicembre 2000 alle prestazioni aventi per oggetto interventi di recuperodel patrimonio edilizio, cfr. art. 7, comma 1, legge 23 dicembre 1999, n. 488 .

42 La parola riportata in corsivo è stata aggiunta dall' art. 2, comma 1, lettera e), n. 1, D.L. 31-12-1996, n. 669.

Per la decorrenza: cfr. il provvedimento modificativo .

43 Le disposizioni contenute in questo numero erano state precedentemente soppresse dal testo originario dell' art. 1, comma 2, lettera c), D.L. 13-5-1991, n. 151.

44 Cfr. art. 65 del provvedimento modificativo .

45 Modifica di identico contenuto, che pertanto si omette, a quella apportata dal D.L. n. 331/1993 era stata apportata dall' art. 36, comma 3, lettera b), D.L. 31-12-1992, n. 513, dall' art. 36, comma 3, lettera b), D.L. 2-3-1993, n. 47, dall' art. 36, comma 3, lettera b), D.L. 28-4-1993, n. 131 e dall' art. 36, comma 3, lettera b), D.L. 30-6-1993, n. 213, non convertiti in legge, .

46 Le disposizioni contenute in questo numero erano state precedentemente soppresse dall' art. 1, comma 2, lettera e), D.L. 13-5-1991, n. 151, modificato in sede di conversione.

47 Il testo della norma citata, approvato con D.P.R. 26-6-1965, n. 723, è riportato nell' Appendice di questo Codice.

48 Identica modifica, che pertanto si omette, a quella apportata dal D.L. n. 331/1993 era stata apportata dall' art. 36, comma 3, lettera a), D.L. 31-12-1992, n. 513, dall' art. 36, comma 3, lettera a), D.L. 2-3-1993, n. 47, dall' art. 36, comma 3, lettera a), D.L. 28-4-1993, n. 131 e dall' art. 36, comma 3, lettera a), D.L. 30-6-1993, n. 213, non convertiti in legge, .

49 Le disposizioni contenute in questo numero erano state precedentemente soppresse dall' art. 36, comma 3, lettera a), D.L. 30-8-1993, n. 331.

50 PER MEMORIA:

- Per l' applicazione dell' aliquota ordinaria agli integratori idro-salini consumabili come bevande, cfr. art. 2, comma 1, legge 6-2-1992, n. 66.

51 Modifica di identico contenuto, che pertanto si omette, a quella apportata dal D.L. n. 331/1993 era stata apportata dall' art. 36, comma 3, lettera b), D.L. 28-4-1993, n. 131 e dall' art. 36, comma 3, lettera b), D.L. 30-6-1993, n. 213, non convertiti in legge .

52 PER MEMORIA:

- Per l' applicazione dell' aliquota ordinaria a partire dal 22-7-1990, cfr. art. 5, comma 2, D.L. 21-7-1990, n. 192, non convertito in legge e art. 5, comma 3, D.L. 15-9-1990, n. 261, .

53 PER MEMORIA:

- Per l' applicazione dell' aliquota al 12 per cento (elevata al 13 e successivamente al 16 per cento), fino al 30-9-1997, per le cessioni a importazioni degli alimenti per cani o gatti, cfr. art. 1, comma 4, lettera b), D.L. 13-5-1991, n. 151, modificato in sede di conversione, art. 4, comma 3, D.L. 30-12-1993, n. 557, art. 10, comma 1, D.L. 23-2-1995, n. 41 e art. 1, comma 2, D.L. 29-9-1997, n. 328, .

54 Modifica di identico contenuto, che pertanto si omette, a quella apportata dal D.L. n. 331/1993 era stata apportata dall' cfr. art. 36, comma 3, lettera b), D.L. 2-3-1993, n. 47, dall' art. 36, comma 3, lettera b), D.L. 28-4-1993, n. 131 e dall' art. 36, comma 3, lettera b), D.L. 30-6-1993, n. 213, non convertiti in legge, .

55 PER MEMORIA:

- Per l' applicazione dell' aliquota del 10 per cento alle cessioni e importazioni di taluni farmaci, cfr. art. 1, comma 39, legge 23-12-1996, n. 662,

56 Cfr. art. 2, comma 10 del provvedimento modificativo .

57 Le parole riportate in corsivo sono state aggiunte dall' cfr. art. 10, comma 3, D.L. 23-2-1995, n. 41 , modificato in sede di conversione.

58 La disposizione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2000.

Cfr. art. 22, comma 1, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 60 .

59 Trattasi di norme per la concessione all' industria privata dell' impianto e dell' esercizio di funicolari aeree e di ascensori in servizio pubblico.

60 Trattasi di norme per l' impianto e l' esercizio delle slittovie, sciovie ed altri mezzi di trasporto terrestre a funi senza rotaie.

61 PER MEMORIA:

- Per l' aliquota applicabile a talune cessioni di gas metano per uso domestico, cfr. art. 1, secondo comma, D.L. 15-1-1988, n. 9, non convertito in legge e, art. 8, trentunesimo comma, legge 11-3-1988, n. 67 .

62 Per la decorrenza: cfr. il provvedimento modificativo .

63 Modifica di identico contenuto, che pertanto si omette, a quella apportata dal D.L. n. 331/1993 era stata apportata dall' art. 36, comma 3, lettera c), D.L. 31-12-1992, n. 513, dall' art. 36, comma 3, lettera c), D.L. 2-3-1993, n. 47, dall' art. 36, comma 3, lettera c), D.L. 28-4-1993, n. 131 e dall' art. 36, comma 3, lettera c), D.L. 30-6-1993, n. 213, non convertiti in legge, .

64 Modifica di identico contenuto, che pertanto si omette, a quella apportata dal D.L. n. 331/1993 era stata apportata dall' art. 36, comma 3, lettera c), D.L. 28-4-1993, n. 131 e dall' art. 36, comma 3, lettera c), D.L. 30-6-1993, n. 213, non convertiti in legge, .

65 Modifica di identico contenuto, che pertanto si omette, a quella apportata dal D.L. n. 331/1993 era stata apportata dall' art. 36, comma 3, lettera c), D.L. 30-6-1993, n. 213, che non è stato convertito in legge.

66 Numero così sostituito con avviso di rettifica, pubblicato nella GU n. 120 del 25-5-1993.

67 Le parole riportate in corsivo sono state aggiunte, con effetto 1-1-1994, dall' art. 4, comma 1, lettera b), numero 3), D.L. 30-12-1993, n. 557, modificato in sede di conversione.

68 Le disposizioni contenute in questo numero erano state soppresse dall' art. 16, comma 5, D.L. 22-5-1993, n. 155, modificato in sede di conversione.

69 PER MEMORIA:

- Per i contratti conclusi entro il 29-8-1993 nei confronti dello Stato ed enti pubblici, cfr. art. 36, comma 11-bis, D.L. 30-8-1993, n. 331, .

- Per l' applicazione dell' aliquota del 4 per cento, fino al 30-4-1995, alle opere interne, agli interventi di ristrutturazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili residenziali, cfr. art. 8, comma 2, D.L. 26-7-1994, n. 468, art. 9, comma 3, D.L. 27-9-1994, n. 551, art. 8, comma 3, D.L. 25-11-1994, n. 649, art. 8, comma 3, D.L. 26-1-1995, n. 24, art. 8, comma 3, D.L. 27-3-1995, n. 88, art. 8, comma 3, D.L. 26-5-1995, n. 193, art. 8, comma 3, D.L. 26-7-1995, n. 310, art. 8, comma 3, D.L. 20 D.L. 20-9-1995, n. 400, art. 8, comma 3, D.L. 25-11-1995, n. 498, e art. 9, comma 3, D.L. 25-3-1996, n. 30, art. 9, comma 3, D.L. 25-3-1996, n. 154, art. 9, comma 3, D.L. 25-5-1996, n. 285, art. 9, comma 3, D.L. 22-7-1996, n. 388 e art. 9, comma 3, D.L. 24-9-1996, n. 495 non convertiti in legge, .

- Per l' applicazione dell' aliquota del 10 per cento, fino al 31-12-1997, agli interventi di manutenzione straordinaria degli edifici, cfr. art. 2, comma 2, D.L. 31-12-1996, n. 669.

70 Le parole riportate in corsivo sono state aggiunte, con effetto 1° gennaio 1999, dall' art. 31, comma 30, legge 23 dicembre 1998, n. 448 .

Cfr. art. 83 del provvedimento modificativo .

71 PER MEMORIA:

- Per l'applicazione dell'aliquota del 10 per cento, a decorrere dal 1 gennaio 2000, per tutti gli spettacoli cinematografici e per gli spettacoli sportivi per ingressi di prezzo fino a lire 25.000 nette cfr. art. 6, comma 11, legge 13 maggio 1999, n. 133 .

1 Per l'applicazione della presente tabella si osservano le norme delle leggi doganali per le voci corrispondenti alla tariffa dei dazi doganali di importazione.

2 Per le cessioni dei prodotti agricoli e ittici indicati in tale parte della tabella, effettuate dai produttori agricoli e ittici di cui all' art. 34 , si applicano le aliquote corrispondenti a quelle di compensazione forfettaria stabilite dal decreto ministeriale emanato a norma del primo comma del citato articolo.

3 Le disposizioni di cui alla seconda parte del punto 31), previste dall' art. 1 della legge 9 aprile 1986, n. 97 , hanno effetto dal 27 aprile 1986 con l'osservanza dei criteri, modalità e procedure stabiliti con il D.M. 16 maggio 1986.

4 L'imposta con l'aliquota ridotta si applica esclusivamente per i canoni di abbonamento alle radiodiffusioni circolari e sulla base imponibile costituita dalla quota spettante, ai sensi delle vigenti disposizioni, all'ente concessionario del servizio; si applicano le disposizioni di cui agli artt. 22 e 24 . I canoni di abbonamento sono riscossi dall'ente concessionario, o per suo conto, ferme restando, per quanto concerne le sanzioni e la riscossione coattiva, le disposizioni degli artt. 19 e seguenti del R.D.L. 21 febbraio 1938, n. 246, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni.

 

 

TITOLO VII

Disposizioni transitorie e finali

Tabella B - [Prodotti soggetti all' aliquota del 38 per cento [1-2-3]]

Testo in vigore dal 18 maggio 1999

a) lavori in platino, esclusi quelli per uso industriale, sanitario e di laboratorio; prodotti con parti o guarnizioni di platino, costituenti elemento prevalente del prezzo;

b) pelli da pellicceria, conciate o preparate, anche confezionate in tavole, sacchi, mappette, croci o altri simili manufatti, di zibellino, ermellino, chincilla', ocelot, leopardo, giaguaro, ghepardo, tigre, pantera, zebra, lince, visone, pekan, breitschwanz, martora, lontra sealskin [4], lontra di fiume, volpe argentata, volpe bianca, ghiottone, scimmia, scoiattolo, orso bianco, donnola e relative confezioni;

c) vini spumanti a denominazione di origine la cui regolamentazione obbliga alla preparazione mediante fermentazione naturale in bottiglia;

d) (lettera soppressa [5] dall'art. 6, comma 7, lettera d), legge 13 maggio 1999, n. 133).

e) autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e di cose carrozzati a pianale o a cassone con cabina profonda o a furgone anche fenestrato con motore di cilindrata superiore a 2000 centimetri cubici o con motore diesel superiore a 2500 centimetri cubici;

f) motocicli per uso privato con motore di cilindrata superiore a 350 centimetri cubici;

g) navi e imbarcazioni da diporto di stazza lorda superiore a diciotto tonnellate;

h) tappeti e guide fabbricati a mano originari dall' Oriente, dall' Estremo Oriente e dal Nord Africa.

Note:

1 Tabella cosi' sostituita, con effetto 1-1-1985, dall' art. 1, ottavo comma, DL 19-12-1984, n. 853.

Cfr. art. 4, trentesimo comma, del provvedimento modificativo .

2 PER MEMORIA:

- Per l' adeguamento delle aliquote cfr. art. 7, DL 27-4-1990, n. 90 e art. 12, comma 1, lett. a), legge 29-12-1990, n. 408 .

3 PER MEMORIA:

- Per l' applicazione dell' aliquota del 19 per cento, alle cessioni e alle importazioni dei beni indicati nella presente tabella, cfr. art. 36, comma 5, DL 30-8-1993, n. 331 .

Analoga disposizione era stata prevista dall' art. 36, comma 5, DL 31-12-1992, n. 513, dall' art. 36, comma 5, DL 2-3-1993, n. 47, dall' art. 36, comma 6, DL 28-4-1993, n. 131 e dall' art. 36, comma 5, DL 30-6-1993, n. 213, non convertiti in legge .

Con effetto 1-10-1997 l' aliquota del 19 per cento e' stata elevata al 20 per cento, dall' art. 1, comma 1, DL 29-9-1997, n. 328 , il cui testo e' riportato nella sezione 982 di questo Codice.

4 Le parole riportate in corsivo sono state cosi' sostituite (nel testo originario: "lontra, selaskin") con Errata-corrige pubblicata nella GU n. 352 del 24-12-1984.

5 La disposizione si applica a decorrere dal 18 maggio 1999. Cfr. art. 37 del provvedimento modificativo .

 

 

 

TITOLO VII

Disposizioni transitorie e finali

Tabella C - Spettacoli ed altre attività

Testo in vigore dal 1° gennaio 2000

1) Spettacoli cinematografici e misti di cinema e avanspettacolo, comunque ed ovunque dati al pubblico anche se in circoli e sale private;

2) spettacoli sportivi, di ogni genere, ovunque si svolgono;

3) esecuzioni musicali di qualsiasi genere esclusi i concerti vocali e strumentali, anche se effettuate in discoteche e sale da ballo qualora l'esecuzione di musica dal vivo sia di durata pari o superiore al 50 per cento dell'orario complessivo di apertura al pubblico dell'esercizio, escluse quelle effettuate a mezzo elettrogrammofoni a gettone o a moneta o di apparecchature similari a getttoni o a moneta; lezioni di ballo collettive; corsi mascherati e in costume, rievocazioni storiche, giostre e manifestazioni similari:

4) spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, compresi balletto, opere liriche, prosa, operetta, commedia misicale, rivista; concerti vocali strumentali, attività circensi e dello spettalcolo viaggiante, spettacoli di burattini e marionette ovunque tenuti;

5) mostre e fiere campionarie; esposizioni scientifiche, artistiche e industriali, rassegne cinimatografiche riconosciute con decreto del Ministero delle finanze ed altre manifestazioni similari.

6) prestazioni di servizio fornite in locali aperti al pubblico mediante radiodiffusioni circolari, trasmesse in forma codificata; la diffusione radiotelevisiva, anche a domicilio, con accesso condizionato effettuata in forma digitale a mezzo di reti via cavo o via satellite (Tabella aggiunta [1] dall'art. 18, comma 2, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 60) .

Note:

1 La disposizione si applica dal 1° gennaio 2000. Cfr. art. 22, comma 1 del provvedimento modificativo .